In carcere si hanno diritti, e strumenti per farli valere

Il reclamo giurisdizionale e il rimedio risarcitorio sono strumenti giurisdizionali, con contraddittorio e decisione vincolante per l'amministrazione.

⏱ 20 minuti di lettura · aggiornato al

▶ Risposta diretta

Per molto tempo il detenuto che lamentasse la violazione di un proprio diritto non disponeva di uno strumento giurisdizionale. L'unico rimedio era un reclamo generico, privo di contraddittorio, deciso senza istruttoria e non vincolante per l'amministrazione.

Era quindi uno strumento che consentiva soltanto di segnalare, non di ottenere.

Il quadro è cambiato in due passaggi: una pronuncia della Corte costituzionale del 1999, e la condanna dell'Italia da parte della Corte europea con la sentenza Torreggiani.

Oggi esistono due strumenti: il reclamo giurisdizionale, che si svolge nelle forme del procedimento di esecuzione, e il rimedio risarcitorio per la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

E il parametro è preciso: tre metri quadrati di superficie calpestabile, calcolati al netto di ciò che occupa lo spazio.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Prima esisteva solo un reclamo non vincolante per l'amministrazione.
  • Art. 35-bis: reclamo giurisdizionale, con contraddittorio.
  • Si svolge ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p.
  • Art. 35-ter: rimedio risarcitorio per violazione dell'art. 3 CEDU.
  • Parametro: tre metri quadrati di superficie calpestabile.
  • Dal computo vanno tolti sanitari e ingombri fissi.
  • Anche i letti amovibili non vanno computati.
  • Sotto la soglia opera una forte presunzione di violazione.
  • Superabile solo con adeguati fattori compensativi.

Perché questi strumenti esistono?

La ricostruzione non è erudizione storica: spiega perché la natura giurisdizionale del rimedio sia il punto decisivo, e perché prima non lo fosse.

Per lungo tempo tutto ciò che atteneva alla detenzione intramuraria — i colloqui, la ricezione della corrispondenza, le condizioni materiali — era considerato di competenza esclusiva dell'amministrazione penitenziaria, perché la privazione dei diritti era concepita come intrinsecamente contenuta nella privazione della libertà personale.

Era cioè del tutto pacifico che ai detenuti si precludessero gli strumenti giurisdizionali da esercitare presso un giudice ordinario.

L'unico strumento previsto era un reclamo generico che non aveva natura giurisdizionale: mancava il contraddittorio, la decisione era assunta de plano — cioè senza istruttoria — e non era vincolante per l'amministrazione.

Tabella 1 — I passaggi che hanno cambiato il quadro
PassaggioChe cosa ha prodotto
Corte cost. n. 26 del 1999Illegittimità del rimedio non giurisdizionale
Inerzia del legislatoreSupplenza della giurisprudenza
Applicazione analogicaUso del rimedio previsto per la sorveglianza speciale
Corte EDU, Torreggiani, 8 gennaio 2013Sentenza pilota di condanna dell'Italia
D.l. n. 146 del 2013Introduzione dell'art. 35-bis
Giugno 2014Introduzione dell'art. 35-ter
Art. 69 comma 6Individua i casi di reclamo giurisdizionale

📌 Perché la natura giurisdizionale cambia tutto

Va esplicitato perché è la differenza fra segnalare un problema e ottenerne la rimozione.

Il reclamo non giurisdizionale produceva una segnalazione: l'amministrazione poteva prenderne atto o meno, e nessuna conseguenza derivava dall'inerzia.

Il reclamo giurisdizionale si svolge invece nelle forme del procedimento di esecuzione, con contraddittorio e istruttoria, e sfocia in una decisione che vincola l'amministrazione.

Ne discende una differenza sostanziale sull'esito: nel primo caso l'amministrazione conserva l'ultima parola, nel secondo la perde.

Ne discende inoltre il profilo che completa il sistema: se la decisione non viene eseguita, è previsto un giudizio di ottemperanza, e avverso il provvedimento emesso in quella sede è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. È il meccanismo che rende il rimedio effettivo anziché nominale, e che completa la trasformazione da segnalazione a procedimento.

Che cos'è il reclamo giurisdizionale?

È lo strumento generale, e la sua struttura è quella di un vero procedimento anziché di un'istanza amministrativa.

📜 Art. 35-bis ord. penit. — reclamo giurisdizionale

Comma 1: «Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.»

