Permessi premio: la collaborazione non è più obbligatoria
Per i reati dell'art. 4-bis l'accesso ai permessi premio era precluso a chi non collaborasse con la giustizia. La preclusione era assoluta: nessuna valutazione del caso concreto era possibile. La Corte costituzionale l'ha rimossa nel 2019, e il legislatore è intervenuto nel 2022 riscrivendo il regime.
Che cosa sono i permessi premio?
La disciplina generale va conosciuta perché fissa i limiti quantitativi e i presupposti entro cui tutto il resto opera.
📜 Art. 30-ter ord. penit. — permessi premio «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.
La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.»
Ne discendono i tre elementi che il magistrato valuta: la regolare condotta, l’assenza di pericolosità sociale e la finalità per cui il permesso è richiesto — affettiva, culturale o lavorativa. La finalità va indicata e documentata: non è una formula di stile ma un requisito della richiesta.
Il permesso premio non è una misura alternativa alla detenzione: è una modalità del trattamento, che si colloca all’interno dell’esecuzione della pena e ne costituisce uno strumento. La distinzione conta, perché i presupposti, la competenza e i rimedi sono diversi da quelli previsti per le misure alternative.
I limiti quantitativi
| Profilo | Contenuto |
|---|---|
| Durata del singolo permesso | Non superiore a quindici giorni |
| Durata complessiva | Quarantacinque giorni per anno di espiazione |
| Finalità ammesse | Interessi affettivi, culturali o di lavoro |
| Requisito di condotta | Regolare, ai sensi del comma 8 |
| Requisito soggettivo | Assenza di pericolosità sociale |
| Competenza | Magistrato di sorveglianza |
| Parere | Del direttore dell’istituto |
Le prime due righe fissano un limite che va tenuto presente nella programmazione: quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione sono il tetto complessivo, e il modo in cui vengono distribuiti incide sulla continuita’ del percorso e sulla sua leggibilita’ da parte del giudice.
Va colta la natura dell’istituto: il permesso premio è strumento del trattamento, e la sua concessione si inserisce in un percorso graduale — non è un beneficio isolato ne’ un premio fine a se stesso.
La preclusione e la sua caduta
È la vicenda che ha riscritto la materia, e va conosciuta perché gli argomenti che ne discendono si spendono ancora oggi, anche dopo l’intervento del legislatore.
Per i delitti elencati dall’art. 4-bis — i cosiddetti reati ostativi — l’accesso ai benefici era subordinato alla collaborazione con la giustizia. Chi non collaborava era escluso, e l’esclusione operava come presunzione assoluta: la mancata collaborazione faceva presumere, senza possibilità di prova contraria, la mancata rescissione dei collegamenti.
⚖️ Da preclusione assoluta a valutazione in concreto
Corte cost. n. 253 del 2019 — cade la presunzione assoluta Dichiarata l’illegittimità dell’art. 4-bis comma 1 nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale, sia il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Le due ragioni: è corretto «premiare» la collaborazione prestata anche dopo la condanna, ma non è costituzionalmente ammissibile «punire» la mancata collaborazione impedendo l’accesso ai benefici. E l’assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di valutare in concreto il percorso carcerario, in contrasto con la funzione rieducativa.
L’estensione a tutti i reati dell’elenco La Corte ha esteso la declaratoria a tutti i delitti contemplati dal primo comma, e non ai soli reati associativi. La ragione: non estenderla produrrebbe una paradossale disparità in danno dei detenuti per i quali possono essere del tutto privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un inesistente sodalizio di originaria appartenenza. Va precisato il perimetro, perché e’ il punto su cui si generano le aspettative sbagliate: la sentenza sottrae al circuito ostativo la concessione del solo permesso premio, e non degli altri benefici penitenziari, che restano governati dalla disciplina propria.
Cass. sez. V n. 19536 del 2022 — che cosa il giudice deve accertare Il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo, dai quali si possa desumere — non già e non necessariamente un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato — bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti e a non riattivarli nel futuro. In una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero, monitorata attraverso un esame a tutto campo della vita del detenuto. È la precisazione che sposta l’oggetto della prova dal foro interno alla condotta verificabile, e che rende l’accertamento possibile anziché rimesso a un’impressione.
Corte cost. n. 20 del 2022 — silente per scelta e silente suo malgrado Il magistrato di sorveglianza di Padova aveva censurato il diverso regime probatorio vigente per chi versi in collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile, per il quale deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso, chiedendo di parificare le due categorie. La Corte non ha accolto la censura. Ne discende che, per presentare una richiesta ammissibile, il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose secondo le ragioni per cui non ha collaborato: la distinzione fra chi è silente per scelta e chi lo è suo malgrado resta rilevante.
Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.
Era una preclusione che operava a monte: la richiesta veniva dichiarata inammissibile in limine, senza che il magistrato di sorveglianza potesse compiere alcuna valutazione della condizione concreta del detenuto — ed è precisamente su questo che si è appuntata la censura di legittimità costituzionale.
Ne discende l’argomento di fondo, che vale anche oggi nell’interpretare il regime vigente: premiare la collaborazione è legittimo, punire la mancata collaborazione non lo è.
E l’assolutezza di ogni presunzione contrasta con la funzione rieducativa della pena, perché impedisce di valutare in concreto il percorso del singolo condannato — che è precisamente ciò a cui l’esecuzione dovrebbe essere ordinata.
Che cosa ha cambiato la riforma del 2022?
Il legislatore è intervenuto nel 2022, e il quadro attuale è quello che ne è risultato: chi si fermasse alla pronuncia del 2019 lavorerebbe su una disciplina superata.
Con il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, è stata disposta l’integrale sostituzione del comma 1-bis dell’art. 4-bis.
Ne è derivato un regime nel quale l’accesso ai permessi premio non è più subordinato alla collaborazione, ma può essere concesso anche in sua assenza al ricorrere di condizioni alternative.
Le condizioni del regime vigente
| Condizione | Contenuto |
|---|---|
| Interruzione dei legami | Con gli ambienti criminali di provenienza |
| Assenza di rischio di ripristino | Anche indiretto |
| Obbligazioni civili | Adempimento o serio tentativo di adempiere |
| Percorso carcerario | Coerente e documentato |
| Riflessione critica | Sul reato commesso |
| Partecipazione | All’opera di rieducazione |
| Collaborazione impossibile o inesigibile | Regime probatorio proprio |
📌 Perché la Corte aveva sospeso il giudizio sull’ergastolo ostativo Vale la pena ricostruirlo, perché spiega la sequenza degli interventi e la loro logica.
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 227 del 2022, ha restituito gli atti al giudice rimettente in considerazione dello ius superveniens conseguente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 162.
Era un giudizio sulla legittimità dell’ergastolo ostativo, avviato dopo la sentenza della Corte europea nel caso Viola contro Italia del 13 giugno 2019, e già oggetto di ordinanze interlocutorie negli anni precedenti — con le quali la Corte aveva sollecitato un intervento del legislatore anziché decidere direttamente.
Ne discende che il regime attuale è il risultato di un dialogo fra Corte costituzionale, Corte europea e legislatore, e che la sua interpretazione va condotta alla luce di quel percorso.
È la ragione per cui le pronunce anteriori restano rilevanti anche dopo la riforma: hanno fissato i principi che il legislatore ha poi tradotto in norma, e quei principi orientano l’interpretazione del testo vigente.
Ne discende anche un’indicazione operativa: quando il testo vigente si presti a letture diverse, l’argomento da spendere è la continuità con i principi affermati — non la loro superfluità per effetto dell’intervento legislativo.
Che cosa va dimostrato?
