Serve che la persona offesa rimetta formalmente la querela?
Risposta
No: l’art. 152 c.p. prevede fra le ipotesi di remissione tacita quella in cui «il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo». La persona offesa che ha partecipato e raggiunto l’esito non deve compiere alcun atto ulteriore: non serve una dichiarazione formale né la sua comparizione in udienza. È un effetto che opera automaticamente, salvo la riserva relativa agli impegni comportamentali.
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