Il rinvio è alle norme sul procedimento di esecuzione e su quello di sorveglianza: ne discendono contraddittorio, istruttoria e decisione motivata, con la partecipazione dell'interessato e del suo difensore.

L'ambito è quello individuato dall'art. 69 comma 6, che tipizza i casi nei quali il reclamo giurisdizionale è esperibile.

Comma 4-bis: la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione.

Comma 8 — ottemperanza: avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

L'art. 69 dell'ordinamento penitenziario, alla lettera b), dispone che il detenuto possa ricorrere al reclamo di cui all'art. 35-bis.

La struttura è quindi identica a quella dei procedimenti che si svolgono davanti al giudice dell'esecuzione e alla magistratura di sorveglianza, con le garanzie che ne derivano.

Ne discende che l'ambito è quello dei diritti la cui violazione produce un pregiudizio grave e attuale all'esercizio del diritto stesso.

📌 Un esempio: l'assegnazione a una sezione

Vale la pena riportarlo perché mostra fin dove il controllo giurisdizionale arriva, e dove si ferma.

La giurisprudenza ha riconosciuto l'esistenza di un diritto all'assegnazione a una sezione «comune», quale momento di attuazione del diritto al trattamento individualizzato previsto dall'ordinamento penitenziario. In difetto sarebbe sottratta al magistrato di sorveglianza la prima forma di controllo sulla conformità del trattamento di recupero.

Da ciò la legittimazione al ricorso, in ordine al pregiudizio grave e attuale che può derivare dal mantenimento dell'assegnazione in un circuito differenziato.

Il controllo non si estende però al merito della scelta, salvo in casi di assoluta contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. È il limite che va conosciuto e rappresentato all'interessato: il reclamo verifica la legittimità e la ragionevolezza della determinazione, non sostituisce la valutazione rimessa all'amministrazione.

Ne discende un'indicazione sull'impostazione: l'istanza che chieda al giudice di decidere in luogo dell'amministrazione è destinata a essere respinta, mentre quella che deduca l'irragionevolezza manifesta di una determinata scelta, documentandola, si colloca entro il perimetro del sindacato.

Che cos'è il rimedio risarcitorio?

È lo strumento specifico per la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, e ha una portata più ampia di quanto il nome suggerisca.

L'art. 35-ter prevede un rimedio giudiziale di natura sia preventiva sia riparatoria, da svolgersi con rito camerale, per coloro che ritengono di subire o di avere subito un pregiudizio durante l'applicazione della misura restrittiva.

La doppia natura non è un dettaglio: significa che non occorre attendere che il pregiudizio si sia esaurito per attivarsi.

Il fondamento è la sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea ha stabilito che il collocamento in uno spazio pro capite inferiore ai tre metri quadrati di superficie calpestabile — spazio minimo vitale — integra trattamento inumano e degradante.

⚖️ Come si misurano i tre metri quadrati

Sezioni Unite, sentenza n. 6551 del 2021 — che cosa va sottratto

Dai tre metri quadrati vanno tolti i sanitari e gli ingombri tendenzialmente fissi al suolo, come i letti a castello.

È il principio che distingue lo spazio lordo della cella da quello effettivamente disponibile per il movimento, ed è quello sul quale il calcolo va integralmente rifatto.

Cass. pen. n. 728 del 2025 — anche i letti amovibili

La Corte ha ribadito che lo spazio vitale minimo garantito non può includere l'area occupata dai letti, anche se amovibili e singoli.

La precisazione ha rilievo pratico immediato: la distinzione fra letto a castello e letto singolo amovibile, talvolta invocata per includere quello spazio nel computo, non regge.

La presunzione, e come può essere superata

Se lo spazio della cella è inferiore ai tre metri quadrati esiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, superabile — in applicazione dei principi affermati dalla Grande Camera nel caso Muršić, 20 ottobre 2016 — solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi.

Essi si individuano nella durata della restrizione carceraria, nei margini della libertà di circolazione concessa fuori dalla cella, nell'offerta di attività esterne alla cella e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione.

Sono quattro elementi che vanno valutati congiuntamente e che, proprio per la loro natura fattuale, si prestano a essere documentati con precisione da entrambe le parti del procedimento.

