Avviso di garanzia: cosa fare davvero

L'avviso di garanzia non impone alcun adempimento e non prevede termini per rispondere. La condotta corretta non e' reagire ne' ignorarlo: e' nominare un difensore e lavorare.

▶ Risposta diretta

Non è un'accusa. È una garanzia — ed è letteralmente il suo nome. L'atto che i giornali usano come sinonimo di condanna serve, nel codice, a proteggere chi lo riceve.

L'avviso di garanzia — il cui nome tecnico è informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.) — non è un'accusa formale, non è un rinvio a giudizio e non è l'anticamera di una condanna. È l'atto con cui il pubblico ministero comunica a una persona che è indagata, indicando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, e la invita a nominare un difensore.

Arriva per raccomandata in piego chiuso, con ricevuta di ritorno, e viene inviato solo quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere: un accertamento tecnico non ripetibile, un interrogatorio, una perquisizione. Questo spiega un fatto che disorienta molti: si può essere indagati per mesi senza riceverlo mai. L'informazione di garanzia non segna l'inizio delle indagini, segna il momento in cui serve un difensore.

Le tre cose da fare sono in quest'ordine: nominare un difensore di fiducia, eleggere domicilio perché gli atti successivi arrivino davvero, e non rendere dichiarazioni prima di aver letto quello che c'è nel fascicolo. La cosa da non fare, quella che produce più danni di ogni altra, è presentarsi spontaneamente in caserma o in procura "per chiarire": le dichiarazioni rese in quella sede restano negli atti per sempre e vincolano ogni versione successiva.

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Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Nome corretto: informazione di garanzia, art. 369 c.p.p. Non è un'imputazione.
  • Arriva solo prima di un atto garantito. Si può essere indagati e non riceverla mai.
  • Insieme viaggia l'art. 369-bis: informazione sul diritto di difesa, nomina d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato.
  • Non c'è un termine per rispondere: non è un atto da riscontrare. Il termine vero arriva con il 415-bis, e sono 20 giorni.
  • Le indagini durano di regola 6 mesi dall'iscrizione, 1 anno per i reati dell'art. 407 c.2 c.p.p., con possibilità di proroga.
  • Chi è indagato può chiedere di sapere se risulta iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p., con alcune eccezioni.
  • La riforma Cartabia ha introdotto un controllo giudiziale sulla tempestività dell'iscrizione (artt. 335-ter e 335-quater c.p.p.): è un'arma difensiva nuova e sottoutilizzata.

Che cos'è davvero l'avviso di garanzia?

Nel linguaggio giornalistico "avviso di garanzia" ha assunto il significato di condanna anticipata. Nel codice è l'opposto: è una garanzia, cioè uno strumento pensato per proteggere l'indagato, mettendolo in condizione di nominare un difensore prima che si compia un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Senza quell'avviso, l'atto sarebbe compiuto in assenza di difesa.

📜 Art. 369 comma 1 del codice di procedura penale — informazione di garanzia

«Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.»

Testo consolidato su Normattiva
Tabella 1 — Gli atti del procedimento che vengono confusi tra loro
Atto Norma Che cosa significa Termine per la difesa
Iscrizione nel registroart. 335 c.p.p.Sei indagato, ma potresti non saperloNessuno
Informazione di garanziaart. 369 c.p.p.Sta per compiersi un atto garantito: nomina un difensoreNessuno da rispettare, ma da agire subito
Informazione sul diritto di difesaart. 369-bis c.p.p.Ti spiega difensore d'ufficio e patrocinio a spese dello StatoNessuno
Invito a presentarsiart. 375 c.p.p.Il PM ti convoca per l'interrogatorioLa data indicata
Avviso di conclusione indaginiart. 415-bis c.p.p.Le indagini sono finite, il fascicolo è consultabile20 giorni
Richiesta di rinvio a giudizioart. 416 c.p.p.Il PM esercita l'azione penaleUdienza preliminare

Perché è arrivato proprio adesso?

