Risponde solo il caporale?
Risposta
No, non più. Nella versione originaria la condotta tipica era l’intermediazione, che poteva essere espletata solo dal caporale: il datore di lavoro poteva concorrere ai sensi dell’art. 110 c.p. soltanto se lo sfruttamento era posto in essere attraverso quell’attività. La riforma ha distinto l’intermediazione illecita — delitto di pericolo a dolo specifico — dallo sfruttamento del lavoro, condotta propria del datore di lavoro, equiparandole sul piano sanzionatorio. È un’equiparazione criticata in dottrina come irragionevole, ma è il diritto vigente.
Guida completa: Caporalato Sfruttamento Lavoro
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