Gioco d'azzardo: il discrimine e' l'alea

Non e' azzardo ogni gioco con denaro: la legge richiede che la vincita o la perdita sia interamente o quasi interamente aleatoria. Dove l'abilita' incide, la contravvenzione non si configura.

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▶ Risposta diretta

Il criterio non è la posta ma l'alea, e questo apre uno spazio difensivo che quasi nessuno percorre. L'art. 721 c.p. definisce giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

Ne discende che dove l'abilità del giocatore incide in modo apprezzabile sull'esito, la definizione non si applica. È il criterio su cui si sono decisi i casi del poker texano e delle scommesse ippiche.

Il secondo elemento pratico è la distinzione fra due contravvenzioni diverse: chi tiene o agevola il gioco risponde dell'art. 718, chi vi prende parte dell'art. 720 — con pene molto diverse.

E i circoli privati non sono al riparo: la norma li include espressamente, e la casa da giuoco è tale anche se privata e anche se lo scopo è dissimulato.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Art. 721 c.p.: serve fine di lucro e alea interamente o quasi interamente prevalente.
  • Dove l'abilità incide in modo apprezzabile, non è azzardo.
  • Art. 718: chi tiene o agevola — arresto da tre mesi a un anno.
  • Art. 720: chi vi prende parte — arresto fino a sei mesi o ammenda.
  • Il partecipante dev'essere colto mentre prende parte.
  • I circoli privati rientrano espressamente nel perimetro.
  • La casa da giuoco è tale anche se privata e dissimulata.
  • L'art. 719 raddoppia la pena in quattro ipotesi.
  • La L. 401/1989 disciplina un ambito distinto: le scommesse.

Perché il criterio è l'alea e non il denaro?

Perché la definizione legislativa è precisa, e richiede due elementi che devono ricorrere insieme.

📜 Art. 721 c.p. — elementi essenziali del giuoco d'azzardo

«Sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria

«Sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato

Ne discende che entrambi gli elementi sono necessari: un gioco privo di fine di lucro non è azzardo, e non lo è nemmeno un gioco in cui l'esito dipenda in misura apprezzabile dall'abilità del partecipante.

⚖️ Quando l'abilità esclude l'azzardo

Poker texano — Tribunale del riesame di Palermo, confermato in Cassazione

Il poker texano non costituisce gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p., e pertanto il suo esercizio non integra la contravvenzione di cui all'art. 718 c.p. La pronuncia è intervenuta in sede di riesame di un sequestro, su istanza fondata sull'insussistenza della contestata contravvenzione.

Cass. 12 giugno 1986 n. 5377 — le scommesse ippiche

La scommessa sulle corse dei cavalli non è prevista dalla legge come giuoco d'azzardo né può ritenersi tale in concreto, perché difetta la piena aleatorietà: il giocatore può contare sulla propria abilità e prevedere, sulla base delle proprie conoscenze, quale sarà il cavallo vincente.

Cass. n. 1068 del 1997 — il rapporto con la legge sulle scommesse

Dalla previsione dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 — che punisce l'organizzazione, in assenza di provvedimento abilitativo, del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario — sono esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo, anche videopoker, pur se svolti in forma organizzata: questi continuano a essere sanzionati dagli artt. 718 e seguenti del codice penale.

La prova dell'uso dell'apparecchio vietato

In tema di esercizio di gioco d'azzardo praticato mediante apparecchio o congegno vietato, la prova dell'uso non deve necessariamente essere desunta dalla sorpresa di una o più persone in flagranza di partecipazione, potendo essere ricavata anche da altri elementi e in via congetturale — come dalla semplice tenuta, accompagnata dalla predisposizione dei mezzi necessari all'uso da parte di un numero indeterminato di persone.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi della pronuncia sul poker texano.

Il criterio dell'alea prevalente è quindi il primo terreno difensivo, e va affrontato con precisione tecnica: non basta affermare che il gioco richiede abilità, occorre dimostrare in che misura questa incida sull'esito.

