La posizione di garanzia implica sempre responsabilità?
Risposta breve
No. La titolarità di una posizione di garanzia non comporta un automatico addebito di responsabilità al verificarsi dell’evento. Occorrono tre accertamenti distinti: la violazione di una regola cautelare specifica, la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, e il nesso causale tra la condotta omessa e il danno. Il mancato superamento di uno solo dei tre esclude la responsabilità.
Il punto più trascurato: la regola cautelare
Non basta avere un titolo — datore di lavoro, responsabile, coordinatore — per rispondere. Occorre che esista una regola cautelare specifica che quella posizione imponeva di rispettare, e che quella regola sia stata violata.
La regola non si trova nelle norme che attribuiscono compiti generici senza indicare come assolverli. Si trova nei protocolli operativi, nelle norme tecniche di settore, nelle istruzioni di sicurezza specifiche per quella macchina o quella lavorazione.
La concretizzazione del rischio
Anche se la regola è stata violata, la responsabilità richiede che la norma cautelare fosse quella prevista per scongiurare il tipo di evento che si è verificato. Se il rischio che si è concretizzato era diverso da quello che la norma mirava a prevenire, la colpa non sussiste.
Esempio: datore che non ha montato una protezione anti-caduta su una macchina. Il lavoratore si taglia con il bordo tagliente della macchina stessa. La norma violata non preveniva quel rischio — e la responsabilità va valutata su norme diverse.
Il rischio elettivo del lavoratore
Se il lavoratore ha tenuto un comportamento imprevedibile, abnorme e avulso dalle mansioni, quella condotta può interrompere il nesso causale. Deve essere davvero imprevedibile — non semplicemente imprudente o negligente.