Voto di scambio: quando il metodo mafioso va provato

Dal 2019 il metodo mafioso non e' piu' necessario se chi promette i voti appartiene all'associazione: ma se opera uti singulus, la prova del metodo torna a essere richiesta.

⏱ 20 minuti di lettura · aggiornato al

▶ Risposta diretta

La riforma del 2019 ha spostato l'oggetto della prova, e la Cassazione ne ha fissato i confini. Fino ad allora il delitto era caratterizzato unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti fosse attuato o promesso con il metodo mafioso. La nuova formulazione ha esteso la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente a un'associazione mafiosa.

Ma la linea difensiva esiste, ed è precisa: quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia estraneo all'associazione, o pur essendo intraneo operi «uti singulus», occorre la prova che l'accordo contempli un procacciamento con le modalità dell'art. 416-bis comma terzo.

La pena è stata equiparata a quella dell'associazione mafiosa: da dieci a quindici anni. E se il candidato viene eletto, è aumentata della metà.

È un reato di pericolo: incrimina l'accordo, non il suo esito.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Art. 416-ter c.p., riformato dalla L. 43/2019 in vigore dall'11 giugno 2019.
  • Pena equiparata all'art. 416-bis: da dieci a quindici anni.
  • Se il candidato è eletto, la pena è aumentata della metà.
  • Se chi promette appartiene all'associazione, il metodo non va provato.
  • Se è estraneo o opera «uti singulus», il metodo va provato.
  • È reato di pericolo: si incrimina l'accordo, non l'esito.
  • L'oggetto dello scambio può essere qualunque utilità.
  • Rileva anche la disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione.
  • Punito anche lo scambio realizzato a mezzo di intermediari.

Che cosa ha cambiato la riforma del 2019?

Ha ampliato la fattispecie in modo dichiarato, e la ragione dell'ampliamento spiega dove oggi si difende.

📜 Art. 416-ter c.p. dopo la legge 21 maggio 2019 n. 43

«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis.»

La legge è entrata in vigore l'11 giugno 2019. Le pene sono state equiparate a quelle dell'associazione mafiosa, passando da sei-dodici a dieci-quindici anni; è stata specificata la punibilità dello scambio realizzato attraverso intermediari; ed è stato previsto che, se il candidato che ha accettato la promessa venga eletto nella relativa consultazione, la pena sia aumentata della metà.

La norma, introdotta nel 1992, era già stata riscritta dalla legge 62/2014 e ritoccata dalla legge 103/2017.

📌 Perche' la storia della norma e' un argomento difensivo

L'art. 416-ter e' stato introdotto nel 1992, riscritto in profondita' dalla legge 62 del 2014, ritoccato dalla legge 103 del 2017 e riformato dalla legge 43 del 2019. E' una delle disposizioni piu' rimaneggiate del codice, e questo produce due conseguenze operative.

La prima riguarda il diritto intertemporale: per condotte risalenti va individuata la formulazione vigente al momento del fatto, e in presenza di successione va applicata la disciplina piu' favorevole. Poiche' le cornici sono state progressivamente inasprite — da sei-dodici a dieci-quindici anni — il rilievo puo' essere decisivo.

La seconda riguarda la giurisprudenza: le pronunce anteriori al 2019 si riferiscono a un testo diverso, in cui il metodo mafioso era elemento sempre necessario, e vanno lette con quella avvertenza. Chi le richiama senza distinguere il testo applicabile costruisce un argomento che non regge — in entrambe le direzioni.

La ratio dichiarata dell'ampliamento riguarda le cosiddette mafie silenti: si è voluto evitare che la rilevanza penale della condotta di scambio venisse meno nei contesti in cui il ricorso al metodo dell'intimidazione e dell'assoggettamento risulta meno evidente e meno sistematico, e quindi difficile da dimostrare in giudizio.

Tabella 1 — Prima e dopo la riforma del 2019
ProfiloFino al 2019Dopo la riforma
Elemento caratterizzanteMetodo mafioso, sempreAnche la sola appartenenza del promittente
PenaDa sei a dodici anniDa dieci a quindici anni
IntermediariNon specificatiEspressamente contemplati
Elezione del candidatoNessuna previsionePena aumentata della metà
ControprestazioneDenaro o altra utilitàAnche la sola disponibilità
Ratio dell'estensioneContrasto alle cosiddette mafie silenti

La linea difensiva: «uti singulus»

È il punto su cui la giurisprudenza ha ricostruito un limite, e su cui si concentra oggi la difesa.