L'origine: la sentenza pilota Torreggiani

L'istituto è stato introdotto nel giugno 2014 a seguito della condanna dell'Italia da parte della Corte EDU con la sentenza Torreggiani e altri, dell'8 gennaio 2013, che ha stabilito il principio secondo cui il collocamento in uno spazio pro capite inferiore ai tre metri quadrati di superficie calpestabile — da considerare come spazio minimo vitale — integra trattamento inumano e degradante.

Quel principio costituisce oggi il fondamentale parametro para-costituzionale, di matrice convenzionale, con cui accertare il rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di trattamento e di condizioni detentive.

In pronunce successive la Corte di Strasburgo ha poi indicato il metodo con cui valutare la sussistenza della violazione, e il caso Muršić ne costituisce il riferimento principale.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

Il principio costituisce oggi il fondamentale parametro di matrice convenzionale con cui accertare il rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di condizioni detentive.

Ne discende che il rimedio non si esaurisce in un ristoro economico: opera anche in funzione preventiva, per chi ritenga di subire quel pregiudizio e non soltanto di averlo subito.

Va aggiunto che l'uso che il detenuto intenderà fare di quanto eventualmente riconosciuto è aspetto che non rientra nell'ambito del sindacato dell'organo giurisdizionale.

Come si calcolano i tre metri?

È il terreno su cui le istanze si vincono o si perdono, ed è puramente tecnico: non richiede argomentazioni ma misurazioni.

Tabella 2 — Che cosa entra e che cosa esce dal computo
ElementoVa computato?Fonte
Superficie lorda della cellaÈ il punto di partenza
Servizi igieniciNo: vanno sottrattiSez. Un. n. 6551 del 2021
Ingombri tendenzialmente fissi al suoloNo: vanno sottrattiSez. Un. n. 6551 del 2021
Letti a castelloNoSez. Un. n. 6551 del 2021
Letti singoli amovibiliNoCass. n. 728 del 2025
Superficie residuaÈ lo spazio rilevante
Divisione per il numero dei detenutiDetermina lo spazio pro capite

Le prime quattro righe descrivono un criterio consolidato dal 2021; la quinta lo estende a una situazione che si presenta con frequenza.

La quinta riga è quella più recente e la più contestata: la distinzione fra letto a castello e letto singolo amovibile, talvolta invocata per includere quello spazio nel computo sul presupposto che possa essere spostato, non regge.

⚠️ Il criterio amministrativo e quello giurisprudenziale non coincidono

È una divergenza documentata e vale la pena conoscerla, perché incide sul modo in cui i dati vanno letti.

La capienza regolamentare degli istituti è calcolata secondo un decreto ministeriale del 1975, che prevede nove metri quadrati per il primo detenuto e cinque per ciascuno dei successivi.

Il parametro giurisprudenziale è invece quello convenzionale dei tre metri quadrati di superficie calpestabile, al netto di sanitari e ingombri.

Ne discende che i dati ufficiali sulla capienza non rispondono alla domanda che rileva ai fini del rimedio, e che il calcolo va rifatto in concreto sulla cella effettivamente occupata e sul numero di persone che vi erano collocate in ciascun periodo. È stato segnalato che il criterio applicativo utilizzato dall'amministrazione contrasta con la giurisprudenza della Cassazione proprio sul punto della sottrazione degli ingombri.

I fattori compensativi

È il terreno su cui la presunzione può essere superata, e conoscerlo serve tanto a chi la invoca quanto a chi la contrasta.

La formulazione elaborata dalla giurisprudenza è precisa e va riportata per intero, perché ogni sua parte ha una funzione.

Sotto i tre metri quadrati opera una forte presunzione di violazione, superabile solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi.

I quattro fattori indicati dalla Corte europea

1

La durata della restrizione carceraria.

2

I margini della libertà di circolazione concessa fuori dalla cella.

3

L'offerta di attività esterne alla cella.

4

Il decoro complessivo delle condizioni di detenzione.

Tabella 3 — I quattro fattori compensativi, e come si documentano
FattoreChe cosa va documentatoErrore da evitare
Durata della restrizionePeriodi esatti, giorno per giornoIndicazione generica
Liberta' di circolazioneOre effettive fuori dalla cellaOre previste dal regolamento
Offerta di attivita'Attivita' realmente disponibili e frequenzaElenco delle attivita' programmate
Decoro complessivoIlluminazione, aerazione, riscaldamento, serviziValutazione generica
Cumulo dei fattoriVanno valutati insiemeEsame isolato di ciascuno
OnereRileva la loro insussistenzaRitenere che riguardino solo l'accusa
Periodi diversiPossono avere esiti diversiComputo unitario

L'ultima riga contiene la ragione per cui la cronologia delle assegnazioni va ricostruita con precisione anziche' per approssimazione: periodi diversi possono condurre a esiti diversi.

