Sanzione sostitutiva e misura alternativa sono due istituti distinti: cambiano il giudice, il momento e il procedimento.
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▶ Risposta diretta
L'art. 16 del testo unico sull'immigrazione contiene due istituti diversi, che vengono spesso confusi — e la confusione porta a rivolgersi al giudice sbagliato.
Il primo comma disciplina l'espulsione come sanzione sostitutiva: la dispone il giudice della cognizione, nella sentenza di condanna o di patteggiamento.
Il quinto comma disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione: la dispone il magistrato di sorveglianza, quando la persona è già detenuta.
In entrambi i casi il limite è di due anni di pena detentiva, anche residua. Ma il momento, il giudice e il procedimento sono diversi.
E diversa è la posizione di chi vi si trova: nel primo caso è imputato, nel secondo è già detenuto in esecuzione.
⚡ In sintesi
- Comma 1: sanzione sostitutiva, disposta dal giudice della cognizione.
- Comma 5: misura alternativa, disposta dal magistrato di sorveglianza.
- Limite comune: pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
- Il comma 3 elenca i reati ostativi.
- Durata dell'espulsione: non inferiore a cinque anni.
- Corte cost. 73/2025: è una «fattispecie complessa».
- Può comportare l'estinzione della pena.
- Procedimento d'ufficio, senza contraddittorio.
- Rimedio: opposizione al tribunale di sorveglianza.
Espulsione disposta al posto della detenzione? Chiama +39 335 669 3954. Il rimedio è l'opposizione al tribunale di sorveglianza, e i termini sono brevi.
Quali sono i due istituti?
La distinzione è la prima cosa da accertare, perché cambia tutto ciò che segue — a cominciare dall'autorità cui rivolgersi.
| Profilo | Comma 1 — sostitutiva | Comma 5 — alternativa |
|---|---|---|
| Chi la dispone | Il giudice della cognizione | Il magistrato di sorveglianza |
| Quando | Nella sentenza di condanna o di patteggiamento | Quando la persona è già detenuta |
| Forma | Sentenza | Decreto motivato |
| Presupposto sulla pena | Pena detentiva entro due anni | Pena o residuo non superiore a due anni |
| Ulteriore presupposto | Assenza delle condizioni per la sospensione condizionale | Identificazione dello straniero |
| Iniziativa | Del giudice, in sentenza | D'ufficio o su istanza |
| Contraddittorio | Quello del giudizio | Assente, salvo opposizione |
⚠️ Rivolgersi al giudice sbagliato fa perdere tempo che non c'è
È la conseguenza pratica della confusione fra i due istituti, e in questa materia il tempo ha un valore particolare perché il presupposto stesso si consuma.
Il presupposto comune è che la pena — o il residuo — non superi i due anni. Ma quel residuo si consuma, e un'istanza indirizzata all'autorità non competente non si limita a essere respinta: consuma settimane durante le quali il presupposto può venire meno.
Ne discende che la prima verifica è banale e decisiva, e si compie in un istante: in che fase si trova la vicenda. Se la sentenza non è ancora stata pronunciata, l'istituto è quello del primo comma e la sede è il giudizio. Se la persona è già detenuta in esecuzione, l'istituto è quello del quinto comma e la sede è la sorveglianza.
Va aggiunto che gli istituti penitenziari comunicano periodicamente all'ufficio di sorveglianza le posizioni di chi si avvicina al limite, proprio perché l'istruttoria sia svolta per tempo. Il procedimento può quindi avviarsi anche senza alcuna iniziativa dell'interessato, e in molti casi è ciò che accade.
Ne discende una conseguenza da conoscere: chi è detenuto e si avvicina ai due anni di residuo può ricevere un decreto senza averlo chiesto, e senza che nessuno gli abbia rappresentato che cosa comporti.
Che cos'è la sanzione sostitutiva?
