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Che differenza c'è con la truffa?

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 14/08/2026

Risposta

L’art. 493-ter non richiede artifizi o raggiri né l’induzione in errore, e si consuma con la sola utilizzazione. Dove la condotta si sia esaurita nell’uso dello strumento, senza alcuna messa in scena ulteriore, la fattispecie speciale prevale. La distinzione ha effetti concreti: la truffa richiede una catena di elementi — artifizi, errore, disposizione patrimoniale, profitto con danno — che offre più punti di attacco, mentre l’art. 493-ter si consuma prima e con meno. La lettura del capo di imputazione è quindi il primo lavoro.

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.