È il punto su cui le istanze si costruiscono o si perdono, e la giurisprudenza lo ha precisato con nettezza in termini che vanno riportati per esteso.
Il giudice di sorveglianza è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo del detenuto.
L’aggettivo «individualizzanti» non e’ casuale: esclude che possano bastare elementi comuni a tutti i detenuti nella medesima condizione, e impone di documentare cio’ che distingue quella singola posizione da ogni altra.
E la precisazione che conta: da quegli elementi si deve desumere non già e non necessariamente un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato, bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti e a non riattivarli nel futuro.
Che cosa produrre, e che cosa non basta
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Attivita’ lavorative svolte in istituto | Elemento individualizzante |
| Corsi e percorsi formativi | Elemento individualizzante |
| Relazioni degli operatori | Elemento individualizzante |
| Adempimenti verso le persone offese | Condizione del regime vigente |
| Mantenimento dei rapporti familiari | Elemento individualizzante |
| Assenza di rilievi disciplinari | Presupposto, non elemento |
| Dichiarazioni di intenti | Nessun valore autonomo |
Le ultime due righe segnano il confine: la regolarita’ della condotta e’ presupposto di ammissibilita’, non prova della proiezione richiesta.
⚠️ L’oggetto della prova non è il pentimento È la distinzione che rende l’istanza praticabile, e va colta con precisione perché ribalta un’aspettativa diffusa.
Non si tratta di dimostrare un mutamento interiore — un ravvedimento, una presa di coscienza morale — che sarebbe oggetto di prova impossibile, e che la giurisprudenza espressamente non richiede. Un’istanza costruita su quel presupposto si espone a un diniego fondato su una valutazione di sincerita’ che nessuno e’ in grado di compiere.
Si tratta di documentare una proiezione attuale: elementi di fatto dai quali risulti che i collegamenti sono stati recisi e che non vi è prospettiva di riattivarli. La valutazione avviene in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero, monitorata attraverso un esame a tutto campo della vita del detenuto.
Ne discende che il materiale da produrre è di natura fattuale: rapporti disciplinari, attività lavorative e formative svolte, colloqui e loro frequenza, rapporti familiari, relazioni degli operatori, adempimenti verso le persone offese. Non dichiarazioni di intenti, ma condotte verificabili distribuite nel tempo.
È un’impostazione che rende l’istanza praticabile anche per chi non intenda rendere alcuna dichiarazione sui fatti: l’accertamento riguarda ciò che è stato fatto, non ciò che si afferma di pensare.
Le regole sono uguali per tutti?
È una distinzione che la giurisprudenza costituzionale ha espressamente mantenuto, e che incide sul rigore della prova richiesta.
La differenza non riguarda l’ammissibilita’ della richiesta ma l’ampiezza di cio’ che va dimostrato perche’ sia esaminata nel merito.
Chi versa in condizione di collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile è soggetto a un regime probatorio diverso: per lui deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso.
Il magistrato di sorveglianza di Padova aveva censurato quella differenza, chiedendo di parificare le due categorie. La Corte costituzionale non ha accolto la censura.
📌 Le regole dimostrative variano secondo le ragioni del silenzio È la formula con cui la stessa Corte ha sintetizzato l’assetto, e va conosciuta perché orienta l’impostazione dell’istanza.
Per presentare una richiesta ammissibile — una richiesta che possa cioè essere esaminata nel merito — il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose, a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato.
Ne discende una verifica preliminare che va compiuta prima di redigere l’istanza: se ricorra una collaborazione impossibile — perché i fatti sono già integralmente accertati, ovvero per la minima partecipazione al reato — ovvero una collaborazione oggettivamente irrilevante in presenza di attenuanti.
È una verifica che si conduce sugli atti del procedimento di cognizione: la posizione processuale rivestita, il ruolo riconosciuto nella sentenza, le circostanze eventualmente concesse, l’ampiezza dell’accertamento gia’ compiuto sui fatti.
Quando quelle condizioni ricorrano, l’onere dimostrativo è più circoscritto: la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso. Quando non ricorrano, la dimostrazione richiesta è più ampia e comprende l’assenza di rischio di ripristino, anche indiretto.
La differenza non è di grado ma di oggetto: nel primo caso si guarda al presente, nel secondo anche al futuro. E provare che qualcosa non si verificherà è compito sensibilmente più oneroso di provare che non si sta verificando.
Come si costruisce l’istanza
Su quattro piani, e i primi due determinano il regime probatorio applicabile alla posizione.
La sequenza
1 Titolo: il reato rientra nell’elenco dell’art. 4-bis?
2 Ragioni del silenzio: collaborazione impossibile, inesigibile o scelta?
3 Requisiti generali: regolare condotta e assenza di pericolosità.
4 Elementi individualizzanti: fatti, non dichiarazioni.
5 Finalità: affettiva, culturale o di lavoro, documentata.
Il quarto punto è quello che richiede il lavoro maggiore, e va costruito nel tempo: la prospettiva dinamica che la giurisprudenza richiede non si documenta con un atto, ma con una sequenza di condotte distribuita su mesi.
📌 L’istanza si prepara prima di essere presentata È un’indicazione di metodo, e in questa materia produce piu’ risultati di qualunque argomentazione giuridica per quanto ben costruita.
L’esame che il giudice compie è a tutto campo sulla vita del detenuto, e riguarda una proiezione. Ne discende che gli elementi utili non si producono al momento dell’istanza: si accumulano nei mesi, e talvolta negli anni, che la precedono.
Attività lavorative e formative intraprese e portate avanti nel tempo, corsi frequentati e conclusi, rapporti con gli operatori e relazioni che ne siano derivate, adempimenti verso le persone offese anche parziali, mantenimento dei rapporti familiari, assenza di rilievi disciplinari lungo l’intero periodo.
Ne discende che il primo lavoro difensivo non è redigere un atto ma orientare il percorso: individuare per tempo che cosa il giudice esaminerà, e fare in modo che al momento dell’istanza quel materiale esista.
Un’istanza presentata senza quel percorso alle spalle è argomentazione senza sostegno, e il diniego che ne consegue rende più difficile la successiva — perché il provvedimento negativo entra a sua volta nel fascicolo.
Va quindi rappresentato all’assistito e alla famiglia che il momento del deposito è una scelta, e che anticiparlo può costare più di quanto faccia guadagnare.
Come si procede: come si prepara l’istanza
La sequenza
| Momento | Che cosa si fa |
|---|---|
| Primo passaggio | Verificare se il titolo rientri nell’elenco dell’art. 4-bis. |
| Secondo | Verificare le ragioni del mancato apporto collaborativo. |
| Terzo | Individuare il regime probatorio applicabile. |
| Nei mesi precedenti | Orientare il percorso su cio’ che il giudice esaminera’. |
| Raccolta | Attivita’, corsi, rapporti, adempimenti, relazioni degli operatori. |
| Verifica | Regolare condotta e assenza di rilievi disciplinari. |
| Deposito | Istanza con documentazione degli elementi individualizzanti. |
Casi pratici
Caso pratico 1 — individuazione del regime probatorio
Situazione. Istanza di permesso premio relativa a titolo compreso nell’elenco dell’art. 4-bis, in assenza di apporto collaborativo.
Attivita’ svolta. Verifica delle ragioni del mancato apporto, con accertamento della sussistenza di condizioni di collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile e conseguente individuazione dell’onere dimostrativo applicabile.
Esito. Istanza impostata sul regime probatorio effettivamente pertinente.
Caso pratico 2 — documentazione degli elementi individualizzanti
Situazione. Percorso carcerario privo di documentazione organizzata alla data della prima valutazione.
