Quando va avviata l'attività?
Risposta
Essere già stati giudicati all’estero non impedisce, di per sé, un secondo processo in Italia. Nell’ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale: l’art. 11 comma 1 c.p. prevede il rinnovamento del giudizio quando l’azione o l’omissione sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato. La preclusione opera invece.
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