Soggiorno irregolare: il reato che si estingue

L'art. 10-bis e' costruito in modo che il procedimento si chiuda senza condanna: l'esecuzione dell'espulsione produce non luogo a procedere, e la domanda di protezione internazionale lo sospende.

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▶ Risposta diretta

La struttura della norma è più importante della sanzione, e produce un effetto che sorprende. L'art. 10-bis del Testo Unico sull'immigrazione punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro lo straniero che fa ingresso o si trattiene in violazione delle disposizioni del testo unico.

Ma il quinto comma prevede che, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere. E il sesto comma sospende il procedimento in caso di domanda di protezione internazionale.

Ne discende che l'esito dipende quasi interamente dal binario amministrativo, non dalla difesa sul fatto — che è raramente contestabile.

E l'oblazione è esclusa espressamente: non è possibile pagare l'ammenda per estinguere il reato.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Art. 10-bis D.Lgs. 286/1998: ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
  • L'oblazione è esclusa: non si applica l'art. 162 c.p.
  • L'esecuzione dell'espulsione produce non luogo a procedere.
  • La domanda di protezione internazionale sospende il procedimento.
  • Non punibile chi è identificato in uscita dal territorio.
  • Non punibile chi è destinatario di respingimento ex art. 10 co. 1.
  • Competenza del giudice di pace, con rito speciale.
  • Per l'espulsione non serve il nulla osta dell'autorità giudiziaria.
  • Clausola di riserva: «salvo che il fatto costituisca più grave reato».

Perché il procedimento è costruito per chiudersi?

Perché la norma contiene meccanismi di chiusura che operano indipendentemente dal merito, e sono la ragione per cui poche di queste vicende arrivano a condanna.

📜 Art. 10-bis D.Lgs. 286/1998 — la struttura completa

Comma 1: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale

Comma 2: le disposizioni non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10 comma 1, ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.

Comma 4: ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il nulla osta dell'autorità giudiziaria. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione all'autorità competente.

Comma 5: il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Comma 6: in caso di presentazione di domanda di protezione internazionale, il procedimento è sospeso.

Va aggiunto un profilo relativo alla reiterazione. Il quinto comma prevede che, se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13 comma 14 del testo unico, si applichi l'art. 345 del codice di procedura penale — norma che disciplina la riproponibilita' dell'azione penale quando vengano meno le condizioni che avevano determinato la precedente pronuncia.

Ne discende che la sentenza di non luogo a procedere pronunciata a seguito dell'esecuzione dell'allontanamento non produce un effetto definitivo: il mutamento della situazione consente all'autorita' di procedere nuovamente. E' un profilo che va rappresentato con chiarezza a chi valuta le proprie scelte, perche' la chiusura ottenuta e' condizionata al permanere dei presupposti su cui si fonda.

Tabella 1 — I meccanismi di chiusura previsti dalla norma
SituazioneEffetto sul procedimento
Espulsione eseguitaSentenza di non luogo a procedere
Respingimento eseguitoSentenza di non luogo a procedere
Domanda di protezione internazionaleProcedimento sospeso
Protezione internazionale riconosciutaSentenza di non luogo a procedere
Permesso rilasciato ex art. 5 co. 6Sentenza di non luogo a procedere
Identificazione in uscitaFattispecie non applicabile
Respingimento ex art. 10 co. 1Fattispecie non applicabile
Tabella 2 — I due fronti e chi se ne occupa
Attivita'FronteEffetto sul procedimento penale
Domanda di protezione internazionaleAmministrativoSospensione
Riconoscimento della protezioneAmministrativoNon luogo a procedere
Istanza per il permesso ex art. 5 co. 6AmministrativoNon luogo a procedere se accolta
Deposito delle comunicazioniPenaleConsente al giudice di provvedere
Verifica delle esclusioniPenalePuo' escludere la fattispecie
Ricostruzione delle modalita' d'ingressoPenaleIncide sulla configurabilita'
Opposizione al provvedimento di allontanamentoAmministrativoIncide sull'esecuzione

La lettura della colonna centrale rende evidente il punto: quattro attivita' su sette si svolgono sul fronte amministrativo, e sono quelle che producono gli effetti piu' rilevanti. Il difensore penale, in questa materia, opera in larga parte depositando cio' che l'altro fronte produce.