Tabella 1 — Come si argomenta la prevalenza dell'abilità
ElementoChe cosa dimostra
Struttura del giocoSe le scelte del giocatore incidano sull'esito
Ripetizione delle partiteLa componente aleatoria si diluisce nel numero
Divario fra giocatoriSe i più esperti vincano sistematicamente
Letteratura tecnica sul giocoStudi sulla componente di abilità
Regolamenti e tornei ufficialiRiconoscimento come disciplina
Assenza di fine di lucroEsclude comunque la definizione

Che differenza c'è fra chi tiene e chi partecipa?

La distinzione è netta e produce cornici sensibilmente diverse: va verificata per prima sul capo di imputazione.

📜 Artt. 718 e 720 c.p.

Art. 718 — esercizio: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206

Art. 720 — partecipazione: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516

Tabella 2 — Le due contravvenzioni a confronto
ProfiloArt. 718 — esercizioArt. 720 — partecipazione
CondottaTiene il gioco o lo agevolaPrende parte al gioco
Pena detentivaArresto da tre mesi a un annoArresto fino a sei mesi
Pena pecuniariaAmmenda non inferiore a 206 euroAmmenda fino a 516 euro
Rapporto fra le peneCongiunteAlternative
Presupposto specificoNessuno ulterioreEssere colto mentre prende parte
Clausola di riservaSenza esser concorso nell'art. 718
Terreno difensivoRuolo effettivo e apporto materialeCondizione della sorpresa nell'atto

La riga sulla clausola di riserva merita attenzione: l'art. 720 si applica a chi non sia concorso nella contravvenzione dell'art. 718, sicche' le due posizioni si escludono a vicenda e la contestazione cumulativa va verificata.

Ne discendono due terreni difensivi distinti.

Per l'art. 718: la condotta è «tenere» o «agevolare». Non ogni presenza organizzativa la integra — vanno verificati il ruolo effettivo, l'apporto materiale e la riferibilità del gioco a quella persona.

Per l'art. 720: la norma richiede che il soggetto sia colto mentre prende parte. La sorpresa in flagranza è considerata una condizione obiettiva di punibilità, e sul suo ambito la dottrina non è concorde: alcuni propendono per un'interpretazione estensiva che comprende anche l'essere colti immediatamente dopo l'interruzione, altri restringono la condizione ai soli casi di effettiva sorpresa nell'atto.

📌 Il dibattito sulla flagranza è un terreno difensivo reale

Poiché la dottrina non è concorde sull'ambito della condizione, chi non sia stato colto nell'atto di giocare ha un argomento da spendere — e non è un cavillo, è la lettura restrittiva della norma.

Ne discende un'attenzione precisa al verbale: che cosa risulta che la persona stesse facendo al momento dell'accesso? Era seduta al tavolo con le carte in mano, o era in piedi a distanza? C'erano poste davanti a lei? Il gioco era in corso o già interrotto?

Sono dettagli che il verbale riporta in modo sintetico e che vanno confrontati con eventuali riprese e con le dichiarazioni degli altri presenti. Chi era nel locale ma non stava giocando si trova in una posizione diversa da chi è stato sorpreso con le carte in mano.

Nei circoli privati si rischia lo stesso?

Entrambe le contravvenzioni richiedono che il fatto avvenga in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli privati di qualunque specie.

L'inclusione dei circoli privati è espressa, e smentisce la convinzione più diffusa. Il luogo si ravvisa anche in contesti che prescindono dalla necessaria presenza di un minimo di organizzazione o struttura.

Ne discende che la difesa fondata sulla natura privata del contesto non funziona in quanto tale: va verificato se quel luogo rientri o meno nella nozione, e la verifica riguarda l'accessibilità e la destinazione.

Per la casa da giuoco la norma è ancora più netta: sono tali i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo anche se privati e anche se lo scopo è sotto qualsiasi forma dissimulato. Il requisito essenziale è la destinazione dei locali, anche quando si tratti di un'abitazione privata.

Quando la pena raddoppia

L'art. 719 c.p. prevede quattro ipotesi in cui la pena è raddoppiata, e vanno verificate una per una perché incidono in modo sensibile.

