Carte di pagamento: quando l'uso e' reato

Il reato si consuma anche se l'operazione non riesce, e il consenso del titolare non scrimina: il bene protetto non e' solo il suo patrimonio ma la sicurezza delle transazioni.

⏱ 20 minuti di lettura · aggiornato al

▶ Risposta diretta

Le due difese che tutti provano non funzionano, e per ragioni precise. «Tanto non ho preso niente»: il delitto si integra indipendentemente dal conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, e non è richiesto che la transazione giunga a buon fine. «Me l'aveva prestata lui»: il consenso del titolare non scrimina, perché il bene protetto non è soltanto il suo patrimonio.

La norma è l'art. 493-ter c.p., collocato fra i delitti contro la fede pubblica — e questa collocazione spiega tutto: ciò che si tutela è la sicurezza delle transazioni commerciali, che è un bene ultra-individuale e come tale non disponibile.

La cornice è da uno a cinque anni di reclusione e la multa da 310 a 1.550 euro, con confisca obbligatoria in caso di condanna o patteggiamento.

Il terreno difensivo reale è un altro: la titolarità, il fine di profitto e, nelle ipotesi di possesso, la consapevolezza della provenienza.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Art. 493-ter c.p.: reclusione da uno a cinque anni e multa.
  • Il reato si integra anche se l'operazione fallisce.
  • Il consenso del titolare non scrimina: il bene è ultra-individuale.
  • Collocato fra i delitti contro la fede pubblica, non contro il patrimonio.
  • Punisce anche chi possiede, cede o acquisisce strumenti di provenienza illecita.
  • Comprende ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.
  • Confisca obbligatoria anche in caso di patteggiamento.
  • Il fine di profitto è elemento costitutivo: va provato.
  • Nel possesso, la consapevolezza della provenienza è il punto debole.

Perché non serve che l'operazione riesca?

Perché la fattispecie è costruita sulla condotta e non sul risultato, e la giurisprudenza lo ha affermato in termini che non lasciano margini.

📜 Art. 493-ter c.p. — indebito utilizzo e falsificazione

«Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro

«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.»

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

La norma era collocata all'art. 55 comma 9 del D.Lgs. 231/2007 ed è stata trasferita nel codice penale, fra i delitti contro la fede pubblica.

⚖️ Due orientamenti che smontano le difese più comuni

Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 5692 — non serve che l'operazione riesca

L'indebita utilizzazione ai fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il delitto indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine.

Nella fattispecie decisa, l'imputato aveva introdotto la carta nello sportello bancomat senza digitare il PIN, di cui non era a conoscenza. Il reato è stato ritenuto integrato ugualmente.

Il consenso del titolare non scrimina

Il bene giuridico tutelato dall'art. 493-ter c.p. non è soltanto il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali. Ne discende che il consenso dell'avente diritto, che opera come scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p. sui soli beni disponibili, incontra qui un limite preciso.

Va inoltre segnalato che l'eventuale convinzione della liceità della condotta, fondata sull'autorizzazione ricevuta, configura errore di diritto — la cui irrilevanza è sancita dal codice — e non errore sul fatto.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi della seconda pronuncia.

Ne discende che la ricostruzione difensiva fondata sull'esito — «l'operazione è stata rifiutata», «non ho prelevato nulla», «la carta era scaduta» — non incide sull'addebito. Può rilevare sul trattamento sanzionatorio e sull'eventuale tenuità, non sulla configurabilità.

Perché il consenso del titolare non basta?

Perché il bene giuridico protetto non è disponibile dal titolare della carta, e questo discende direttamente dalla collocazione della norma.

L'art. 493-ter è collocato nel Titolo VII del libro secondo, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, nel Capo relativo alle falsità in atti. Non è un reato contro il patrimonio.

Ne discende che ciò che si tutela non è soltanto il patrimonio del titolare ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali — un interesse che appartiene alla collettività e che il singolo non può dismettere.

Il consenso dell'avente diritto, che opera come scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p., riguarda i diritti disponibili: incontra quindi qui un limite preciso.

