La tortura è un reato solo dei pubblici ufficiali?
Risposta
No: il primo comma dell’art. 613-bis descrive una fattispecie di reato comune, che può essere commesso non solo da chi ricopra una determinata qualifica o si trovi in una specifica relazione con la vittima, ma da chiunque. La qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio compare nel secondo comma, dove opera come aggravante: la pena passa da quattro-dieci anni a cinque-dodici, quando i fatti siano commessi con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione.
Guida completa: Tortura 613 Bis Difesa
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