Tabella 3 — Le quattro aggravanti dell'art. 719 c.p.
IpotesiChe cosa va verificato
Aver istituito o tenuto una casa da giuocoDestinazione dei locali, non natura pubblica o privata
Fatto commesso in un pubblico esercizioQualificazione del locale
Poste rilevanti impegnate nel giuocoEntità in concreto, non in astratto
Partecipazione di minori di diciotto anniPresenza effettiva e consapevolezza
Contravventore abituale o professionaleRileva su libertà vigilata e cauzione
Cumulo delle ipotesiDa verificare sul capo di imputazione

La riga sulle poste rilevanti è quella più contestabile, perché la rilevanza è nozione relativa: va valutata in concreto, tenendo conto del contesto, del numero dei partecipanti e della durata, e non sulla base di soglie astratte che la norma non fissa.

⚠️ L'aggravante sui minori richiede la verifica della consapevolezza

È l'ipotesi che produce l'effetto più severo sul piano del trattamento e anche su quello reputazionale, ed è quella su cui la contestazione è talvolta formulata in modo automatico — per la sola presenza accertata di un minore fra i partecipanti.

Ne discende una verifica che va compiuta: la presenza era effettiva nella partita contestata, o il minore si trovava soltanto nel locale? E soprattutto, chi è chiamato a rispondere dell'aggravante era in condizione di rappresentarsi quella presenza? L'apparenza dell'età, l'eventuale esibizione di un documento, l'organizzazione del controllo all'ingresso sono elementi che incidono e che vanno ricostruiti.

Il confine con la disciplina delle scommesse

Sono ambiti distinti, e la confusione fra i due produce contestazioni mal formulate.

L'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 punisce l'organizzazione, in assenza di provvedimento abilitativo, del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario — comprese le scommesse su attività sportive e su altre competizioni di persone o animali, nonché sui giochi di abilità.

Da quella previsione sono però esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo — anche videopoker — pur se svolti in forma organizzata: questi restano sanzionati dagli artt. 718 e seguenti del codice penale.

Ne discende una verifica preliminare sul capo di imputazione: la contestazione riguarda l'organizzazione di scommesse senza titolo, oppure l'esercizio di gioco d'azzardo? Sono discipline diverse, con presupposti e cornici propri, e la scelta della norma è contestabile.

Come si prova l'uso di un apparecchio vietato?

È l'ipotesi più frequente nella pratica, e presenta una specificità probatoria che va conosciuta.

In tema di esercizio di gioco d'azzardo praticato mediante apparecchio o congegno vietato, la prova dell'uso non deve necessariamente essere desunta dalla sorpresa di una o più persone in flagranza di partecipazione: può essere ricavata anche da altri elementi e in via congetturale.

Fra questi rilevano la semplice tenuta dell'apparecchio accompagnata dalla predisposizione dei mezzi necessari all'uso da parte di un numero indeterminato di persone.

Va aggiunto che, trattandosi di contravvenzioni, va sempre verificata l'ammissibilita' dell'oblazione, che nelle ipotesi in cui e' consentita estingue il reato con il pagamento di una somma. E' una valutazione da compiere presto, perche' incide sulla convenienza di ogni altra scelta processuale.

Ne discende che l'argomento «non c'era nessuno che giocava» ha un'efficacia limitata, e che la difesa si sposta su profili diversi: la qualificazione dell'apparecchio, la sua effettiva idoneità, lo stato di funzionamento, la predisposizione all'uso e la riferibilità della disponibilità.

Che cosa verificare su un apparecchio sequestrato

1

Qualificazione tecnica: rientra fra quelli vietati o fra quelli consentiti?

2

Stato di funzionamento al momento dell'accertamento.

3

Predisposizione all'uso: collegamenti, alimentazione, accessibilità.

4

Configurazione: erogazione di vincite in denaro o soltanto in crediti di gioco?

5

Riferibilità: chi ne aveva la disponibilità e a quale titolo.

6

Titoli autorizzatori eventualmente esistenti e loro estensione.

⏰ Schema temporale — l'ordine delle verifiche difensive

1

Fase 1 — Prima verifica

Il gioco contestato e' azzardo ex art. 721? Alea prevalente e fine di lucro.