È l'istituto del primo comma, e opera nel giudizio di cognizione: la sostituzione avviene nella sentenza stessa.
📜 Art. 16 comma 1 T.U. immigrazione
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate dall'art. 13 comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p.
Ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'art. 14 comma 1 che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione.
Comma 1-bis — durata: in caso di condanna per i reati di cui all'art. 10-bis o all'art. 14 commi 5-ter e 5-quater, la misura può essere disposta per la durata stabilita dall'art. 13 comma 14. Negli altri casi la misura può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.
Comma 2 — esecuzione: l'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile.
Comma 4 — revoca: se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto, la sanzione sostitutiva è revocata.
Il primo comma non opera quindi su richiesta dell'interessato ma su valutazione del giudice, ed e' un profilo che va sollecitato nel corso del giudizio.
Ne discende un profilo che va rappresentato all'assistito prima di ogni valutazione: l'esecuzione avviene anche se la sentenza non è irrevocabile. La sostituzione non attende il passaggio in giudicato.
Che cos'è la misura alternativa?
È l'istituto del quinto comma, e opera nella fase dell'esecuzione: la persona è già detenuta.
L'espulsione come misura alternativa alla detenzione è disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.
⚖️ Corte cost. n. 73 del 2025 — una «fattispecie complessa»
Perché decide il magistrato di sorveglianza e non il prefetto
L'espulsione di cui all'art. 16 comma 5, pur avendo natura amministrativa — anticipando gli effetti dell'espulsione prefettizia per l'irregolarità del soggiorno e condividendone i presupposti — comporta anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere.
È per questo motivo che deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto.
I due profili si integrano
Amministrativo ed esecutivo si integrano in una «fattispecie complessa», che produce effetti ulteriori e non prettamente amministrativi rispetto all'ordinaria espulsione amministrativa.
Fra questi effetti vi è la possibilità di comportare l'estinzione della pena. È la ragione per cui l'istituto va trattato come materia di esecuzione penale e non come pratica amministrativa.
Cass. sez. VII, ordinanza n. 6643 del 2025 — nessuna preclusione temporale
Il ricorrente sosteneva che la misura, avendo natura penale, non potesse essere disposta con un semplice decreto del magistrato di sorveglianza ma richiedesse una sentenza, e censurava che il provvedimento fosse stato emesso a pochi giorni dalla fine della pena, vanificandone la funzione sostitutiva.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ribadito che non esiste alcuna preclusione temporale: la misura può essere disposta «in ogni tempo», purché la pena detentiva da sostituire sia inferiore a due anni. Il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente.
Un procedimento senza contraddittorio, con contraddittorio differito
Si tratta di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio, salva la facoltà del detenuto di provocare — attraverso la presentazione dell'opposizione — un contraddittorio differito davanti al giudice collegiale.
Il procedimento si avvia su istanza di parte ovvero d'ufficio, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dagli istituti penitenziari.
Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.
I presupposti sono quindi tre e concorrenti: la qualita' di detenuto straniero, l'avvenuta identificazione e il limite di durata della pena residua.
Ne discendono due precisazioni che la giurisprudenza ha fissato con nettezza. La prima: non esiste preclusione temporale — la misura può essere disposta «in ogni tempo», anche a pochi giorni dalla fine della pena, purché il presupposto sulla durata sussista. La seconda: il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente, e non occorre una sentenza.
📌 Perché la qualificazione come «fattispecie complessa» conta
Merita di essere esplicitata, perché è la chiave per collocare correttamente l'istituto.
La Corte costituzionale ha osservato che l'espulsione del quinto comma, pur avendo natura amministrativa, comporta anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere: i due profili si integrano in una «fattispecie complessa» che produce effetti ulteriori e non prettamente amministrativi.
Fra questi effetti vi è la possibilità di comportare l'estinzione della pena.
