Basta un risarcimento parziale?
Risposta
No: l’art. 162-ter richiede la riparazione integrale del danno, e la parziarietà fa cadere l’istituto. Ne discende che la quantificazione va fatta con attenzione e, quando il danno richiede una stima tecnica, con l’ausilio di un consulente — perché un calcolo per difetto compiuto in buona fede produce lo stesso effetto di un adempimento parziale. Va inoltre ricordato che alla riparazione del danno si affianca l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, che è un requisito ulteriore e non coincide con il pagamento.
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