Art. 110: la connivenza non è punibile
Il concorso esige la prova di un contributo partecipativo positivo, materiale o morale. La mera consapevolezza inerte integra connivenza, che non è punibile. E il giudice non può fermarsi all'atipicità della condotta: deve precisare sotto quale forma la partecipazione si sia manifestata.
L’angolo di questa norma: dove finisce il concorso
Chi riceve una contestazione ex art. 110 si pone quasi sempre la stessa domanda: ero presente, ma non ho fatto nulla. È la domanda giusta, e la giurisprudenza le dà una risposta precisa.
Il concorso di persone esige la prova di un contributo partecipativo positivo — morale o materiale — alla condotta criminosa altrui. La connivenza non punibile si realizza invece quando l’agente mantiene un comportamento meramente passivo, inidoneo a dare un contributo causale alla realizzazione del fatto.
Art. 110 c.p. — pena per coloro che concorrono nel reato
«Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.»
È una clausola estensiva della responsabilità penale: amplia la punibilità a condotte non contemplate dalle singole fattispecie incriminatrici.
Il perimetro applicativo comprende qualsiasi apporto del singolo che faciliti la realizzazione di un accordo illecito elaborato o condiviso da più individui:
- concorso materiale — partecipazione diretta all’esecuzione, ovvero fornitura di mezzi;
- concorso morale — determinazione o rafforzamento del proposito criminoso altrui, cioè istigazione o mandato.
Perché la condotta del partecipe sia punibile essa deve essere stata una condizione necessaria del reato, o averne quantomeno agevolato l’esecuzione.
La linea: apporto positivo contro contegno passivo
Concorso e connivenza a confronto
| Profilo | Concorso punibile | Connivenza non punibile |
|---|---|---|
| Struttura della condotta | Positiva | Negativa |
| Contributo causale | Presente, anche solo agevolatore | Assente |
| Consapevolezza del reato altrui | Presente | Presente |
| Forma tipica | Apporto materiale, morale o psichico | Comportamento meramente passivo |
| Effetto sul correo | Garantisce sicurezza o collaborazione | Nessuno |
| Esito | Pena del reato | Immeritevole di addebito penale |
La terza riga è quella che va isolata: la consapevolezza c’è in entrambi i casi. Non è sapere che distingue, è fare.
La definizione che conta, per esteso
In tema di stupefacenti — ma il principio è generale — la Cassazione ha affermato che la differenza fra concorso nel delitto e connivenza non punibile risiede nel fatto che:
nel concorso si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare;
nella connivenza è mantenuto, da parte dell’agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto.
Ne discende il terreno difensivo: non si nega la consapevolezza — che spesso è documentata — ma si contesta che il contegno abbia garantito qualcosa al correo. È una verifica sui fatti concreti, non sulle intenzioni.
Il principio delle Sezioni Unite: atipicità non è indifferenza probatoria
È l’argomento più forte, ed è poco speso.
La condotta concorsuale è atipica: l’art. 110 non descrive forme determinate, e il contributo del concorrente morale può manifestarsi in modi differenziati — istigazione, determinazione all’esecuzione, agevolazione alla preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione.
Ma quell’atipicità non esime il giudice di merito da due obblighi:
- motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione, nella fase ideativa o preparatoria del reato;
- precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.
Non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale — pur prevista dall’art. 110 — con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
Che cosa significa in un atto difensivo
Il provvedimento che afferma il concorso senza indicare quale apporto sia stato fornito, e in che modo abbia inciso sull’azione altrui, non assolve l’obbligo di motivazione.
Non basta cioè scrivere che l’indagato «ha concorso», né richiamare genericamente la partecipazione a un contesto: occorre che sia individuata la forma — istigazione, agevolazione, rafforzamento, fornitura di mezzi — e il nesso di causalità efficiente con la condotta degli altri.
È una censura che si sposta agevolmente dal riesame all’impugnazione, perché riguarda la struttura della motivazione e non la valutazione del merito.
La prova del contributo
L’attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, del quale deve nondimeno essere fornita idonea prova.
La prova può essere raggiunta anche in via logica o indiziaria, ma mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa, che riguardino:
- il rapporto di causalità materiale fra condotta ed evento;
- il sostrato psicologico dell’azione.
Sono due oggetti distinti, e la difesa può contestarli separatamente: un elemento che dimostri la presenza non dimostra il contributo, e un elemento che dimostri la consapevolezza non dimostra la causalità.
Il contributo agevolatore, e il suo limite
La giurisprudenza ammette il contributo agevolatore: ricorre quando l’apporto del concorrente, pur non essendo indispensabile, ha reso più semplice o più probabile la realizzazione del fatto.