Attivita’ svolta. Orientamento del percorso nei mesi precedenti al deposito, con raccolta progressiva di attivita’ lavorative e formative, relazioni degli operatori, adempimenti verso le persone offese e assenza di rilievi disciplinari.
Esito. Istanza sostenuta da elementi di fatto accumulati nel tempo anziche’ da allegazioni contestuali.
Caso pratico 3 — impostazione dell’oggetto della prova
Situazione. Istanza precedentemente respinta con argomentazione centrata sull’assenza di segni di ravvedimento interiore.
Attivita’ svolta. Riformulazione dell’istanza sulla proiezione attuale a recidere i collegamenti, con richiamo al principio secondo cui non e’ richiesta un’emenda intima ma un accertamento su elementi di fatto individualizzanti.
Esito. Oggetto della valutazione ricondotto ai parametri indicati dalla giurisprudenza.
Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Situazione. Istanza depositata sulla base della sola regolarita’ della condotta e dell’assenza di rilievi disciplinari.
Attivita’ svolta. Nessuna documentazione di elementi individualizzanti del percorso rieducativo.
Esito. La regolarita’ della condotta e’ presupposto ma non e’ elemento individualizzante. La lezione: il giudice compie un esame a tutto campo, e la sola assenza di rilievi non lo alimenta.
I casi sono resi anonimi e descrivono attivita’ svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.
Errori che peggiorano la posizione
- Ritenere che senza collaborazione non vi sia alcuna possibilita’.
- Impostare l’istanza sul ravvedimento interiore.
- Ritenere che la pronuncia del 2019 riguardi tutti i benefici.
- Non verificare le ragioni del mancato apporto collaborativo.
- Preparare l’istanza senza un percorso documentato alle spalle.
- Fondarla sulla sola assenza di rilievi disciplinari.
Errori dal lato della difesa tecnica
- Non individuare il regime probatorio applicabile alla posizione.
- Non richiamare il principio sulla proiezione attuale.
- Non documentare gli elementi individualizzanti del percorso.
- Non orientare il percorso nei mesi precedenti al deposito.
- Non distinguere fra chi e’ silente per scelta e chi suo malgrado.
- Non verificare il perimetro della declaratoria del 2019.
Miti e fatti
Quello che si sente dire, e come stanno le cose
| Si dice | In realta’ |
|---|---|
| Senza collaborazione non si ottiene nulla | La preclusione assoluta è caduta nel 2019 |
| Vale solo per i reati di mafia | La declaratoria è estesa a tutti i reati dell’elenco |
| Bisogna dimostrare di essersi pentiti | Serve la proiezione attuale a recidere, non l’emenda intima |
| La sentenza del 2019 ha aperto tutti i benefici | Riguarda il solo permesso premio |
| Il regime è quello del 2019 | Il legislatore è intervenuto nel 2022 |
| Le regole sono uguali per tutti | Variano secondo le ragioni del silenzio |
| Basta la buona condotta | Servono elementi individualizzanti |
| L’istanza si prepara al momento | Gli elementi si accumulano nei mesi precedenti |
Due domande ricorrenti
Mio marito è detenuto per un reato dell’art. 4-bis e non ha collaborato. Può chiedere un permesso?
Sì, e il quadro è cambiato radicalmente rispetto a quello che molti hanno in mente. Fino al 2019 l’accesso ai benefici per i reati ostativi era subordinato alla collaborazione con la giustizia, e l’esclusione operava come presunzione assoluta: la mancata collaborazione faceva presumere, senza possibilità di prova contraria, la mancata rescissione dei collegamenti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis comma 1 nella parte in cui non prevedeva la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione, sia il pericolo del ripristino dei collegamenti. Le ragioni sono due, e vale la pena conoscerle perché si spendono ancora: è corretto premiare la collaborazione, ma non è costituzionalmente ammissibile punire la mancata collaborazione impedendo l’accesso ai benefici; e l’assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di valutare in concreto il percorso carcerario, in contrasto con la funzione rieducativa. Il legislatore è poi intervenuto con il d.l. 162 del 2022, sostituendo integralmente il comma 1-bis. Oggi il permesso può essere concesso in assenza di collaborazione a condizioni determinate.
Che cosa deve dimostrare esattamente? Deve pentirsi?
No, e questa è la precisazione più importante — perché ribalta l’aspettativa più diffusa e rende l’istanza praticabile. La Cassazione ha stabilito che il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo, dai quali si possa desumere — non già e non necessariamente un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato — bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali e a non riattivarli nel futuro. La valutazione avviene in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero, monitorata attraverso un esame a tutto campo della vita del detenuto. Ne discende che l’oggetto della prova non è il foro interno — che sarebbe indimostrabile — ma la condotta verificabile. Il materiale da produrre è quindi fattuale: attività lavorative e formative svolte, corsi frequentati, rapporti con gli operatori e relative relazioni, mantenimento dei rapporti familiari, adempimenti verso le persone offese anche parziali, assenza di rilievi disciplinari. Le dico però la cosa che conta di più sul piano pratico: quel materiale non si produce al momento dell’istanza. Si accumula nei mesi che la precedono, e il primo lavoro è orientare il percorso su ciò che il giudice esaminerà.
In che cosa consiste l’assistenza
- Verifica del titolo rispetto all’elenco dell’art. 4-bis.
- Accertamento delle ragioni del mancato apporto collaborativo.
- Individuazione del regime probatorio applicabile.
- Orientamento del percorso nei mesi precedenti al deposito.
- Raccolta degli elementi individualizzanti.
- Redazione dell’istanza sulla proiezione attuale.
- Assistenza nel procedimento davanti al magistrato di sorveglianza.
Casi che lo studio non assume
- Chi chiede di rappresentare un percorso non corrispondente a quello effettivo.
- Chi chiede attivita’ dirette a incidere su rapporti con l’esterno non consentiti.
- Chi non intende produrre la documentazione del percorso carcerario.
- Chi chiede una previsione sull’esito prima della verifica del regime applicabile.
Costi della difesa
Voci e criteri di determinazione
| Attivita’ | Criterio | Nota |
|---|---|---|
| Esame della posizione e del regime applicabile | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita’ stragiudiziale | Prima attivita’ |
| Orientamento e raccolta documentale | D.M. 55/2014 — attivita’ stragiudiziale | Nei mesi precedenti al deposito |
| Redazione e deposito dell’istanza | D.M. 55/2014 — giudizio | Magistrato di sorveglianza |
| Assistenza nel procedimento | D.M. 55/2014 — giudizio | Secondo lo svolgimento |
| Reclamo avverso il diniego | D.M. 55/2014 — giudizio | Tribunale di sorveglianza |
Glossario
I termini usati in questa pagina
| Termine | Significato |
|---|---|
| Art. 30-ter ord. penit. | Permessi premio: quindici giorni per volta, quarantacinque l’anno |
| Art. 4-bis ord. penit. | Elenco dei reati cosiddetti ostativi |
| Presunzione assoluta | Caduta con la sentenza n. 253 del 2019 |
| Corte cost. 253/2019 | Riguarda il solo permesso premio |
| D.L. 162/2022 | Ha sostituito integralmente il comma 1-bis |
| Elementi individualizzanti | Fatti del percorso rieducativo, non stati interiori |
| Proiezione attuale | Cio’ che va dimostrato: recidere e non riattivare |
| Emenda intima | Non e’ richiesta dalla giurisprudenza |
| Collaborazione impossibile | Regime probatorio piu’ circoscritto |
| Collaborazione inesigibile | Regime probatorio piu’ circoscritto |
Riferimenti
- Corte cost. n. 253 del 2019: caduta della preclusione assoluta
- Corte cost. n. 20 del 2022: collaborazione impossibile e inesigibile
- Corte cost., ordinanza n. 227 del 2022: restituzione atti per ius superveniens
- Cass. sez. V n. 19536 del 2022: elementi individualizzanti e proiezione attuale
- Cass. n. 47254 del 2024: interpretazione del regime introdotto nel 2022
- d.l. 31 ottobre 2022 n. 162, conv. legge 30 dicembre 2022 n. 199
- Corte EDU, Viola contro Italia, 13 giugno 2019
Approfondimento dal sito
Cio’ che va dimostrato non e’ un pentimento interiore ma la proiezione attuale a recidere i collegamenti: e’ un accertamento su fatti verificabili.