📌 Perché i fattori compensativi vanno documentati anche dalla difesa

È un'indicazione operativa che ribalta l'atteggiamento consueto, secondo cui quei fattori riguarderebbero soltanto la posizione dell'amministrazione.

Poiché la presunzione è superabile solo attraverso la valutazione dei fattori compensativi, il contenzioso si sposta interamente su di essi quando lo spazio risulti sotto soglia. E la loro insussistenza è un elemento che rafforza l'istanza.

Ne discende che vanno documentati in senso proprio, e la distinzione fra dato programmato e dato effettivo è ciò che conta: quante ore effettive fuori dalla cella, e non quelle previste dal regolamento; quali attività fossero realmente disponibili e con quale frequenza, non quali fossero previste nell'offerta trattamentale; quali condizioni materiali — illuminazione, aerazione, riscaldamento, servizi — caratterizzassero concretamente l'istituto in quel periodo.

E va documentata la durata, giorno per giorno, delle diverse assegnazioni: perché il computo si fa per periodi, e periodi diversi possono avere esiti diversi.

Va infine considerato che i fattori vanno valutati insieme e non isolatamente: la Corte europea li indica come un complesso, e una libertà di circolazione ampia può compensare uno spazio ridotto soltanto se accompagnata da un'offerta di attività effettiva e da condizioni materiali dignitose.

Dove si costruisce l'istanza

Su tre piani, e il primo è documentale e richiede pazienza più che tecnica.

La sequenza

1

Ricostruire le assegnazioni: quali celle, quali periodi, quanti occupanti.

2

Acquisire le planimetrie e i dati sulla superficie effettiva.

3

Calcolare lo spazio al netto di sanitari e ingombri.

4

Documentare i fattori compensativi, o la loro insussistenza.

5

Individuare lo strumento: reclamo, rimedio risarcitorio o entrambi.

I tre piani sono strettamente sequenziali: senza il primo il secondo non è possibile, e senza il secondo il terzo resta astratto.

Il primo punto è quello che richiede più tempo e che nessuno può compiere interamente al posto dell'interessato: la cronologia delle assegnazioni va ricostruita con precisione, cella per cella e periodo per periodo, perché il computo si fa separatamente per ciascun periodo e il numero degli occupanti varia nel tempo.

⚠️ Il rimedio è effettivamente utilizzato, e viene accolto

Vale la pena riportare i dati disponibili, perché la percezione diffusa è che si tratti di uno strumento teorico.

Al 30 settembre 2025 negli istituti penitenziari risultavano ristrette oltre 63.000 persone, a fronte di una capienza regolamentare effettiva di circa 46.700 posti.

Secondo i dati diffusi, oltre 15.000 detenuti dispongono fra i tre e i quattro metri quadrati al lordo degli arredi fissi — cioè prima della sottrazione che la giurisprudenza impone.

Quanto all'efficacia: in un anno di riferimento sono pervenute agli uffici di sorveglianza 7.643 istanze ai sensi dell'art. 35-ter; ne sono state decise 7.859, e 4.514 — pari al 57,4 per cento — sono state accolte.

Ne discende che il rimedio funziona quando l'istanza è costruita: la maggioranza di quelle esaminate viene accolta.

Il dato va letto insieme al precedente: se oltre quindicimila persone dispongono di uno spazio che, al netto degli arredi fissi, scende con ogni probabilità sotto la soglia, il numero delle istanze presentate resta sensibilmente inferiore a quello delle posizioni potenzialmente interessate. La differenza non dipende dall'efficacia dello strumento ma dalla sua conoscenza.

⏰ Schema temporale — come si prepara l'istanza

1

Fase 1 — Primo passaggio

Ricostruire la cronologia delle assegnazioni.

2

Fase 2 — Secondo

Individuare celle, periodi e numero di occupanti.

3

Fase 3 — Terzo

Acquisire planimetrie e dati sulla superficie.

4

Fase 4 — Quarto

Calcolare lo spazio al netto di sanitari e ingombri.

5

Fase 5 — Quinto

Documentare i fattori compensativi o la loro assenza.

6

Fase 6 — Sesto

Individuare lo strumento esperibile.

