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Imputabilità: i disturbi di personalità possono rilevare

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

L'imputabilità presuppone una vera e propria infermità mentale che incida sui processi intellettivi e volitivi. I disturbi di personalità possono rilevano solo quando abbiano consistenza e gravità tali da compromettere concretamente quelle capacità. Il vizio parziale è compatibile con il dolo.

L’angolo di questa materia: la diagnosi non basta

La presenza di una diagnosi psichiatrica in cartella non produce automaticamente il vizio di mente. La giurisprudenza richiede un percorso in tre passaggi, e ciascuno può essere superato.

L’accertamento richiede ai fini dell’esclusione o dell’attenuazione dell’imputabilità, una infermità di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, eliminando o scemando la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente — sempre a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Le tre norme del cluster

Art. 85 c.p. «È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.»

Art. 88 c.p. — vizio totale. Infermità in tale stato da escludere la capacità: il soggetto non è imputabile e viene prosciolto. Se pericoloso, misura di sicurezza.

Art. 89 c.p. — vizio parziale. Infermità in tale stato da scemare grandemente la capacità: il soggetto risponde del reato, ma la pena è diminuita. È compatibile con la misura di sicurezza.

Psicosi e psicopatia: la distinzione che decide tutto

Alla stregua degli studi psichiatrici scientifici ormai consolidati, si deve distinguere tra psicosi e psicopatia: l’una considerata vera e propria patologia mentale, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi; l’altra da valutarsi alla stregua di una mera caratteropatia, cioè come anomalia del carattere, non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà.

Le psicosi acute e croniche possono configurare infermità ai sensi degli artt. 88 e 89.

Le psicopatie, nevrosi e disturbi di personalità erano tradizionalmente escluse — ma il panorama si è evoluto.

Il cambiamento: i disturbi di personalità possono ora rilevare

Anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità mentale, ma ciò è possibile solo al ricorrere di specifiche condizioni: i disturbi devono presentare una consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, fino a escluderla o comprometterla significativamente.

Non basta la diagnosi di disturbo di personalità: occorre che abbia raggiunto una soglia di gravità tale da rendere la compromissione effettiva e concreta.

Ne discende che la perizia psichiatrica deve documentare non solo la diagnosi, ma:

  • la gravità clinica del disturbo;
  • la sua incidenza effettiva sulla capacità nel momento del fatto;
  • il nesso causale con la condotta specifica;
  • la distinzione rispetto a mere caratteropatie o stati emotivi.

Il vizio parziale e la premeditazione

È un’applicazione pratica che apre spazio in processi per reati dolosi gravi.

Il vizio parziale di mente può portare ad escludere la premeditazione, quando il giudice accerti che la diminuita capacità dell’agente ha influito, in modo determinante, sul modo di essere del suo atteggiamento psicologico, sotto il profilo della consapevole e voluta persistenza nel tempo della volontà criminosa e della sua capacità di comprendere il significato dei propri atti e di superare attraverso la revisione critica e la riflessione, le spinte criminogene.

Ne discende che il vizio parziale — anche quando non elimina il dolo — può escludere la premeditazione, con conseguente esclusione di un’aggravante che incide pesantemente sulla pena.

Il nesso causale: il punto che più spesso manca

Anche quando la patologia è documentata e grave, deve esistere il nesso fra infermità e condotta specifica.

Deve sussistere un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Ne discende che la perizia deve occuparsi di quel reato, non della patologia in astratto: come il disturbo ha influito sulla condotta contestata, in quella circostanza e in quel momento.

La psicopatia di un soggetto che pianifica razionalmente, organizza, sceglie il momento e poi agisce non soddisfa il nesso — anche se la diagnosi è accertata.

La perizia: come si chiede e come si valuta

Il giudice non è vincolato alla perizia, e la valutazione è questione di fatto.

L’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata.

E la perizia stessa è strutturata in due passaggi sequenziali: la percezione dei dati relativi alla personalità dell’imputato, e la valutazione della loro incidenza sulla capacità.

Il giudizio abbreviato come atto incompatibile

La richiesta di giudizio abbreviato è atto personale incompatibile con l’esistenza di vizi di mente.

Ne discende che chi ha optato per il rito abbreviato difficilmente può eccepire il vizio di mente in sede di impugnazione: la scelta del rito è stata valutata come atto consapevole.

Va rappresentato all’assistito — nella fase di scelta del rito — che l’opzione per l’abbreviato può avere effetti sulla successiva contestazione dell’imputabilità.

La rilevanza delle neuroscienze

Il dibattito sulle neuroscienze e il loro ingresso nel processo penale riguarda direttamente la prova dell’imputabilità.

Alcune corti hanno ammesso risultanze di neuroimaging e test neuropsicologici come elementi da valutare ai fini della perizia psichiatrica, in un’ottica di integrazione con la valutazione clinica tradizionale.

La giurisprudenza è chiara su un punto: le risultanze neuroscientifiche non sono prova autonoma del vizio di mente, ma possono corroborare o contestare le conclusioni della perizia psichiatrica. Il giudice le valuta nel quadro complessivo, insieme alla cartella clinica, ai test diagnostici e all’osservazione del comportamento.

Va segnalato che l’utilizzo di risultanze neuroscientifiche in senso favorevole all’imputato ha avuto più accoglimento nelle corti di merito che in Cassazione, dove il sindacato sulla valutazione peritale rimane limitato al vizio di motivazione.

Le misure di sicurezza e l’OPG abolito

Il sistema delle misure di sicurezza per i soggetti non imputabili è cambiato profondamente con la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

La riforma del 2014-2015 ha abolito l’OPG e introdotto le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie a numero chiuso con lunghe liste d’attesa.

