La tenuità vale solo per reati puniti fino a cinque anni?
Risposta
No, e questo è il cambiamento che quasi nessuno ha recepito. La vecchia formulazione dell’art. 131-bis c.p. faceva riferimento alla pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Quella vigente, dal 30 dicembre 2022, fa riferimento alla pena non superiore nel minimo a due anni: il massimo edittale è diventato indifferente. Ne discende che rientrano ora fattispecie punite anche oltre i cinque anni nel massimo, prima escluse in radice senza alcuna valutazione sul caso concreto.
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