Quali reati sono esclusi dalla tenuità?
Risposta
Il comma 3 dell’art. 131-bis, introdotto dalla riforma e successivamente modificato, individua tipologie per le quali la particolare tenuità deve essere esclusa: fra le altre i delitti in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73 del testo unico, la pornografia minorile, l’estorsione e l’usura, oltre ai reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne e la violenza domestica. Opera inoltre un’esclusione collegata all’evento, quando dalla condotta siano derivate come conseguenze non volute la morte o lesioni gravissime.
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