⚠️ «Me l'aveva prestata» è la situazione più frequente e la meno difendibile in quei termini

Il caso tipico non è il ladro che usa una carta rubata: è il familiare, il convivente, il collega, l'amico che usa una carta ricevuta o affidata — magari per fare una commissione, magari con un'autorizzazione generica, magari eccedendo quanto era stato concordato.

In quella situazione la persona è convinta di essere al riparo, e non lo è: l'autorizzazione del titolare non elimina l'elemento «non essendone titolare», e la convinzione della liceità fondata su quell'autorizzazione configura errore di diritto, la cui irrilevanza è sancita dal codice.

Ne discende che la difesa non si costruisce sul consenso ma altrove — sulla titolarità effettiva dello strumento, sul fine di profitto, o sulla riqualificazione del fatto in altra ipotesi.

Chi è titolare, e chi non lo è?

È l'elemento costitutivo su cui si lavora davvero, perché la sua assenza esclude la fattispecie.

La norma punisce chi utilizza non essendone titolare. Ne discende una verifica documentale preliminare: chi risulta titolare dello strumento secondo il rapporto con l'emittente?

Tabella 1 — Situazioni ricorrenti e loro qualificazione preliminare
SituazioneVerifica da compiere
Carta cointestataSe entrambi risultano titolari, l'elemento manca
Carta aziendale assegnata al dipendenteChi è titolare secondo il contratto con l'emittente
Carta di familiare con delega formaleVerificare l'esistenza e l'estensione della delega
Carta prepagata intestata ad altriTitolarità da accertare sul rapporto
Carta di soggetto decedutoSituazione a sé: verificare successione e comunicazioni
Credenziali di accesso a un contoRientrano fra gli strumenti di pagamento
Carta trovataNessuna titolarità: la fattispecie si applica

La riga sulla delega formale merita attenzione, perché è la sola che può incidere realmente: dove esiste un rapporto formalizzato con l'emittente che attribuisca a un soggetto la facoltà di utilizzo, la posizione va valutata diversamente dall'autorizzazione informale.

📌 La carta aziendale è la situazione più equivoca

Un dipendente che utilizza per spese personali la carta aziendale a lui assegnata si trova in una posizione la cui qualificazione dipende da elementi documentali precisi: chi risulta titolare del rapporto con l'emittente, quale sia l'estensione dell'autorizzazione all'uso, e se il regolamento interno preveda limiti espressi.

Ne discendono esiti diversi. Se il dipendente è formalmente titolare, l'art. 493-ter non si applica e la condotta va valutata sotto altre fattispecie — appropriazione indebita, truffa, infedeltà — con cornici e procedibilità differenti. Se titolare è l'azienda e l'uso eccede l'autorizzazione, la contestazione ex art. 493-ter è astrattamente sostenibile.

La verifica si fa sul contratto con l'emittente e sul regolamento aziendale, non sulla percezione soggettiva di chi ha usato la carta.

Possesso, cessione e acquisizione

Il secondo comma amplia il perimetro oltre l'utilizzo, e comprende condotte che precedono qualunque operazione.

È punito, alla stessa pena, chi falsifica o altera gli strumenti, e chi possiede, cede o acquisisce strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi.

Ne discende che il semplice possesso integra la fattispecie, senza necessità di alcun utilizzo. È l'ipotesi in cui si trovano molte persone fermate con carte non proprie, o con dati di carte altrui su supporti informatici.

L'ampliamento dell'oggetto materiale a «ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti», introdotto con l'adeguamento alla disciplina europea, ha esteso il perimetro a strumenti privi di forma documentale: credenziali di accesso, dati di autenticazione, dispositivi. Ne discende che condotte interamente digitali, prima di incerta qualificazione, rientrano oggi con chiarezza nella fattispecie — e che il possesso di dati, non di supporti fisici, e' contestabile allo stesso titolo.

Il terreno difensivo si sposta allora sull'elemento soggettivo: il fine di profitto e la consapevolezza della provenienza illecita o della falsificazione.

Che cosa si esamina nelle contestazioni per possesso

1

Come lo strumento è pervenuto: acquisto, consegna, rinvenimento, trasferimento informatico.