La domanda che quasi tutti fanno è "come mai proprio ora". La risposta sta nella struttura dell'art. 369 c.p.p.: l'informazione non è periodica né automatica, si attiva perché il pubblico ministero sta per compiere un atto garantito. Sapere quale sia quell'atto orienta tutta la strategia.

  • Accertamento tecnico non ripetibile (art. 360 c.p.p.): analisi su sostanze, perizie informatiche, esami irripetibili. Qui il difensore può nominare un consulente e partecipare: perdere quel momento significa perdere la possibilità di contraddire la prova per sempre.
  • Interrogatorio o confronto: il difensore ha diritto di assistere.
  • Perquisizione o ispezione in alcune forme.
  • Incidente probatorio: l'assunzione anticipata della prova davanti al giudice.

Va detto con chiarezza, perché è la fonte di angoscia più diffusa: non ricevere nulla non significa non essere indagati. Molti procedimenti si chiudono con l'archiviazione senza che l'interessato abbia mai saputo di esistere in un fascicolo, e altri arrivano direttamente all'avviso ex art. 415-bis c.p.p.

Che cosa devi fare nelle prime 72 ore?

⏰ Schema temporale

  1. 1Ore 0-2 — conservare l'atto e la busta
    La data del timbro postale e la ricevuta di ritorno servono: sono elementi che possono rilevare su termini e regolarità della notifica. Non gettare la busta.
  2. 2Ore 2-24 — nomina del difensore di fiducia
    La nomina si deposita presso l'autorità procedente. Da quel momento il difensore riceve gli avvisi e può interloquire con la procura. Il difensore d'ufficio è un diritto, non un obbligo, e va sostituito se si preferisce un legale scelto.
  3. 3Ore 24-48 — elezione di domicilio
    Ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Senza, le notifiche successive rischiano di andare a un indirizzo non presidiato: è la causa più frequente di processi celebrati senza che l'interessato ne sappia nulla.
  4. 4Ore 48-72 — ricostruzione documentale
    Raccogliere, con il difensore, tutto ciò che riguarda il periodo e il fatto indicati: contratti, corrispondenza, movimenti, tabulati, testimoni. Documentare oggi è enormemente più facile che documentare fra un anno.
  5. 5Dai giorni successivi — investigazioni difensive
    Gli artt. 391-bis e seguenti c.p.p. consentono al difensore di svolgere indagini proprie: colloqui, dichiarazioni, acquisizioni documentali, accesso ai luoghi. È il vero strumento della fase, e resta largamente inutilizzato.

🚫 Errori che compromettono la difesa

  • Presentarsi spontaneamente a chiarire. È l'errore numero uno. Ogni dichiarazione resa senza conoscere gli atti diventa materiale d'accusa e vincola le versioni successive: una ricostruzione modificata dopo viene letta come mendacio.
  • Contattare la persona offesa o i testimoni. Anche con le migliori intenzioni, espone al rischio di contestazioni per intralcio o subornazione e aggrava la posizione cautelare.
  • Cancellare messaggi, email o file. Le tracce restano quasi sempre recuperabili, e la cancellazione diventa essa stessa un indizio.
  • Ignorare l'atto. Non prevede risposta, ma prevede scelte: nominare il difensore, eleggere domicilio, cominciare a documentare.
  • Parlarne pubblicamente o sui social. Tutto ciò che viene scritto è acquisibile.

📈 Una quota molto rilevante dei procedimenti penali si chiude con l'archiviazione — ricevere un'informazione di garanzia non è statisticamente sinonimo di processo: una parte consistente dei fascicoli iscritti si definisce con richiesta di archiviazione, e le memorie difensive depositate in fase di indagini incidono su quell'esito più di quanto si creda.

Fonte: Ministero della Giustizia, statistiche sui procedimenti penali definiti.

