Che reati si possono commettere nel metaverso?
Risposta breve
Nel metaverso non esistono norme penali autonome: si applicano le fattispecie del codice penale ordinario, interpretate per le condotte virtuali. I reati applicabili sono quelli che non richiedono contatto fisico: diffamazione aggravata (art. 595), atti persecutori/stalking (art. 612-bis), molestie (art. 660), frode informatica (art. 640-ter), furto d’identità digitale (art. 494).
I reati esclusi
Sono esclusi tutti i reati che richiedono il contatto fisico tra vittima e reo: lesioni personali, violenza sessuale, maltrattamenti. Il palpeggiamento dell’avatar — per quanto moralmente riprovevole — non integra la violenza sessuale nell’attuale stato tecnologico del metaverso.
La condizione chiave: persona reale o avatar?
La condotta deve essere diretta alla persona reale dietro l’avatar, non al personaggio virtuale. Un insulto rivolto all’utente integra la diffamazione; un insulto rivolto al personaggio nell’ambito di un gioco di ruolo probabilmente no.
La pornografia virtuale: caso particolare
Un caso specifico: la pornografia che raffigura avatar dall’apparenza infantile in atti sessuali può integrare il 600-quater.1 (pornografia minorile virtuale) se la rappresentazione è sufficientemente realistica da far apparire vere situazioni non reali. È un reato applicabile nel metaverso se i personaggi hanno aspetto infantile.
Deepfake audio-video e identità virtuali
Chi crea un avatar che imita l’aspetto o la voce di un’altra persona senza consenso può integrare la sostituzione di persona (art. 494) o, se ne deriva un profitto ingiusto, la frode informatica.