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Mentire agli inquirenti: la sede cambia il reato

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

La sede in cui la dichiarazione è resa determina il reato: al pubblico ministero si applica l'art. 371-bis, davanti al giudice l'art. 372, con pena sensibilmente superiore. Lo stesso soggetto può rispondere di entrambi in momenti diversi dello stesso procedimento.

L’angolo di questa materia: la sede determina il reato

La stessa menzogna integra reati diversi secondo davanti a chi è pronunciata, e la differenza si riflette sulla pena, sul procedimento e sui rimedi.

Cambia la sede. L’art. 371-bis riguarda le informazioni rese al pubblico ministero nelle indagini; la falsa testimonianza dell’art. 372 riguarda la deposizione davanti al giudice, in dibattimento o incidente probatorio, resa dal testimone già assunto in tale veste con giuramento di dire il vero.

E lo stesso soggetto può, in momenti diversi, rispondere dell’una o dell’altra figura: mente al pubblico ministero durante le indagini, e poi nuovamente al giudice in dibattimento.

Art. 371-bis c.p. — false informazioni al pubblico ministero

Comma 1. «Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.»

Comma 3. «Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado, ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.»

La procedibilità è d’ufficio, e la sospensione del procedimento comporta anche la sospensione della prescrizione.

Perché il procedimento resta sospeso

La regola è peculiare — non opera per la falsa testimonianza, che pure è simile sotto il profilo della pregiudizialità logica rispetto al processo in cui è resa — e la Corte costituzionale ne ha chiarito la ratio con la sentenza n. 61 del 1998.

L’esigenza è garantire la libertà morale e di autodeterminazione della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero, nel momento in cui — nel procedimento principale — l’organo dell’accusa è «processualmente» interessato alla formazione della prova.

La conseguenza pratica: il tempo lavora diversamente

La sospensione produce due effetti che vanno rappresentati subito.

Il procedimento non avanza fino alla definizione di quello principale: non si va a giudizio, e la posizione resta aperta.

La prescrizione è sospesa, quindi il decorso del tempo non giova come in altri procedimenti.

Ne discende un’indicazione operativa precisa: la finestra per la ritrattazione ex art. 376 si colloca in quel periodo, e va valutata prima che il procedimento principale giunga a sentenza di primo grado.

E va distinta l’ipotesi del rifiuto, che è immediatamente procedibile: lì la sospensione non opera, perché non vi è dubbio fra vera e falsa dichiarazione e, anzi, vi è certezza della reticenza.

Chi non è punibile

Due esclusioni operano in radice, e vanno verificate per prime.

L’indagato. Ha diritto al silenzio e non è tenuto alla verità: le sue dichiarazioni mendaci non integrano il reato.

Chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato. Anche in questo caso il soggetto non è punibile, e le sue dichiarazioni sono inutilizzabili.

Ne discende la verifica da compiere sul verbale: in quale veste l’assistito è stato sentito, e se a quel momento sussistessero indizi di reità a suo carico che avrebbero imposto le garanzie dell’art. 63 c.p.p.

È il profilo che chiude questi procedimenti più di ogni altro, ed è documentale.

Il rapporto con il favoreggiamento

È di specialità, ma la qualificazione produce una conseguenza che sorprende.

Il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce ipotesi delittuosa specifica rispetto al favoreggiamento personale, che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni o le ricerche dell’autorità; mentre l’art. 372 contempla la specifica condotta di colui che depone come testimone.

Perché la qualificazione come favoreggiamento è più sfavorevole

In un caso la Corte ha riconosciuto la sussistenza del favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti idonee a favorire l’impunità di terzi, e che avevano poi reso false dichiarazioni al pubblico ministero.

La conseguenza: è stata esclusa la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il reato di favoreggiamento.

Ne discende un’indicazione difensiva contro-intuitiva: quando la contestazione oscilli fra art. 371-bis e favoreggiamento, la qualificazione come false informazioni è preferibile — non per la pena, ma perché apre l’accesso alla ritrattazione.