Ne discendono due conseguenze pratiche. La competenza è del magistrato di sorveglianza e non del prefetto — è la ragione stessa della decisione. E l'istituto va trattato come materia di esecuzione penale: i rimedi, i termini e la difesa sono quelli di quella sede, non quelli del contenzioso amministrativo.
È una distinzione che incide sulla scelta stessa del professionista, e sulla tempestività: i termini dell'esecuzione penale sono più brevi di quelli amministrativi, e chi imposti la reazione sul binario sbagliato li perde.
Quali reati escludono la misura?
L'elenco è determinato per legge, e la verifica va compiuta per prima perché è preclusiva di entrambi gli istituti.
L'esclusione opera su due fronti, individuati con tecniche legislative diverse: per rinvio a un elenco e per soglia edittale.
Il comma 3 stabilisce che l'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., ovvero i delitti previsti dal testo unico puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
| Elemento | Perché rileva |
|---|---|
| Titolo di reato | Se rientri fra quelli dell'art. 407 comma 2 lett. a) |
| Delitti del testo unico | Ostativi se puniti oltre due anni nel massimo |
| Identificazione | Presupposto della misura alternativa |
| Documenti falsi | La condanna può essere avvenuta con altra identità |
| Alias | Va verificato con gli uffici di polizia |
| Situazione ex art. 13 comma 2 | Presupposto della sanzione sostitutiva |
| Cause ostative art. 14 comma 1 | Impediscono l'esecuzione immediata |
⚠️ La verifica sugli alias è parte dell'istruttoria
È un passaggio poco conosciuto e che incide sull'esito in entrambe le direzioni, oltre che sui tempi del procedimento.
Il giudice deve verificare con gli uffici di polizia che lo straniero non abbia esibito documenti falsi: potrebbe infatti essere stato condannato con altri nomi, e quelle condanne potrebbero riguardare reati ostativi all'espulsione.
Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero.
Ne discende che l'istruttoria non si esaurisce nel titolo di condanna presente nel fascicolo: comprende un accertamento sull'identità che può fare emergere posizioni diverse, e che opera in entrambe le direzioni — può rivelare precedenti ostativi ignorati, ma può anche chiarire che precedenti attribuiti alla persona riguardano in realtà altri. È un profilo che va conosciuto perché può ritardare il procedimento, e in una materia dove il residuo si consuma il ritardo ha un costo.
Quali rimedi esistono?
La struttura del procedimento è particolare, e i rimedi vanno conosciuti prima che i termini decorrano.
Il procedimento si avvia su istanza di parte ovvero d'ufficio, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dagli istituti penitenziari. Competente a disporre l'espulsione è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità.
Si tratta quindi di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio, salva la facoltà del detenuto di provocarne uno differito davanti al giudice collegiale attraverso l'opposizione.
Che cosa accade dopo il decreto
Opposizione proponibile davanti al tribunale di sorveglianza.
In pendenza dei termini per proporla, l'esecuzione del decreto è sospesa.
Ed è sospesa anche nelle more della decisione.
Lo stato di detenzione permane fino all'acquisizione dei documenti di viaggio.
L'esecuzione avviene con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Competente è il questore del luogo di detenzione.
📌 La sospensione dell'esecuzione è il tempo in cui si lavora
Va isolata perché definisce la finestra utile per reagire, ed è più ampia di quanto la notifica di un decreto di espulsione lasci supporre.
L'esecuzione del decreto è sospesa in pendenza dei termini per proporre opposizione, e resta sospesa nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza. È quindi il tempo in cui la difesa può articolare le proprie deduzioni davanti al collegio.
Vi si aggiunge un dato che va rappresentato all'assistito: lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. In quel periodo non si dispone il trattenimento in un centro, ma la persona resta nell'istituto penitenziario.
Ne discende che il decreto non produce un allontanamento immediato, e che il tempo per proporre opposizione e per svolgerla esiste materialmente.
