Assistenza penale — reperibile h24

Difesa in caso di arresto o fermo

Avv. Massimo Romano · Ordine di Napoli n. 14553

Il tempo disponibile

Dall’arresto o dal fermo alla decisione del giudice passano al massimo novantasei ore: quarantotto perché il pubblico ministero chieda la convalida, quarantotto perché il giudice provveda.

In quel margine si decide se la persona torna a casa, resta agli arresti domiciliari o va in carcere. Non è una fase preliminare: è la fase.

Chi assiste va nominato subito, perché una parte del lavoro — esaminare gli atti, verificare i presupposti, preparare l’interrogatorio, raccogliere ciò che documenta la posizione — richiede tempo che dentro quelle ore non c’è.

Chi può nominare il difensore

Non soltanto la persona arrestata.

L’art. 96 c.p.p. consente la nomina anche da parte di un prossimo congiunto: coniuge, parte dell’unione civile, discendenti, ascendenti, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado.

La nomina fatta da un familiare è immediatamente efficace e non richiede ratifica. Se la persona arrestata preferisce poi un altro difensore, può sostituirlo: la nomina anticipata non le toglie nulla, e nel frattempo qualcuno lavora al fascicolo.

Che cosa faccio nelle prime ore

Individuo dove si trova la persona. Camere di sicurezza, comando, casa circondariale: senza questo dato nessun colloquio è possibile.

Deposito la nomina e chiedo l’accesso agli atti che devono essere resi disponibili.

Conferisco con l’assistito prima dell’udienza. È il momento in cui si decide se rispondere e su quali profili, e va usato per capire la situazione reale, non per rassicurare.

Verifico i presupposti dell’arresto: se ricorreva la flagranza, se l’arresto era obbligatorio o facoltativo, se i termini sono stati rispettati.

Preparo la posizione cautelare: quanto incide sull’esigenza prospettata — lavoro, domicilio, legami familiari, assenza di precedenti rilevanti — perché è su quella che il giudice decide, non sul merito dell’accusa.

Che cosa serve portare

Il tempo è poco, e questi documenti fanno la differenza fra un’affermazione e una prova:

  • documento di identità dell’arrestato e di chi conferisce l’incarico;
  • contratto di lavoro, ultime buste paga o documentazione dell’attività;
  • titolo del domicilio — contratto di locazione, atto, dichiarazione di ospitalità di chi vi risiede;
  • stato di famiglia o documentazione dei carichi familiari;
  • documentazione sanitaria, se rilevante;
  • ogni atto già notificato, anche se sembra irrilevante.

Chi non ha tutto porta ciò che ha: la raccolta prosegue, ma quello che arriva prima dell’udienza è quello che può essere speso.

Dopo la convalida

Se il giudice applica una misura, si apre il riesame: i termini sono brevi e decorrono dall’esecuzione. Va valutato subito se impugnare, e su quali motivi.

Se la misura non viene applicata, o viene applicata in forma meno afflittiva, resta il procedimento nel merito — che è una fase diversa, con tempi diversi.

Se l’arresto non viene convalidato, va valutata la posizione anche in relazione alla riparazione per ingiusta detenzione, che ha un termine di decadenza proprio e non si recupera.

Come si svolge l’incarico

Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale: serve a capire la situazione e a dire con chiarezza che cosa si può fare.

L’incarico viene conferito per iscritto, con l’indicazione dell’attività prevista e dei criteri di determinazione del compenso secondo il D.M. 55/2014 e successive modificazioni. Le spese vive sono indicate a parte.

Nessuna previsione sull’esito viene formulata prima dell’esame degli atti, e nessun risultato viene promesso: l’esito dipende dal fascicolo, e chi promette diversamente sta dicendo qualcosa che non può sapere.

Dove e quando

Sedi con ricevimento a Napoli, Roma e Milano. Nel resto d’Italia si opera per domiciliazione, in coordinamento con il collega del luogo: il fronte tecnico resta seguito dallo studio.

Reperibilità anche di notte e nei giorni festivi, perché gli arresti non seguono l’orario degli uffici.

Quando non assumo l’incarico

  • quando è richiesta un’attività diretta a incidere su prove o su persone informate;
  • quando si chiede di rappresentare una versione non corrispondente ai fatti;
  • quando si chiede una previsione sull’esito prima di aver esaminato gli atti;
  • quando la posizione confligge con quella di un assistito già seguito.

Le guide su questa materia