L’elemento che l’accusa valorizza per il favoreggiamento è l’accordo preventivo fra i dichiaranti: dimostrare che le dichiarazioni furono rese autonomamente, senza previa concertazione, sostiene la qualificazione più favorevole.

Le dichiarazioni alla polizia giudiziaria

Qui l’inquadramento è più controverso e va valutato caso per caso secondo la giurisprudenza di legittimità.

La questione si pone per le dichiarazioni rese al di fuori della delega del pubblico ministero: in quel caso l’art. 371-bis non opera testualmente, e viene in rilievo il favoreggiamento dichiarativo.

Fra le due figure si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri — le esigenze investigative, specialmente agli inizi del procedimento, e quelle della ricerca della verità, specialmente nella fase successiva.

Ne discende una verifica sul verbale: chi ha proceduto all’assunzione, e su delega di chi.

I due rimedi: ritrattazione ed esimente

La ritrattazione dell’art. 376 si applica al 371-bis. Consente di escludere la punibilità a chi ritratti il falso e manifesti il vero entro i limiti temporali previsti.

L’esimente dell’art. 384 opera se il fatto è commesso per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

RimedioPresuppostoEffetto
Art. 376 — ritrattazioneRitrattare e manifestare il vero nei terminiNon punibilità
Art. 384 — esimenteNecessità di salvare sé o un congiuntoNon punibilità
FavoreggiamentoRitrattazione non prevista

L’ultima riga è quella che rende la qualificazione decisiva.

Il regime sanzionatorio e la logica accusatoria

Lo scarto di pena fra le due fattispecie non è casuale.

Le false informazioni al pubblico ministero sono punite con pena sensibilmente inferiore a quella della falsa testimonianza, e lo scarto si ripercuote puntualmente sul regime sanzionatorio della subornazione.

La ragione: ciò risponde pienamente alla logica del processo accusatorio, ove l’organo dell’accusa è una parte e gli elementi dallo stesso raccolti sono formati fuori del contraddittorio.

Ne discende che le dichiarazioni rese al PM hanno un valore probatorio diverso da quelle rese al giudice — e la diversa sanzione riflette quella diversa efficacia.

Casi pratici

Caso 1 — veste in cui l’assistito è stato sentito

Situazione. Contestazione ex art. 371-bis a soggetto sentito come persona informata sui fatti.

Attività svolta. Verifica della sussistenza, al momento dell’assunzione, di indizi di reità che avrebbero imposto l’assunzione nella veste di indagato, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni.

Esito. Punibilità esaminata sulla veste processuale effettivamente spettante.

Caso 2 — sede della dichiarazione

Situazione. Dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.

Attività svolta. Verifica dell’esistenza di una delega del pubblico ministero all’assunzione, ai fini dell’applicabilità dell’art. 371-bis anziché delle fattispecie di favoreggiamento.

Esito. Norma applicabile individuata sull’organo procedente e sulla delega.

Caso 3 — accesso alla ritrattazione

Situazione. Contestazione oscillante fra false informazioni e favoreggiamento.

Attività svolta. Deduzione dell’assenza di accordo preventivo fra i dichiaranti, a sostegno della qualificazione ai sensi dell’art. 371-bis e dell’accesso alla causa di non punibilità della ritrattazione.

Esito. Qualificazione esaminata anche in funzione dei rimedi disponibili.

Caso 4 — esito sfavorevole

Situazione. Difesa fondata sul decorso del tempo dalla data delle dichiarazioni.

Attività svolta. Nessuna verifica sulla sospensione del procedimento prevista dal terzo comma.

Esito. Il procedimento resta sospeso fino alla definizione di quello principale, e con esso è sospesa la prescrizione. La lezione: in questa materia il tempo non giova, e la finestra utile è quella della ritrattazione.

I casi sono resi anonimi e descrivono attività svolte, non risultati promessi: l’esito dipende dagli atti del singolo procedimento.