Ma va usato: la mancata opposizione rende il decreto definitivo senza che alcun contraddittorio si sia svolto, e senza che il collegio abbia mai esaminato la posizione della persona. È una conseguenza che va rappresentata subito, perché il decreto arriva senza preavviso e chi lo riceve non ha di norma modo di sapere che cosa comporti.
Dove si costruisce la difesa
Su quattro piani, e il primo determina la sede e quindi tutto il resto.
La sequenza
Fase: cognizione o esecuzione? Determina istituto e giudice.
Presupposto sulla pena: due anni, anche di residuo.
Reati ostativi: verifica sul titolo e sugli eventuali alias.
Convenienza: l'espulsione dura non meno di cinque anni.
Opposizione, ove il decreto sia già stato emesso.
Il quarto punto è quello che va rappresentato con franchezza: l'espulsione sostituisce il carcere, ma comporta un divieto di reingresso non inferiore a cinque anni — e il rientro illegale prima del termine comporta la revoca della sanzione sostitutiva, con il ripristino della pena detentiva.
È una valutazione che l'interessato deve poter compiere, e che spesso nessuno gli sottopone perché il procedimento si svolge d'ufficio e senza contraddittorio.
| Elemento | Da mettere sul piatto |
|---|---|
| Detenzione residua | Quanti mesi restano effettivamente da scontare |
| Benefici penitenziari accessibili | Possono ridurre ulteriormente il residuo |
| Durata del divieto di reingresso | Non inferiore a cinque anni negli altri casi |
| Legami familiari in Italia | Coniuge, figli, in particolare se minori |
| Rapporto di lavoro | Se in essere e con quale prospettiva |
| Prospettive di regolarizzazione | Se sussistano e in quali tempi |
| Rientro illegale | Comporta la revoca e il ripristino della pena |
La terza riga va confrontata con la prima: qualche mese di detenzione residua contro cinque anni di allontanamento non e' sempre uno scambio conveniente, e la valutazione cambia radicalmente secondo cio' che le righe successive descrivono.
⚠️ Non è sempre la soluzione preferibile, e va detto prima
È una valutazione che l'interessato deve poter compiere con cognizione di causa, e che nella pratica gli viene rappresentata di rado perché il procedimento non prevede un momento in cui ciò accada.
Sul piano immediato il vantaggio è evidente: l'espulsione sostituisce la detenzione, e può comportare l'estinzione della pena.
Ma il prezzo è un divieto di reingresso di durata non inferiore a cinque anni, che incide su chi abbia in Italia legami familiari, un rapporto di lavoro, figli in età scolare. E il rientro illegale prima del termine comporta la revoca della sanzione sostitutiva, con il ripristino della pena detentiva.
Ne discende che il confronto va fatto sui numeri: quanti mesi di detenzione residua contro quanti anni di allontanamento, e con quali conseguenze sulla situazione familiare e lavorativa.
Va inoltre considerato che alcuni benefici penitenziari possono ridurre ulteriormente il residuo, rendendo lo scambio meno vantaggioso di quanto appaia a un primo calcolo. È un calcolo che va condiviso con l'assistito prima che il procedimento si concluda — perché dopo, l'opposizione è l'unico strumento e ha termini brevi.
⏰ Schema temporale — come si affronta la vicenda
Fase 1 — Primo passaggio
Stabilire la fase: cognizione o esecuzione.
Fase 2 — Se cognizione
L'istituto e' quello del comma 1, la sede il giudizio.
Fase 3 — Se esecuzione
L'istituto e' quello del comma 5, la sede la sorveglianza.
Fase 4 — Secondo
Verificare il presupposto sulla pena o sul residuo.
Fase 5 — Terzo
Verificare i reati ostativi, anche rispetto a eventuali alias.
Fase 6 — Quarto
Rappresentare all'assistito il divieto di reingresso.
Fase 7 — Se il decreto e' emesso
Proporre opposizione: l'esecuzione resta sospesa.