⚖️ Quando il metodo mafioso va provato, e quando no

Cass. pen., sez. I, 25 marzo 2025, n. 17870 — la distinzione decisiva

Ai fini della configurabilità del delitto, nel testo successivo alle modifiche della legge 21 maggio 2019 n. 43: qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione mafiosa, non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso.

Quando invece ne sia estraneo, o comunque operi «uti singulus», occorre la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all'art. 416-bis comma terzo.

Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2022, n. 15425

Nello stesso senso: ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo a una consorteria mafiosa, operi «uti singulus», è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.

Cass. pen. n. 14631 del 2022 — che cosa ha fatto la riforma

Il reato era caratterizzato, fino all'avvento della legge 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti fosse attuato o promesso mediante le modalità del terzo comma dell'art. 416-bis, cioè con il metodo mafioso.

La nuova formulazione ha esteso — puramente e semplicemente — la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente a un'associazione mafiosa.

Cass. pen. n. 14344 del 2025 — l'oggetto dello scambio

L'oggetto materiale dell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere costituito da «qualunque altra utilità» — formula introdotta con la riforma del 2014, che ha superato l'originaria limitazione al solo denaro.

Ne discende una distinzione operativa netta, che va verificata sul caso concreto.

Tabella 2 — Quando il metodo mafioso deve essere provato
Posizione del promittenteProva del metodo mafioso
Appartenente all'associazione, che agisce per essaNon necessaria
Appartenente che opera «uti singulus»Necessaria
Estraneo all'associazioneNecessaria
Oggetto della provaChe l'accordo contempli il procacciamento con quelle modalità
Contenuto minimoAttuazione o programmazione dell'attività con metodo mafioso

⚠️ «Uti singulus» è una qualificazione da costruire, non un'etichetta

La distinzione non si risolve nell'affermare che il soggetto agiva per proprio conto: va dimostrata con elementi che ricostruiscano la natura del rapporto fra la condotta contestata e l'organizzazione.

Rilevano: l'esistenza o meno di una deliberazione o di un mandato riferibile all'associazione; il beneficiario effettivo dell'accordo, se il singolo o il gruppo; il contesto in cui l'intesa si è formata; i rapporti personali preesistenti fra i soggetti, indipendenti dall'appartenenza; e l'eventuale estraneità della vicenda alle dinamiche associative documentate nel procedimento.

Ne discende che, quando la posizione «uti singulus» è sostenibile, l'onere probatorio dell'accusa si sposta su un terreno molto più impegnativo — la prova che l'accordo contemplasse l'attuazione o la programmazione di un procacciamento con metodo mafioso. E quella prova riguarda il contenuto dell'intesa, non il contesto ambientale in cui si è svolta.

Conta se i voti sono arrivati?

La struttura della fattispecie incide sul momento consumativo e sull'oggetto della prova.

Il delitto — tanto nella versione originaria quanto dopo la riformulazione del 2014 — si configura come reato di pericolo: la norma incrimina l'accordo in forza del quale due o più soggetti si scambiano la promessa del procacciamento di voti presso l'elettorato e dell'erogazione di un corrispettivo.

Ne discende che non rileva l'esito: né che i voti siano stati effettivamente procurati, né che il corrispettivo sia stato erogato, né che il candidato sia risultato eletto — circostanza, quest'ultima, che opera semmai come aggravante.

Il delitto è configurabile nei confronti di «chiunque», e la riforma del 2014 aveva già esteso la punibilità, a titolo di concorrente necessario, anche a chi promette di procurare i voti.

Va aggiunto un profilo che riguarda il materiale probatorio tipico di questi procedimenti. La prova dell'accordo e del suo contenuto e' quasi sempre affidata a intercettazioni e a dichiarazioni, e su entrambe l'attivita' difensiva ha margini specifici.