⚠️ Il deposito non e' una formalita': il giudice provvede su cio' che acquisisce

La norma e' costruita sull'acquisizione: il quinto comma stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento; il sesto che lo fa acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione o del rilascio del permesso.

Ne discende che un provvedimento favorevole intervenuto sul fronte amministrativo non produce effetti automatici su quello penale se non viene portato a conoscenza del giudice. In procedimenti definiti con rito accelerato, e in situazioni in cui l'interessato puo' non essere piu' reperibile, questo passaggio si perde con facilita'.

L'indicazione operativa e' quindi banale e decisiva: ogni atto rilevante va depositato non appena disponibile, senza attendere l'udienza.

📌 L'attività difensiva utile si svolge sul fronte amministrativo

Ne discende un'indicazione che orienta l'intera assistenza: nel procedimento per l'art. 10-bis la contestazione del fatto — la presenza sul territorio senza titolo — è raramente praticabile, perché è documentata.

Ciò che decide l'esito è invece il binario amministrativo: l'esistenza e la sorte di una domanda di protezione, la regolarizzazione della posizione, l'eventuale rilascio di un permesso, l'esecuzione o meno del provvedimento di allontanamento.

Ne discende che l'assistenza va impostata su due fronti coordinati, e che il professionista competente sulla materia amministrativa e quello penale devono lavorare insieme — perché è il primo a produrre gli atti che chiudono il secondo.

Chi non è punibile?

Il secondo comma individua due situazioni in cui la fattispecie non si applica, ed è la prima verifica da compiere.

La prima riguarda lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10 comma 1 del testo unico.

La seconda, meno nota e di frequente rilievo pratico, riguarda lo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale — previsione inserita nel 2011.

Tabella 3 — Che cosa verificare sul verbale di identificazione
ProfiloPerche' rilevaDocumento utile
Luogo del controlloValico di uscita o area diversaVerbale e planimetria dello scalo
Direzione dello spostamentoIn uscita esclude la fattispecieTitolo di viaggio, prenotazione
Organo procedentePolizia di frontiera in uscitaIntestazione del verbale
Possesso di titolo di viaggioCoerenza con l'uscita imminenteCarta d'imbarco, biglietto
Esistenza di respingimentoEsclude la fattispecieProvvedimento ex art. 10 co. 1
Modalita' dell'ingressoIncidono sulla configurabilita'Ricostruzione con l'interessato
Istanze pendentiPossono produrre sospensioneRicevute e comunicazioni

Le prime quattro righe servono a verificare l'esclusione per identificazione in uscita, e sono elementi che il verbale riporta in modo sintetico: vanno letti con attenzione e integrati con la documentazione del viaggio, che l'interessato di regola possiede.

⚠️ Chi viene identificato mentre lascia il paese non risponde

È una previsione che va conosciuta perché produce un esito netto: se la situazione di irregolarità viene accertata durante i controlli effettuati al momento di lasciare il paese, la fattispecie non si applica e non si è passibili dell'ammenda.

Ne discende che la collocazione temporale e spaziale dell'identificazione è un elemento decisivo, e va ricostruita con precisione: dove è avvenuto il controllo, in quale direzione la persona si stava muovendo, se fosse in possesso di titolo di viaggio, se il controllo rientrasse fra quelli della polizia di frontiera in uscita.

Sono circostanze che il verbale riporta in modo sintetico e che possono essere decisive: vanno verificate anziché date per scontate.

La domanda di protezione internazionale

È il meccanismo che incide più frequentemente, e opera in due tempi.

Il sesto comma prevede che, nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, il procedimento sia sospeso.

Acquisita poi la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 6 del testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.