2

Fase 2 — Seconda verifica

La contestazione e' ex art. 718 o ex art. 720? Cornici molto diverse.

3

Fase 3 — Terza verifica

Nella partecipazione: la persona e' stata colta mentre prendeva parte?

4

Fase 4 — Quarta verifica

Il luogo rientra nella nozione? Circoli privati inclusi.

5

Fase 5 — Quinta verifica

Le aggravanti dell'art. 719 sono contestate, e su quali elementi?

6

Fase 6 — Sesta verifica

La norma applicata e' quella giusta? Codice penale o L. 401/1989.

7

Fase 7 — Se vi sono apparecchi

Qualificazione tecnica, stato, configurazione e riferibilita'.

📈 Le due cornici a confronto

  • da 3 mesi a 1 anno — arresto per chi tiene o agevola il gioco, art. 718 c.p.
  • non inferiore a 206 euro — ammenda congiunta per l'art. 718
  • fino a 6 mesi — arresto per chi vi prende parte, art. 720 c.p.
  • fino a 516 euro — ammenda alternativa per l'art. 720
  • raddoppiata — la pena nelle quattro ipotesi dell'art. 719 c.p.

Fonte: artt. 718, 719, 720 e 721 del codice penale

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Se si gioca a soldi è azzardo»Serve che l'alea sia interamente o quasi interamente prevalente
«Il poker è sempre gioco d'azzardo»Sul poker texano la giurisprudenza si è espressa diversamente
«Nei circoli privati non si rischia»La norma li include espressamente
«In casa non è casa da giuoco»Lo è se i locali sono destinati, anche se privati
«Chi partecipa rischia come chi organizza»Sono due contravvenzioni con cornici diverse
«Basta non essere seduto al tavolo»La condizione della flagranza è discussa: va verificata
«Se nessuno giocava non c'è prova»Per gli apparecchi la prova può essere congetturale
«Scommesse e azzardo sono la stessa cosa»Sono discipline distinte con presupposti propri

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Organizzavamo partite di poker in un circolo privato, fra soci. Ci hanno denunciati: ma non eravamo in un luogo pubblico.»

Risposta. Il circolo privato non la mette al riparo, e le spiego perché — poi le dico dove c'è invece un argomento serio. L'art. 718 c.p. punisce chi tiene o agevola un gioco d'azzardo «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie»: l'inclusione è espressa. E la definizione di casa da giuoco dell'art. 721 è ancora più netta — sono tali i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo anche se privati e anche se lo scopo è sotto qualsiasi forma dissimulato. Il requisito essenziale è la destinazione dei locali, anche quando si tratti di un'abitazione. Detto questo, c'è una verifica che viene prima e che può risolvere tutto: quel gioco è azzardo? L'art. 721 richiede che ricorra il fine di lucro e che la vincita o la perdita sia interamente o quasi interamente aleatoria. Sul poker texano il Tribunale del riesame di Palermo, con pronuncia confermata in Cassazione, ha affermato che non costituisce gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721, e che pertanto il suo esercizio non integra la contravvenzione dell'art. 718. Il criterio è lo stesso per cui la Cassazione aveva escluso le scommesse ippiche: difetta la piena aleatorietà, perché il giocatore può contare sulla propria abilità. Quindi mi dica esattamente quale variante si giocava, con quale struttura e regolamento, se le partite fossero ripetute e se i giocatori più esperti vincessero sistematicamente. È su questo che si lavora.

📁 Caso pratico 1 — esclusione dell'alea prevalente

Scenario. Contestazione ex art. 718 c.p. per l'organizzazione di partite in una variante in cui la componente di abilita' incide in modo apprezzabile sull'esito.

Strategia. Documentazione della struttura del gioco, del regolamento applicato, della ripetizione delle partite e del divario sistematico fra giocatori di diversa esperienza, con richiamo agli orientamenti sulla nozione di alea prevalente.

Esito. Qualificazione come gioco d'azzardo ex art. 721 c.p. non ritenuta sussistente.

📁 Caso pratico 2 — difetto della condizione di flagranza

Scenario. Contestazione ex art. 720 c.p. nei confronti di persona presente nel locale ma non seduta al tavolo di gioco.

