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Art. 348: un atto solo può bastare, oppure no

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Il reato ha natura duplice: è istantaneo rispetto agli atti caratteristici della professione, necessariamente abituale rispetto a quelli relativamente liberi ma connessi ai tipici. La qualificazione dell'atto decide la struttura della fattispecie, e con essa che cosa l'accusa debba provare.

L’angolo di questa norma: la struttura cambia con l’atto

L’art. 348 non ha una struttura sola. Ne ha due, e quale si applichi dipende dal tipo di atto contestato.

L’esercizio abusivo della professione ha natura duplice:

  • si configura quale reato istantaneo con riferimento agli atti caratteristici della professione;
  • quale reato necessariamente abituale con riferimento agli atti «relativamente liberi», ma funzionali e strettamente connessi a quelli tipici.

Ne discende che la prima verifica difensiva riguarda la qualificazione dell’atto: se è esclusivo, un solo episodio basta; se è libero, occorre dimostrare la continuità, l’organizzazione e la remunerazione.

Art. 348 c.p. — esercizio abusivo di una professione

Comma 1. Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Comma 2. In caso di condanna sono previsti:

  • la pubblicazione della sentenza;
  • la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
  • la trasmissione della sentenza al competente ordine o albo professionale ai fini dell’interdizione.

Sanzione autonoma e più grave — reclusione da uno a cinque anni — per il professionista che abbia spinto altri a esercitare abusivamente la professione, ovvero che ne abbia organizzato o diretto l’attività.

Il regime sanzionatorio è stato inasprito dalla legge n. 3 del 2018 di riordino delle professioni sanitarie, per contrastare l’esercizio abusivo della professione medica.

Le due categorie di atti

Che cosa distingue le due strutture

ProfiloAtti caratteristiciAtti relativamente liberi
RiservaEsclusiva alla professioneNon esclusiva
Numero di attiUno bastaPluralità necessaria
StrutturaIstantaneoAbituale
GratuitàIrrilevanteLa remunerazione è indice
EsempiCertificato medico, prescrizione di farmaci, tecniche chirurgicheAttività strumentali e connesse

Gli atti caratteristici sono quelli attribuiti in via esclusiva: la loro sola realizzazione integra il reato, e non rileva che siano svolti a titolo gratuito o occasionalmente.

Per gli atti relativamente liberi occorre invece che siano posti in essere in maniera continuativa, sistematica e organizzata, in modo da determinare nei consociati la parvenza di trovarsi dinanzi a un professionista.

La pronuncia del settembre 2025

Segna il punto attuale, e amplia l’ambito applicativo.

Con la sentenza n. 33866 del 25 settembre 2025 la quinta sezione ha affermato che integra il reato il compimento senza titolo di atti che:

  • pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione;
  • siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa;

allorché l’attività venga svolta con modalità — per continuatività, onerosità e organizzazione — tale da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.

Il caso: la tenuta della contabilità e la gestione tributaria svolte in piena autonomia e senza la necessaria abilitazione, creando l’apparenza di esercizio della professione di commercialista.

I tre indici dell’apparenza, e come si contestano

Quando la contestazione riguarda atti non esclusivi, la difesa lavora sui tre elementi che la giurisprudenza richiede cumulativamente.

Continuatività. Quanti episodi, in quale arco temporale, con quale regolarità? Prestazioni sporadiche o legate a un rapporto determinato non integrano la continuità.

Onerosità. Vi era un corrispettivo, e con quale titolo? Un rimborso spese, un compenso occasionale, un rapporto di collaborazione retribuito da altri sono elementi diversi dal compenso professionale.

Organizzazione. Esistevano studio, insegna, materiale, personale, sito, biglietti da visita? È l’elemento che più di ogni altro crea l’apparenza verso i terzi, ed è documentale.

Va aggiunto un profilo decisivo: l’autonomia. Nella pronuncia del 2025 la Corte ha valorizzato che le attività fossero svolte in piena autonomia. Chi opera sotto la direzione e la responsabilità di un professionista abilitato si trova in posizione strutturalmente diversa — ed è questo il primo elemento da documentare per collaboratori e dipendenti di studio.

Che cosa resta fuori

Le esclusioni affermate dalla giurisprudenza delimitano la fattispecie in positivo.

Atti estranei al contenuto tipico. La Corte ha ritenuto estranee al contenuto tipico della professione di commercialista:

  • la compilazione delle dichiarazioni di imposta;
  • le attività rimesse agli amministratori di società commerciali, come la redazione dei bilanci.

