Assistenza penale — reperibile h24

L'atleta che non sapeva risponde di doping?

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 14/08/2026

Risposta breve

In sede penale l’atleta che non sapeva della composizione dell’integratore può contestare il dolo specifico richiesto dall’art. 586-bis c.p.: il fine di alterare le prestazioni agonistiche. Senza conoscenza della sostanza vietata, manca la volontà di doparsi.

In sede sportiva (NADO, CAS) vale invece la responsabilità oggettiva: l’atleta è responsabile di ciò che entra nel suo corpo, salvo prova contraria di assenza di colpa. Il regime è più severo e l’ignoranza non è automaticamente esimente.

Come costruire la difesa penale

  1. Prova della composizione del prodotto al momento dell’acquisto: i lotti dello stesso integratore possono variare. L’etichetta del lotto specifico è la prova chiave.
  2. Certificazione del produttore: alcuni produttori forniscono analisi di laboratorio indipendenti che attestano l’assenza di sostanze vietate al momento della produzione.
  3. Contaminazione del lotto: casi documentati in cui un lotto risultato contaminato da una sostanza non dichiarata hanno portato all’assoluzione penale e alla riduzione della sanzione sportiva.
  4. La lista WADA in vigore: verificare se la sostanza era nella lista vietata nel periodo in questione — la lista si aggiorna annualmente.

Penale vs. sportivo: strategie diverse

La difesa penale e quella sportiva (NADO/CAS) vanno coordinate ma non identiche. Quello che si dichiara in una sede può essere usato nell’altra. Prima di qualsiasi dichiarazione, consultare un avvocato che conosca entrambi i sistemi.

Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.