Come si legge: le norme citate contano

L'informazione di garanzia indica le norme di legge che si assumono violate. Non è un dettaglio burocratico: da quelle norme dipende quasi tutto il resto.

Tabella 2 — Che cosa si ricava dall'articolo contestato
Elemento Perché conta
ProcedibilitàSe il reato è a querela, va verificato che la querela esista e sia tempestiva: la sua assenza chiude il procedimento
Durata delle indagini6 mesi ordinari, 1 anno per i reati dell'art. 407 c.2 c.p.p., salvo proroga
PrescrizioneDipende dal massimo edittale: va calcolata subito
Riti alternativi accessibiliPatteggiamento, abbreviato, messa alla prova hanno soglie diverse di pena
Rischio cautelareAlcune fattispecie consentono misure custodiali, altre no
Sequestro e confiscaSe la norma consente la confisca, è prevedibile un sequestro preventivo

💬 Domanda reale ricevuta in studio

«Mi è arrivata una raccomandata della procura. Non ho fatto niente, se vado a spiegare come sono andate le cose si chiude tutto, no?»

Risposta. È la mossa che sembra più naturale ed è quasi sempre la peggiore. Il problema non è la sincerità, è l'asimmetria di informazione: lei non sa che cosa c'è nel fascicolo, chi ha dichiarato cosa, quali documenti sono già stati acquisiti. Una ricostruzione fatta a memoria, in buona fede, produrrà inevitabilmente imprecisioni su date, importi o sequenze — e ognuna di quelle imprecisioni, confrontata con un documento, diventerà una contestazione di inattendibilità che l'accompagnerà fino al dibattimento. Il momento giusto per parlare esiste e arriva: dopo l'accesso agli atti, se conviene, con una memoria scritta ex art. 121 c.p.p. o in un interrogatorio preparato. La sequenza corretta è leggere prima e parlare poi, mai il contrario.

Che cosa succede dopo

  1. Prosecuzione delle indagini entro i termini di legge, con eventuale proroga richiesta al giudice (art. 406 c.p.p.).
  2. Bivio: richiesta di archiviazione, oppure avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. Il secondo apre i venti giorni in cui il fascicolo è consultabile e si possono depositare memorie, chiedere l'interrogatorio, indicare nuove prove o accedere ai riti alternativi.
  3. Se il PM esercita l'azione penale: richiesta di rinvio a giudizio con udienza preliminare, oppure citazione diretta per i reati che la prevedono.

Il fatto che quasi tutti sottovalutano è che i venti giorni del 415-bis sono la prima e spesso unica occasione di vedere il fascicolo prima che l'azione penale sia esercitata. Chi arriva a quel momento senza aver preparato nulla nei mesi precedenti li spreca.

📁 Caso pratico 1 — archiviazione su memoria difensiva

Scenario. Informazione di garanzia per un reato contro il patrimonio nascente da un rapporto commerciale contestato.

Strategia. Nessuna dichiarazione in fase iniziale; investigazioni difensive con acquisizione della corrispondenza contrattuale e dichiarazioni di terzi ex art. 391-bis c.p.p.; memoria ex art. 121 c.p.p. depositata prima della scadenza dei termini di indagine, con documentazione della natura civilistica della vicenda.

Esito. Richiesta di archiviazione accolta.

📁 Caso pratico 2 — esito sfavorevole

Scenario. Indagato che si presenta spontaneamente in caserma prima di nominare un difensore e rende una ricostruzione dettagliata a memoria.

Strategia. Successivo tentativo di correggere la versione con memoria e interrogatorio.

Esito. Le due versioni sono state poste a confronto in dibattimento e la divergenza su date e importi ha inciso pesantemente sulla valutazione di attendibilità. La lezione: la prima dichiarazione pesa più di tutte quelle che la seguono.