Sulle intercettazioni: la trascrizione va verificata sul dato fonico, perche' passaggi decisivi possono risultare di ascolto incerto; e il contesto della conversazione va ricostruito integralmente, poiche' un frammento isolato puo' assumere un significato che l'intero scambio non conferma. Sulle dichiarazioni: quando provengano da soggetti che collaborano, operano le regole in materia di riscontri, e la loro verifica va condotta sul singolo fatto contestato anziche' sull'attendibilita' complessiva del dichiarante.

Tabella 3 — Le tre soglie da superare per la difesa, in ordine
SogliaDomandaSe cade
Esistenza dell'accordoVi e' stato uno scambio di promesse?La fattispecie non si configura
Contenuto dell'accordoChe cosa e' stato convenuto?Puo' cadere l'elemento richiesto
Posizione del promittenteAppartenente, estraneo o uti singulus?Cambia l'oggetto della prova
Prova del metodoNecessaria se estraneo o uti singulusOnere impegnativo per l'accusa
QualificazioneArt. 416-ter o fattispecie elettorale?Cornice sensibilmente diversa
AggravanteIl candidato e' stato eletto?Incide sull'aumento, non sull'addebito

La prima riga e' quella che chiude il procedimento e viene affrontata meno spesso: la norma richiede uno scambio di promesse, e un appoggio elettorale non pattuito, una convergenza di interessi o una prossimita' ambientale non integrano quell'elemento — per quanto siano documentati i contatti.

📌 Poiché si punisce l'accordo, la prova riguarda il suo contenuto

È una conseguenza che orienta l'intera attività difensiva. Se ciò che si incrimina è l'intesa, l'accertamento deve stabilire che cosa le parti abbiano convenuto — non che cosa sia poi accaduto, né quale fosse il contesto in cui si muovevano.

Ne discendono due terreni. Il primo è l'esistenza stessa dell'accordo, distinta da un appoggio elettorale generico, da una convergenza di interessi o da un sostegno non pattuito: la norma richiede uno scambio di promesse, non una vicinanza.

Il secondo è il contenuto dell'accordo, che nelle ipotesi «uti singulus» deve comprendere l'attuazione o la programmazione del procacciamento con metodo mafioso. Anche qui: contemplato nell'intesa, non semplicemente prevedibile o desumibile dall'ambiente.

Che cosa può essere oggetto dello scambio?

Il perimetro si è progressivamente ampliato, e oggi comprende ipotesi che non implicano alcuna dazione.

Nella formulazione originaria il corrispettivo era identificato nel solo denaro. La riforma del 2014 ha specificato che potesse essere costituito da una qualsivoglia utilità, e la Cassazione ha confermato che l'oggetto materiale dell'erogazione può essere costituito da «qualunque altra utilità».

La riforma del 2019 ha aggiunto una modalità realizzativa ulteriore: il promissario è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità, anche in quello di mera disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Ne discende che l'assenza di qualunque dazione non esclude la fattispecie: l'accertamento si sposta sul contenuto dell'impegno assunto.

La pena e l'aggravante dell'elezione

L'equiparazione al trattamento dell'associazione mafiosa produce effetti che eccedono la sola cornice.

La pena è quella stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis: da dieci a quindici anni di reclusione, la medesima cui sono assoggettati i membri delle associazioni di tipo mafioso. Prima della riforma la cornice era da sei a dodici anni.

Se il candidato che ha accettato la promessa di voti viene eletto nella relativa consultazione elettorale, la pena è aumentata della metà.

La riforma ha inoltre introdotto un comma dedicato alle pene accessorie, in linea con la valorizzazione di questo strumento operata dal legislatore in materia.

⚠️ L'equiparazione incide sul regime, non solo sulla pena

Va rappresentata prima di qualunque valutazione, perché produce conseguenze che si manifestano subito e non alla definizione del procedimento.

Una cornice edittale di quel livello incide sull'applicabilità delle misure cautelari e sulla loro adeguatezza; sull'accesso ai riti alternativi e alle definizioni con soglie di pena; sui termini di durata delle indagini e delle misure; e sui presupposti di istituti che operano nella fase esecutiva.

Ne discende che la contestazione dell'appartenenza del promittente e della qualificazione dell'accordo non è un tema da riservare al giudizio: incide dal primo momento, e va portata già in sede di riesame.

Quali sono gli altri reati elettorali?