È un’estensione ampia, e va conosciuta perché rende inefficace l’argomento secondo cui «senza di me sarebbe successo lo stesso».
Ma conserva un limite preciso: deve trattarsi di un apporto, cioè di qualcosa che sia stato fatto. L’agevolazione è pur sempre una condotta positiva, e non coincide con l’astensione dall’impedire.
Il mero accordo non è punibile
Un limite che il codice pone espressamente e che ricorre nelle contestazioni fondate su conversazioni intercettate.
L’art. 115 stabilisce la non punibilità del cosiddetto tentativo di concorso: il semplice accordo per commettere un reato, ovvero l’istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato, non è punibile.
Ne discende una verifica sul rapporto fra l’accordo documentato e il fatto effettivamente commesso: se il reato non è stato consumato, o se è stato commesso in termini diversi da quelli concordati, l’accordo in sé non fonda responsabilità.
Il confine con i reati associativi
Si tratta di un profilo autonomo, che non coincide con il precedente.
Se il mero accordo dei compartecipi è sufficiente a integrare la disciplina dell’art. 110, per la partecipazione all’associazione occorre di più: la costituzione, seppure rudimentale, di una struttura.
Quando il contributo causale e il dolo si siano verificati in relazione al delitto associativo, sono integrati gli estremi della partecipazione all’associazione; quando quelle condizioni non ricorrano rispetto al vincolo ma solo rispetto al singolo fatto, si resta nel concorso nel reato-fine.
È una distinzione con conseguenze rilevanti su cornice edittale, misure cautelari e regime penitenziario.
Casi pratici
Caso 1 — contegno passivo
Situazione. Contestazione ex art. 110 fondata sulla presenza dell’indagato e sulla sua consapevolezza dell’attività altrui.
Attività svolta. Deduzione della natura meramente passiva del contegno, e dell’assenza di un apporto idoneo a garantire al correo sicurezza o collaborazione su cui poter contare.
Esito. Confine fra concorso e connivenza esaminato sul carattere della condotta anziché sulla conoscenza del fatto.
Caso 2 — motivazione sulla forma del contributo
Situazione. Ordinanza cautelare che afferma il concorso senza individuare la forma dell’apporto.
Attività svolta. Deduzione del principio secondo cui l’atipicità della condotta concorsuale non si confonde con l’indifferenza probatoria, e del conseguente obbligo di precisare sotto quale forma la partecipazione si sia manifestata.
Esito. Censura formulata sulla struttura della motivazione.
Caso 3 — accordo non seguito dal fatto
Situazione. Contestazione fondata su conversazioni relative a un progetto criminoso.
Attività svolta. Verifica della corrispondenza fra l’accordo documentato e il reato effettivamente commesso, con riferimento alla non punibilità del mero accordo prevista dall’art. 115.
Esito. Rapporto fra accordo e consumazione sottoposto a verifica autonoma.
Caso 4 — esito sfavorevole
Situazione. Difesa impostata sull’argomento che il fatto si sarebbe verificato anche senza l’apporto dell’assistito.
Attività svolta. Nessuna deduzione sul carattere positivo o passivo della condotta tenuta.
Esito. La giurisprudenza ammette il contributo agevolatore, che non deve essere indispensabile. La lezione: l’argomento della non indispensabilità non è una difesa; lo è quello della passività.
I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Dove si costruisce la difesa
- Carattere della condotta: positiva o meramente passiva? È la linea fra concorso e connivenza.
- Contributo causale: che cosa è stato fatto, e che effetto ha avuto sull’azione altrui?
- Prova: gli elementi hanno sicura attitudine rappresentativa su entrambi i profili, causale e psicologico?
- Motivazione: il provvedimento precisa sotto quale forma la partecipazione si sia manifestata?
- Art. 115: il reato è stato effettivamente commesso, e nei termini dell’accordo?
- Associazione o concorso: se contestato il vincolo, ricorre una struttura o solo un accordo?
- Art. 114: se il concorso sussiste, l’opera è stata di minima importanza?
Il primo punto e il quarto sono quelli su cui questa materia si decide. Il primo riguarda il fatto; il quarto riguarda ciò che il provvedimento deve dimostrare — e spesso non dimostra.
Domande frequenti
Che cosa prevede l'art. 110 del codice penale?
Che «quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti». È una clausola estensiva della responsabilità penale: amplia la punibilità a condotte non contemplate dalle singole fattispecie incriminatrici.
Che cosa serve perché ci sia concorso?
Due elementi, entrambi necessari: un contributo causale apprezzabile alla condotta illecita altrui — materiale, morale o psichico — e il dolo richiesto per quel reato. Mancando anche uno solo dei due, il concorso non si configura.
