La riforma del 2019 ha eliminato il metodo mafioso?
Risposta
Solo in parte. La Cassazione ha osservato che il reato era caratterizzato, fino all’avvento della legge 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti fosse attuato o promesso con il metodo mafioso, e che la nuova formulazione ha esteso «puramente e semplicemente» la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l’appartenente a un’associazione mafiosa. Ma la giurisprudenza ha ricostruito un limite preciso, che opera quando il promittente non agisca per l’associazione.
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