Se la persona offesa non vuole rimettere, non c'è più niente da fare?
Risposta
Al contrario: restano due strade che prescindono dal suo consenso. L’art. 162-ter c.p. prevede l’estinzione del reato quando l’imputato abbia riparato integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose, entro il termine dell’apertura del dibattimento — e ciò che la norma richiede è che si sia riparato, non che la controparte si dichiari soddisfatta. E la particolare tenuità dell’art. 131-bis opera come causa di non punibilità, valorizzando anche la condotta susseguente al reato.
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