📈 I dati essenziali dell'art. 16
- 2 anni — limite della pena, anche residua, in entrambi gli istituti
- 5 anni — durata minima dell'espulsione negli altri casi
- comma 1 — sanzione sostitutiva, giudice della cognizione
- comma 5 — misura alternativa, magistrato di sorveglianza
- comma 3 — elenco dei reati ostativi
Fonte: d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e giurisprudenza costituzionale e di legittimita'
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «È un unico istituto» | Sono due, con giudici diversi |
| «La decide sempre il prefetto» | Il quinto comma è del magistrato di sorveglianza |
| «Serve una sentenza» | Il decreto è valido e sufficiente |
| «Non si può disporre a fine pena» | Non c'è preclusione temporale |
| «Il decreto si esegue subito» | L'esecuzione è sospesa in pendenza dell'opposizione |
| «Si finisce in un centro» | La detenzione permane nell'istituto |
| «È sempre conveniente» | Comporta un divieto di reingresso di almeno cinque anni |
| «Basta il titolo nel fascicolo» | L'istruttoria comprende la verifica sugli alias |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Mio marito è detenuto e gli hanno notificato un decreto di espulsione. Lo portano via subito?»
Risposta. No, e la ragione va conosciuta perché definisce il tempo che avete per reagire. Contro il decreto del magistrato di sorveglianza è proponibile opposizione davanti al tribunale di sorveglianza. E in pendenza dei termini per proporla — nonché nelle more della decisione — l'esecuzione del decreto è sospesa. Vi si aggiunge un dato che riguarda direttamente la sua domanda: lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio, e in quel periodo non si dispone il trattenimento in un centro — la persona resta nell'istituto penitenziario. Ne discende che il tempo materiale esiste, ma va usato. Le spiego perché conta: si tratta di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio. L'opposizione è l'unico strumento attraverso cui provocare un contraddittorio, sia pure differito, davanti al giudice collegiale. Se non viene proposta, il decreto diventa definitivo senza che nessuno abbia mai sentito la vostra posizione. Prima di decidere valutiamo però una cosa insieme: l'espulsione comporta un divieto di reingresso non inferiore a cinque anni. Se avete figli in Italia o un rapporto di lavoro, il confronto va fatto sui numeri.
📁 Caso pratico 1 — individuazione della sede competente
Scenario. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con l'espulsione, formulata da soggetto gia' detenuto in esecuzione.
Strategia. Verifica della fase processuale e conseguente individuazione dell'istituto del quinto comma e della competenza del magistrato di sorveglianza, anziche' di quella del giudice della cognizione.
Esito. Istanza indirizzata all'autorita' effettivamente competente.
📁 Caso pratico 2 — reati ostativi e verifica sull'identita'
Scenario. Posizione con titolo di condanna non ostativo secondo le risultanze del fascicolo.
Strategia. Acquisizione delle informazioni degli organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita', con verifica dell'assenza di condanne riportate con diversa identita' per reati ostativi.
Esito. Istruttoria completata sui profili che la disciplina richiede.
📁 Caso pratico 3 — opposizione al decreto
Scenario. Decreto di espulsione emesso d'ufficio dal magistrato di sorveglianza senza contraddittorio.
Strategia. Proposizione dell'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza, con esecuzione del decreto sospesa in pendenza dei termini e nelle more della decisione.
Esito. Contraddittorio differito instaurato davanti al giudice collegiale.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Decreto non opposto, in ragione della ritenuta convenienza immediata della misura rispetto alla detenzione residua.
Strategia. Nessuna rappresentazione preventiva del divieto di reingresso e della sua incidenza sulla situazione familiare e lavorativa.
Esito. La misura ha prodotto un allontanamento di durata non inferiore a cinque anni. La lezione: il confronto va fatto sui numeri prima che il decreto diventi definitivo.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Confondere i due istituti e rivolgersi al giudice sbagliato.
