Come si distingue l'omicidio del consenziente dall'aiuto al suicidio?
Risposta breve
Il discrimine è nel dominio del fatto. Si ha omicidio del consenziente (art. 579) quando l’agente si sostituisce all’aspirante suicida, assumendone l’iniziativa non solo sul piano causale ma anche su quello volitivo. Si ha aiuto al suicidio (art. 580) quando la vittima conserva il dominio della propria azione e compie materialmente l’atto, anche con l’aiuto altrui.
Il caso limite: il farmaco
Scenario tipico: l’agente procura il farmaco, la vittima lo assume da sola. Chi ha il dominio? La vittima: ha deciso, ha agito, ha compiuto l’atto finale da sola. L’agente ha agevolato — è art. 580. Se invece l’agente somministra il farmaco alla vittima immobile o incosciente, si sostituisce a lei — è art. 579.
La pena è diversa
| Art. 579 | Art. 580 | |
|---|---|---|
| Pena (morte) | 6-15 anni | 5-12 anni |
| Pena (lesioni gravi, non morte) | N/A | 1-5 anni |
La derubricazione dal 579 al 580 vale almeno un anno sul minimo e tre sul massimo. Vale sempre la pena verificare la ricostruzione dei fatti con questa distinzione in mente.
Il consenso deve perdurare
Il consenso non basta al momento iniziale: deve essere presente e valido sino al momento in cui l’agente compie il fatto. Se la vittima ha mostrato ripensamenti, il consenso non era più valido — e la qualificazione torna all’omicidio ordinario, con la cornice dell’ergastolo.