Dove opera la preclusione?
Risposta
Entro lo spazio Schengen, in forza dell’art. 54 della Convenzione applicativa: «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra parte contraente». Alla previsione convenzionale si affiancano l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Fuori da quello spazio la preclusione non opera automaticamente.
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