- Ritenere che la decida il prefetto.
- Ritenere che a fine pena la misura non sia piu' disponibile.
- Non proporre opposizione: e' l'unico contraddittorio previsto.
- Valutare solo la detenzione evitata e non il divieto di reingresso.
- Rientrare illegalmente prima del termine: comporta la revoca.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non verificare per prima la fase in cui la vicenda si trova.
- Non calcolare il residuo rispetto al limite dei due anni.
- Non verificare i reati ostativi, anche rispetto a eventuali alias.
- Non rappresentare il divieto di reingresso prima della decisione.
- Non proporre opposizione nei termini.
- Non valorizzare la sospensione dell'esecuzione come tempo utile.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Sono a pochi mesi dal fine pena. Possono ancora espellermi al posto della detenzione?»
Risposta. Sì, e la questione è stata decisa di recente proprio su questo punto. Un ricorrente aveva censurato che il provvedimento fosse stato emesso a pochi giorni dalla fine della pena, sostenendo che ciò ne vanificasse la funzione sostitutiva, e che la misura — avendo a suo dire natura penale — non potesse essere disposta con un semplice decreto del magistrato di sorveglianza ma richiedesse una sentenza. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ribadito i principi: non esiste alcuna preclusione temporale all'applicazione della misura, che può essere disposta «in ogni tempo» purché la pena detentiva da sostituire sia inferiore a due anni; e il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente. Le segnalo anche il contesto in cui questo si colloca. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2025, ha chiarito che questa espulsione — pur avendo natura amministrativa — comporta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere, e proprio per questo deve essere adottata dal magistrato di sorveglianza e non dal prefetto. I due profili si integrano in una «fattispecie complessa», che può comportare anche l'estinzione della pena.
Glossario
| Art. 16 T.U. immigrazione | Contiene due istituti distinti |
| Sanzione sostitutiva | Comma 1: disposta dal giudice della cognizione |
| Misura alternativa | Comma 5: disposta dal magistrato di sorveglianza |
| Fattispecie complessa | Qualificazione data dalla Corte costituzionale |
| Reati ostativi | Art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. e delitti del testo unico |
| Decreto motivato | Forma del provvedimento nella misura alternativa |
| Opposizione | Rimedio davanti al tribunale di sorveglianza |
| Contraddittorio differito | Si instaura solo con l'opposizione |
| Divieto di reingresso | Non inferiore a cinque anni negli altri casi |
| Revoca | Consegue al rientro illegale prima del termine |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Individuazione della fase e dell'istituto applicabile.
- Verifica del presupposto sulla pena o sul residuo.
- Controllo dei reati ostativi e delle risultanze sull'identita'.
- Rappresentazione del divieto di reingresso e dei suoi effetti.
- Confronto fra detenzione residua e durata dell'allontanamento.
- Proposizione dell'opposizione nei termini.
- Assistenza nel contraddittorio davanti al tribunale di sorveglianza.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede assistenza per rientrare nel territorio in violazione del divieto.
- Chi chiede di rappresentare un'identita' non corrispondente a quella effettiva.
- Chi non intende produrre la documentazione relativa alla propria posizione.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima della verifica dei reati ostativi.
Assistenza in materia di espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Esame della posizione e individuazione dell'istituto | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Prima attivita' |
| Istanza al magistrato di sorveglianza | D.M. 55/2014 — giudizio | Ove si intenda sollecitarla |
| Opposizione al tribunale di sorveglianza | D.M. 55/2014 — giudizio | Termini brevi |
| Assistenza nel giudizio di cognizione | D.M. 55/2014 — giudizio | Per la sanzione sostitutiva |
| Profili amministrativi conseguenti | D.M. 55/2014 — attivita' stragiudiziale | Divieto di reingresso |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Che differenza c'è fra i due istituti dell'art. 16?