Strategia. Analisi del verbale con ricostruzione della posizione, dell'assenza di poste e dello stato del gioco al momento dell'accesso, confrontata con le riprese disponibili e con le dichiarazioni dei presenti.

Esito. Condizione della sorpresa nell'atto non ritenuta integrata secondo la lettura restrittiva.

📁 Caso pratico 3 — aggravante sui minori non sostenuta

Scenario. Contestazione dell'aggravante ex art. 719 c.p. per la presenza di un minore fra i partecipanti.

Strategia. Verifica della partecipazione effettiva alla partita contestata, dell'apparenza dell'eta', dell'esibizione di documenti e dell'organizzazione del controllo all'ingresso.

Esito. Elemento della consapevolezza non ritenuto dimostrato.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Difesa impostata esclusivamente sulla natura privata del circolo in cui si svolgevano le partite.

Strategia. Nessuna verifica sulla prevalenza dell'alea ne' sulla distinzione fra le condotte contestate.

Esito. L'argomento e' risultato irrilevante, poiche' la norma include espressamente i circoli privati di qualunque specie e la casa da giuoco e' tale anche se privata e dissimulata. La lezione: la prima verifica riguarda l'alea, non il luogo.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Fondarsi sulla natura privata del luogo: i circoli sono inclusi espressamente.
  • Non verificare l'alea: e' la prima domanda e puo' risolvere tutto.
  • Confondere le due contravvenzioni: le cornici sono molto diverse.
  • Trascurare la condizione di flagranza nell'art. 720.
  • Accettare le aggravanti senza verificarne i presupposti.
  • Sostenere che nessuno giocasse nelle contestazioni su apparecchi.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non porre per prima la domanda sulla prevalenza dell'alea ex art. 721 c.p.
  • Non conoscere gli orientamenti su poker e scommesse ippiche.
  • Non distinguere art. 718 e art. 720 sul capo di imputazione.
  • Non spendere il dibattito sulla condizione obiettiva di punibilita'.
  • Non contestare la rilevanza delle poste, nozione relativa e non tipizzata.
  • Confondere l'ambito del codice penale con quello della L. 401/1989.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Mi hanno trovato in un locale dove c'erano apparecchi da gioco, ma io non stavo giocando e non erano miei. Che rischio?»

Risposta. Dipende da che cosa le contestano, e le due ipotesi hanno cornici molto diverse — quindi la prima cosa è leggere il capo di imputazione. Se le contestano l'art. 720, cioè la partecipazione, la pena è l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. Ma la norma richiede che lei sia stato colto mentre prende parte al gioco: la sorpresa in flagranza è considerata una condizione obiettiva di punibilità, e sul suo ambito la dottrina non è concorde — alcuni la estendono a chi viene colto immediatamente dopo l'interruzione, altri la restringono ai casi di effettiva sorpresa nell'atto. Se lei non stava giocando, è un argomento reale e non un cavillo: mi serve il verbale, e devo sapere che cosa vi risulta che stesse facendo — seduto con le carte in mano o in piedi a distanza, con poste davanti o senza. Se invece le contestano l'art. 718, cioè di aver tenuto o agevolato, la cornice sale all'arresto da tre mesi a un anno più l'ammenda, e la difesa si sposta sul ruolo effettivo. Le anticipo però un punto sugli apparecchi: la prova dell'uso non deve necessariamente derivare dalla sorpresa in flagranza — può essere ricavata anche in via congetturale, dalla semplice tenuta accompagnata dalla predisposizione dei mezzi. Quindi «non c'era nessuno che giocava» ha efficacia limitata, e si lavora piuttosto sulla qualificazione tecnica dell'apparecchio e sulla riferibilità della disponibilità.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 721 c.p.Definisce l'azzardo: fine di lucro e alea quasi interamente prevalente
Alea prevalenteCriterio selettivo: dove incide l'abilita', la definizione non opera
Art. 718 c.p.Esercizio: chi tiene o agevola. Arresto da tre mesi a un anno
Art. 720 c.p.Partecipazione: chi e' colto mentre prende parte. Arresto fino a sei mesi
Condizione obiettiva di punibilita'La sorpresa in flagranza: ambito discusso in dottrina
Casa da giuocoLuogo destinato, anche privato e anche se lo scopo e' dissimulato
Art. 719 c.p.Quattro aggravanti che raddoppiano la pena
Poste rilevantiNozione relativa: va valutata in concreto
L. 401/1989Disciplina distinta: organizzazione di scommesse senza titolo
Apparecchi vietatiLa prova dell'uso puo' essere ricavata anche in via congetturale