Ne discende che il procedimento penale segue l'esito di quello amministrativo, e non viceversa: la sospensione non è un rinvio tecnico ma il riconoscimento che la posizione va definita altrove.

Che cosa comunicare al giudice, e quando

1

Presentazione della domanda di protezione internazionale: produce la sospensione.

2

Riconoscimento della protezione: produce il non luogo a procedere.

3

Rilascio del permesso ex art. 5 comma 6: produce il non luogo a procedere.

4

Esecuzione dell'espulsione o del respingimento: produce il non luogo a procedere.

5

Ogni comunicazione va depositata: il giudice provvede su ciò che acquisisce.

Si può pagare per chiudere?

È una scelta espressa del legislatore, e va spiegata perché genera aspettative sbagliate.

Il primo comma stabilisce che al reato non si applica l'articolo 162 del codice penale, che disciplina l'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda.

Ne discende che non è possibile pagare l'ammenda per ottenere l'estinzione del reato — pur trattandosi di una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria, situazione in cui l'oblazione sarebbe ordinariamente ammessa.

📌 La conseguenza pratica è che il pagamento non è una via d'uscita

Molte persone, apprendendo che la sanzione è pecuniaria, ritengono che sia sufficiente pagare per chiudere. Non è così, e l'equivoco fa perdere tempo prezioso su un fronte inutile mentre quello che conta — la posizione amministrativa — resta scoperto.

Ne discende una sequenza precisa: la prima attività non è reperire la somma, ma verificare la posizione e attivare, se ne ricorrono i presupposti, gli strumenti che producono la chiusura del procedimento — la domanda di protezione, l'istanza per il permesso, la regolarizzazione della posizione.

È una materia in cui l'assistenza tempestiva incide più che altrove, perché i meccanismi di chiusura richiedono atti che vanno compiuti mentre il procedimento è pendente.

Il rito e la competenza

Il procedimento segue regole proprie, che ne accelerano la definizione.

Il terzo comma prevede che al procedimento penale per il reato del primo comma si applichino le disposizioni degli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/2000, che disciplina la competenza penale del giudice di pace.

Fra queste rileva la presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari, che comprime i tempi fra l'accertamento e l'udienza.

Ne discende che il tempo utile per compiere gli atti che producono la chiusura favorevole del procedimento e' molto piu' ristretto di quanto accada nella generalita' delle contravvenzioni, dove il decorso dei termini gioca di regola a favore dell'imputato.

Sul piano amministrativo, il quarto comma stabilisce che ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato non è richiesto il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato: il questore comunica poi l'avvenuta esecuzione.

⚠️ I tempi sono compressi: la difesa va attivata subito

La combinazione fra il rito speciale — con la presentazione immediata a giudizio — e l'assenza del nulla osta per l'esecuzione dell'espulsione produce un effetto pratico rilevante: fra l'accertamento e la definizione può passare pochissimo.

Ne discende che gli atti che producono la chiusura favorevole del procedimento vanno compiuti con urgenza: la domanda di protezione, se ne ricorrono i presupposti, e ogni istanza relativa alla posizione di soggiorno.

Chi si attiva quando l'udienza è già fissata trova un margine molto ridotto, e chi si attiva dopo l'esecuzione dell'allontanamento si trova a operare dall'estero, con difficoltà evidenti.

Dove si costruisce la difesa?

Su tre livelli, e il primo è quello che chiude più procedimenti.

Il primo è la verifica delle esclusioni del secondo comma: destinatario di respingimento, o identificazione in uscita dal territorio.

Il secondo è l'attivazione dei meccanismi di chiusura: domanda di protezione internazionale, istanza per il rilascio del permesso nelle ipotesi previste, definizione della posizione amministrativa.

📌 Perche' la clausola di riserva merita una verifica autonoma

La norma opera «salvo che il fatto costituisca piu' grave reato», e questa clausola va letta in due direzioni.