⏱ 20 minuti di lettura · aggiornato al 29 luglio 2026
▶ Risposta diretta
Per i reati dell’art. 4-bis l’accesso ai permessi premio era precluso a chi non collaborasse con la giustizia. La preclusione era assoluta: nessuna valutazione del caso concreto era possibile.
La Corte costituzionale l’ha rimossa nel 2019, e il legislatore è intervenuto nel 2022 riscrivendo il regime.
Oggi il permesso può essere concesso anche in assenza di collaborazione, a condizioni determinate.
E ciò che va dimostrato non è un pentimento: è la proiezione attuale a recidere i collegamenti — accertamento su elementi di fatto, non sul foro interno.
Avv. Massimo Romano — Avvocato penalista cassazionista
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620
→ Studio Legale Romano · verifica sull’Albo Nazionale
⚡ In sintesi
- Art. 30-ter: permessi fino a quindici giorni per volta.
- Massimo quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione.
- Requisiti: regolare condotta e assenza di pericolosità sociale.
- Concede il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore.
- Corte cost. 253/2019: cade la preclusione assoluta.
- Estesa a tutti i reati dell’elenco, non ai soli associativi.
- D.L. 162/2022: nuovo regime, con condizioni alternative.
- Non serve l’emenda intima, ma la proiezione a recidere.
- Il regime probatorio cambia secondo le ragioni del silenzio.
📋 In questa guida
- Che cosa sono i permessi premio?
- La preclusione e la sua caduta
- Che cosa ha cambiato la riforma del 2022?
- Che cosa va dimostrato?
- Le regole sono uguali per tutti?
- Come si costruisce l’istanza
- Miti e fatti
- Glossario
- Costi della difesa
- Domande frequenti
Richiesta di permesso premio per reati dell’art. 4-bis? Chiama +39 335 669 3954. Non serve dimostrare un pentimento: serve documentare la proiezione attuale a recidere i collegamenti.
Che cosa sono i permessi premio?
La disciplina generale va conosciuta perché fissa i limiti quantitativi e i presupposti entro cui tutto il resto opera.
📜 Art. 30-ter ord. penit. — permessi premio
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.
La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.»
Ne discendono i tre elementi che il magistrato valuta: la regolare condotta, l’assenza di pericolosità sociale
Contenuto archiviato
Cio’ che va dimostrato non e’ un pentimento interiore ma la proiezione attuale a recidere i collegamenti: e’ un accertamento su fatti verificabili.
⏱ 20 minuti di lettura · aggiornato al 29 luglio 2026
▶ Risposta diretta
Per i reati dell’art. 4-bis l’accesso ai permessi premio era precluso a chi non collaborasse con la giustizia. La preclusione era assoluta: nessuna valutazione del caso concreto era possibile.
La Corte costituzionale l’ha rimossa nel 2019, e il legislatore è intervenuto nel 2022 riscrivendo il regime.
Oggi il permesso può essere concesso anche in assenza di collaborazione, a condizioni determinate.
E ciò che va dimostrato non è un pentimento: è la proiezione attuale a recidere i collegamenti — accertamento su elementi di fatto, non sul foro interno.
Avv. Massimo Romano — Avvocato penalista cassazionista
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620
→ Studio Legale Romano · verifica sull’Albo Nazionale
⚡ In sintesi
- Art. 30-ter: permessi fino a quindici giorni per volta.
- Massimo quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione.
- Requisiti: regolare condotta e assenza di pericolosità sociale.
- Concede il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore.
- Corte cost. 253/2019: cade la preclusione assoluta.
- Estesa a tutti i reati dell’elenco, non ai soli associativi.
- D.L. 162/2022: nuovo regime, con condizioni alternative.
- Non serve l’emenda intima, ma la proiezione a recidere.
- Il regime probatorio cambia secondo le ragioni del silenzio.
📋 In questa guida
- Che cosa sono i permessi premio?
- La preclusione e la sua caduta
- Che cosa ha cambiato la riforma del 2022?
- Che cosa va dimostrato?
- Le regole sono uguali per tutti?
- Come si costruisce l’istanza
- Miti e fatti
- Glossario
- Costi della difesa
- Domande frequenti
Richiesta di permesso premio per reati dell’art. 4-bis? Chiama +39 335 669 3954. Non serve dimostrare un pentimento: serve documentare la proiezione attuale a recidere i collegamenti.
Che cosa sono i permessi premio?
La disciplina generale va conosciuta perché fissa i limiti quantitativi e i presupposti entro cui tutto il resto opera.
📜 Art. 30-ter ord. penit. — permessi premio
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.
La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.»
Ne discendono i tre elementi che il magistrato valuta: la regolare condotta, l’assenza di pericolosità sociale e la finalità per cui il permesso è richiesto — affettiva, culturale o lavorativa. La finalità va indicata e documentata: non è una formula di stile ma un requisito della richiesta.
Il permesso premio non è una misura alternativa alla detenzione: è una modalità del trattamento, che si colloca all’interno dell’esecuzione della pena e ne costituisce uno strumento. La distinzione conta, perché i presupposti, la competenza e i rimedi sono diversi da quelli previsti per le misure alternative.
Tabella 1 — I limiti quantitativi
| Profilo | Contenuto |
|---|---|
| Durata del singolo permesso | Non superiore a quindici giorni |
| Durata complessiva | Quarantacinque giorni per anno di espiazione |
| Finalità ammesse | Interessi affettivi, culturali o di lavoro |
| Requisito di condotta | Regolare, ai sensi del comma 8 |
| Requisito soggettivo | Assenza di pericolosità sociale |
| Competenza | Magistrato di sorveglianza |
| Parere | Del direttore dell’istituto |
Le prime due righe fissano un limite che va tenuto presente nella programmazione: quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione sono il tetto complessivo, e il modo in cui vengono distribuiti incide sulla continuita’ del percorso e sulla sua leggibilita’ da parte del giudice.
Va colta la natura dell’istituto: il permesso premio è strumento del trattamento, e la sua concessione si inserisce in un percorso graduale — non è un beneficio isolato ne’ un premio fine a se stesso.
La preclusione e la sua caduta
È la vicenda che ha riscritto la materia, e va conosciuta perché gli argomenti che ne discendono si spendono ancora oggi, anche dopo l’intervento del legislatore.
Per i delitti elencati dall’art. 4-bis — i cosiddetti reati ostativi — l’accesso ai benefici era subordinato alla collaborazione con la giustizia. Chi non collaborava era escluso, e l’esclusione operava come presunzione assoluta: la mancata collaborazione faceva presumere, senza possibilità di prova contraria, la mancata rescissione dei collegamenti.
⚖️ Da preclusione assoluta a valutazione in concreto
Corte cost. n. 253 del 2019 — cade la presunzione assoluta
Dichiarata l’illegittimità dell’art. 4-bis comma 1 nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale, sia il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata.