7

Fase 7 — Contro la decisione

Ricorso per cassazione entro quindici giorni.

📈 I dati della materia

  • 3 metri quadrati — spazio minimo vitale di superficie calpestabile
  • al netto — di sanitari, ingombri fissi e letti anche amovibili
  • 15 giorni — termine per il ricorso per cassazione
  • 63.000 — persone detenute al 30 settembre 2025
  • 46.700 — capienza regolamentare effettiva alla stessa data
  • 57,4% — istanze ex art. 35-ter accolte nell'anno di riferimento

Fonte: legge 354 del 1975, giurisprudenza di legittimita' e dati ufficiali

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«In carcere non ci sono strumenti»Esistono due rimedi giurisdizionali
«Il reclamo è una segnalazione»La decisione vincola l'amministrazione
«Se non eseguono non si può fare nulla»È previsto il giudizio di ottemperanza
«Bastano tre metri quadrati lordi»Si calcola al netto degli ingombri
«I letti singoli si computano»Nemmeno se amovibili
«La capienza ufficiale è il parametro»Il criterio ministeriale è diverso
«Sotto soglia la violazione è automatica»È presunzione superabile con fattori compensativi
«Il rimedio è teorico»Oltre la metà delle istanze viene accolta

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mio fratello è detenuto in una cella sovraffollata. C'è qualcosa da fare o bisogna solo aspettare?»

Risposta. C'è, e non è una segnalazione — è un procedimento giurisdizionale che si conclude con una decisione vincolante. Fino al 2013 esisteva soltanto un reclamo generico che non aveva natura giurisdizionale: mancava il contraddittorio, la decisione era assunta de plano e non vincolava l'amministrazione. Dopo la condanna dell'Italia con la sentenza Torreggiani, sono stati introdotti due strumenti. Il reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis, che si svolge ai sensi degli artt. 666 e 678 c.p.p. — con contraddittorio e istruttoria — e che, se non viene eseguito, apre un giudizio di ottemperanza. E il rimedio risarcitorio ex art. 35-ter, che ha natura sia preventiva sia riparatoria: opera cioè anche per chi ritenga di subire il pregiudizio, e non soltanto di averlo subito. Il parametro è di tre metri quadrati di superficie calpestabile — ma calcolati al netto. Le Sezioni Unite hanno stabilito che vanno tolti i sanitari e gli ingombri tendenzialmente fissi al suolo, compresi i letti a castello; e una pronuncia del 2025 ha ribadito che non si computa nemmeno l'area occupata dai letti amovibili e singoli. Il lavoro è ricostruire celle, periodi e numero di occupanti.

📁 Caso pratico 1 — ricalcolo dello spazio effettivo

Scenario. Condizioni detentive ritenute conformi sulla base dei dati di capienza dell'istituto.

Strategia. Acquisizione delle planimetrie e dei dati sugli arredi, con ricalcolo dello spazio pro capite al netto dei servizi igienici e degli ingombri tendenzialmente fissi al suolo secondo i criteri affermati dalle Sezioni Unite.

Esito. Verifica condotta sul parametro convenzionale anziche' su quello amministrativo.

📁 Caso pratico 2 — computo dei letti amovibili

Scenario. Computo dello spazio effettuato includendo l'area occupata da letti singoli amovibili.

Strategia. Deduzione del principio secondo cui lo spazio vitale minimo garantito non puo' includere l'area occupata dai letti, anche se amovibili e singoli.

Esito. Calcolo rettificato secondo il criterio affermato dalla giurisprudenza piu' recente.

📁 Caso pratico 3 — documentazione dei fattori compensativi

Scenario. Spazio pro capite risultato inferiore alla soglia, con opposizione fondata sulla sussistenza di fattori compensativi.

Strategia. Documentazione delle ore effettivamente trascorse fuori dalla cella, delle attivita' concretamente disponibili e delle condizioni materiali dell'istituto, distinte da quelle previste in astratto dal regolamento.

Esito. Valutazione condotta sui dati effettivi anziche' su quelli programmati.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Istanza fondata su un unico periodo di detenzione indicato in termini generici.

Strategia. Nessuna ricostruzione cronologica delle assegnazioni, dei periodi e del numero di occupanti per ciascuna cella.

