Aiuto al suicidio: quando non è punibile?
Risposta breve
Solo se ricorrono quattro presupposti cumulativi, tutti verificati tramite il servizio sanitario nazionale:
- la persona è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
- è affetta da patologia irreversibile;
- è capace di prendere decisioni libere e consapevoli;
- la sua condizione produce sofferenze fisiche o psicologiche che reputa intollerabili.
Se anche uno solo manca, il 580 si applica.
La verifica tramite SSN
Non basta che i presupposti esistano nella realtà clinica: devono essere accertati attraverso una struttura del servizio sanitario nazionale. La prassi varia per regione: alcune hanno attivato commissioni etiche; in altre il paziente deve ricorrere al giudice per ottenere la verifica.
La difesa deve ricostruire se la procedura sia stata seguita e se la verifica abbia effettivamente avuto luogo.
I presupposti in dettaglio
Sostegno vitale: non basta che la persona abbia gravi disabilità. Deve essere tenuta in vita da un trattamento medico specifico (ventilatore, nutrizione artificiale, emodialisi). La dipendenza da farmaci soli non sempre è sufficiente.
Irreversibilità: la patologia non deve essere guaribile. La prognosi deve essere documentata dalla cartella clinica.
Capacità decisionale: al momento della richiesta, non al momento della somministrazione. Richiede perizia specialistica se c’è patologia psichiatrica.
Sofferenze intollerabili: valutazione soggettiva della persona, ma deve essere documentata nella cartella o in dichiarazioni scritte.