2

Da chi, e se il rapporto con quel soggetto sia documentato.

3

A quale prezzo, se vi era un corrispettivo: la sproporzione è indice.

4

Quanti strumenti: la quantità incide sulla lettura del fine.

5

Dove erano custoditi e con quale organizzazione.

6

Se vi fossero strumenti tecnici per l'utilizzo o la duplicazione.

I confini con truffa e ricettazione

Sono le riqualificazioni più frequenti, e producono effetti sensibili su cornice e procedibilità.

Con la truffa: l'art. 493-ter non richiede artifizi o raggiri né l'induzione in errore, e si consuma con la sola utilizzazione. Dove la condotta si sia esaurita nell'uso dello strumento, senza alcuna messa in scena ulteriore, la fattispecie speciale prevale.

Con la ricettazione: il secondo comma dell'art. 493-ter punisce il possesso di strumenti di provenienza illecita, e la relazione fra le due norme va verificata sul caso concreto.

Con l'appropriazione indebita: rileva quando lo strumento era già nella disponibilità qualificata dell'agente, e la condotta consiste nell'averne disposto come proprio.

Tabella 2 — Le tre qualificazioni possibili per fatti che si assomigliano
FattispecieElemento che la caratterizzaEffetto della riqualificazione
Art. 493-terUtilizzo da parte di chi non e' titolareCornice da uno a cinque anni
TruffaArtifizi, errore, disposizione, profitto con dannoPiu' elementi da provare per l'accusa
RicettazioneProvenienza delittuosa e consapevolezzaCornice e prescrizione diverse
Appropriazione indebitaDisponibilita' qualificata preesistenteProcedibilita' diversa
Sostituzione di personaAttribuzione di falsa identita'Cornice sensibilmente piu' contenuta
Nessun reatoTitolarita' effettiva dell'utilizzatoreInsussistenza del fatto

L'ultima riga e' quella che va verificata per prima, perche' rende superflua ogni altra valutazione: se l'utilizzatore risulta titolare secondo il rapporto con l'emittente, l'elemento costitutivo manca e la fattispecie non si configura.

Ne discende che la lettura del capo di imputazione è il primo lavoro: la stessa vicenda materiale può essere contestata sotto norme che non si assomigliano.

Dove si costruisce davvero la difesa?

Su tre elementi, e nessuno dei tre è l'esito dell'operazione.

Il primo è la titolarità: chi risulta titolare secondo il rapporto con l'emittente. È verifica documentale, e la sua esito può escludere la fattispecie.

Il secondo è il fine di profitto, che è elemento costitutivo e va provato. Non ogni utilizzo non autorizzato è finalizzato al profitto: rilevano le circostanze, l'entità, la destinazione di quanto acquisito e l'eventuale immediata restituzione.

Il terzo, nelle ipotesi di possesso, è la consapevolezza della provenienza illecita o della falsificazione — che non si presume e che va desunta da elementi concreti.

Tabella 3 — I beni tipicamente attinti dalla confisca obbligatoria
BenePerche' rilevaVerifica da compiere
Supporti informaticiSe contenevano dati di strumenti altruiTitolarita' e contenuto
Apparecchiature di lettura o scritturaServirono o furono destinateDestinazione effettiva
Dispositivi mobiliSe usati per le operazioniUso promiscuo o esclusivo
Strumenti di lavoroPossono essere attintiVerificare se sostituibili
Beni di terziPosizione autonoma del terzoTitolarita' effettiva documentata
Somme rinvenuteSe riconducibili al profittoProvenienza e tracciabilita'

La riga sui beni di terzi apre un fronte che va attivato separatamente: il terzo ha una legittimazione propria e deve documentare la titolarita' effettiva, e la sua posizione non e' presidiata dalla difesa dell'indagato.

⚠️ La confisca è obbligatoria anche con il patteggiamento

È un profilo che va rappresentato prima di qualunque scelta sul rito, perché incide su beni che restano. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Ne discende che chi valuta un patteggiamento in questa materia deve sapere che la confisca non è negoziabile e opera comunque: non è una conseguenza che si evita accedendo al rito. Vanno quindi individuati preventivamente i beni potenzialmente attinti — supporti informatici, apparecchiature, dispositivi — e valutato se fra questi vi siano strumenti di lavoro o beni di terzi.