Come sapere se si è indagati

L'art. 335 comma 3 c.p.p. consente alla persona interessata di chiedere alla segreteria del pubblico ministero la comunicazione delle iscrizioni a suo nome. La regola ha però eccezioni rilevanti: la comunicazione non è data per i reati indicati dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. e quando il pubblico ministero, per specifiche esigenze investigative, dispone il segreto sulle iscrizioni. Ne consegue che un esito negativo non è una certezza assoluta di non essere indagati.

La riforma Cartabia ha aggiunto un tassello importante: gli artt. 335-ter e 335-quater c.p.p. hanno introdotto un controllo giurisdizionale sulla tempestività dell'iscrizione, con la possibilità per l'interessato di chiedere al giudice la retrodatazione quando l'iscrizione sia stata ritardata. È uno strumento nuovo e ancora poco usato, che incide sui termini di durata delle indagini e, di riflesso, sull'utilizzabilità degli atti compiuti oltre quei termini.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Attendere il 415-bis senza svolgere investigazioni difensive nei mesi precedenti: si arriva alla finestra dei venti giorni senza materiale da depositare.
  • Non calcolare da subito i termini di durata delle indagini e non verificare le proroghe: gli atti compiuti fuori termine sono inutilizzabili e la questione va sollevata.
  • Trascurare il controllo sulla tempestività dell'iscrizione ex artt. 335-ter e 335-quater c.p.p., che può retrodatare i termini.
  • Non partecipare all'accertamento tecnico non ripetibile con un consulente di parte: quella prova non si forma una seconda volta.
  • Omettere l'elezione di domicilio, con il rischio che il procedimento prosegua senza che il cliente riceva gli atti.

Perché l'assenza di un termine è il vero problema

Chi riceve l'atto cerca subito una data: entro quando devo rispondere. Non c'è, e questa è precisamente la difficoltà.

L'informazione di garanzia non impone di fare nulla. Non va riscontrata, non richiede memorie, non prevede adempimenti a pena di decadenza. Ne discendono due comportamenti opposti, entrambi sbagliati.

Il primo è la reazione: scrivere di getto al pubblico ministero per chiarire, telefonare, cercare le persone coinvolte per ricostruire insieme cosa dire. Chi agisce così fornisce elementi a un'indagine di cui non conosce il contenuto, e lo fa nel momento in cui è meno lucido. Una memoria scritta senza aver visto gli atti fissa una versione che poi non si può più modulare, e spesso conferma circostanze che l'accusa non aveva.

Il secondo, più diffuso, è l'inerzia: si mette l'atto in un cassetto perché «non c'è nulla da fare». Nel frattempo le indagini proseguono, gli elementi si consolidano, e la finestra in cui la difesa può incidere davvero — quella delle investigazioni difensive, con testimoni ancora reperibili e documenti ancora recuperabili — si chiude senza che nessuno l'abbia usata.

La condotta corretta sta in mezzo: non si risponde, ma si lavora. Si nomina il difensore, si legge l'atto per capire a che punto è il procedimento, si comincia a preservare e raccogliere il materiale che fra sei mesi non sarà più disponibile.

Che cosa rivela l'atto sul punto in cui si trova l'indagine

L'informazione di garanzia sembra dire poco. In realtà contiene tre informazioni che, lette correttamente, dicono molto — e la prima cosa che fa un difensore è ricavarle.

La prima è la ragione per cui è arrivata. Questo atto si invia quando si deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere: ne discende che il procedimento è entrato in una fase in cui si sta per acquisire qualcosa in contraddittorio. Non è una comunicazione di cortesia, è il segnale che un'attività è imminente.

La seconda è la norma contestata. L'indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate consente di ricostruire l'ipotesi accusatoria, di verificare il regime di procedibilità, di calcolare i termini delle indagini e di valutare fin da subito quali definizioni siano astrattamente accessibili.

La terza è la data del fatto. Confrontata con la data dell'atto dice da quanto tempo il procedimento è pendente, e quindi quanta attività è già stata svolta — informazione che orienta l'urgenza di ogni scelta successiva.