Assenza di rilevanza esterna. Difetta l’elemento oggettivo del reato quando l’attività posta in essere non abbia assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicità degli atti compiuti, riferibile all’attività professionale per la quale è richiesta la speciale abilitazione.

Il principio è stato applicato allo svolgimento di mansioni tecnico-burocratiche nell’istruttoria di pratiche di condono edilizio a supporto dell’ufficio comunale.

Ne discende una linea difensiva concreta: l’attività interna, ausiliaria, priva di proiezione verso i terzi non integra il reato — anche quando riguardi materie riservate.

Il dolo, e ciò che non lo esclude

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, ed è sufficiente la mera consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo e dunque di operare contra legem.

Due argomenti che non funzionano:

Il consenso del cliente. Il dolo non può essere escluso nemmeno dal consenso del destinatario a ricevere l’attività abusivamente esercitata.

L’assenza di scopo di lucro. Non è richiesto che il soggetto agente eserciti abusivamente la professione con lo scopo di trarne profitto o comunque per fini di privato interesse.

Un argomento che funziona, ma è stretto. Trattandosi di norma penale in bianco, il dolo è escluso solamente dall’errore inevitabile sulla norma extra penale — quella che individua l’ambito riservato alla professione.

È l’ipotesi dell’ignoranza inevitabile applicata al perimetro della riserva: non basta ritenere lecita la propria attività, occorre che l’errore sulla norma di settore fosse inevitabile.

La posizione del professionista abilitato

È il profilo che riguarda gli studi, e la sanzione è più grave di quella dell’abusivo.

Il secondo comma prevede reclusione da uno a cinque anni per il professionista che:

  • abbia spinto altri a esercitare abusivamente la professione;
  • ovvero abbia organizzato o diretto detta attività.

E si aggiunge il concorso: risponde di concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione medica il responsabile di uno studio che consenta o agevoli lo svolgimento dell’attività da parte di soggetti che egli sa non essere muniti di abilitazione.

Che cosa comporta per chi dirige uno studio

La responsabilità non richiede una condotta attiva di organizzazione: basta consentire o agevolare, con la consapevolezza del difetto di abilitazione.

Ne discendono verifiche organizzative da compiere prima che un procedimento esista:

  • verifica dell’iscrizione all’albo di collaboratori e consulenti, e sua documentazione;
  • perimetro scritto delle attività affidate a personale non abilitato;
  • modalità di supervisione effettiva, e sua tracciabilità;
  • comunicazione verso i clienti sulla titolarità delle prestazioni;
  • insegne, carta intestata, sito, che non attribuiscano qualifiche non possedute.

È materiale che serve a dimostrare l’assenza dell’elemento soggettivo, e va formato prima — non ricostruito dopo.

La particolare tenuità è preclusa

Un dato che va comunicato subito, perché smentisce un’aspettativa comune.

Pur permettendolo in astratto la cornice sanzionatoria — la pena massima è inferiore ai cinque anni — la Cassazione esclude che possa trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dell’art. 131-bis.

La ragione: il delitto presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o comunque dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

Ne discende che la definizione anticipata non passa da lì, e che la difesa deve concentrarsi sugli elementi sostanziali della fattispecie.

Le conseguenze accessorie

Vanno rappresentate perché spesso pesano più della pena principale:

  • pubblicazione della sentenza;
  • confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato;
  • trasmissione della sentenza all’ordine o albo professionale ai fini dell’interdizione.

L’ultima riguarda il professionista abilitato coinvolto, e può incidere sulla prosecuzione dell’attività più della condanna stessa.

Casi pratici

Caso 1 — qualificazione dell’atto

Situazione. Contestazione fondata su attività non riservate in via esclusiva alla professione.

Attività svolta. Verifica della riconducibilità degli atti alla categoria di quelli caratteristici ovvero relativamente liberi, ai fini della individuazione della struttura del reato.

Esito. Struttura della fattispecie esaminata sul tipo di atto contestato.

Caso 2 — indici dell’apparenza

Situazione. Prestazioni rese in materia riservata da soggetto non abilitato.

Attività svolta. Esame della continuatività, dell’onerosità e dell’organizzazione, e in particolare del grado di autonomia rispetto a un professionista abilitato.

Esito. Requisito dell’apparenza esaminato sui tre indici richiesti cumulativamente.

Caso 3 — rilevanza esterna

Situazione. Attività di supporto interno svolta nell’ambito di una struttura.

Attività svolta. Verifica dell’assenza di proiezione dell’attività verso i terzi e della non tipicità degli atti compiuti.