Che cos'è la connivenza non punibile?
È un comportamento a struttura negativa che si risolve nella consapevolezza che altri stia commettendo un reato o lo abbia commesso. La Cassazione la definisce come contegno meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. Chi versa in connivenza è immeritevole di addebito penale.
Essere presenti sul luogo del fatto è concorso?
No, non di per sé. La mera presenza sul luogo del fatto o la conoscenza dell'intenzione criminosa altrui, pur essendo moralmente censurabili, non costituiscono di per sé reato in assenza di un contributo causale concreto alla realizzazione dell'illecito. Non ogni comportamento connesso a un reato integra automaticamente concorso.
Che cos'è il concorso morale?
La determinazione o il rafforzamento del proposito criminoso altrui — istigazione o mandato. Il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi in forme differenziate: istigazione, determinazione, agevolazione alla preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione.
Il contributo deve essere indispensabile?
No. La giurisprudenza ammette anche il contributo agevolatore, che ricorre quando l'apporto del concorrente, pur non essendo indispensabile, ha reso più semplice o più probabile la realizzazione del fatto. Deve però trattarsi di un apporto positivo, non di una posizione passiva.
Il giudice può limitarsi a dire che la condotta è atipica?
No, ed è il principio difensivo più forte in materia. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'atipicità della condotta concorsuale non può essere confusa con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi. Il giudice deve motivare sulla prova della reale partecipazione e precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività degli altri concorrenti.
Come si prova il contributo?
L'attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo materiale o psichico, del quale deve nondimeno essere fornita idonea prova — anche in via logica o indiziaria — mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa, che riguardino sia il rapporto di causalità materiale fra condotta ed evento sia il sostrato psicologico dell'azione.
L'accordo per commettere un reato è già punibile?
No. L'art. 115 esclude la punibilità del cosiddetto tentativo di concorso: il semplice accordo per commettere un reato, ovvero l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato, non è punibile. È un limite che discende dai principi essenziali del concorso di persone.
Che cosa cambia nei reati associativi?
Cambia la soglia. Se il mero accordo dei compartecipi è sufficiente a integrare la disciplina dell'art. 110, per l'associazione occorre di più: la costituzione, seppure rudimentale, di una struttura. La distinzione fra concorso nel reato-fine e partecipazione all'associazione è un profilo autonomo, e non coincidente.
Se il mio apporto è stato minimo?
Qualora l'opera prestata sia di minima importanza, il giudice può applicare l'attenuante prevista dall'art. 114. È un profilo distinto dal precedente: presuppone che il concorso sussista, e incide sul trattamento sanzionatorio anziché sulla responsabilità.
Su che cosa si costruisce la difesa?
Su tre piani. Il carattere passivo della condotta, che è la linea fra concorso e connivenza. La prova del contributo, che non può essere presunta dall'atipicità della fattispecie. E la motivazione del provvedimento: se non precisa sotto quale forma la partecipazione si sia manifestata, è censurabile.
Domande di approfondimento
- Che cos'è il concorso morale?
- Che cos'è la connivenza non punibile?
- Che cosa cambia nei reati associativi?
- Che cosa prevede l'art. 110 del codice penale?
- Che cosa serve perché ci sia concorso?
- Come si prova il contributo?
- Essere presenti sul luogo del fatto è concorso?
- Il contributo deve essere indispensabile?
- Il giudice può limitarsi a dire che la condotta è atipica?
- L'accordo per commettere un reato è già punibile?
- Se il mio apporto è stato minimo?
- Su che cosa si costruisce la difesa?
Guide correlate
- Art. 650: il giudice può disapplicare l'ordine La norma punisce chi non osserva un provvedimento «legalmente dato»: il giudice penale sindaca la legittimità dell'atto, e può disapplicarlo.
- Associazione mafiosa 416-bis: la difesa Associazione mafiosa 416-bis: l'elemento distintivo e' il metodo, e la contiguita' non equivale a partecipazione. Come si difende.
- Più condanne, una sola pena: il reato continuato Chi ha piu' condanne definitive in procedimenti separati puo' chiedere di unificarle al giudice dell'esecuzione: art. 671 c.p.p.
- Attenuanti e recidiva: il divieto si sta sgretolando Il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata e' stato dichiarato illegittimo per ipotesi determinate.
- Interrogatorio prima della misura: quando spetta davvero Il sistema e' rigidamente binario: o l'interrogatorio precede la misura cautelare, o la segue dopo l'esecuzione. Assistenza h24: 335 669 3954.
- La difesa può cercare la prova, non solo contestarla Il difensore puo' indagare fin dal momento dell'incarico, anche prima del procedimento. E gli avvertimenti vanno verbalizzati uno per uno.