Tabella 5 — Le due reazioni sbagliate e quella corretta
CondottaCosa produce
Scrivere subito al pubblico ministeroFornisce elementi a un'indagine di cui non si conosce il contenuto
Contattare le persone coinvoltePuò integrare condotte autonomamente rilevanti
Mettere l'atto in un cassettoLe indagini proseguono e la finestra utile si chiude
Attendere «di vedere come va»Testimoni e documenti diventano irreperibili
Nominare il difensore e lavorarePreserva ciò che fra mesi non sarà più recuperabile
Tabella 6 — Cosa si ricava leggendo l'atto
ElementoCosa dice
Motivo dell'invioUn atto garantito è imminente: la fase è attiva
Norme indicateIpotesi accusatoria, procedibilità, termini, definizioni accessibili
Data del fattoQuanto tempo è già decorso e quanta attività è stata svolta
Autorità procedenteUfficio competente e possibili profili di competenza
Informazione sulla difesaFacoltà esercitabili e accesso al patrocinio a spese dello Stato

📁 Caso pratico 3 — finestra difensiva usata per tempo

Scenario. Informazione di garanzia relativa a fatti risalenti, con testimoni potenziali ancora reperibili e documentazione aziendale non ancora dispersa.

Strategia. Nomina immediata del difensore e avvio di investigazioni difensive volte ad acquisire dichiarazioni e documentazione, con formazione di un fascicolo utilizzabile nelle fasi successive.

Esito. Materiale difensivo consolidato prima che gli elementi divenissero irreperibili.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Destinatario che, per chiarire la propria posizione, trasmette di propria iniziativa una memoria dettagliata al pubblico ministero.

Strategia. Nessuna: l'atto e' stato inviato senza difensore e senza conoscere il contenuto del fascicolo.

Esito. Circostanze non note all'accusa acquisite agli atti, con versione cristallizzata e non piu' modulabile. La lezione: non esistendo alcun termine per rispondere, non esiste alcuna ragione per farlo prima di aver letto gli atti.

💬 Altra domanda reale ricevuta in studio

«È arrivata questa raccomandata. Entro quando devo rispondere?»

Risposta. Non deve rispondere, e non c'è alcun termine — ma proprio questo è il problema, quindi mi lasci spiegare. L'informazione di garanzia non impone di fare nulla: non va riscontrata, non richiede memorie, non prevede adempimenti a pena di decadenza. Da qui nascono due comportamenti opposti e entrambi dannosi. Il primo è la reazione: scrivere di getto al pubblico ministero per chiarire, o cercare le persone coinvolte per ricostruire insieme cosa dire. Chi lo fa fornisce elementi a un'indagine di cui non conosce il contenuto, nel momento in cui è meno lucido — e una memoria scritta senza aver visto gli atti fissa una versione che poi non si può più modulare. Il secondo, più frequente, è mettere la busta in un cassetto perché «non c'è nulla da fare». Nel frattempo le indagini vanno avanti, e la finestra in cui la difesa incide davvero — testimoni ancora reperibili, documenti ancora recuperabili — si chiude senza che nessuno l'abbia usata. La condotta giusta sta in mezzo: non si risponde, ma si lavora. Intanto mi porti l'atto, perché dice più di quanto sembri: dalle norme indicate ricostruiamo l'ipotesi accusatoria, la procedibilità e i termini; dalla data del fatto confrontata con quella dell'atto capiamo da quanto il procedimento è pendente e quindi quanta attività è già stata svolta. E dal fatto stesso che le sia arrivata sappiamo una cosa precisa: un atto al quale ho diritto di assistere è imminente.

Che cosa si perde aspettando

La domanda giusta non è cosa succede se non faccio nulla, ma cosa non sarà più possibile fare fra sei mesi. Ed è un elenco preciso.

