Assistenza penale — reperibile h24

Art. 617-quater: la frode serve solo per intercettare

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Il requisito dei mezzi fraudolenti è riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione: per l'impedimento e per l'interruzione delle comunicazioni non è necessario. È una distinzione che cambia l'oggetto della prova, e va verificata sulla condotta effettivamente contestata nel capo di imputazione.

L’angolo di questa norma: la frode non serve sempre

L’art. 617-quater punisce tre condotte in un solo comma, e l’avverbio «fraudolentemente» compare una volta sola. La giurisprudenza ne ha tratto la conseguenza.

Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di comunicazioni informatiche — art. 617-quater comma primo, seconda parte — non è necessario l’uso di mezzi fraudolenti, essendo tale requisito riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione, prevista dalla prima parte dell’articolo.

Ne discende che l’oggetto della prova cambia con la condotta contestata: per l’intercettazione l’accusa deve dimostrare la fraudolenza del mezzo, per l’impedimento e l’interruzione no.

Art. 617-quater c.p. — intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Comma 1. «Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.»

Comma 2. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.»

Comma 3. I delitti sono punibili a querela della persona offesa.

Comma 4. Si procede d’ufficio, con pena della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

  1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
  2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o violazione dei doveri, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il comma 4 è stato modificato dall’art. 16 della legge 28 giugno 2024 n. 90, che ha disposto anche l’abrogazione del numero 3).

Le pene sono cambiate due volte

È la verifica da compiere per prima, insieme alla data del fatto.

PeriodoCornice edittale
Formulazione originariaReclusione 6 mesi – 4 anni
Dopo L. 238/2021 e L. 90/2024Reclusione 1 anno e 6 mesi – 5 anni

Il minimo è passato da sei mesi a un anno e sei mesi: triplicato. La modifica è sfavorevole e non retroagisce, sicché ai fatti anteriori si applica la disciplina previgente.

Ne discende un’indicazione operativa: un capo di imputazione che richiami la cornice attuale per un fatto anteriore va contestato — e la differenza incide su sospensione condizionale, misure cautelari e riti accessibili.

Che cosa significa «fraudolentemente»

La fraudolenza qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione.

Lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità a eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti fra i quali intercorre la comunicazione: si tratta di captazione eseguita con strumenti idonei a celare ai comunicanti l’illecita intromissione.

Il terreno difensivo cambia con la condotta

Poiché la fraudolenza riguarda solo l’intercettazione, la verifica preliminare è sul capo di imputazione.

Se è contestata l’intercettazione, la difesa può lavorare sul mezzo:

  • lo strumento era idoneo a celare l’intromissione ai comunicanti?
  • oppure la captazione era percepibile, segnalata, o avveniva con strumenti noti?
  • vi era un avviso o una configurazione che rendesse conoscibile il monitoraggio?

Se il mezzo non era idoneo a eludere la percezione, la fraudolenza — elemento della fattispecie — non ricorre.

Se è contestato l’impedimento o l’interruzione, quel terreno è precluso: il requisito non si applica, e la difesa deve spostarsi sull’esistenza stessa della condotta e sulla riferibilità del flusso a comunicazioni protette.

La rivelazione non presuppone l’intercettazione

È un’autonomia che sorprende, e amplia l’ambito del secondo comma.

La previsione dell’art. 617-quater comma 2 — nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni — non richiede quale presupposto del reato l’intercettazione fraudolenta sanzionata dal primo comma.

La ratio della tutela penale è evitare che siano divulgate, con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni cosiddette «chiuse», destinate a rimanere segrete, delle quali l’agente sia comunque venuto a conoscenza.

Ne discende che risponde del secondo comma anche chi abbia ricevuto le comunicazioni da altri, o vi sia entrato in possesso lecitamente: ciò che rileva è la divulgazione al pubblico di comunicazioni destinate a restare chiuse.

L’assorbimento dell’installazione

Il rapporto con l’art. 617-quinquies — installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche — è di assorbimento.