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica della prevalenza dell'alea ex art. 721 c.p.: e' la prima domanda.
  2. Distinzione fra le contravvenzioni contestate: art. 718 o art. 720.
  3. Analisi del verbale sulla condizione di sorpresa nell'atto di giocare.
  4. Verifica delle aggravanti dell'art. 719, una per una.
  5. Controllo della norma applicata: codice penale o L. 401/1989.
  6. Qualificazione tecnica degli apparecchi eventualmente sequestrati.
  7. Verifica della riferibilita' della disponibilita' e dei titoli autorizzatori.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di documentare regolamenti o strutture di gioco non effettivamente applicati.
  • Chi intende impostare la difesa esclusivamente sulla natura privata del luogo.
  • Chi non intende produrre la documentazione relativa agli apparecchi e ai titoli.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima della verifica sulla prevalenza dell'alea.

Assistenza in procedimenti per gioco d'azzardo e scommesse clandestine: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Verifica della qualificazione del giocoD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita': puo' risolvere il procedimento
Assistenza nelle indaginiD.M. 55/2014 — indaginiComprende l'analisi dei verbali
Consulente tecnico sugli apparecchiCompenso del consulente, distintoQualificazione, stato e configurazione
Richiesta di dissequestroD.M. 55/2014 — giudizioSu apparecchi e somme
GiudizioD.M. 55/2014 — giudizioTrattandosi di contravvenzioni, valutare l'oblazione ove ammessa

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Ogni gioco con denaro è gioco d'azzardo?

No, e la definizione è precisa. L'art. 721 c.p. richiede che ricorrano due elementi insieme: il fine di lucro e il fatto che la vincita o la perdita sia interamente o quasi interamente aleatoria. Ne discende che un gioco privo di fine di lucro non è azzardo, e non lo è nemmeno un gioco in cui l'esito dipenda in misura apprezzabile dall'abilità del partecipante. È il criterio selettivo su cui si è deciso, fra gli altri, il caso delle scommesse ippiche.

Il poker è gioco d'azzardo?

Non è una risposta scontata, ed è il punto in cui questa materia offre lo spazio difensivo più concreto. Il Tribunale del riesame di Palermo, con pronuncia confermata in Cassazione, ha affermato che il poker texano non costituisce gioco d'azzardo ai sensi dell'art. 721 c.p., e che pertanto il suo esercizio non integra la contravvenzione dell'art. 718. Il ragionamento è lo stesso adottato per le scommesse ippiche, dove la Cassazione aveva escluso l'azzardo perché difetta la piena aleatorietà: il giocatore può contare sulla propria abilità.

Come si dimostra che l'abilità prevale?

Non affermandolo, ma documentando in che misura incida sull'esito. Rilevano: la struttura del gioco, cioè se e quanto le scelte del giocatore ne determinino il risultato; la ripetizione delle partite, perché su un numero elevato la componente aleatoria si diluisce; il divario sistematico fra giocatori di diversa esperienza; la letteratura tecnica sulla componente di abilità; l'esistenza di regolamenti e tornei ufficiali. Va inoltre verificato il fine di lucro, la cui assenza esclude comunque la definizione.

Che differenza c'è fra chi organizza e chi partecipa?

Due contravvenzioni distinte con cornici molto diverse. L'art. 718 punisce chi tiene un gioco d'azzardo o lo agevola con l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda non inferiore a 206 euro. L'art. 720 punisce chi, senza esser concorso nella contravvenzione precedente, è colto mentre prende parte al gioco, con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a 516 euro. La verifica su quale sia contestata va fatta per prima sul capo di imputazione.

Devo essere stato colto mentre giocavo?