Accanto alla fattispecie codicistica opera un corpo di norme contenuto nella legislazione elettorale, che va conosciuto perché copre condotte diverse.

La disciplina in materia di elezioni prevede fattispecie proprie relative alla corruzione elettorale — che punisce chi offre o promette denaro o altra utilità per ottenere il voto, e chi lo accetta — alla coartazione della libertà di voto, realizzata con violenza o minaccia, e alla violazione della segretezza del voto.

Rileva inoltre, sul piano della responsabilita' degli enti, la disciplina che prevede sanzioni a carico delle persone giuridiche beneficiarie della condotta, introdotta per questa materia in tempi successivi all'originaria previsione codicistica.

Vi si affiancano le fattispecie relative ai brogli e alle irregolarità nelle operazioni elettorali, che riguardano tipicamente i componenti dei seggi e chi opera nelle operazioni di scrutinio.

Va segnalato che alcune di queste fattispecie prevedono, accanto alla sanzione penale, conseguenze di natura diversa che incidono sull'eleggibilita' e sulla permanenza nella carica: sono profili distinti, disciplinati da fonti proprie, e vanno verificati separatamente perche' operano secondo presupposti e tempi non coincidenti con quelli del procedimento penale.

Ne discende che una medesima vicenda può essere contestata sotto norme diverse, con cornici molto distanti: la qualificazione è quindi anche qui il primo terreno, e la distanza fra la corruzione elettorale ordinaria e l'art. 416-ter è di ordine tale da rendere quella verifica prioritaria.

⏰ Schema temporale — l'ordine delle verifiche difensive

1

Fase 1 — Prima verifica

Il promittente e' appartenente all'associazione o estraneo?

2

Fase 2 — Seconda verifica

Se appartenente: agiva per l'associazione o «uti singulus»?

3

Fase 3 — Terza verifica

Se «uti singulus» o estraneo: e' provato il metodo mafioso nell'accordo?

4

Fase 4 — Quarta verifica

Esiste un accordo, o solo un appoggio elettorale non pattuito?

5

Fase 5 — Quinta verifica

Quale e' il contenuto dell'intesa, e cosa comprendeva.

6

Fase 6 — Sesta verifica

La qualificazione: art. 416-ter o corruzione elettorale ordinaria?

7

Fase 7 — In sede di riesame

La cornice incide su misure, riti e termini: si porta subito.

📈 La riforma del 2019 in cifre

  • 11 giugno 2019 — entrata in vigore della legge 21 maggio 2019 n. 43
  • da 10 a 15 anni — pena equiparata a quella dell'art. 416-bis comma 1
  • da 6 a 12 anni — la cornice previgente
  • meta' — aumento della pena se il candidato viene eletto
  • uti singulus — l'ipotesi in cui il metodo mafioso torna a dover essere provato

Fonte: art. 416-ter c.p. come modificato dalla L. 21 maggio 2019 n. 43

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Serve sempre il metodo mafioso»Non se il promittente appartiene all'associazione
«Non serve mai più»Serve se opera «uti singulus» o è estraneo
«Conta se i voti sono arrivati»È reato di pericolo: si punisce l'accordo
«Serve una dazione di denaro»Basta qualunque utilità, o la sola disponibilità
«Se non è stato eletto non c'è reato»L'elezione è un'aggravante, non un elemento
«Gli intermediari non rispondono»La norma li contempla espressamente
«La vicinanza ambientale basta»Serve uno scambio di promesse, non una vicinanza
«È una fattispecie come le altre elettorali»La pena è equiparata all'associazione mafiosa

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mi contestano l'art. 416-ter perché una persona con precedenti mi avrebbe promesso voti. Ma non c'è stata nessuna intimidazione: la riforma non ha eliminato quel requisito?»

