L'ubriachezza esclude il dolo specifico?
Risposta breve
No. La Cassazione ha affermato che il dolo specifico non è incompatibile con lo stato di ubriachezza. L’ubriachezza volontaria non esclude né diminuisce l’imputabilità; e il dolo specifico — la volontà di orientare la condotta verso una specifica finalità — può coesistere con uno stato alterato, che ne consente anzi una verifica semplificata sulla direzione della condotta.
Il principio applicato al 336
Nella violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 — reato che richiede il dolo specifico di costringere il PU a un atto contrario ai doveri — la Cassazione ha confermato la condanna di un imputato ubriaco che aveva orientato la condotta verso quella precisa finalità. La verifica: l’ubriaco stava cercando di ottenere qualcosa di specifico dal pubblico ufficiale? Se sì, il dolo specifico sussiste.
Lo stesso principio sulle sostanze stupefacenti
L’ubriachezza da droghe segue le stesse regole: la volontaria assunzione di sostanze stupefacenti — anche di concentrazione diversa da quella abituale — non esclude la responsabilità penale. L’unica eccezione è l’intossicazione da caso fortuito o forza maggiore, che è rarissima e richiede una prova specifica.
La trappola dell’ubriachezza preordinata
Se l’ubriachezza era assunta al fine di commettere il reato, la pena è aumentata. Chi pianifica di ubricarsi per poi commettere il fatto subisce un trattamento più severo, non più mite.