Nella prima, sfavorevole, segnala che la medesima vicenda puo' essere contestata sotto fattispecie diverse e piu' gravi — tipicamente quelle relative all'uso di documenti non genuini o alla falsa attestazione di identita' — con cornici che nulla hanno a che vedere con l'ammenda dell'art. 10-bis. Ne discende che la lettura del capo di imputazione e' la prima attivita', perche' l'ammenda potrebbe non essere l'unico addebito.

Nella seconda, favorevole, la clausola consente di verificare se la contestazione ex art. 10-bis sia stata formulata in aggiunta a una piu' grave che gia' la assorbe — situazione in cui il cumulo non regge.

In entrambi i casi la verifica richiede di leggere l'intero capo, e non soltanto la voce che l'interessato ha compreso o che gli e' stata riferita.

Il terzo, residuale, è la clausola di riserva: la norma opera «salvo che il fatto costituisca più grave reato», e va verificato che la contestazione non si sovrapponga ad altre fattispecie.

📌 Le condizioni di ingresso vanno verificate sul caso concreto

Esistono situazioni in cui la condotta di ingresso non integra il reato, e vanno accertate anziché presunte dalla mera assenza di documenti.

La giurisprudenza si è occupata di ipotesi in cui la presenza sul territorio deriva da circostanze che escludono la volontarietà della condotta di ingresso nei termini richiesti dalla norma — e in tali casi la fattispecie non si configura.

Ne discende che la ricostruzione delle modalità concrete dell'ingresso è un accertamento da compiere: come è avvenuto, in quali condizioni, se vi sia stato l'intervento di autorità o di terzi, e se la persona abbia avuto una scelta effettiva. Sono elementi che il verbale raramente contiene e che vanno raccolti con il diretto interessato, se necessario con l'assistenza di un interprete.

⏰ Schema temporale — i tempi sono compressi: cosa fare, e quando

1

Fase 1 — Immediatamente

Verifica delle esclusioni del secondo comma: respingimento o identificazione in uscita.

2

Fase 2 — Immediatamente

Verifica della posizione amministrativa e dei titoli eventualmente pendenti.

3

Fase 3 — Con urgenza

Presentazione della domanda di protezione, se ne ricorrono i presupposti.

4

Fase 4 — Con urgenza

Istanze relative al permesso di soggiorno nelle ipotesi previste.

5

Fase 5 — Al deposito

Comunicazione al giudice di ogni atto che produca sospensione o chiusura.

6

Fase 6 — Alla definizione amministrativa

Deposito della comunicazione di riconoscimento o rilascio.

7

Fase 7 — In ogni fase

Coordinamento fra il fronte amministrativo e quello penale.

📈 La norma in cifre

  • 5.000 - 10.000 euro — ammenda prevista dall'art. 10-bis
  • esclusa — l'oblazione ex art. 162 c.p.
  • 2 esclusioni — respingimento ex art. 10 co. 1 e identificazione in uscita
  • 4 meccanismi — che producono sentenza di non luogo a procedere
  • giudice di pace — competenza, con rito speciale accelerato

Fonte: art. 10-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dalla L. 15 luglio 2009 n. 94

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Basta pagare l'ammenda»L'oblazione è espressamente esclusa
«La difesa si fa sul fatto»L'esito dipende dal binario amministrativo
«Chi esce dal paese risponde comunque»L'identificazione in uscita esclude la fattispecie
«La domanda di protezione non incide»Sospende il procedimento penale
«Il riconoscimento arriva troppo tardi»Produce sentenza di non luogo a procedere
«C'è tempo per organizzarsi»Il rito è accelerato e l'espulsione non richiede nulla osta
«Serve il nulla osta del giudice per l'espulsione»Il quarto comma lo esclude
«È un delitto»È una contravvenzione punita con la sola ammenda

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mi hanno denunciato per soggiorno irregolare. Posso pagare l'ammenda e chiudere?»