Ne discendono conseguenze pratiche nei procedimenti:

  • la misura di sicurezza del ricovero in una struttura psichiatrica può rimanere sospesa per l’assenza di posti disponibili in REMS;
  • la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e non può essere presunta — la presunzione assoluta è stata dichiarata incostituzionale;
  • la misura va rivalutata periodicamente, e la cessata pericolosità ne comporta la revoca.

La difesa deve quindi occuparsi non solo del riconoscimento del vizio, ma anche della misura di sicurezza conseguente e della sua durata.

Casi pratici

Caso 1 — disturbo di personalità

Situazione. Richiesta di perizia psichiatrica per soggetto con diagnosi di disturbo di personalità.

Attività svolta. Verifica della consistenza, intensità e gravità del disturbo tali da incidere concretamente sulla capacità — presupposto per il riconoscimento del vizio totale o parziale.

Esito. Imputabilità esaminata sulla gravità clinica concreta anziché sulla diagnosi.

Caso 2 — nesso causale

Situazione. Perizia che accerta l’infermità ma non ne descrive l’incidenza sulla condotta contestata.

Attività svolta. Deduzione dell’insufficienza della perizia sul piano del nesso causale e richiesta di integrazione con specifico riferimento alle modalità della condotta.

Esito. Nesso eziologico esaminato come requisito autonomo.

Caso 3 — vizio parziale e premeditazione

Situazione. Contestazione di omicidio aggravato dalla premeditazione a soggetto con vizio parziale accertato.

Attività svolta. Deduzione dell’incompatibilità fra la diminuita capacità accertata e la consapevole persistenza nel tempo della volontà criminosa richiesta dalla premeditazione.

Esito. Aggravante esaminata alla luce dell’incidenza del vizio sulla componente volitiva.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla diagnosi di psicopatia o disturbo caratteriale.

Attività svolta. Nessuna deduzione sulla gravità clinica e sul nesso causale.

Esito. Le caratteropatie e le anomalie del carattere non rilevano ai fini dell’imputabilità. La lezione: la diagnosi di psicopatia non esclude né riduce l’imputabilità — serve la patologia che incida sui processi intellettivi e volitivi.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Infermità: vera patologia, o psicopatia e caratteropatia?
  2. Disturbi di personalità: consistenza, intensità e gravità sufficienti?
  3. Incidenza: compromissione effettiva dei processi intellettivi e volitivi?
  4. Nesso causale: fra infermità e quella specifica condotta.
  5. Vizio totale o parziale: grado della compromissione al momento del fatto.
  6. Premeditazione: il vizio parziale può escluderla — è accertamento autonomo.
  7. Rito: l’abbreviato è atto incompatibile con l’eccezione del vizio di mente.

Il quarto punto è quello che più spesso fa cadere la richiesta: la perizia accerta la patologia, ma non dimostra come ha influito su quella condotta in quel momento — e senza quel nesso, anche un’infermità grave non produce l’effetto sperato.

Domande frequenti

Che cosa prevede l'art. 85?

«Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere

Che cosa prevede l'art. 88?

«Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere.» È il vizio totale di mente: produce il proscioglimento e — se vi è pericolosità sociale — la misura di sicurezza.

E l'art. 89?

«Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.» È il vizio parziale: diminuzione di pena obbligatoria, e può accompagnarsi a misura di sicurezza.

Che cos'è una «vera e propria infermità»?

Gli artt. 88 e 89 postulano l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico comprensivo delle malattie — fisiche e mentali — in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e intellettivi. Non bastano nevrosi o caratteropatie.

I disturbi di personalità possono rilevare?

Sì, a condizioni precise. Anche i disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità mentale, ma ciò è possibile solo al ricorrere di specifiche condizioni: i disturbi devono presentare una consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, fino a escluderla o comprometterla significativamente.

La psicopatia esclude l'imputabilità?

No. Si deve distinguere tra psicosi e psicopatia: l'una considerata vera e propria patologia mentale, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi; l'altra da valutarsi alla stregua di una mera caratteropatia, cioè come anomalia del carattere, non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà, e quindi non tale da annullare o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere.

Gli stati emotivi e passionali rilevano?

No, salvo eccezioni. Nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità».

Il vizio parziale è compatibile con il dolo?

Sì, e sono due categorie distinte. L'imputabilità intesa come capacità di intendere e volere e la colpevolezza, come coscienza e volontà di commettere un fatto illecito, sono due categorie differenti; il vizio parziale di mente deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto tra la seminfermità mentale e il ritenere provato il dolo.

Il vizio parziale può escludere la premeditazione?

Sì. Il vizio parziale di mente può portare ad escludere la premeditazione, quando il giudice accerti che la diminuita capacità dell'agente ha influito, in modo determinante, sul modo di essere del suo atteggiamento psicologico, sotto il profilo della consapevole e voluta persistenza nel tempo della volontà criminosa e della sua capacità di comprendere il significato dei propri atti.

La perizia è sempre necessaria?

No. Spetta al giudice la valutazione delle risultanze processuali, ivi compresa la richiesta di giudizio abbreviato quale atto personale incompatibile con l'esistenza di vizi di mente, per apprezzare la meritevolezza della richiesta di perizia psichiatrica.

Serve il nesso causale fra infermità e reato?

Sì. L'infermità deve essere di natura ed intensità tali da compromettere i processi conoscitivi, valutativi e volitivi della persona, sempre a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Su che cosa si imposta la difesa?

Su tre verifiche. L'infermità: vera patologia, o semplice disturbo caratteriale? L'intensità: tale da compromettere concretamente le capacità? E il nesso causale: la condotta è stata determinata dal disturbo?

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.