Serve un danneggiamento vero e proprio?
Risposta
No, ed è il profilo più insidioso della norma. Rientra nella previsione anche la destinazione a un uso incompatibile con il carattere storico o artistico del bene, ovvero pregiudizievole per la sua conservazione o integrità — condotta che può realizzarsi con interventi apparentemente ordinari di manutenzione, adattamento o riuso. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico: coscienza e volontà di cagionare il danneggiamento, il deturpamento o l’uso illecito.
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