Su questi ultimi la posizione del terzo è autonoma e va attivata separatamente, con la documentazione della titolarità effettiva.

⏰ Schema temporale — che cosa si verifica, e in quale ordine

1

Fase 1 — Lettura del capo di imputazione

Uso, falsificazione o possesso: sono condotte con difese diverse.

2

Fase 2 — Verifica della titolarita'

Sul rapporto con l'emittente, non sulla percezione soggettiva.

3

Fase 3 — Esame della delega o autorizzazione

Se formalizzata con l'emittente, incide; se informale, no.

4

Fase 4 — Ricostruzione del fine di profitto

Elemento costitutivo: entita', destinazione, restituzione.

5

Fase 5 — Nelle ipotesi di possesso

Provenienza, corrispettivo, quantita', modalita' di custodia.

6

Fase 6 — Verifica dei confini

Con truffa, ricettazione e appropriazione indebita.

7

Fase 7 — Prima di scegliere il rito

Individuazione dei beni attinti dalla confisca obbligatoria.

📈 I numeri della fattispecie

  • da 1 a 5 anni — reclusione prevista dall'art. 493-ter c.p.
  • da 310 a 1.550 euro — multa congiunta
  • fede pubblica — il titolo in cui la norma e' collocata: non i delitti contro il patrimonio
  • obbligatoria — la confisca, anche in caso di patteggiamento

Fonte: art. 493-ter c.p., gia' art. 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Se l'operazione non è andata a buon fine non è reato»Si integra indipendentemente dal profitto e dal danno
«Me l'aveva prestata lui»Il consenso del titolare non scrimina
«È un reato contro il patrimonio»È collocato fra i delitti contro la fede pubblica
«Se non ho usato la carta non rispondo»Il possesso integra la fattispecie
«Riguarda solo le carte fisiche»Comprende ogni strumento di pagamento diverso dai contanti
«Con il patteggiamento evito la confisca»È obbligatoria anche in quel caso
«Basta restituire il denaro»La restituzione rileva sul trattamento, non sull'addebito
«Ero convinto fosse lecito»Configura errore di diritto, irrilevante

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Ho usato la carta di mia sorella, ma lei me l'aveva data lei. E comunque il pagamento è stato rifiutato. Come possono contestarmi qualcosa?»

Risposta. Le tolgo entrambi gli appigli, perché tenerli fa impostare la difesa nel modo sbagliato — e poi le dico dove si lavora davvero. Primo: il pagamento rifiutato è irrilevante sull'addebito. La Cassazione ha affermato che l'indebita utilizzazione integra il delitto indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto che la transazione giunga a buon fine — in un caso deciso, era bastato introdurre la carta nel bancomat senza nemmeno digitare il PIN, che l'imputato non conosceva. Secondo, ed è il punto che sorprende quasi tutti: il consenso di sua sorella non scrimina. La ragione sta nella collocazione della norma: l'art. 493-ter c.p. è fra i delitti contro la fede pubblica, non contro il patrimonio. Ciò che si tutela non è soltanto il patrimonio del titolare ma la sicurezza delle transazioni commerciali — un bene che appartiene alla collettività e che il singolo non può dismettere. Il consenso dell'avente diritto opera sui diritti disponibili, e qui incontra un limite. Aggiungo che la convinzione della liceità fondata sull'autorizzazione configura errore di diritto, la cui irrilevanza è sancita dal codice. Dove si lavora, allora? Su tre cose. La titolarità: chi risulta titolare secondo il rapporto con l'emittente — esiste una delega formalizzata, o la carta è cointestata? Il fine di profitto, che è elemento costitutivo e va provato. E la possibile riqualificazione. Mi porti il capo di imputazione e il contratto con l'emittente.

📁 Caso pratico 1 — titolarita' effettiva accertata

Scenario. Contestazione di indebito utilizzo in relazione a strumento oggetto di cointestazione.

