MAE: la Germania può rifiutare per le carceri italiane?
Risposta breve
Sì. Il Tribunale Regionale Superiore di Monaco di Baviera (Oberlandesgericht München) ha emesso nel settembre 2025 un provvedimento che sospende temporaneamente la consegna di un detenuto all’Italia, chiedendo garanzie sulle condizioni di detenzione nel carcere di destinazione, a causa del sovraffollamento carcerario italiano.
Il principio: Aranyosi e Caldararu
La base giuridica è la sentenza della Corte di Giustizia UE del 2016 nel caso Aranyosi e Caldararu. La Corte ha affermato che il MAE può essere sospeso quando vi sia un rischio reale e concreto di trattamento inumano o degradante nel paese di destinazione, incompatibile con l’art. 3 della CEDU.
Il meccanismo: il giudice dello Stato di esecuzione chiede al paese richiedente garanzie specifiche sulle condizioni di detenzione del ricercato. Se le garanzie non vengono fornite o non sono sufficienti, può rifiutare la consegna.
Come si usa in pratica
Il difensore che vuole sfruttare questo argomento deve:
- Individuare il carcere in cui il ricercato verrebbe detenuto;
- Documentare le condizioni di quel carcere — rapporti del Garante nazionale, del CPT del Consiglio d’Europa, dell’Antimafia, sentenze della Corte EDU contro l’Italia per art. 3;
- Coordinare con l’avvocato tedesco per presentare l’eccezione davanti all’Oberlandesgericht competente;
- Richiedere la sospensione e il rinvio della procedura per ottenere garanzie dall’Italia.
I limiti
L’argomento funziona meglio nei casi di detenzione lunga e in carceri note per sovraffollamento. Non è un motivo assoluto di rifiuto: se l’Italia fornisce garanzie credibili su una detenzione in struttura specifica con condizioni adeguate, il giudice tedesco può procedere alla consegna.
È comunque un argomento che guadagna tempo — e nel contesto di una procedura con termini stretti, anche la sospensione di alcune settimane può aprire spazio per altre strategie.