Il primo comma disciplina l'espulsione come sanzione sostitutiva: la dispone il giudice della cognizione, nella sentenza di condanna o di patteggiamento. Il quinto comma disciplina l'espulsione come misura alternativa alla detenzione: la dispone il magistrato di sorveglianza, quando la persona è già detenuta. Cambiano il giudice, il momento, la forma del provvedimento e il procedimento.
Quali sono i presupposti della sanzione sostitutiva?
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta, nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate dall'art. 13 comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale. Ovvero nel pronunciare condanna per il reato di cui all'art. 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative dell'art. 14 comma 1.
Quali sono i presupposti della misura alternativa?
È disposta nei confronti del detenuto straniero, identificato, che deve scontare una pena detentiva anche residua non superiore a due anni. Il procedimento si avvia su istanza di parte ovvero d'ufficio, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dagli istituti penitenziari.
Perché decide il magistrato di sorveglianza e non il prefetto?
Perché l'espulsione del quinto comma, pur avendo natura amministrativa, comporta anche la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva in carcere. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2025, ha osservato che i due profili si integrano in una «fattispecie complessa», che produce effetti ulteriori e non prettamente amministrativi — potendo comportare anche l'estinzione della pena.
Serve una sentenza o basta un decreto?
Basta il decreto. La Cassazione ha ribadito che il decreto del magistrato di sorveglianza è strumento valido e sufficiente per disporre l'espulsione come sanzione sostitutiva per pene inferiori a due anni, senza la necessità di una sentenza formale. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità.
Si può disporre anche a pochi giorni dal fine pena?
Sì: non esiste alcuna preclusione temporale. La misura può essere disposta «in ogni tempo», purché la pena detentiva da sostituire sia inferiore a due anni. È il principio ribadito dalla Cassazione a fronte della censura secondo cui un provvedimento emesso a ridosso della fine della pena ne vanificherebbe la funzione sostitutiva.
Quali reati escludono l'espulsione?
Il comma 3 stabilisce che l'espulsione non può essere disposta quando la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., ovvero i delitti previsti dal testo unico puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. È una verifica preclusiva, da compiere per prima.
L'istruttoria si limita al titolo di condanna?
No. Il giudice deve verificare con gli uffici di polizia che lo straniero non abbia esibito documenti falsi: potrebbe infatti essere stato condannato con altri nomi, e quelle condanne potrebbero riguardare reati ostativi. È un accertamento sull'identità che può fare emergere posizioni diverse da quelle risultanti dal fascicolo, e che può allungare i tempi.
Il decreto si esegue immediatamente?
No. In pendenza dei termini per proporre opposizione, e nelle more della decisione, l'esecuzione del decreto è sospesa. In ogni caso lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio: in quel periodo non si dispone il trattenimento in un centro, e la persona resta nell'istituto penitenziario.
Che rimedio esiste contro il decreto?
L'opposizione davanti al tribunale di sorveglianza. È l'unico strumento previsto, e la sua importanza discende dalla struttura del procedimento: si tratta di un'espulsione disposta d'ufficio dal magistrato monocratico senza contraddittorio, salva la facoltà del detenuto di provocarne uno differito davanti al giudice collegiale.
Quanto dura l'espulsione?
Dipende dal titolo. In caso di condanna per i reati di cui all'art. 10-bis o all'art. 14 commi 5-ter e 5-quater, la misura può essere disposta per la durata stabilita dall'art. 13 comma 14. Negli altri casi la misura può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.
È sempre conveniente?
No, e il confronto va fatto sui numeri prima che il decreto diventi definitivo. Il vantaggio immediato è che l'espulsione sostituisce la detenzione e può comportare l'estinzione della pena. Il prezzo è un divieto di reingresso non inferiore a cinque anni, che incide su chi abbia in Italia legami familiari, un rapporto di lavoro, figli in età scolare. E il rientro illegale prima del termine comporta la revoca della sanzione sostitutiva.
Due istituti, due giudici
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