Strategia. Acquisizione del contratto con l'emittente e verifica dell'assetto della titolarita', con dimostrazione della qualita' di titolare in capo all'utilizzatore.

Esito. Elemento costitutivo «non essendone titolare» non ritenuto sussistente.

📁 Caso pratico 2 — carta aziendale e riqualificazione

Scenario. Contestazione ex art. 493-ter per utilizzo di carta aziendale per spese personali.

Strategia. Verifica del contratto con l'emittente e del regolamento interno, con accertamento della titolarita' formale in capo al dipendente e conseguente inapplicabilita' della fattispecie.

Esito. Condotta ricondotta a diversa fattispecie, con effetti su cornice e procedibilita'.

📁 Caso pratico 3 — consapevolezza della provenienza non dimostrata

Scenario. Contestazione di possesso di strumenti di provenienza illecita, in assenza di utilizzo.

Strategia. Ricostruzione documentale delle modalita' di acquisizione, del corrispettivo praticato e dei rapporti pregressi con il fornitore, a sostegno dell'assenza di consapevolezza.

Esito. Elemento soggettivo non ritenuto dimostrato.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Difesa impostata sull'autorizzazione ricevuta dal titolare e sul mancato buon fine dell'operazione.

Strategia. Nessuna verifica sulla titolarita' formale ne' sul fine di profitto; nessuna domanda subordinata di riqualificazione.

Esito. Entrambi gli argomenti ritenuti irrilevanti: il consenso non scrimina e il reato si integra a prescindere dall'esito. La lezione: il bene protetto e' la sicurezza delle transazioni, e non e' disponibile dal titolare.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Impostare la difesa sull'esito dell'operazione: e' irrilevante sull'addebito.
  • Fondarsi sul consenso del titolare: non scrimina.
  • Ritenere che il possesso senza utilizzo non rilevi.
  • Non verificare la titolarita' sul rapporto con l'emittente.
  • Valutare il patteggiamento senza sapere che la confisca e' obbligatoria.
  • Non attivare i terzi i cui beni siano attinti dalla confisca.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Trattare la fattispecie come reato contro il patrimonio: e' contro la fede pubblica.
  • Non conoscere l'orientamento sull'irrilevanza dell'esito della transazione.
  • Invocare il consenso dell'avente diritto su un bene non disponibile.
  • Non acquisire il contratto con l'emittente per verificare la titolarita'.
  • Non contestare il fine di profitto, che e' elemento costitutivo.
  • Non rappresentare l'obbligatorieta' della confisca prima della scelta del rito.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Mi hanno trovato addosso delle carte non mie ma non le ho mai usate. Rischio comunque?»

Risposta. Sì, e questo è il punto che quasi nessuno conosce: il secondo comma dell'art. 493-ter punisce, alla stessa pena del primo, chi possiede, cede o acquisisce strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati — senza che sia necessario alcun utilizzo. Il possesso da solo integra la fattispecie, e la cornice è da uno a cinque anni più la multa. Ne discende che la sua difesa non si costruisce sull'assenza di operazioni, che è pacifica, ma sull'elemento soggettivo: il fine di profitto e la consapevolezza della provenienza illecita o della falsificazione. E la consapevolezza non si presume — va desunta da elementi concreti, che sono esattamente quelli su cui lavoreremo. Come le sono pervenute: acquisto, consegna, rinvenimento, trasferimento informatico? Da chi, e quel rapporto è documentato? A quale prezzo, se c'era un corrispettivo — perché la sproporzione fra prezzo e valore è l'indice più utilizzato dall'accusa. Quante erano, perché la quantità incide sulla lettura del fine. E dove erano custodite, con quale organizzazione, e se vi fossero strumenti tecnici per l'utilizzo o la duplicazione. Un'ultima cosa da sapere subito, prima di qualunque valutazione sul rito: la confisca è obbligatoria anche in caso di patteggiamento, e colpisce le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato — supporti, apparecchiature, dispositivi.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 493-ter c.p.Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento
Fede pubblicaIl bene protetto: sicurezza delle transazioni, non solo patrimonio
«Non essendone titolare»Elemento costitutivo: si verifica sul rapporto con l'emittente
Fine di profittoElemento costitutivo: va provato, non presunto
Irrilevanza dell'esitoIl reato si integra anche se la transazione fallisce
Consenso dell'avente dirittoOpera sui diritti disponibili: qui incontra un limite
Errore di dirittoLa convinzione di liceita' fondata sull'autorizzazione: irrilevante
PossessoIntegra la fattispecie senza necessita' di utilizzo
Ordini di pagamentoRientrano nell'oggetto materiale del secondo comma
Confisca obbligatoriaAnche in caso di applicazione della pena su richiesta