Le due ragioni: è corretto «premiare» la collaborazione prestata anche dopo la condanna, ma non è costituzionalmente ammissibile «punire» la mancata collaborazione impedendo l’accesso ai benefici. E l’assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di valutare in concreto il percorso carcerario, in contrasto con la funzione rieducativa.
L’estensione a tutti i reati dell’elenco
La Corte ha esteso la declaratoria a tutti i delitti contemplati dal primo comma, e non ai soli reati associativi. La ragione: non estenderla produrrebbe una paradossale disparità in danno dei detenuti per i quali possono essere del tutto privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un inesistente sodalizio di originaria appartenenza.
Va precisato il perimetro, perché e’ il punto su cui si generano le aspettative sbagliate: la sentenza sottrae al circuito ostativo la concessione del solo permesso premio, e non degli altri benefici penitenziari, che restano governati dalla disciplina propria.
Cass. sez. V n. 19536 del 2022 — che cosa il giudice deve accertare
Il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo, dai quali si possa desumere — non già e non necessariamente un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato — bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti e a non riattivarli nel futuro.
In una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero, monitorata attraverso un esame a tutto campo della vita del detenuto. È la precisazione che sposta l’oggetto della prova dal foro interno alla condotta verificabile, e che rende l’accertamento possibile anziché rimesso a un’impressione.
Corte cost. n. 20 del 2022 — silente per scelta e silente suo malgrado
Il magistrato di sorveglianza di Padova aveva censurato il diverso regime probatorio vigente per chi versi in collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile, per il quale deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso, chiedendo di parificare le due categorie.
La Corte non ha accolto la censura. Ne discende che, per presentare una richiesta ammissibile, il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose secondo le ragioni per cui non ha collaborato: la distinzione fra chi è silente per scelta e chi lo è suo malgrado resta rilevante.
Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.
Era una preclusione che operava a monte: la richiesta veniva dichiarata inammissibile in limine, senza che il magistrato di sorveglianza potesse compiere alcuna valutazione della condizione concreta del detenuto — ed è precisamente su questo che si è appuntata la censura di legittimità costituzionale.
Ne discende l’argomento di fondo, che vale anche oggi nell’interpretare il regime vigente: premiare la collaborazione è legittimo, punire la mancata collaborazione non lo è.
E l’assolutezza di ogni presunzione contrasta con la funzione rieducativa della pena, perché impedisce di valutare in concreto il percorso del singolo condannato — che è precisamente ciò a cui l’esecuzione dovrebbe essere ordinata.
Che cosa ha cambiato la riforma del 2022?
Il legislatore è intervenuto nel 2022, e il quadro attuale è quello che ne è risultato: chi si fermasse alla pronuncia del 2019 lavorerebbe su una disciplina superata.
Con il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, è stata disposta l’integrale sostituzione del comma 1-bis dell’art. 4-bis.
Ne è derivato un regime nel quale l’accesso ai permessi premio non è più subordinato alla collaborazione, ma può essere concesso anche in sua assenza al ricorrere di condizioni alternative.
Tabella 2 — Le condizioni del regime vigente
| Condizione | Contenuto |
|---|---|
| Interruzione dei legami | Con gli ambienti criminali di provenienza |
| Assenza di rischio di ripristino | Anche indiretto |
| Obbligazioni civili | Adempimento o serio tentativo di adempiere |
| Percorso carcerario | Coerente e documentato |
| Riflessione critica | Sul reato commesso |
| Partecipazione | All’opera di rieducazione |
| Collaborazione impossibile o inesigibile | Regime probatorio proprio |
📌 Perché la Corte aveva sospeso il giudizio sull’ergastolo ostativo
Vale la pena ricostruirlo, perché spiega la sequenza degli interventi e la loro logica.
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 227 del 2022, ha restituito gli atti al giudice rimettente in considerazione dello ius superveniens conseguente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 162.
Era un giudizio sulla legittimità dell’ergastolo ostativo, avviato dopo la sentenza della Corte europea nel caso Viola contro Italia del 13 giugno 2019, e già oggetto di ordinanze interlocutorie negli anni precedenti — con le quali la Corte aveva sollecitato un intervento del legislatore anziché decidere direttamente.
Ne discende che il regime attuale è il risultato di un dialogo fra Corte costituzionale, Corte europea e legislatore, e che la sua interpretazione va condotta alla luce di quel percorso.
È la ragione per cui le pronunce anteriori restano rilevanti anche dopo la riforma: hanno fissato i principi che il legislatore ha poi tradotto in norma, e quei principi orientano l’interpretazione del testo vigente.
Ne discende anche un’indicazione operativa: quando il testo vigente si presti a letture diverse, l’argomento da spendere è la continuità con i principi affermati — non la loro superfluità per effetto dell’intervento legislativo.
Che cosa va dimostrato?
È il punto su cui le istanze si costruiscono o si perdono, e la giurisprudenza lo ha precisato con nettezza in termini che vanno riportati per esteso.
Il giudice di sorveglianza è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo del detenuto.
L’aggettivo «individualizzanti» non e’ casuale: esclude che possano bastare elementi comuni a tutti i detenuti nella medesima condizione, e impone di documentare cio’ che distingue quella singola posizione da ogni altra.
E la precisazione che conta: da quegli elementi si deve desumere non già e non necessariamente un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato, bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti e a non riattivarli nel futuro.
Tabella 3 — Che cosa produrre, e che cosa non basta
| Elemento | Valore |
|---|---|
| Attivita’ lavorative svolte in istituto | Elemento individualizzante |
| Corsi e percorsi formativi | Elemento individualizzante |
| Relazioni degli operatori | Elemento individualizzante |
| Adempimenti verso le persone offese | Condizione del regime vigente |
| Mantenimento dei rapporti familiari | Elemento individualizzante |
| Assenza di rilievi disciplinari | Presupposto, non elemento |
| Dichiarazioni di intenti | Nessun valore autonomo |
Le ultime due righe segnano il confine: la regolarita’ della condotta e’ presupposto di ammissibilita’, non prova della proiezione richiesta.
⚠️ L’oggetto della prova non è il pentimento
È la distinzione che rende l’istanza praticabile, e va colta con precisione perché ribalta un’aspettativa diffusa.
Non si tratta di dimostrare un mutamento interiore — un ravvedimento, una presa di coscienza morale — che sarebbe oggetto di prova impossibile, e che la giurisprudenza espressamente non richiede. Un’istanza costruita su quel presupposto si espone a un diniego fondato su una valutazione di sincerita’ che nessuno e’ in grado di compiere.
Si tratta di documentare una proiezione attuale: elementi di fatto dai quali risulti che i collegamenti sono stati recisi e che non vi è prospettiva di riattivarli. La valutazione avviene in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero, monitorata attraverso un esame a tutto campo della vita del detenuto.
Ne discende che il materiale da produrre è di natura fattuale: rapporti disciplinari, attività lavorative e formative svolte, colloqui e loro frequenza, rapporti familiari, relazioni degli operatori, adempimenti verso le persone offese. Non dichiarazioni di intenti, ma condotte verificabili distribuite nel tempo.
È un’impostazione che rende l’istanza praticabile anche per chi non intenda rendere alcuna dichiarazione sui fatti: l’accertamento riguarda ciò che è stato fatto, non ciò che si afferma di pensare.
Le regole sono uguali per tutti?
È una distinzione che la giurisprudenza costituzionale ha espressamente mantenuto, e che incide sul rigore della prova richiesta.
La differenza non riguarda l’ammissibilita’ della richiesta ma l’ampiezza di cio’ che va dimostrato perche’ sia esaminata nel merito.
Chi versa in condizione di collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile è soggetto a un regime probatorio diverso: per lui deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso.