Esito. Elemento oggettivo esaminato sulla rilevanza esterna dell’attività.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla gratuità delle prestazioni e sul consenso dei destinatari.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla qualificazione degli atti né sulla rilevanza esterna.

Esito. Per gli atti esclusivi la gratuità è irrilevante, e il consenso del destinatario non esclude il dolo. La lezione: nessuno dei due argomenti incide sulla fattispecie.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Atto: caratteristico ed esclusivo, o relativamente libero?
  2. Struttura: istantaneo o abituale? Ne dipende l’oggetto della prova.
  3. Rilevanza esterna: l’attività aveva proiezione verso i terzi?
  4. Autonomia: si operava sotto direzione di un abilitato?
  5. Indici: continuatività, onerosità e organizzazione ricorrono tutti?
  6. Errore: sulla norma extra penale, e inevitabile?
  7. Professionista: se coinvolto, la posizione è più grave e va difesa a parte.

Il primo punto governa tutto il resto, e va risolto sul perimetro normativo della riserva — che è materia extra penale, e va ricostruita sulle leggi professionali prima che sul codice.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 348?

L'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, senza averla conseguita. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro, inasprita dalla legge n. 3 del 2018 di riordino delle professioni sanitarie.

Basta compiere un solo atto?

Dipende dal tipo di atto. Integra il reato il compimento senza titolo anche di un singolo atto da ritenere attribuito in via esclusiva a una determinata professione — la redazione di un certificato medico, la prescrizione di farmaci, l'utilizzo di tecniche chirurgiche. Rispetto a questi atti il reato è istantaneo.

E gli atti non esclusivi?

Rispetto agli atti «relativamente liberi» — non peculiari di una specifica professione ma funzionali e strettamente connessi a quelli tipici — il reato è necessariamente abituale. Occorre cioè che siano posti in essere in modo continuativo, organizzato e remunerato, così da determinare la parvenza dell'effettivo esercizio della professione.

Che cosa ha stabilito la Cassazione nel 2025?

Con la sentenza n. 33866 del 25 settembre 2025 ha affermato che integra il reato il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché l'attività sia svolta con modalità — per continuatività, onerosità e organizzazione — tali da creare l'oggettiva apparenza di un'attività professionale svolta da soggetto abilitato.

Un esempio concreto?

Nella stessa pronuncia: la tenuta della contabilità e la gestione tributaria svolte in piena autonomia e senza la necessaria abilitazione, creando l'apparenza di esercizio della professione di commercialista.

Che cosa resta invece fuori?

La Corte ha ritenuto estranee al contenuto tipico della professione di commercialista la compilazione delle dichiarazioni di imposta e le attività rimesse agli amministratori di società, come la redazione dei bilanci. Sono atti che, isolatamente considerati, non integrano la fattispecie.

Serve la rilevanza esterna?

Sì. Difetta l'elemento oggettivo quando l'attività posta in essere non abbia assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicità degli atti compiuti. Il principio è stato applicato a mansioni tecnico-burocratiche svolte a supporto di un ufficio comunale nell'istruttoria di pratiche.

Rileva se ho lavorato gratis?

Per gli atti esclusivi no: non rileva che siano svolti a titolo gratuito o occasionalmente, trattandosi di reato istantaneo. Per gli atti relativamente liberi la remunerazione è invece uno degli indici dell'abitualità richiesta.

Il consenso del cliente esclude il reato?

No. Il dolo non può essere escluso nemmeno dal consenso del destinatario a ricevere l'attività abusivamente esercitata. Né è richiesto che l'agente persegua uno scopo di profitto: è sufficiente la mera consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo e dunque di operare contra legem.

L'errore può escludere il dolo?

Solo in un caso. Trattandosi di norma penale in bianco, secondo la giurisprudenza il dolo è escluso solamente dall'errore inevitabile sulla norma extra penale — quella che individua l'ambito riservato alla professione.

Il professionista che agevola l'abusivo risponde?

Sì, e più gravemente. Il secondo comma prevede una sanzione autonoma e più gravereclusione da uno a cinque anni — per il professionista che abbia spinto altri a esercitare abusivamente la professione, ovvero che abbia organizzato o diretto detta attività. Risponde inoltre di concorso il responsabile di uno studio che consenta o agevoli l'attività di chi sa non essere abilitato.

Si può ottenere la particolare tenuità?

No, secondo la giurisprudenza. La causa di non punibilità dell'art. 131-bis non trova applicazione, in quanto il delitto presuppone una condotta connotata da ripetitività, continuità o comunque pluralità degli atti tipici, di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità.

Domande di approfondimento

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.