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Lettura del capo di imputazione: uso, falsificazione o possesso hanno difese diverse.
  2. Acquisizione del contratto con l'emittente per verificare la titolarita'.
  3. Esame di deleghe e autorizzazioni, distinguendo quelle formalizzate da quelle informali.
  4. Contestazione del fine di profitto, elemento costitutivo che va provato.
  5. Ricostruzione della provenienza nelle ipotesi di possesso.
  6. Verifica dei confini con truffa, ricettazione e appropriazione indebita.
  7. Individuazione dei beni attinti dalla confisca prima della scelta del rito.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di predisporre documentazione su autorizzazioni mai rilasciate.
  • Chi intende impostare la difesa esclusivamente sul consenso del titolare.
  • Chi non intende produrre il contratto con l'emittente e la documentazione del rapporto.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima della verifica sulla titolarita'.

Assistenza in procedimenti per indebito utilizzo di strumenti di pagamento: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Analisi del capo di imputazioneD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialeUso, falsificazione o possesso: difese diverse
Verifica documentale della titolarita'D.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeSul rapporto con l'emittente
Assistenza nelle indaginiD.M. 55/2014 — indaginiComprende l'esame dei supporti sequestrati
Consulente informaticoCompenso del consulente, distintoNelle contestazioni su dati e supporti
Giudizio e riti alternativiD.M. 55/2014 — giudizioDa valutare tenendo conto della confisca obbligatoria

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Se il pagamento viene rifiutato è comunque reato?

Sì. La Corte di cassazione ha affermato che l'indebita utilizzazione ai fini di profitto di una carta da parte di chi non ne sia titolare integra il delitto indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine. In una fattispecie decisa era bastato introdurre la carta nello sportello bancomat senza digitare il PIN, di cui l'imputato non era a conoscenza. Ne discende che l'esito rileva sul trattamento sanzionatorio, non sulla configurabilità.

Se il titolare mi aveva autorizzato non sono a posto?

No, e la ragione è strutturale. L'art. 493-ter c.p. è collocato fra i delitti contro la fede pubblica, non contro il patrimonio: ciò che si tutela non è soltanto il patrimonio del titolare della carta ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali — un interesse che appartiene alla collettività e che il singolo non può dismettere. Il consenso dell'avente diritto, che opera come scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p., riguarda i diritti disponibili e qui incontra un limite. La convinzione di liceità fondata sull'autorizzazione configura inoltre errore di diritto, la cui irrilevanza è sancita dal codice.

Qual è la pena prevista?

La reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 a 1.550 euro, per tutte le condotte descritte dall'art. 493-ter c.p. — sia l'indebito utilizzo, sia la falsificazione o alterazione, sia il possesso, la cessione e l'acquisizione di strumenti di provenienza illecita. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è inoltre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato: è obbligatoria e non negoziabile.

Il possesso senza utilizzo è punito?

Sì, ed è il profilo che quasi nessuno conosce. Il secondo comma dell'art. 493-ter punisce, alla stessa pena del primo, chi possiede, cede o acquisisce strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi — senza che sia necessario alcun utilizzo. È l'ipotesi in cui si trovano molte persone fermate con carte non proprie o con dati di carte altrui su supporti informatici. Il terreno difensivo si sposta allora sull'elemento soggettivo.

Come si difende una contestazione per possesso?

