Si può sospendere il processo per svolgerlo?
Risposta
Sì, ma entro condizioni precise. Nei reati perseguibili a querela soggetta a remissione, e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’art. 415-bis, il giudice può disporre con ordinanza, a richiesta dell’imputato, la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma, per un periodo non superiore a centottanta giorni. Fuori da queste condizioni l’accesso resta possibile, ma senza sospensione: il programma si svolge parallelamente al procedimento, che prosegue.
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