Le dichiarazioni di persone informate si raccolgono finché quelle persone sono reperibili, ricordano e non hanno ancora consolidato una versione parlandone con altri. Passato un anno il ricordo si è appiattito su ciò che nel frattempo si è detto e sentito, e il contributo perde valore.

La documentazione ha cicli di conservazione propri. Registrazioni di videosorveglianza, tabulati, log di accesso, corrispondenza aziendale non archiviata: molto di ciò che oggi esiste, fra qualche mese non esiste più. Chi si muove per tempo può chiederne la conservazione; chi arriva dopo constata soltanto.

Le tracce dei propri spostamenti — pedaggi, transazioni, prenotazioni, comunicazioni — sono spesso l'elemento più solido a disposizione della difesa, perché oggettivo e verificabile. Sono anche fra i primi a diventare irrecuperabili.

Ne discende una considerazione che vale la pena esplicitare: la difesa penale è in larga parte un'attività di conservazione. Non serve sapere fin da subito quale sarà la linea; serve assicurarsi che, quando la linea sarà chiara, gli elementi per sostenerla siano ancora al loro posto.

📌 Le investigazioni difensive non sono un'attività riservata al processo

Molti ritengono che il difensore possa attivarsi soltanto quando il procedimento arriva davanti a un giudice. Non è così: la facoltà di svolgere investigazioni difensive — acquisire dichiarazioni, chiedere documentazione, incaricare consulenti — esiste già in questa fase, ed è precisamente qui che produce il risultato migliore, perché il materiale è ancora integro e nessuna versione si è ancora cristallizzata. Il fascicolo così formato resta utilizzabile nelle fasi successive e, in alcuni casi, incide sulla stessa decisione del pubblico ministero se esercitare l'azione.

Miti e fatti

Tabella 7 — Le convinzioni piu' diffuse, verificate
Si sente dire Come stanno le cose
«Devo rispondere entro un termine»Non c'è alcun termine: l'atto non richiede riscontro
«Vuol dire che sarò processato»È una garanzia, non un'anticipazione dell'esito
«Meglio chiarire subito per iscritto»Fissa una versione senza conoscere gli atti
«Se non faccio nulla non succede niente»Le indagini proseguono e la finestra utile si chiude
«Chiamo gli altri coinvolti per metterci d'accordo»Può integrare condotte autonomamente rilevanti
«L'atto non dice nulla di utile»Norme, data del fatto e motivo dell'invio dicono molto
«Il difensore serve solo se ci sarà il processo»Serve adesso: dopo, testimoni e documenti non ci sono più
«Chiedo io al PM di essere interrogato»Va valutato con il difensore: non è mai una mossa neutra

Glossario

Tabella 8 — I termini che ricorrono
Informazione di garanziaNome corretto dell'avviso: comunica l'esistenza del procedimento e le facoltà difensive
Atto garantitoAttività al cui compimento il difensore ha diritto di assistere
Iscrizione nel registroAnnotazione della notizia di reato da cui decorrono i termini
Termini delle indaginiDurata entro cui il pubblico ministero deve determinarsi
Investigazioni difensiveAttività di ricerca della prova svolta dal difensore
Memoria difensivaAtto scritto: utile solo dopo aver conosciuto il contenuto del fascicolo
Interrogatorio su richiestaFacoltà da valutare con il difensore, mai una mossa neutra
Nomina del difensorePrimo adempimento utile: abilita all'accesso e alle investigazioni
Patrocinio a spese dello StatoAccessibile entro i limiti di reddito previsti
ArchiviazioneEsito che chiude il procedimento senza esercizio dell'azione penale

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi vuole contattare altre persone coinvolte per concordare una versione: non lo facciamo, ed è condotta autonomamente rilevante.
  • Chi intende trasmettere memorie al pubblico ministero prima di aver conosciuto gli atti.
  • Chi cerca una previsione sull'esito sulla base della sola informazione di garanzia.
  • Chi vuole attendere «per vedere come va» rinunciando alla finestra delle investigazioni difensive.

