Se il reato è procedibile d'ufficio che posso fare?
Risposta
La via dell’art. 162-ter è chiusa, perché opera soltanto per i reati procedibili a querela soggetta a remissione. Resta però la tenuità, per la quale la procedibilità è indifferente: quel che conta è il minimo edittale entro i due anni e l’assenza di preclusioni del comma 3. E la riparazione eventualmente compiuta non è persa, perché per effetto della riforma la condotta susseguente al reato è espressamente valorizzabile ai fini della tenuità. L’attività svolta per una via sostiene quindi anche l’altra.
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