Esito. Il computo per periodi non ha potuto essere effettuato. La lezione: la cronologia delle assegnazioni e' il primo lavoro, e nessuno puo' compierlo al posto dell'interessato.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Ritenere che in carcere non esistano strumenti giurisdizionali.
  • Assumere il dato di capienza come parametro della violazione.
  • Calcolare lo spazio al lordo degli arredi.
  • Includere nel computo l'area dei letti amovibili.
  • Non documentare i fattori compensativi o la loro assenza.
  • Non ricostruire la cronologia delle assegnazioni.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non acquisire planimetrie e dati sugli arredi.
  • Non applicare i criteri delle Sezioni Unite sulla sottrazione.
  • Non dedurre il principio sui letti amovibili.
  • Non documentare le ore effettive fuori dalla cella.
  • Non ricostruire il computo per periodi.
  • Non attivare il giudizio di ottemperanza quando la decisione non e' eseguita.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Ho letto che la cella rispetta la capienza regolamentare. Allora non c'è violazione?»

Risposta. Non è detto, perché i due criteri non coincidono — ed è una divergenza documentata che vale la pena conoscere. La capienza regolamentare è calcolata secondo un decreto ministeriale del 1975, che prevede nove metri quadrati per il primo detenuto e cinque per ciascuno dei successivi: è un criterio amministrativo di dimensionamento degli istituti. Il parametro che rileva ai fini del rimedio è invece quello convenzionale: tre metri quadrati di superficie calpestabile, al netto di sanitari e ingombri fissi. Sono operazioni diverse, e i dati ufficiali sulla capienza non rispondono alla domanda che rileva. È stato anzi segnalato che il criterio applicativo utilizzato dall'amministrazione contrasta con la giurisprudenza della Cassazione proprio sulla sottrazione degli ingombri. E il dato che chiarisce la portata del problema: secondo i dati diffusi, oltre 15.000 detenuti dispongono fra i tre e i quattro metri quadrati al lordo degli arredi fissi — cioè prima della sottrazione che la giurisprudenza impone. Il calcolo va quindi rifatto in concreto sulla cella effettivamente occupata, con le planimetrie e i dati sugli arredi.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 35-bis ord. penit.Reclamo giurisdizionale
Art. 35-ter ord. penit.Rimedio risarcitorio per violazione dell'art. 3 CEDU
TorreggianiSentenza pilota della Corte EDU dell'8 gennaio 2013
Spazio minimo vitaleTre metri quadrati di superficie calpestabile
Superficie calpestabileAl netto di sanitari e ingombri fissi
Sez. Un. 6551/2021Criteri di sottrazione dal computo
Cass. 728/2025I letti non si computano nemmeno se amovibili
Fattori compensativiDurata, circolazione, attivita', decoro
OttemperanzaProcedimento per l'esecuzione della decisione
Capienza regolamentareCriterio amministrativo, distinto dal parametro convenzionale

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Ricostruzione della cronologia delle assegnazioni.
  2. Individuazione di celle, periodi e numero di occupanti.
  3. Acquisizione di planimetrie e dati sulla superficie.
  4. Calcolo dello spazio al netto secondo i criteri giurisprudenziali.
  5. Documentazione dei fattori compensativi o della loro assenza.
  6. Individuazione dello strumento esperibile.
  7. Attivazione dell'ottemperanza in caso di mancata esecuzione.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di rappresentare condizioni non corrispondenti a quelle effettive.
  • Chi non intende fornire la cronologia delle assegnazioni.
  • Chi chiede una previsione sull'entita' del ristoro prima del calcolo.
  • Chi chiede attivita' non consentite dall'ordinamento penitenziario.

Assistenza in materia di diritti del detenuto e rimedi giurisdizionali: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Ricostruzione delle assegnazioni e calcoloD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita', documentale
Reclamo giurisdizionaleD.M. 55/2014 — giudizioDavanti al magistrato di sorveglianza
Rimedio risarcitorioD.M. 55/2014 — giudizioRito camerale
Giudizio di ottemperanzaD.M. 55/2014 — giudizioIn caso di mancata esecuzione
Ricorso per cassazioneD.M. 55/2014 — giudizioTermine di quindici giorni

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Il detenuto ha strumenti per far valere i propri diritti?

Sì, e sono giurisdizionali. Per lungo tempo l'unico rimedio era un reclamo generico che non aveva natura giurisdizionale: mancava il contraddittorio, la decisione era assunta de plano — senza istruttoria — e non era vincolante per l'amministrazione. Oggi esistono il reclamo giurisdizionale dell'art. 35-bis e il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter.