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Lettura dell'atto e inquadramento: norme contestate, procedibilità, termini, prescrizione, rischio cautelare e patrimoniale.
  2. Nomina, elezione di domicilio e interlocuzione con la procura per capire quale atto garantito è imminente.
  3. Investigazioni difensive ex artt. 391-bis ss. c.p.p., avviate subito e non alla fine.
  4. Memoria ex art. 121 c.p.p. quando il quadro documentale consente di puntare all'archiviazione.
  5. Preparazione dei venti giorni del 415-bis, con la scelta ragionata fra memoria, interrogatorio e rito alternativo.

Per una lettura dell'atto e una valutazione dei termini: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM).

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 3 — Attività e riferimento tariffario
Attività Riferimento Nota
Lettura dell'atto e inquadramento del rischioD.M. 55/2014 e succ. mod. — fase di studioPreventivo scritto prima dell'incarico
Assistenza nelle indagini preliminariD.M. 55/2014 — fase introduttivaInclude memorie e istanze
Investigazioni difensive ex artt. 391-bis ss.D.M. 55/2014 — attività investigativaConteggiata in base agli atti effettivamente svolti
Assistenza all'interrogatorioD.M. 55/2014 — fase istruttoriaComprende la preparazione preventiva

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002), come segnalato dallo stesso avviso ex art. 369-bis c.p.p.

Domande frequenti

Ricevere un avviso di garanzia significa essere colpevole?

No, e il nome dell'istituto dice l'opposto di quello che il linguaggio comune gli ha attribuito. L'informazione di garanzia dell'art. 369 c.p.p. è uno strumento di tutela: serve a mettere l'indagato in condizione di nominare un difensore prima che il pubblico ministero compia un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Non contiene una valutazione di responsabilità, non è un'imputazione e non anticipa alcuna decisione. Dal punto di vista processuale la posizione è quella di persona sottoposta alle indagini, coperta dalla presunzione di innocenza sancita dall'art. 27 della Costituzione e ribadita dalla direttiva 2016/343/UE. Una quota consistente dei procedimenti si chiude con l'archiviazione, spesso proprio grazie a quanto la difesa deposita in questa fase. Ciò detto, sottovalutarla è un errore diverso e altrettanto costoso: non richiede una risposta, ma richiede immediatamente delle scelte.

Quanto tempo ho per rispondere a un avviso di garanzia?

Non esiste un termine per rispondere, perché non è un atto da riscontrare: l'informazione di garanzia comunica una situazione e invita a nominare un difensore, non pone una domanda. Questo però non significa che il tempo sia neutro. Le indagini hanno una durata di regola di sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato, elevata a un anno per i reati indicati dall'art. 407 comma 2 c.p.p., con possibilità di proroga richiesta al giudice. Dentro quella finestra la difesa può depositare memorie ex art. 121 c.p.p., svolgere investigazioni difensive e chiedere di essere interrogata: attività che incidono sulla decisione fra archiviazione ed esercizio dell'azione penale. Il termine perentorio vero arriva dopo, con l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., che apre venti giorni per consultare il fascicolo e reagire. Chi arriva a quei venti giorni senza aver preparato nulla li spreca quasi sempre.

Posso andare a spiegare la mia versione senza avvocato?

Si può, ed è quasi sempre la scelta peggiore. Il problema non è la sincerità di chi parla, ma l'asimmetria informativa: chi si presenta non sa che cosa contenga il fascicolo, quali dichiarazioni siano già state rese da altri, quali documenti siano stati acquisiti. Una ricostruzione fatta a memoria produrrà inevitabilmente imprecisioni su date, importi o sequenze, e ciascuna di esse, confrontata con un documento, diventerà una contestazione di inattendibilità destinata a pesare fino al dibattimento. Va inoltre considerato che le dichiarazioni rese in quella sede entrano stabilmente negli atti e vincolano ogni versione successiva: correggerle dopo è letto come mendacio, non come chiarimento. Il momento per parlare esiste e arriva — dopo l'accesso agli atti, con una memoria scritta o in un interrogatorio preparato. La sequenza corretta è leggere prima e parlare poi.