Risposta. No, ed è un equivoco molto diffuso che fa perdere tempo prezioso — quindi le spiego dove si lavora davvero. Il primo comma dell'art. 10-bis stabilisce espressamente che al reato non si applica l'articolo 162 del codice penale, che disciplina l'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda. Ne discende che, pur trattandosi di una contravvenzione con pena esclusivamente pecuniaria — situazione in cui l'oblazione sarebbe ordinariamente ammessa — non è possibile pagare per estinguere il reato. Ciò che invece produce la chiusura è altro, ed è scritto nella norma stessa. Il quinto comma prevede che, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento, il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere. Il sesto comma prevede che, in caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, il procedimento sia sospeso; e che, acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione o del rilascio del permesso nelle ipotesi dell'art. 5 comma 6, il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere. Ne discende che l'esito dipende quasi interamente dal fronte amministrativo. Quindi la prima attività non è reperire la somma: è verificare la sua posizione e attivare, se ne ricorrono i presupposti, gli strumenti che chiudono il procedimento. E va fatto subito, perché il rito è accelerato.

📁 Caso pratico 1 — identificazione in uscita dal territorio

Scenario. Denuncia ex art. 10-bis a seguito di controllo effettuato presso un valico in occasione della partenza.

Strategia. Ricostruzione della collocazione del controllo e della direzione dello spostamento, con produzione del titolo di viaggio e della documentazione attestante l'imminente uscita dal territorio nazionale.

Esito. Fattispecie ritenuta non applicabile ai sensi del secondo comma.

📁 Caso pratico 2 — sospensione per domanda di protezione

Scenario. Procedimento pendente a carico di persona che aveva presentato domanda di protezione internazionale.

Strategia. Deposito della documentazione attestante la presentazione della domanda, con richiesta di sospensione del procedimento ai sensi del sesto comma.

Esito. Procedimento sospeso in attesa della definizione amministrativa.

📁 Caso pratico 3 — non luogo a procedere per rilascio del permesso

Scenario. Procedimento sospeso, con successivo rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 6 del testo unico.

Strategia. Deposito della comunicazione relativa al rilascio, con istanza di pronuncia della sentenza di non luogo a procedere.

Esito. Sentenza di non luogo a procedere.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Attivita' concentrata sul reperimento della somma corrispondente all'ammenda, nella convinzione che il pagamento estinguesse il reato.

Strategia. Nessuna verifica della posizione amministrativa ne' attivazione dei meccanismi previsti dalla norma, in un procedimento definito con rito accelerato.

Esito. L'oblazione e' espressamente esclusa e il pagamento non ha prodotto alcun effetto estintivo. La lezione: la difesa si costruisce sul fronte amministrativo, e i tempi sono compressi.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Concentrarsi sul pagamento: l'oblazione e' espressamente esclusa.
  • Non verificare le esclusioni previste dal secondo comma.
  • Attendere: il rito e' accelerato e l'espulsione non richiede nulla osta.
  • Non depositare gli atti che producono sospensione o chiusura.
  • Trascurare il fronte amministrativo, che e' quello che decide.
  • Non ricostruire le modalita' concrete dell'ingresso.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Impostare la difesa sul fatto, raramente contestabile, anziche' sui meccanismi di chiusura.
  • Non verificare l'identificazione in uscita, che esclude la fattispecie.
  • Non coordinare il fronte penale con quello amministrativo.
  • Non depositare tempestivamente le comunicazioni che producono il non luogo a procedere.
  • Non valorizzare la clausola di riserva nei rapporti con altre fattispecie.
  • Non assistere l'interessato con un interprete nella ricostruzione dei fatti.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Mi hanno fermato all'aeroporto mentre stavo partendo e mi hanno denunciato. Ma stavo andando via: è corretto?»