Il magistrato di sorveglianza di Padova aveva censurato quella differenza, chiedendo di parificare le due categorie. La Corte costituzionale non ha accolto la censura.
📌 Le regole dimostrative variano secondo le ragioni del silenzio
È la formula con cui la stessa Corte ha sintetizzato l’assetto, e va conosciuta perché orienta l’impostazione dell’istanza.
Per presentare una richiesta ammissibile — una richiesta che possa cioè essere esaminata nel merito — il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose, a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato.
Ne discende una verifica preliminare che va compiuta prima di redigere l’istanza: se ricorra una collaborazione impossibile — perché i fatti sono già integralmente accertati, ovvero per la minima partecipazione al reato — ovvero una collaborazione oggettivamente irrilevante in presenza di attenuanti.
È una verifica che si conduce sugli atti del procedimento di cognizione: la posizione processuale rivestita, il ruolo riconosciuto nella sentenza, le circostanze eventualmente concesse, l’ampiezza dell’accertamento gia’ compiuto sui fatti.
Quando quelle condizioni ricorrano, l’onere dimostrativo è più circoscritto: la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso. Quando non ricorrano, la dimostrazione richiesta è più ampia e comprende l’assenza di rischio di ripristino, anche indiretto.
La differenza non è di grado ma di oggetto: nel primo caso si guarda al presente, nel secondo anche al futuro. E provare che qualcosa non si verificherà è compito sensibilmente più oneroso di provare che non si sta verificando.
Come si costruisce l’istanza
Su quattro piani, e i primi due determinano il regime probatorio applicabile alla posizione.
La sequenza
1
Titolo: il reato rientra nell’elenco dell’art. 4-bis?
2
Ragioni del silenzio: collaborazione impossibile, inesigibile o scelta?
3
Requisiti generali: regolare condotta e assenza di pericolosità.
4
Elementi individualizzanti: fatti, non dichiarazioni.
5
Finalità: affettiva, culturale o di lavoro, documentata.
Il quarto punto è quello che richiede il lavoro maggiore, e va costruito nel tempo: la prospettiva dinamica che la giurisprudenza richiede non si documenta con un atto, ma con una sequenza di condotte distribuita su mesi.
📌 L’istanza si prepara prima di essere presentata
È un’indicazione di metodo, e in questa materia produce piu’ risultati di qualunque argomentazione giuridica per quanto ben costruita.
L’esame che il giudice compie è a tutto campo sulla vita del detenuto, e riguarda una proiezione. Ne discende che gli elementi utili non si producono al momento dell’istanza: si accumulano nei mesi, e talvolta negli anni, che la precedono.
Attività lavorative e formative intraprese e portate avanti nel tempo, corsi frequentati e conclusi, rapporti con gli operatori e relazioni che ne siano derivate, adempimenti verso le persone offese anche parziali, mantenimento dei rapporti familiari, assenza di rilievi disciplinari lungo l’intero periodo.
Ne discende che il primo lavoro difensivo non è redigere un atto ma orientare il percorso: individuare per tempo che cosa il giudice esaminerà, e fare in modo che al momento dell’istanza quel materiale esista.
Un’istanza presentata senza quel percorso alle spalle è argomentazione senza sostegno, e il diniego che ne consegue rende più difficile la successiva — perché il provvedimento negativo entra a sua volta nel fascicolo.
Va quindi rappresentato all’assistito e alla famiglia che il momento del deposito è una scelta, e che anticiparlo può costare più di quanto faccia guadagnare.
⏰ Schema temporale — come si prepara l’istanza
1
Fase 1 — Primo passaggio
Verificare se il titolo rientri nell’elenco dell’art. 4-bis.
2
Fase 2 — Secondo
Verificare le ragioni del mancato apporto collaborativo.
3
Fase 3 — Terzo
Individuare il regime probatorio applicabile.
4
Fase 4 — Nei mesi precedenti
Orientare il percorso su cio’ che il giudice esaminera’.
5
Fase 5 — Raccolta
Attivita’, corsi, rapporti, adempimenti, relazioni degli operatori.
6
Fase 6 — Verifica
Regolare condotta e assenza di rilievi disciplinari.
7
Fase 7 — Deposito
Istanza con documentazione degli elementi individualizzanti.
📈 I limiti e i riferimenti
- 15 giorni — durata massima del singolo permesso
- 45 giorni — durata complessiva per anno di espiazione
- Corte cost. 253/2019 — caduta della preclusione assoluta
- D.L. 162/2022 — integrale sostituzione del comma 1-bis
- elementi individualizzanti — cio’ che il giudice deve accertare in concreto
Fonte: artt. 30-ter e 4-bis ord. penit. e giurisprudenza costituzionale
Miti e fatti
Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Senza collaborazione non si ottiene nulla» | La preclusione assoluta è caduta nel 2019 |
| «Vale solo per i reati di mafia» | La declaratoria è estesa a tutti i reati dell’elenco |
| «Bisogna dimostrare di essersi pentiti» | Serve la proiezione attuale a recidere, non l’emenda intima |
| «La sentenza del 2019 ha aperto tutti i benefici» | Riguarda il solo permesso premio |
| «Il regime è quello del 2019» | Il legislatore è intervenuto nel 2022 |
| «Le regole sono uguali per tutti» | Variano secondo le ragioni del silenzio |
| «Basta la buona condotta» | Servono elementi individualizzanti |
| «L’istanza si prepara al momento» | Gli elementi si accumulano nei mesi precedenti |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Mio marito è detenuto per un reato dell’art. 4-bis e non ha collaborato. Può chiedere un permesso?»
Risposta. Sì, e il quadro è cambiato radicalmente rispetto a quello che molti hanno in mente. Fino al 2019 l’accesso ai benefici per i reati ostativi era subordinato alla collaborazione con la giustizia, e l’esclusione operava come presunzione assoluta: la mancata collaborazione faceva presumere, senza possibilità di prova contraria, la mancata rescissione dei collegamenti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis comma 1 nella parte in cui non prevedeva la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione, sia il pericolo del ripristino dei collegamenti. Le ragioni sono due, e vale la pena conoscerle perché si spendono ancora: è corretto premiare la collaborazione, ma non è costituzionalmente ammissibile punire la mancata collaborazione impedendo l’accesso ai benefici; e l’assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di valutare in concreto il percorso carcerario, in contrasto con la funzione rieducativa. Il legislatore è poi intervenuto con il d.l. 162 del 2022, sostituendo integralmente il comma 1-bis. Oggi il permesso può essere concesso in assenza di collaborazione a condizioni determinate.
📁 Caso pratico 1 — individuazione del regime probatorio
Scenario. Istanza di permesso premio relativa a titolo compreso nell’elenco dell’art. 4-bis, in assenza di apporto collaborativo.
Strategia. Verifica delle ragioni del mancato apporto, con accertamento della sussistenza di condizioni di collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile e conseguente individuazione dell’onere dimostrativo applicabile.
Esito. Istanza impostata sul regime probatorio effettivamente pertinente.
📁 Caso pratico 2 — documentazione degli elementi individualizzanti
Scenario. Percorso carcerario privo di documentazione organizzata alla data della prima valutazione.
Strategia. Orientamento del percorso nei mesi precedenti al deposito, con raccolta progressiva di attivita’ lavorative e formative, relazioni degli operatori, adempimenti verso le persone offese e assenza di rilievi disciplinari.
Esito. Istanza sostenuta da elementi di fatto accumulati nel tempo anziche’ da allegazioni contestuali.
📁 Caso pratico 3 — impostazione dell’oggetto della prova
Scenario. Istanza precedentemente respinta con argomentazione centrata sull’assenza di segni di ravvedimento interiore.
