Difesa nei reati contro la persona
La procedibilità viene prima del merito
In questa materia la riforma del 2022 ha spostato molte fattispecie dalla procedibilità d’ufficio a quella a querela. Ne discende che la prima verifica non riguarda il fatto, ma se il procedimento potesse iniziare.
Va accertato: se la querela sia stata proposta, entro quale termine, da chi, e se ricorrano le ipotesi che restano d’ufficio — aggravanti determinate, persona offesa incapace, altre condizioni previste.
E va accertato anche il contrario, perché è la trappola più comune: la volontà punitiva non richiede formule particolari e può essere desunta anche da atti che non la contengono espressamente, compresa la costituzione di parte civile non revocata.
Le materie
Lesioni personali — dove la durata della malattia determina il grado, la procedibilità e, secondo un orientamento rimesso alle Sezioni Unite, anche il giudice competente.
Percosse, minacce, rissa — dove il confine fra le fattispecie e la qualificazione della condotta decidono la cornice edittale.
Maltrattamenti e violenza domestica — dove la procedura ha regole proprie, tempi accelerati e misure che possono essere applicate rapidamente.
Atti persecutori — dove l’accertamento riguarda la reiterazione e l’evento, e dove l’ammonimento del questore precede spesso il procedimento penale.
Diffusione illecita di immagini, ingiuria e diffamazione, reati contro l’onore e la riservatezza.
Discriminazione, odio, tortura — materie in cui la qualificazione giuridica è essa stessa il terreno principale.
Il momento in cui si interviene
Prima della querela, quando il conflitto è ancora gestibile: è la fase in cui il lavoro produce più risultato e costa meno.
Dopo la querela, per verificare procedibilità, termini e legittimazione prima di ogni discussione sul fatto.
Nella fase cautelare, quando siano applicate misure — allontanamento, divieto di avvicinamento, altre limitazioni.
Nel merito, con la ricostruzione documentale e testimoniale.
Le condotte riparatorie e la remissione
Quando il fatto è procedibile a querela si aprono due strade distinte.
La remissione presuppone il consenso della persona offesa. Le condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162-ter operano anche senza quel consenso, purché il risarcimento sia integrale e tempestivo, ed è il giudice a dichiarare l’estinzione.
Entrambe presuppongono però che il fatto sia procedibile a querela. Nelle ipotesi rimaste d’ufficio non producono estinzione: incidono sulle attenuanti, che è cosa diversa — e prometterle in quei casi è un errore che si paga in udienza.
Che cosa faccio
Verifico la procedibilità e i termini, prima di tutto il resto.
Esamino la contestazione: quale fattispecie, quali aggravanti, e se la qualificazione regga.
Ricostruisco i fatti con documenti: messaggi, corrispondenza, referti, testimonianze, dati che collochino le condotte nel tempo.
Affronto la fase cautelare, quando siano state applicate misure.
Valuto le vie estintive, quando praticabili e quando convengono.
Assisto nel giudizio e nelle impugnazioni.
Che cosa serve portare
- gli atti ricevuti, con le buste di notifica;
- messaggi e corrispondenza integrali, non selezionati: i frammenti danneggiano;
- referti e documentazione sanitaria, propria o della persona offesa se disponibile;
- nominativi di persone che possono riferire sui fatti;
- documentazione dei rapporti pregressi fra le parti.
L’integralità del materiale conta più della sua favorevolezza: le lacune si notano, e vengono lette contro chi le ha create.
Come si svolge l’incarico
Primo contatto gratuito e coperto dal segreto professionale.
Incarico scritto, compenso secondo i criteri del D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
Nessuna previsione sull’esito prima dell’esame degli atti.
Quando non assumo l’incarico
- quando è richiesta un’attività diretta a incidere su persone informate sui fatti o sulla persona offesa;
- quando si chiede di rappresentare una versione non corrispondente ai fatti;
- quando la posizione confligge con quella di un assistito già seguito.
Dove
Sedi con ricevimento a Napoli, Roma e Milano; nel resto d’Italia per domiciliazione.
Le guide su questa materia
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- Violenza di genere e maltrattamenti: la difesa Violenza domestica: la misura cautelare arriva prima dell'accertamento, e la difesa comincia dal riesame. Nessun contatto, mai.
- Rissa e minacce: si risponde della partecipazione Rissa: si risponde della partecipazione, non del colpo inferto. Dimostrare di non aver colpito nessuno non contesta l'addebito.
- Immagini diffuse senza consenso: due reati, non uno Il fine di nocumento e' richiesto solo dal secondo comma dell'art. 612-ter. E dal 10 ottobre 2025 opera il nuovo art. 612-quater.
- Tortura: è un reato comune, non solo del pubblico ufficiale Art. 613-bis: il primo comma e' reato comune. Il terreno difensivo non e' il numero delle condotte ma la gravita' e l'evento.
- Discriminazione e odio: propaganda o manifestazione? Art. 604-bis: la norma punisce la propaganda di idee, non la manifestazione ostile. E l'aggravante blocca il bilanciamento.