Risposta. Va verificato con precisione, perché la norma contiene una previsione che potrebbe riguardarla esattamente. Il secondo comma dell'art. 10-bis stabilisce che le disposizioni del primo comma non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10 comma 1, ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. È una previsione inserita nel 2011, e la sua ratio è evidente: se la situazione di irregolarità viene accertata al momento di lasciare il paese, non si è passibili dell'ammenda. Ne discende che nel suo caso la collocazione del controllo è decisiva, e va ricostruita con esattezza. Le domande sono precise: dove è avvenuto il controllo — al varco di uscita o in un'area diversa dello scalo? In quale direzione si stava muovendo? Era in possesso di un titolo di viaggio valido per la partenza? Il controllo rientrava fra quelli della polizia di frontiera in uscita? Sono circostanze che il verbale riporta in modo sintetico e che possono essere decisive. Mi porti il verbale, la carta d'imbarco o la prenotazione, e ogni documento che collochi il suo movimento in uscita.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 10-bisIngresso e soggiorno illegale: ammenda da 5.000 a 10.000 euro
Esclusione dell'oblazioneNon si applica l'art. 162 c.p.: non si paga per estinguere
Identificazione in uscitaEsclude la fattispecie: previsione del secondo comma
RespingimentoEx art. 10 comma 1: esclude la fattispecie
Non luogo a procedereEffetto dell'esecuzione di espulsione o respingimento
SospensioneEffetto della domanda di protezione internazionale
Art. 5 comma 6Ipotesi di rilascio del permesso che producono la chiusura
Assenza di nulla ostaL'espulsione non richiede autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
Presentazione immediata a giudizioRito accelerato applicabile al procedimento
Clausola di riserva«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato»

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica delle esclusioni del secondo comma, che e' la prima attivita'.
  2. Ricostruzione della posizione amministrativa e dei titoli pendenti.
  3. Attivazione dei meccanismi di chiusura previsti dalla norma.
  4. Deposito tempestivo delle comunicazioni rilevanti.
  5. Coordinamento fra assistenza penale e assistenza amministrativa.
  6. Ricostruzione delle modalita' concrete dell'ingresso, con interprete se necessario.
  7. Verifica della clausola di riserva nei rapporti con altre fattispecie.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di documentare una posizione amministrativa non corrispondente al vero.
  • Chi chiede assistenza per presentare istanze prive dei presupposti al solo fine dilatorio.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima della verifica della posizione amministrativa.

Assistenza in procedimenti per ingresso e soggiorno illegale: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Verifica della posizioneD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita': orienta l'intera assistenza
Assistenza nel procedimento penaleD.M. 55/2014 — giudizioCompetenza del giudice di pace, rito accelerato
Deposito di atti e istanzeD.M. 55/2014 — giudizioComunicazioni che producono sospensione o chiusura
Assistenza amministrativaProfessionista competente sulla materiaFronte distinto e da coordinare
InterpreteCompenso distintoOve necessario per la ricostruzione dei fatti

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Che pena prevede l'art. 10-bis?

L'ammenda da 5.000 a 10.000 euro: si tratta di una contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria. La norma opera «salvo che il fatto costituisca più grave reato», e punisce lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico e di quelle dell'art. 1 della legge 68/2007. Non è previsto alcun trattamento detentivo per questa fattispecie.

Posso pagare per chiudere il procedimento?

No: il primo comma stabilisce espressamente che al reato non si applica l'articolo 162 del codice penale, che disciplina l'oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda. Ne discende che, pur trattandosi di una contravvenzione con pena esclusivamente pecuniaria — situazione in cui l'oblazione sarebbe ordinariamente ammessa — non è possibile pagare per ottenere l'estinzione. È un equivoco diffuso che fa concentrare l'attività su un fronte inutile mentre quello che conta resta scoperto.

Che cosa chiude allora il procedimento?

Quattro meccanismi, tutti previsti dalla norma. L'esecuzione dell'espulsione e quella del respingimento: acquisitane la notizia, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il riconoscimento della protezione internazionale e il rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi dell'art. 5 comma 6: producono anch'essi il non luogo a procedere. La presentazione della domanda di protezione, di per sé, produce invece la sospensione del procedimento.

La domanda di protezione internazionale sospende il processo?

