Chi si prende cura volontariamente risponde di abbandono?
Risposta breve
Sì. La Cassazione con la sentenza 26473 del 12 giugno 2025 ha affermato che integra il delitto di abbandono anche chi, pur senza obblighi giuridici formali, ha preso in carico consapevolmente e spontaneamente una persona incapace di provvedere a se stessa, facendola entrare nella propria sfera di custodia, e poi l’abbandona nonostante il permanere dell’incapacità.
Cosa significa «presa in carico»
Non serve un contratto né un rapporto di parentela. Basta che il soggetto abbia assunto consapevolmente la custodia — accompagnando la persona, portandola a casa, accettando di sorvegliarla. Da quel momento è custode ai fini del 591.
L’incapacità non richiede diagnosi
La condizione di incapacità è sufficiente che sia una situazione di fatto, anche transitoria, tale da impedire al soggetto di provvedere a se stesso. Non serve un accertamento giudiziale, non serve una diagnosi clinica: conta la situazione concreta nel momento dell’abbandono.
Il momento rilevante
Il reato si consuma nell’abbandono — nel momento in cui il custode lascia la persona in una situazione di pericolo, anche solo potenziale. Non importa che successivamente qualcun altro intervenga: il reato era già integrato.