Quando si può accedere?
Risposta
In ogni stato e grado del procedimento. L’art. 129-bis c.p.p. prevede che l’autorità giudiziaria possa disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima al Centro per la giustizia riparativa; nel corso delle indagini provvede il pubblico ministero. Il presupposto è che il programma sia utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. La facoltà di accedervi rientra inoltre fra i diritti informativi di indagato, imputato e persona offesa.
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