Sì: il sesto comma prevede che, nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale, il procedimento sia sospeso. Acquisita poi la comunicazione del riconoscimento della protezione, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi previste dall'art. 5 comma 6 del testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Ne discende che il procedimento penale segue l'esito di quello amministrativo, e non viceversa.

Se mi fermano mentre sto lasciando l'Italia rispondo?

No: il secondo comma stabilisce che le disposizioni del primo non si applicano allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale — previsione inserita nel 2011. Se la situazione di irregolarità viene accertata al momento di lasciare il paese, non si è passibili dell'ammenda. La collocazione del controllo diventa quindi decisiva, e va ricostruita con precisione: dove è avvenuto, in quale direzione la persona si stava muovendo, se fosse in possesso di titolo di viaggio.

Ci sono altre ipotesi in cui non si risponde?

Sì: il secondo comma esclude anche l'applicazione nei confronti dello straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10 comma 1 del testo unico. Va inoltre verificato, sul caso concreto, se le modalità dell'ingresso integrino la condotta richiesta dalla norma: esistono situazioni in cui la presenza sul territorio deriva da circostanze che escludono la volontarietà nei termini richiesti, e in tali casi la fattispecie non si configura.

Chi è competente e con quale rito?

Il giudice di pace. Il terzo comma prevede che al procedimento si applichino le disposizioni degli artt. 20-bis, 20-ter e 32-bis del D.Lgs. 274/2000, che disciplina la competenza penale del giudice di pace. Fra queste rileva la presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari, che comprime sensibilmente i tempi fra l'accertamento e l'udienza. È una ragione ulteriore per attivarsi con urgenza.

Serve il nulla osta del giudice per essere espulsi?

No: il quarto comma stabilisce che, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato, non è richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore comunica poi l'avvenuta esecuzione dell'espulsione, ovvero del respingimento, all'autorità giudiziaria. Ne discende che il procedimento penale non blocca l'allontanamento, e che i tempi possono essere molto rapidi.

Che cosa succede se rientro dopo l'espulsione?

Il quinto comma prevede che, se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'art. 13 comma 14 del testo unico, si applichi l'art. 345 del codice di procedura penale — che disciplina la riproponibilità dell'azione penale quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato la precedente pronuncia. Ne discende che la sentenza di non luogo a procedere non produce un effetto definitivo se le condizioni mutano.

Su cosa si costruisce la difesa?

Su tre livelli. Il primo, che chiude più procedimenti, è la verifica delle esclusioni del secondo comma: respingimento o identificazione in uscita. Il secondo è l'attivazione dei meccanismi di chiusura: domanda di protezione internazionale, istanza per il rilascio del permesso, definizione della posizione amministrativa. Il terzo, residuale, è la clausola di riserva: la norma opera «salvo che il fatto costituisca più grave reato», e va verificato che la contestazione non si sovrapponga ad altre fattispecie.

Perché serve anche un professionista della materia amministrativa?

Perché nel procedimento per l'art. 10-bis la contestazione del fatto — la presenza sul territorio senza titolo — è raramente praticabile, essendo documentata. Ciò che decide l'esito è il binario amministrativo: l'esistenza e la sorte di una domanda di protezione, l'eventuale rilascio di un permesso, l'esecuzione o meno del provvedimento di allontanamento. Ne discende che l'assistenza va impostata su due fronti coordinati: è il fronte amministrativo a produrre gli atti che chiudono quello penale.

Che cosa devo portare al primo colloquio?

Il verbale di identificazione, che contiene la collocazione e le modalità del controllo — elementi decisivi per le esclusioni del secondo comma. Ogni documento relativo alla posizione amministrativa: permessi anche scaduti, ricevute di istanze presentate, domande pendenti, provvedimenti ricevuti. Il titolo di viaggio, se il controllo è avvenuto in occasione di una partenza. E, se necessario, farsi accompagnare da una persona che possa assistere nella comunicazione, in attesa della nomina di un interprete.