Risposta. L'ha eliminato solo in parte, e la distinzione è precisamente quella su cui si difende — quindi gliela spiego con esattezza. È vero che, come ha osservato la Cassazione, fino alla legge 43 del 2019 il reato era caratterizzato unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti fosse attuato o promesso con il metodo mafioso, e che la nuova formulazione ha esteso «puramente e semplicemente» la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente a un'associazione mafiosa. Ma la giurisprudenza ha ricostruito un limite, e da ultimo con la sentenza n. 17870 del 25 marzo 2025: qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione, non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso; ma quando ne sia estraneo, o comunque operi «uti singulus», occorre la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità dell'art. 416-bis comma terzo. Ne discendono due domande, in ordine. La prima: quella persona è appartenente a un'associazione mafiosa nel senso richiesto, o ha soltanto precedenti? La seconda, se lo fosse: agiva per l'associazione o per proprio conto? Perché nel secondo caso l'onere dell'accusa si sposta su un terreno molto più impegnativo — provare che l'accordo contemplasse quel metodo, non che l'ambiente lo rendesse ipotizzabile.

📁 Caso pratico 1 — posizione «uti singulus» del promittente

Scenario. Contestazione ex art. 416-ter in relazione ad accordo intercorso con soggetto ritenuto intraneo a consorteria mafiosa.

Strategia. Ricostruzione della natura del rapporto, con dimostrazione dell'assenza di deliberazione o mandato riferibili all'associazione, dell'individuazione del singolo quale beneficiario effettivo e dell'estraneita' della vicenda alle dinamiche associative documentate.

Esito. Onere della prova del metodo mafioso ricondotto in capo all'accusa, con esito sul contenuto dell'accordo.

📁 Caso pratico 2 — insussistenza dell'accordo

Scenario. Contestazione fondata su una convergenza di sostegno elettorale in assenza di pattuizione.

Strategia. Rilievo che la norma incrimina lo scambio di promesse e non la vicinanza, con ricostruzione dei contatti e dimostrazione dell'assenza di un'intesa avente il contenuto richiesto.

Esito. Esistenza dell'accordo non ritenuta dimostrata.

📁 Caso pratico 3 — riqualificazione in fattispecie elettorale ordinaria

Scenario. Contestazione ex art. 416-ter per condotta riconducibile alla disciplina in materia di corruzione elettorale.

Strategia. Verifica dell'assenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla norma codicistica e richiesta di riqualificazione nella corrispondente fattispecie della legislazione elettorale.

Esito. Riqualificazione con cornice sensibilmente piu' contenuta e conseguenti effetti sul regime cautelare.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Difesa impostata sull'assenza di dazione e sul mancato conseguimento dell'elezione.

Strategia. Nessuna verifica sulla posizione del promittente ne' sul contenuto dell'accordo.

Esito. Entrambi gli argomenti sono risultati irrilevanti: il reato e' di pericolo e punisce l'accordo, e l'elezione opera come aggravante. La lezione: si lavora sull'esistenza e sul contenuto dell'intesa, non sull'esito.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Fondarsi sull'assenza di dazione: rileva qualunque utilita' e la sola disponibilita'.
  • Fondarsi sul mancato conseguimento dell'elezione: e' un'aggravante, non un elemento.
  • Non verificare la posizione del promittente rispetto all'associazione.
  • Trattare «uti singulus» come un'etichetta anziche' come una qualificazione da costruire.
  • Non contestare l'esistenza dell'accordo, distinta dalla vicinanza.
  • Rinviare al giudizio temi che incidono gia' sul regime cautelare.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Ritenere che la riforma del 2019 abbia eliminato ogni rilievo del metodo mafioso.
  • Non distinguere fra promittente appartenente ed estraneo o operante «uti singulus».
  • Non contestare il contenuto dell'accordo, che e' l'oggetto della prova.
  • Non verificare la qualificazione rispetto alle fattispecie elettorali ordinarie.
  • Non rappresentare l'incidenza della cornice su misure, riti e termini.
  • Non portare in riesame i temi che incidono sulla qualificazione.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Non ho dato niente a nessuno e non sono stato eletto. Come può esserci un reato?»

