Si sommano alla sospensione condizionale?
Risposta
No: l’art. 61-bis della L. 689/1981 esclude la sospensione condizionale per le pene sostitutive. Sono alternative, non cumulabili: o la pena resta sospesa e non si esegue, o viene sostituita e si esegue in forma non carceraria. La scelta legislativa è dichiarata — consentire l’esecuzione della pena senza alimentare la categoria dei condannati con pena sospesa, nell’ottica del fine rieducativo di cui all’art. 27 comma 3 della Costituzione. A parità di condizioni la sospensione è preferibile, perché non comporta esecuzione.
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