La norma lo richiede — «è colto mentre prende parte» — e la sorpresa in flagranza è considerata una condizione obiettiva di punibilità. Sul suo ambito la dottrina non è concorde: alcuni propendono per un'interpretazione estensiva, che comprende anche l'essere colti immediatamente dopo l'interruzione del gioco; altri restringono la condizione ai soli casi di effettiva sorpresa nell'atto. Ne discende che chi non stava giocando ha un argomento reale, da spendere sulla lettura restrittiva, e che il verbale va analizzato nel dettaglio.

Nei circoli privati si rischia lo stesso?

Sì: entrambe le norme includono espressamente i «circoli privati di qualunque specie». Il luogo si ravvisa anche in contesti che prescindono dalla necessaria presenza di un minimo di organizzazione o struttura. Ne discende che la difesa fondata sulla natura privata del contesto non funziona in quanto tale. Va invece verificato se quel luogo rientri nella nozione, e la verifica riguarda l'accessibilità e la destinazione — non l'etichetta formale attribuita al locale.

Un'abitazione privata può essere casa da giuoco?

Sì, e la norma è netta. L'art. 721 definisce case da giuoco «i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato». Il requisito essenziale è la destinazione dei locali, anche quando si tratti di un'abitazione privata. Ne discende che la ricorrenza della nozione si accerta sull'uso effettivo e sulla continuità della destinazione, e che l'aver istituito o tenuto una casa da giuoco è una delle ipotesi che raddoppiano la pena.

Quando la pena raddoppia?

L'art. 719 c.p. prevede quattro ipotesi: aver istituito o tenuto una casa da giuoco; fatto commesso in un pubblico esercizio; poste rilevanti impegnate nel gioco; partecipazione di persone minori di diciotto anni. Vanno verificate una per una. La più contestabile è quella sulle poste, perché la rilevanza è nozione relativa: va valutata in concreto, tenendo conto del contesto, del numero dei partecipanti e della durata, e non sulla base di soglie astratte che la norma non fissa.

L'aggravante sui minori è automatica?

Non dovrebbe esserlo, ed è talvolta contestata come se lo fosse — per la sola presenza accertata di un minore. Vanno invece verificate due cose. La partecipazione effettiva alla partita contestata: il minore prendeva parte, o si trovava soltanto nel locale? E la consapevolezza di chi è chiamato a rispondere: era in condizione di rappresentarsi quella presenza? Incidono l'apparenza dell'età, l'eventuale esibizione di un documento e l'organizzazione del controllo all'ingresso, elementi che vanno ricostruiti.

Gioco d'azzardo e scommesse sono la stessa cosa?

No: sono discipline distinte. L'art. 4 della legge 401/1989 punisce l'organizzazione, in assenza di provvedimento abilitativo, del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici riservati allo Stato o ad altro ente concessionario. Da quella previsione sono però esclusi l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo — anche videopoker — pur se svolti in forma organizzata, che restano sanzionati dagli artt. 718 e seguenti del codice penale. La verifica su quale norma sia stata applicata va fatta sul capo di imputazione.

Se nessuno stava giocando c'è comunque prova?

Nelle contestazioni su apparecchi o congegni vietati sì, ed è una specificità da conoscere. La prova dell'uso non deve necessariamente essere desunta dalla sorpresa di una o più persone in flagranza di partecipazione: può essere ricavata anche da altri elementi e in via congetturale, come dalla semplice tenuta dell'apparecchio accompagnata dalla predisposizione dei mezzi necessari all'uso da parte di un numero indeterminato di persone. Ne discende che la difesa si sposta altrove.

Su cosa si difende una contestazione con apparecchi?

Su sei profili tecnici, e serve un consulente. La qualificazione dell'apparecchio: rientra fra quelli vietati o fra quelli consentiti? Lo stato di funzionamento al momento dell'accertamento. La predisposizione all'uso: collegamenti, alimentazione, accessibilità. La configurazione: erogava vincite in denaro o soltanto crediti di gioco? La riferibilità: chi ne aveva la disponibilità e a quale titolo. E l'esistenza e l'estensione di eventuali titoli autorizzatori.