Strategia. Riformulazione dell’istanza sulla proiezione attuale a recidere i collegamenti, con richiamo al principio secondo cui non e’ richiesta un’emenda intima ma un accertamento su elementi di fatto individualizzanti.
Esito. Oggetto della valutazione ricondotto ai parametri indicati dalla giurisprudenza.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Istanza depositata sulla base della sola regolarita’ della condotta e dell’assenza di rilievi disciplinari.
Strategia. Nessuna documentazione di elementi individualizzanti del percorso rieducativo.
Esito. La regolarita’ della condotta e’ presupposto ma non e’ elemento individualizzante. La lezione: il giudice compie un esame a tutto campo, e la sola assenza di rilievi non lo alimenta.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Ritenere che senza collaborazione non vi sia alcuna possibilita’.
- Impostare l’istanza sul ravvedimento interiore.
- Ritenere che la pronuncia del 2019 riguardi tutti i benefici.
- Non verificare le ragioni del mancato apporto collaborativo.
- Preparare l’istanza senza un percorso documentato alle spalle.
- Fondarla sulla sola assenza di rilievi disciplinari.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non individuare il regime probatorio applicabile alla posizione.
- Non richiamare il principio sulla proiezione attuale.
- Non documentare gli elementi individualizzanti del percorso.
- Non orientare il percorso nei mesi precedenti al deposito.
- Non distinguere fra chi e’ silente per scelta e chi suo malgrado.
- Non verificare il perimetro della declaratoria del 2019.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Che cosa deve dimostrare esattamente? Deve pentirsi?»
Risposta. No, e questa è la precisazione più importante — perché ribalta l’aspettativa più diffusa e rende l’istanza praticabile. La Cassazione ha stabilito che il giudice è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo, dai quali si possa desumere — non già e non necessariamente un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato — bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali e a non riattivarli nel futuro. La valutazione avviene in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero, monitorata attraverso un esame a tutto campo della vita del detenuto. Ne discende che l’oggetto della prova non è il foro interno — che sarebbe indimostrabile — ma la condotta verificabile. Il materiale da produrre è quindi fattuale: attività lavorative e formative svolte, corsi frequentati, rapporti con gli operatori e relative relazioni, mantenimento dei rapporti familiari, adempimenti verso le persone offese anche parziali, assenza di rilievi disciplinari. Le dico però la cosa che conta di più sul piano pratico: quel materiale non si produce al momento dell’istanza. Si accumula nei mesi che la precedono, e il primo lavoro è orientare il percorso su ciò che il giudice esaminerà.
Glossario
Tabella 5 — I termini che ricorrono
| Art. 30-ter ord. penit. | Permessi premio: quindici giorni per volta, quarantacinque l’anno |
| Art. 4-bis ord. penit. | Elenco dei reati cosiddetti ostativi |
| Presunzione assoluta | Caduta con la sentenza n. 253 del 2019 |
| Corte cost. 253/2019 | Riguarda il solo permesso premio |
| D.L. 162/2022 | Ha sostituito integralmente il comma 1-bis |
| Elementi individualizzanti | Fatti del percorso rieducativo, non stati interiori |
| Proiezione attuale | Cio’ che va dimostrato: recidere e non riattivare |
| Emenda intima | Non e’ richiesta dalla giurisprudenza |
| Collaborazione impossibile | Regime probatorio piu’ circoscritto |
| Collaborazione inesigibile | Regime probatorio piu’ circoscritto |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Verifica del titolo rispetto all’elenco dell’art. 4-bis.
- Accertamento delle ragioni del mancato apporto collaborativo.
- Individuazione del regime probatorio applicabile.
- Orientamento del percorso nei mesi precedenti al deposito.
- Raccolta degli elementi individualizzanti.
- Redazione dell’istanza sulla proiezione attuale.
- Assistenza nel procedimento davanti al magistrato di sorveglianza.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede di rappresentare un percorso non corrispondente a quello effettivo.
- Chi chiede attivita’ dirette a incidere su rapporti con l’esterno non consentiti.
- Chi non intende produrre la documentazione del percorso carcerario.
- Chi chiede una previsione sull’esito prima della verifica del regime applicabile.
Assistenza nelle istanze di permesso premio e nei procedimenti di sorveglianza: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Esame della posizione e del regime applicabile | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita’ stragiudiziale | Prima attivita’ |
| Orientamento e raccolta documentale | D.M. 55/2014 — attivita’ stragiudiziale | Nei mesi precedenti al deposito |
| Redazione e deposito dell’istanza | D.M. 55/2014 — giudizio | Magistrato di sorveglianza |
| Assistenza nel procedimento | D.M. 55/2014 — giudizio | Secondo lo svolgimento |
| Reclamo avverso il diniego | D.M. 55/2014 — giudizio | Tribunale di sorveglianza |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Che cosa sono i permessi premio?
Uno strumento del trattamento previsto dall’art. 30-ter. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi di durata non superiore ogni volta a quindici giorni, per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata complessiva non può superare quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione.
Senza collaborazione con la giustizia si può ottenere un permesso?
Sì. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 4-bis comma 1 nella parte in cui non prevedeva la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità della partecipazione all’associazione criminale sia il pericolo del ripristino dei collegamenti.
Quali ragioni ha dato la Corte?
Due. La prima: è corretto «premiare» la collaborazione prestata anche dopo la condanna, ma non è costituzionalmente ammissibile «punire» la mancata collaborazione impedendo l’accesso ai benefici normalmente previsti per gli altri detenuti. La seconda: l’assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare in concreto il percorso carcerario del singolo condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
La declaratoria vale solo per i reati di mafia?
No: la Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità a tutti i delitti contemplati dal primo comma dell’art. 4-bis. La ragione è che non estenderla produrrebbe una paradossale disparità in danno dei detenuti per i quali possono essere del tutto privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione sia la dimostrazione dell’assenza di legami con un inesistente sodalizio di originaria appartenenza.
Riguarda tutti i benefici penitenziari?
No, e il perimetro va conosciuto: la sentenza sottrae al circuito ostativo la concessione del solo permesso premio, e non degli altri benefici. È una precisazione che evita di impostare istanze su presupposti errati.
Che cosa ha cambiato la riforma del 2022?
Il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, ha disposto l’integrale sostituzione del comma 1-bis dell’art. 4-bis. Ne è derivato un regime nel quale l’accesso ai permessi premio non è più subordinato alla collaborazione, ma può essere concesso in sua assenza al ricorrere di condizioni alternative.
Quali sono quelle condizioni?
Fra le principali: la dimostrazione dell’interruzione dei legami con ambienti criminali; la garanzia dell’assenza di rischio di ripristino di tali legami, anche indiretto; l’adempimento o il serio tentativo di adempiere alle obbligazioni civili; un percorso carcerario coerente, con riflessione critica sul reato e partecipazione all’opera di rieducazione.
Bisogna dimostrare di essersi pentiti?
No, e la precisazione è decisiva. Il giudice deve compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo, dai quali si possa desumere non già e non necessariamente un’emenda intima, personale ed umana del proprio passato, bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti e a non riattivarli nel futuro. L’oggetto della prova non è il foro interno ma la condotta verificabile.
Che cosa significa «prospettiva dinamica»?
Che la valutazione non fotografa un momento ma osserva un percorso: la rieducazione e il recupero del detenuto vengono monitorati attraverso un esame a tutto campo della sua vita. Ne discende che gli elementi utili sono quelli distribuiti nel tempo — attività lavorative e formative, corsi, rapporti con gli operatori, mantenimento dei rapporti familiari, adempimenti verso le persone offese.