Sul fine di profitto e sulla consapevolezza della provenienza illecita o della falsificazione, che non si presume e va desunta da elementi concreti. Si esaminano: come lo strumento è pervenuto — acquisto, consegna, rinvenimento, trasferimento informatico; da chi, e se quel rapporto sia documentato; a quale prezzo, perché la sproporzione fra corrispettivo e valore è l'indice più utilizzato; quanti strumenti, perché la quantità incide sulla lettura del fine; dove erano custoditi; e se vi fossero strumenti tecnici per l'utilizzo o la duplicazione.

Riguarda solo le carte fisiche?

No: la norma comprende «carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti». L'ultima formula, introdotta con l'adeguamento alla disciplina europea, ha ampliato l'oggetto materiale a strumenti che non hanno forma di documento: credenziali di accesso, dati, dispositivi. Ne discende che la fattispecie copre anche condotte interamente digitali.

Che differenza c'è con la truffa?

L'art. 493-ter non richiede artifizi o raggiri né l'induzione in errore, e si consuma con la sola utilizzazione. Dove la condotta si sia esaurita nell'uso dello strumento, senza alcuna messa in scena ulteriore, la fattispecie speciale prevale. La distinzione ha effetti concreti: la truffa richiede una catena di elementi — artifizi, errore, disposizione patrimoniale, profitto con danno — che offre più punti di attacco, mentre l'art. 493-ter si consuma prima e con meno. La lettura del capo di imputazione è quindi il primo lavoro.

E con la ricettazione?

Il secondo comma dell'art. 493-ter punisce il possesso di strumenti di provenienza illecita, e la relazione fra le due norme va verificata sul caso concreto — perché la stessa condotta materiale può essere ricondotta all'una o all'altra con effetti diversi su cornice e prescrizione. Va inoltre considerata l'appropriazione indebita, che rileva quando lo strumento era già nella disponibilità qualificata dell'agente e la condotta consiste nell'averne disposto come proprio. Sono tre qualificazioni possibili per fatti che si assomigliano.

La carta aziendale usata per spese personali che reato è?

Dipende da chi risulti titolare del rapporto con l'emittente, e la verifica è documentale. Se il dipendente è formalmente titolare, l'art. 493-ter non si applica — manca l'elemento «non essendone titolare» — e la condotta va valutata sotto altre fattispecie, con cornici e procedibilità differenti. Se titolare è l'azienda e l'uso eccede l'autorizzazione, la contestazione è astrattamente sostenibile. Si esaminano quindi il contratto con l'emittente e il regolamento interno, non la percezione soggettiva di chi ha usato la carta.

Restituire il denaro chiude la questione?

No sull'addebito, ma incide altrove e va fatto comunque. La restituzione e il risarcimento non escludono la configurabilità del reato, che si integra a prescindere dal danno; rilevano però sulla commisurazione della pena, sulle circostanze attenuanti e, ove ne ricorrano i presupposti, sulla valutazione della particolare tenuità — per la quale la riforma del 2022 ha reso espressamente valorizzabile la condotta susseguente al reato. Quanto prima avviene, tanto più pesa.

Con il patteggiamento evito la confisca?

No: la confisca è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, e colpisce le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato. È un profilo da rappresentare prima di qualunque scelta sul rito, perché incide su beni che restano: supporti informatici, apparecchiature, dispositivi. Vanno individuati preventivamente quelli potenzialmente attinti, e verificato se fra questi vi siano strumenti di lavoro o beni di terzi — la cui posizione è autonoma e va attivata separatamente.

Che cosa devo portare al primo colloquio?

Il capo di imputazione, perché uso, falsificazione e possesso sono condotte con difese diverse. Poi il contratto con l'emittente dello strumento, che è il documento su cui si verifica la titolarità — elemento costitutivo la cui assenza esclude la fattispecie. Se esisteva una delega o un'autorizzazione, il documento che la formalizza, distinguendo le autorizzazioni formalizzate con l'emittente da quelle informali fra privati. E, nelle contestazioni per possesso, tutto ciò che documenta come lo strumento sia pervenuto: corrispondenza, corrispettivo, rapporti pregressi.