Risposta. Purtroppo nessuna delle due circostanze esclude la fattispecie, e le spiego perché — poi le dico dove si lavora. Il delitto si configura come reato di pericolo: la norma incrimina l'accordo in forza del quale due o più soggetti si scambiano la promessa del procacciamento di voti e dell'erogazione di un corrispettivo. Ne discende che non rileva l'esito: né che i voti siano stati effettivamente procurati, né che il corrispettivo sia stato erogato. Quanto all'elezione, dal 2019 essa opera come aggravante — se il candidato viene eletto la pena è aumentata della metà — e non come elemento costitutivo: la sua assenza toglie l'aumento, non il reato. E sulla dazione: la riforma del 2014 ha esteso l'oggetto dello scambio a qualunque utilità, e quella del 2019 ha aggiunto l'ipotesi della mera disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Quindi l'assenza di denaro non è di per sé decisiva. Dove si lavora, allora. Sul primo terreno: esiste un accordo, o c'è stato un appoggio elettorale non pattuito, una convergenza di interessi, una vicinanza? La norma richiede uno scambio di promesse, non una prossimità. Sul secondo: qual era il contenuto dell'intesa. E sul terzo, se ricorre: la posizione «uti singulus» del promittente.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 416-ter c.p.Scambio elettorale politico-mafioso: da dieci a quindici anni
L. 43/2019Riforma in vigore dall'11 giugno 2019
Metodo mafiosoModalita' di cui all'art. 416-bis comma terzo
«Uti singulus»L'intraneo che opera per proprio conto: il metodo va provato
Reato di pericoloSi incrimina l'accordo, non il suo esito
Qualunque altra utilita'Oggetto dello scambio dopo la riforma del 2014
Disponibilita'A soddisfare interessi dell'associazione: modalita' introdotta nel 2019
IntermediariEspressamente contemplati dalla norma vigente
Aggravante dell'elezionePena aumentata della meta' se il candidato e' eletto
Mafie silentiRatio dichiarata dell'estensione operata nel 2019

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica della posizione del promittente rispetto all'associazione.
  2. Ricostruzione del rapporto fra la condotta e le dinamiche associative.
  3. Contestazione dell'esistenza dell'accordo, distinta dalla vicinanza.
  4. Analisi del contenuto dell'intesa, che e' l'oggetto della prova.
  5. Verifica della qualificazione rispetto alle fattispecie elettorali ordinarie.
  6. Attivita' in sede di riesame, perche' la cornice edittale incide fin da subito sul procedimento.
  7. Valutazione degli effetti su misure, riti alternativi e termini.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede assistenza per definire accordi di sostegno elettorale.
  • Chi chiede di contattare soggetti coinvolti nel procedimento.
  • Chi chiede di ricostruire i contatti in termini non corrispondenti al vero.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'esame degli atti.

Assistenza in procedimenti per reati elettorali e scambio politico-mafioso: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Analisi del capo di imputazioneD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialeQualificazione: la distanza fra le cornici e' notevole
Riesame della misuraD.M. 55/2014 — giudizioLa cornice incide su applicabilita' e adeguatezza
Assistenza nelle indaginiD.M. 55/2014 — indaginiComprende l'esame degli atti di intercettazione
Investigazioni difensiveD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeSui rapporti e sul contesto dell'intesa
GiudizioD.M. 55/2014 — giudizioDa valutare sul fascicolo

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

La riforma del 2019 ha eliminato il metodo mafioso?

Solo in parte. La Cassazione ha osservato che il reato era caratterizzato, fino all'avvento della legge 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti fosse attuato o promesso con il metodo mafioso, e che la nuova formulazione ha esteso «puramente e semplicemente» la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente a un'associazione mafiosa. Ma la giurisprudenza ha ricostruito un limite preciso, che opera quando il promittente non agisca per l'associazione.

Quando il metodo mafioso deve essere provato?

Secondo la sentenza n. 17870 del 25 marzo 2025: qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione mafiosa, non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso. Quando invece ne sia estraneo, o comunque operi «uti singulus», occorre la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità dell'art. 416-bis comma terzo. Nello stesso senso si era già espressa la sez. VI con la sentenza n. 15425 del 2022.

Che cosa significa «uti singulus»?

Che il soggetto, pur essendo intraneo a una consorteria mafiosa, opera per proprio conto e non per l'associazione. È una qualificazione da costruire, non un'etichetta da apporre: rilevano l'esistenza o meno di una deliberazione o di un mandato riferibili all'associazione, il beneficiario effettivo dell'accordo, il contesto in cui l'intesa si è formata, i rapporti personali preesistenti indipendenti dall'appartenenza, e l'estraneità della vicenda alle dinamiche associative documentate.