Come faccio a sapere se sono indagato?

L'art. 335 comma 3 del codice di procedura penale consente all'interessato di chiedere alla segreteria del pubblico ministero la comunicazione delle iscrizioni esistenti a suo nome nel registro delle notizie di reato. La richiesta si presenta alla Procura competente per territorio e la risposta arriva in tempi contenuti. Attenzione però ai limiti: la comunicazione non viene rilasciata per i reati indicati dall'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p. e quando il pubblico ministero, per specifiche esigenze investigative, abbia disposto il segreto sulle iscrizioni. Un esito negativo, quindi, non equivale a una certezza. Va inoltre ricordato che il certificato dei carichi pendenti riflette i procedimenti già arrivati a una certa fase e non le semplici iscrizioni: è un documento diverso, con finalità diverse, che non risponde alla stessa domanda.

Che differenza c'è tra avviso di garanzia e avviso 415-bis?

Sono due momenti opposti della stessa fase. L'informazione di garanzia dell'art. 369 c.p.p. arriva durante le indagini e solo quando sta per compiersi un atto al quale il difensore ha diritto di assistere: non dà accesso al fascicolo e non pone termini. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari dell'art. 415-bis c.p.p. arriva invece alla fine, segnala che il pubblico ministero ha completato gli accertamenti e apre venti giorni durante i quali il fascicolo diventa consultabile e l'indagato può depositare memorie, produrre documenti, indicare nuove prove, chiedere di essere interrogato o accedere ai riti alternativi. È l'unica finestra di piena discovery prima dell'esercizio dell'azione penale, e la sua omissione determina la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio. Chi riceve il 415-bis è quindi a un passaggio molto più avanzato di chi riceve l'informazione di garanzia.

Posso vedere gli atti del fascicolo dopo l'avviso di garanzia?

Di regola no, non integralmente. Durante le indagini preliminari vige il segreto investigativo e l'accesso è limitato agli atti che il codice rende ostensibili: quelli compiuti alla presenza del difensore, i verbali degli atti garantiti, gli atti depositati in occasione di specifici snodi procedimentali. La discovery piena arriva con l'avviso ex art. 415-bis c.p.p., quando il fascicolo viene depositato e diventa consultabile con facoltà di estrarne copia. Questo non significa che nel frattempo la difesa sia cieca: il difensore può interloquire con la procura, partecipare agli atti garantiti, e soprattutto svolgere investigazioni difensive ex artt. 391-bis e seguenti c.p.p., acquisendo autonomamente dichiarazioni, documenti e informazioni. È lo strumento più sottoutilizzato di questa fase, e spesso l'unico modo per arrivare al 415-bis con qualcosa da depositare invece che con una richiesta di proroga da subire.

L'avviso di garanzia finisce nella fedina penale?

No. Il casellario giudiziale registra le condanne definitive e altri provvedimenti indicati dal D.P.R. 313/2002, non le iscrizioni nel registro delle notizie di reato né le informazioni di garanzia. Il certificato del casellario richiesto dall'interessato, quello normalmente presentato a un datore di lavoro, non riporta nulla di tutto questo. Esiste però il certificato dei carichi pendenti, che riflette i procedimenti penali in corso a una certa fase e che alcune procedure amministrative o gare pubbliche richiedono: lì la situazione può emergere. Va inoltre tenuto presente che gli organi giudiziari, per finalità di giustizia, accedono a un quadro più ampio di quello visibile al privato. Se il procedimento si chiude con archiviazione non resta alcuna iscrizione di condanna, e chi ha necessità di verificare la propria posizione può richiedere direttamente entrambi i certificati anziché ragionare su ipotesi.