Il reato di installazione è assorbito dal reato dell’art. 617-quater, considerato che l’attività di fraudolenta intercettazione presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzarla: si configura un’ipotesi di progressione criminosa.

Ne discende che una contestazione cumulativa dei due titoli va esaminata sul piano del concorso apparente, e non necessariamente accettata.

L’aggravante che opera più spesso: lo skimmer

Il caso più frequente nella prassi riguarda i dispositivi applicati agli sportelli automatici.

Sussiste la circostanza aggravante — combinato disposto degli artt. 617-quinquies comma secondo e 617-quater comma quarto n. 1 — nel caso di apposizione, presso il bancomat di un istituto di credito, di un dispositivo cosiddetto «skimmer» finalizzato a intercettare comunicazioni di dati.

La ragione merita di essere riportata perché ha portata generale: l’attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell’art. 359 n. 2, servizio di pubblica necessità — in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde a un interesse pubblico, e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.

Che cosa comporta l’aggravante

Non è solo un aumento di pena: il fatto diventa procedibile d’ufficio.

Ne discende che, nelle ipotesi del quarto comma, ogni strategia fondata sulla remissione della querela è priva di effetto — e la verifica sulla natura del sistema attinto va compiuta prima di impostare qualunque trattativa.

Il criterio del servizio di pubblica necessità è più ampio di quanto sembri: la natura privatistica dell’ente non esclude la qualifica, quando l’attività corrisponda a un interesse pubblico e sia soggetta ad autorizzazione e controllo. Vi rientrano quindi settori regolati che non sono formalmente pubblici.

Il confine con l’accesso abusivo

Le due fattispecie tutelano oggetti diversi, ed è la distinzione che orienta la qualificazione.

NormaOggettoMomento
615-terIl sistemaAccesso o mantenimento abusivo
617-quaterIl flusso di datiComunicazioni in transito
617-quinquiesLe apparecchiatureInstallazione, assorbita dal 617-quater
635-bisI datiDistruzione, alterazione, soppressione

L’art. 617-quater tutela la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni digitali nel momento del loro transito. È un bene distinto dall’integrità del sistema e dall’integrità dei dati memorizzati.

Ne discende che le fattispecie possono concorrere quando la condotta abbia inciso su più beni: accesso al sistema, captazione del flusso, alterazione dei dati sono momenti distinti.

La posizione della persona offesa

Un profilo processuale che va conosciuto perché riguarda anche chi assiste la vittima.

Il privato che assume di aver subito una fraudolenta intercettazione delle proprie comunicazioni intercorse mediante un sistema informatico o telematico è, in quanto persona offesa dal reato, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

La disposizione è infatti volta a proteggere la libertà e la riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica: il privato ne è direttamente titolare.

Casi pratici

Caso 1 — condotta contestata e fraudolenza

Situazione. Contestazione relativa all’interruzione di un flusso di comunicazioni.

Attività svolta. Verifica della condotta effettivamente contestata, ai fini dell’individuazione degli elementi da provare, essendo il requisito della fraudolenza riferibile alla sola intercettazione.

Esito. Oggetto della prova esaminato sulla condotta anziché sulla fattispecie nel suo complesso.

Caso 2 — idoneità del mezzo a celare la captazione

Situazione. Contestazione di intercettazione fraudolenta.

Attività svolta. Esame delle caratteristiche dello strumento impiegato e della percepibilità della captazione da parte dei soggetti comunicanti.

Esito. Elemento della fraudolenza verificato sull’idoneità del mezzo a eludere la percezione.

Caso 3 — natura del sistema attinto

Situazione. Condotta relativa a sistemi di un soggetto privato operante in settore regolato.

Attività svolta. Verifica della riconducibilità dell’attività alla nozione di servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 n. 2, con conseguente regime di procedibilità.

Esito. Procedibilità esaminata sulla natura dell’attività anziché sulla forma giuridica dell’ente.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sulla circostanza che le comunicazioni divulgate non erano state intercettate dall’assistito.

Attività svolta. Nessuna deduzione sul carattere «chiuso» delle comunicazioni né sul mezzo di divulgazione.