Dove si costruisce la difesa

  1. Veste: l’assistito doveva essere sentito come indagato?
  2. Sede: pubblico ministero (371-bis) o giudice (372)?
  3. Delega: se ha proceduto la PG, agiva su delega del PM?
  4. Qualificazione: 371-bis o favoreggiamento? Solo il primo ammette la ritrattazione.
  5. Accordo preventivo: la sua assenza sostiene la qualificazione più favorevole.
  6. Ritrattazione ex art. 376: la finestra si chiude con la sentenza di primo grado nel procedimento principale.
  7. Esimente ex art. 384: necessità di salvare sé o un prossimo congiunto.

Il primo punto va verificato prima di ogni altro e si risolve sul verbale: chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato non è punibile, e le sue dichiarazioni sono inutilizzabili.

Domande frequenti

Che cosa punisce l'art. 371-bis?

Chi, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero — o dal procuratore della Corte penale internazionale — di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. Pena: reclusione fino a quattro anni.

Qual è la differenza con la falsa testimonianza?

Cambia la sede. L'art. 371-bis riguarda le informazioni rese al pubblico ministero nelle indagini; la falsa testimonianza dell'art. 372 riguarda la deposizione davanti al giudice, in dibattimento o incidente probatorio, resa dal testimone già assunto in tale veste con giuramento di dire il vero.

Si può rispondere di entrambi?

Sì. Lo stesso soggetto può, in momenti diversi, rispondere dell'una o dell'altra figura: mente al pubblico ministero in indagini — art. 371-bis — e poi nuovamente al giudice in dibattimento — art. 372.

Le pene sono diverse?

Sì, e in modo marcato. Le false informazioni al pubblico ministero sono punite con pena sensibilmente inferiore a quella della falsa testimonianza, e lo scarto si ripercuote puntualmente sul regime sanzionatorio della subornazione. Ciò risponde alla logica del processo accusatorio, ove l'organo dell'accusa è una parte.

Il procedimento resta sospeso?

Sì, ed è una peculiarità del 371-bis. Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, negli altri casi il procedimento resta sospeso fino a quando nel procedimento in cui sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado, ovvero esso sia stato definito con archiviazione o sentenza di non luogo a procedere. È sospesa anche la prescrizione.

Perché questa sospensione?

La Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 1998, ha individuato la ratio nell'esigenza di garantire la libertà morale e di autodeterminazione della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico ministero nel momento in cui, nel procedimento principale, l'organo dell'accusa è «processualmente» interessato alla formazione della prova.

Perché il rifiuto è immediatamente procedibile?

Perché nel rifiuto non vi è dubbio fra vera e falsa dichiarazione e, anzi, vi è certezza della reticenza. La distinzione di disciplina si spiega con quella diversa situazione probatoria.

L'indagato che mente risponde?

No. L'indagato ha diritto al silenzio e non è tenuto alla verità. Anche chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato non è punibile: le sue dichiarazioni sono inutilizzabili.

Si applica la ritrattazione?

Sì: opera l'art. 376. E opera inoltre l'esimente dell'art. 384 se il fatto è commesso per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

E le dichiarazioni alla sola polizia giudiziaria?

L'inquadramento è più controverso e va valutato caso per caso, quando siano rese al di fuori della delega del pubblico ministero. Fra il delitto di false dichiarazioni al PM e il favoreggiamento dichiarativo commesso con false o reticenti informazioni alla PG si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto.

Che rapporto c'è con il favoreggiamento?

Di specialità. Il reato di false informazioni al pubblico ministero costituisce ipotesi delittuosa specifica rispetto al favoreggiamento personale, che prevede qualsiasi condotta idonea a frustrare le investigazioni; l'art. 372 contempla invece la specifica condotta di chi depone come testimone.

La ritrattazione vale per il favoreggiamento?

No, ed è una differenza decisiva. In un caso la Corte ha riconosciuto il favoreggiamento nel comportamento di più persone che si erano accordate per nascondere circostanze rilevanti e avevano poi reso false dichiarazioni al PM, escludendo conseguentemente la causa di non punibilità della ritrattazione, non prevista per il favoreggiamento.

Guide correlate

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.