Le attenuanti possono bilanciare l'aggravante della fuga?
Risposta
No, e questo va rappresentato prima di qualunque scelta processuale. L’art. 590-quater c.p. stabilisce che le circostanze attenuanti concorrenti — diverse da quelle previste dagli artt. 98 c.p. sulla minore età e 114 c.p. sulla partecipazione di minima importanza — non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante. Ne discende che il consueto lavoro sul bilanciamento, che in altre materie produce riduzioni significative, qui non opera: la difesa deve concentrarsi sulla contestazione dell’aggravante stessa.
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