Esito. Il secondo comma non richiede l’intercettazione come presupposto, rilevando la divulgazione di comunicazioni destinate a rimanere segrete di cui l’agente sia comunque venuto a conoscenza. La lezione: l’origine lecita della conoscenza non esclude il reato di rivelazione.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Data del fatto: la cornice edittale è cambiata due volte.
  2. Condotta: intercettazione, impedimento o interruzione? Solo la prima richiede la fraudolenza.
  3. Mezzo: era idoneo a celare la captazione ai comunicanti?
  4. Oggetto: comunicazioni in transito, o dati memorizzati? Cambia la norma.
  5. Sistema: statale, pubblico o di pubblica necessità? Il fatto diventa d’ufficio.
  6. Rivelazione: le comunicazioni erano «chiuse» e destinate a restare segrete?
  7. Concorso: l’installazione è assorbita per progressione criminosa.

Il secondo punto va verificato prima di ogni altro, perché determina che cosa l’accusa debba dimostrare — e in molte contestazioni la condotta descritta non coincide con quella qualificata nel capo di imputazione.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 617-quater?

Tre condotte alternative: chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce, ovvero le interrompe. Il secondo comma punisce chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto di quelle comunicazioni.

Le pene sono cambiate?

Sì. La formulazione originaria prevedeva la reclusione da sei mesi a quattro anni. Dopo gli interventi della legge 238 del 2021 e della legge 90 del 2024 la cornice è stata portata a un anno e sei mesi - cinque anni. È la prima verifica da compiere sul capo di imputazione, insieme alla data del fatto.

Serve sempre la fraudolenza?

No, ed è la distinzione decisiva. Ai fini della configurabilità del reato di interruzione di comunicazioni informatiche — primo comma, seconda parte — non è necessario l'uso di mezzi fraudolenti, essendo tale requisito riferibile esclusivamente alla condotta di intercettazione prevista dalla prima parte.

Che cosa significa «fraudolentemente»?

La fraudolenza qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della comunicazione: lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per la sua idoneità a eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti fra i quali intercorre la comunicazione. È captazione eseguita con strumenti idonei a celare ai comunicanti l'illecita intromissione.

Qual è il bene tutelato?

L'inviolabilità delle comunicazioni a distanza fra due o più soggetti. La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza delle comunicazioni telematiche, e a proteggere la riservatezza delle nuove forme di comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica.

Rivelare il contenuto richiede averlo intercettato?

No. La previsione del secondo comma non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta, in quanto la ratio della tutela è evitare che siano divulgate comunicazioni cosiddette «chiuse», destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza.

Il reato è procedibile a querela?

I delitti dei commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio, con pena della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è commesso in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri.

La persona offesa può opporsi all'archiviazione?

Sì. Il privato che assume di aver subito una fraudolenta intercettazione delle proprie comunicazioni intercorse mediante un sistema informatico o telematico è, in quanto persona offesa dal reato, legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Che rapporto c'è con l'art. 617-quinquies?

Di assorbimento. Il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche è assorbito dal reato dell'art. 617-quater, considerato che la fraudolenta intercettazione presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature: si configura un'ipotesi di progressione criminosa.

Uno skimmer al bancomat che reato integra?

Integra l'ipotesi aggravata. L'apposizione presso il bancomat di un istituto di credito di un dispositivo — cosiddetto skimmer — finalizzato a intercettare comunicazioni di dati integra l'aggravante, poiché l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 n. 2.

Perché la banca è servizio di pubblica necessità?

Perché, pur avendo natura privatistica — essendo esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito — corrisponde a un interesse pubblico, e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.

Che differenza c'è con l'accesso abusivo?

L'oggetto. L'art. 615-ter colpisce il sistema: l'accesso o il mantenimento abusivo. L'art. 617-quater colpisce il flusso di dati in transito: la riservatezza e la sicurezza delle comunicazioni digitali nel momento del loro transito. Sono beni distinti, e le fattispecie possono concorrere.

Domande di approfondimento

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.