Che cosa deve provare l'accusa in quel caso?

Che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso. È un onere impegnativo e riguarda il contenuto dell'intesa: non è sufficiente che il contesto ambientale rendesse quel metodo ipotizzabile o prevedibile. Ne discende che, quando la posizione «uti singulus» è sostenibile, il terreno probatorio si sposta sensibilmente a favore della difesa.

Conta se i voti sono stati effettivamente procurati?

No: il delitto si configura come reato di pericolo, e la norma incrimina l'accordo in forza del quale due o più soggetti si scambiano la promessa del procacciamento di voti e dell'erogazione di un corrispettivo. Non rileva quindi che i voti siano stati effettivamente procurati, né che il corrispettivo sia stato erogato. Ne discende che l'oggetto della prova è l'intesa e il suo contenuto — non ciò che è poi accaduto.

Se non sono stato eletto il reato non c'è?

L'elezione non è un elemento costitutivo ma un'aggravante: la riforma del 2019 ha previsto che, se il candidato che ha accettato la promessa di voti venga eletto nella relativa consultazione elettorale, la pena sia aumentata della metà. Ne discende che la mancata elezione toglie l'aumento, non il reato. È uno degli argomenti che vengono spesi più spesso e che non incidono sull'addebito.

Serve una dazione di denaro?

No. Nella formulazione originaria il corrispettivo era identificato nel solo denaro; la riforma del 2014 ha specificato che potesse essere costituito da una qualsivoglia utilità, e la Cassazione ha confermato che l'oggetto materiale può essere «qualunque altra utilità». La riforma del 2019 ha aggiunto un'ulteriore modalità: il promissario è punito anche nel caso di mera disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. L'assenza di dazione non esclude quindi la fattispecie.

Qual è la pena prevista?

Quella stabilita dal primo comma dell'art. 416-bis: da dieci a quindici anni di reclusione, la medesima cui sono assoggettati i membri delle associazioni di tipo mafioso. Prima della riforma del 2019 la cornice era da sei a dodici anni. Se il candidato viene eletto, la pena è aumentata della metà. La riforma ha inoltre introdotto un comma dedicato alle pene accessorie.

Perché la cornice conta già in fase cautelare?

Perché una cornice edittale di quel livello incide su profili che si manifestano subito: l'applicabilità delle misure cautelari e la loro adeguatezza; l'accesso ai riti alternativi e alle definizioni con soglie di pena; i termini di durata delle indagini e delle misure; e i presupposti di istituti che operano nella fase esecutiva. Ne discende che la contestazione dell'appartenenza del promittente e della qualificazione dell'accordo va portata già in sede di riesame, non riservata al giudizio.

Gli intermediari rispondono?

Sì: la norma vigente punisce chi accetta la promessa di procurare voti «direttamente o a mezzo di intermediari», e la specificazione è stata introdotta proprio dalla riforma del 2019. Va inoltre ricordato che il delitto è configurabile nei confronti di «chiunque», e che la riforma del 2014 aveva già esteso la punibilità, a titolo di concorrente necessario, anche a chi promette di procurare i voti. La platea dei possibili destinatari è quindi ampia.

Perché la riforma ha esteso la fattispecie?

La ratio dichiarata riguarda le cosiddette mafie silenti: si è voluto evitare che la rilevanza penale della condotta di scambio venisse meno nei contesti in cui il ricorso al metodo dell'intimidazione e dell'assoggettamento risulta meno evidente e meno sistematico — e quindi difficile da dimostrare in giudizio. È una precisazione utile anche in chiave difensiva, perché chiarisce che l'estensione riguarda la prova del metodo, non l'esistenza dell'accordo, che resta l'elemento centrale.

Esistono altri reati elettorali?

Sì: accanto alla fattispecie codicistica opera un corpo di norme contenuto nella legislazione elettorale, che prevede fattispecie proprie in materia di corruzione elettorale — chi offre o promette denaro o altra utilità per ottenere il voto, e chi lo accetta —, di coartazione della libertà di voto con violenza o minaccia, e di violazione della segretezza. Vi si affiancano le fattispecie relative ai brogli. La distanza fra quelle cornici e l'art. 416-ter è tale da rendere la verifica sulla qualificazione prioritaria.