Come si svolge il reclamo giurisdizionale?

Ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, cioè nelle forme del procedimento di esecuzione e di sorveglianza: con contraddittorio, istruttoria e decisione motivata. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione.

Che cosa accade se la decisione non viene eseguita?

È previsto un giudizio di ottemperanza, e avverso il provvedimento emesso in quella sede è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. È il meccanismo che rende il rimedio effettivo anziché nominale, e che lo distingue dalla mera segnalazione all'amministrazione.

Che cosa può essere oggetto di reclamo?

I diritti la cui violazione produce un pregiudizio grave e attuale. La giurisprudenza ha ad esempio riconosciuto un diritto all'assegnazione a una sezione «comune», quale momento di attuazione del diritto al trattamento individualizzato, con conseguente legittimazione al ricorso in ordine al pregiudizio derivante dal mantenimento in un circuito differenziato.

Il giudice può sostituirsi all'amministrazione?

No. Il controllo non si estende al merito della scelta, salvo in casi di assoluta contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. È un limite che va conosciuto: il reclamo verifica la legittimità e la ragionevolezza della determinazione, non sostituisce la valutazione rimessa all'amministrazione penitenziaria.

Che cos'è il rimedio risarcitorio dell'art. 35-ter?

Un rimedio giudiziale di natura sia preventiva sia riparatoria, da svolgersi con rito camerale, per coloro che ritengono di subire o di avere subito un pregiudizio durante l'applicazione della misura restrittiva. È stato introdotto nel giugno 2014 a seguito della condanna dell'Italia con la sentenza Torreggiani.

Qual è il parametro?

Tre metri quadrati di superficie calpestabile pro capite. La Corte europea ha stabilito, con la sentenza pilota Torreggiani dell'8 gennaio 2013, che il collocamento in uno spazio inferiore a quella soglia — da considerare come spazio minimo vitale — integra trattamento inumano e degradante. Quel principio costituisce oggi il fondamentale parametro para-costituzionale, di matrice convenzionale, con cui accertare il rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario in materia di trattamento e di condizioni detentive.

In pronunce successive la Corte di Strasburgo ha poi indicato il metodo con cui valutare la sussistenza della violazione, e il caso Muršić ne costituisce il riferimento principale.

Come si calcolano i tre metri quadrati?

Al netto. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6551 del 2021, hanno stabilito che dai tre metri quadrati vanno tolti i sanitari e gli ingombri tendenzialmente fissi al suolo, come i letti a castello. È il principio che distingue lo spazio lordo da quello effettivamente disponibile per il movimento.

I letti singoli si computano?

No, nemmeno se amovibili. La Cassazione, con la sentenza n. 728 del 2025, ha ribadito che lo spazio vitale minimo garantito non può includere l'area occupata dai letti, anche se amovibili e singoli. La distinzione fra letto a castello e letto singolo amovibile, talvolta invocata per includere quello spazio nel computo, non regge.

Sotto i tre metri la violazione è automatica?

No: opera una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU, superabile solo attraverso la valutazione dell'esistenza di adeguati fattori compensativi — in applicazione dei principi affermati dalla Grande Camera nel caso Muršić, 20 ottobre 2016. Sono quattro: la durata della restrizione, i margini della libertà di circolazione fuori dalla cella, l'offerta di attività esterne e il decoro complessivo delle condizioni.

La capienza regolamentare è il parametro giusto?

No, ed è una divergenza documentata. La capienza è calcolata secondo un decreto ministeriale del 1975 — nove metri quadrati per il primo detenuto e cinque per ciascuno dei successivi — ed è un criterio amministrativo di dimensionamento. Il parametro rilevante è quello convenzionale dei tre metri di superficie calpestabile al netto. È stato segnalato che il criterio applicativo dell'amministrazione contrasta con la giurisprudenza della Cassazione proprio sulla sottrazione degli ingombri.

Il rimedio funziona nella pratica?

I dati disponibili indicano di sì, quando l'istanza è costruita. In un anno di riferimento sono pervenute agli uffici di sorveglianza 7.643 istanze ai sensi dell'art. 35-ter; ne sono state decise 7.859, e 4.514 — pari al 57,4 per cento — sono state accolte. Al 30 settembre 2025 risultavano ristrette oltre 63.000 persone a fronte di una capienza regolamentare effettiva di circa 46.700 posti.