Le regole sono uguali per tutti i non collaboranti?
No. Per presentare una richiesta ammissibile, il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose, a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato. Chi versa in condizione di collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile è soggetto a un regime diverso: per lui deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso.
Quella differenza è stata contestata?
Sì: il magistrato di sorveglianza di Padova aveva censurato il diverso regime probatorio, chiedendo di parificare le due categorie di condannati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2022, non ha accolto la censura. La distinzione fra chi è silente per scelta e chi lo è suo malgrado resta quindi rilevante.
Quando va preparata l’istanza?
Molto prima di depositarla. L’esame che il giudice compie è a tutto campo sulla vita del detenuto e riguarda una proiezione: gli elementi utili non si producono al momento dell’istanza, si accumulano nei mesi che la precedono. Il primo lavoro difensivo non è redigere un atto ma orientare il percorso, individuando per tempo che cosa il giudice esaminerà.
🔗 Approfondimenti
- In carcere si hanno diritti, e strumenti per farli valere
- Espulsione al posto del carcere: due istituti diversi
- Accusato di associazione: come si difende
- Pene sostitutive: come si evita il carcere
- Misure di prevenzione: un procedimento che vive da solo
- Scontare in Italia una pena inflitta all’estero
Autore — Avv. Massimo Romano, Avvocato penalista cassazionista
Credenziali verificabili
| Ordine | Avvocati di Napoli, n. 14553 |
| Cassazione | Albo Speciale CNF dal 23 ottobre 2015 |
| Tessera | AA039620 |
| Materie | Art. 30-ter e 4-bis ord. penit., permessi premio, reati ostativi |
| Studio | Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM) |
| Contatti | +39 335 669 3954 · avvmassimoromano@gmail.com · WhatsApp |
Pagina pubblicata su avvocati-penalisti.it · ultimo aggiornamento 29 luglio 2026 · fonti primarie: Normattiva.
Non il foro interno, ma i fatti
Studio Legale Romano — Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM) · +39 335 669 3954 · WhatsApp · avvmassimoromano@gmail.com
Domande frequenti
Che cosa sono i permessi premio?
Uno strumento del trattamento previsto dall'art. 30-ter. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi di durata non superiore ogni volta a quindici giorni, per coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata complessiva non può superare quarantacinque giorni per ciascun anno di espiazione.
Senza collaborazione con la giustizia si può ottenere un permesso?
Sì. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato illegittimo l'art. 4-bis comma 1 nella parte in cui non prevedeva la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione, quando siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia il pericolo del ripristino dei collegamenti.
Quali ragioni ha dato la Corte?
Due. La prima: è corretto «premiare» la collaborazione prestata anche dopo la condanna, ma non è costituzionalmente ammissibile «punire» la mancata collaborazione impedendo l'accesso ai benefici normalmente previsti per gli altri detenuti. La seconda: l'assolutezza della presunzione impedisce al magistrato di sorveglianza di valutare in concreto il percorso carcerario del singolo condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
La declaratoria vale solo per i reati di mafia?
No: la Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità a tutti i delitti contemplati dal primo comma dell'art. 4-bis. La ragione è che non estenderla produrrebbe una paradossale disparità in danno dei detenuti per i quali possono essere del tutto privi di giustificazione sia il requisito della collaborazione sia la dimostrazione dell'assenza di legami con un inesistente sodalizio di originaria appartenenza.
Riguarda tutti i benefici penitenziari?
No, e il perimetro va conosciuto: la sentenza sottrae al circuito ostativo la concessione del solo permesso premio, e non degli altri benefici. È una precisazione che evita di impostare istanze su presupposti errati.
Che cosa ha cambiato la riforma del 2022?
Il decreto-legge 31 ottobre 2022 n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, ha disposto l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'art. 4-bis. Ne è derivato un regime nel quale l'accesso ai permessi premio non è più subordinato alla collaborazione, ma può essere concesso in sua assenza al ricorrere di condizioni alternative.
Quali sono quelle condizioni?
Fra le principali: la dimostrazione dell'interruzione dei legami con ambienti criminali; la garanzia dell'assenza di rischio di ripristino di tali legami, anche indiretto; l'adempimento o il serio tentativo di adempiere alle obbligazioni civili; un percorso carcerario coerente, con riflessione critica sul reato e partecipazione all'opera di rieducazione.
Bisogna dimostrare di essersi pentiti?
No, e la precisazione è decisiva. Il giudice deve compiere un esame in concreto di elementi di fatto «individualizzanti» del percorso rieducativo, dai quali si possa desumere non già e non necessariamente un'emenda intima, personale ed umana del proprio passato, bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti e a non riattivarli nel futuro. L'oggetto della prova non è il foro interno ma la condotta verificabile.
Che cosa significa «prospettiva dinamica»?
Che la valutazione non fotografa un momento ma osserva un percorso: la rieducazione e il recupero del detenuto vengono monitorati attraverso un esame a tutto campo della sua vita. Ne discende che gli elementi utili sono quelli distribuiti nel tempo — attività lavorative e formative, corsi, rapporti con gli operatori, mantenimento dei rapporti familiari, adempimenti verso le persone offese.
Le regole sono uguali per tutti i non collaboranti?
No. Per presentare una richiesta ammissibile, il condannato per reati ostativi deve sottostare a regole dimostrative più o meno rigorose, a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato. Chi versa in condizione di collaborazione oggettivamente impossibile o inesigibile è soggetto a un regime diverso: per lui deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso.
Quella differenza è stata contestata?
Sì: il magistrato di sorveglianza di Padova aveva censurato il diverso regime probatorio, chiedendo di parificare le due categorie di condannati. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2022, non ha accolto la censura. La distinzione fra chi è silente per scelta e chi lo è suo malgrado resta quindi rilevante.
Quando va preparata l'istanza?
Molto prima di depositarla. L'esame che il giudice compie è a tutto campo sulla vita del detenuto e riguarda una proiezione: gli elementi utili non si producono al momento dell'istanza, si accumulano nei mesi che la precedono. Il primo lavoro difensivo non è redigere un atto ma orientare il percorso, individuando per tempo che cosa il giudice esaminerà.
Domande di approfondimento
- Bisogna dimostrare di essersi pentiti?
- Che cosa ha cambiato la riforma del 2022?
- Che cosa significa «prospettiva dinamica»?
- Che cosa sono i permessi premio?
- La declaratoria vale solo per i reati di mafia?
- Le regole sono uguali per tutti i non collaboranti?
- Quali ragioni ha dato la Corte?
- Quali sono quelle condizioni?
- Quando va preparata l'istanza?
- Quella differenza è stata contestata?
- Riguarda tutti i benefici penitenziari?
- Senza collaborazione con la giustizia si può ottenere un permesso?
Guide correlate
- In carcere si hanno diritti, e strumenti per farli valere Il reclamo giurisdizionale produce una decisione vincolante, e i tre metri quadrati si calcolano al netto degli ingombri fissi.
- Espulsione al posto del carcere: due istituti diversi Sanzione sostitutiva e misura alternativa sono due istituti distinti: cambiano il giudice, il momento, la forma e il procedimento.
- Pene sostitutive: come si evita il carcere Pene sostitutive: dal 2022 le applica il giudice che condanna, in sentenza. Fino a quattro anni. Si chiedono nel processo.
- Misure di prevenzione: un procedimento che vive da solo L'azione di prevenzione si esercita anche indipendentemente da quella penale: non serve un processo, e l'assoluzione non la ferma.
- Scontare in Italia una pena inflitta all'estero Due regimi diversi, e in entrambi il presupposto e' il riconoscimento della sentenza. Il residuo minimo da scontare e' di sei mesi.