Dopo la riforma del 2024 bastava risultare positivi; dal 29 gennaio 2026 serve che la quantita' assunta fosse idonea ad alterare la capacita' di guida.
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▶ Risposta diretta
La riforma del 2024 aveva eliminato dall'art. 187 il requisito dello stato di alterazione: bastava aver assunto la sostanza e trovarsi alla guida. Da nesso causale a nesso puramente cronologico.
Ne derivava un effetto che le associazioni dei malati avevano segnalato subito: chi assume farmaci o sostanze a emivita lunga risulta positivo giorni dopo, senza alcuna alterazione — e sarebbe stato punito.
Con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026 la Corte costituzionale ha salvato la norma, ma a condizione che sia interpretata nel senso che si punisca solo chi crei un pericolo per la sicurezza della circolazione.
Ne discende che l'esito positivo, di per sé, non basta più: occorre accertare in concreto una quantità idonea ad alterare la capacità di guida di un assuntore medio.
⚡ In sintesi
- La L. 177/2024 ha eliminato lo stato di alterazione dall'art. 187.
- Il presupposto era diventato meramente cronologico: guidare dopo aver assunto.
- Corte cost. n. 10/2026: salva la norma, ma con interpretazione obbligata.
- Punibile solo chi crea un pericolo per la sicurezza della circolazione.
- Serve una quantità idonea ad alterare la guida di un assuntore medio.
- Rilevano tempo trascorso, tipologia, quantità ed emivita.
- Per l'alcol le fasce restano tre, e la prima non è reato.
- Nuovi codici unionali 68 e 69: divieto di alcol e alcolock.
- I lavori di pubblica utilità possono estinguere il reato.
Contestazione ai sensi dell'art. 186 o 187 del Codice della strada? Chiama +39 335 669 3954. Dal 29 gennaio 2026 l'esito positivo non è più sufficiente: serve il pericolo concreto.
Sono due reati diversi o uno solo?
Vengono spesso trattati insieme, ma hanno struttura, soglie e difese diverse — e dopo la riforma del 2024 la distanza fra i due si è ampliata anziché ridursi.
| Profilo | Art. 186 — alcol | Art. 187 — stupefacenti |
|---|---|---|
| Presupposto | Superamento di soglie determinate | Assunzione della sostanza |
| Soglie numeriche | Sì: tre fasce | No: nessuna soglia legale |
| Sotto la prima soglia | Non è reato | — |
| Requisito di alterazione | Presunto dalle soglie | Eliminato nel 2024 |
| Correttivo costituzionale | — | Corte cost. n. 10/2026 |
| Accertamento | Etilometro o struttura sanitaria | Accertamenti tossicologici |
| Sospensione patente | Secondo la fascia | Da uno a due anni |
La quarta e la quinta riga contengono la differenza che oggi conta di più: per l'alcol le soglie assolvono alla funzione di selezionare le condotte offensive; per gli stupefacenti quella funzione, dopo l'eliminazione del requisito di alterazione, è stata ripristinata in via interpretativa dalla Corte costituzionale.
⚠️ L'assenza di soglie è il problema strutturale dell'art. 187
Va compreso perché è la radice di tutto il contenzioso.
Per l'alcol esiste un parametro numerico: il tasso alcolemico. Le soglie di legge selezionano le condotte, e sotto la prima non vi è nemmeno illecito amministrativo. Il sistema è imperfetto ma misurabile.
Per gli stupefacenti nulla di tutto ciò esiste. Non vi sono soglie legali, le sostanze hanno emivite molto diverse fra loro, e la presenza di metaboliti nei liquidi biologici può persistere per giorni dopo che ogni effetto è cessato.
Ne discende che, eliminato il requisito dell'alterazione, la norma finiva per punire una condizione anziché una condotta pericolosa. È esattamente ciò che la Corte costituzionale ha corretto — non dichiarando illegittima la norma, ma imponendone una lettura che reintroduce l'offensività.
Quali sono le fasce per l'alcol?
La struttura è graduata su valori numerici, e la prima fascia non costituisce reato: è la differenza che va accertata prima di ogni altra valutazione.
📜 Art. 186 c.d.s. — le tre fasce
Da 0,5 a 0,8 g/l — sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2.170, con sospensione della patente. Non è reato: la fascia è stata depenalizzata.
Oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l — ammenda da euro 800 a euro 3.200 e arresto fino a sei mesi, con sospensione della patente.
Oltre 1,5 g/l — ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e arresto da sei mesi a un anno, con sospensione della patente fino a due anni e confisca del veicolo.
Il rifiuto di sottoporsi all'accertamento è autonomamente sanzionato, con le pene previste per la fascia più grave.
Operano inoltre aggravanti nei casi di incidente stradale e per le condotte tenute in determinate fasce orarie.
Ne discende una prima verifica sempre necessaria: quale sia il valore accertato, e in quale fascia si collochi. La differenza fra 0,79 e 0,81 g/l è la differenza fra un illecito amministrativo e un reato.
📌 Le novità introdotte dalla riforma del 2024 sull'alcol
Sull'art. 186 l'intervento è stato più contenuto che sull'art. 187, ma ha introdotto conseguenze durature.
Sono stati aggiunti i commi 9-ter e 9-quater. Il primo prevede che, in caso di condanna per i reati delle lettere b) e c) — cioè per chi supera 0,8 g/l — siano apposti sulla patente i codici unionali: il codice 68, «Niente alcool», e il codice 69, che limita la guida ai veicoli dotati di dispositivo alcolock conforme alla norma tecnica europea.
L'alcolock è il dispositivo collegato alla centralina che impedisce l'avviamento del motore se rileva un tasso alcolemico superiore allo zero.
Ne discende che la condanna produce oggi effetti che si protraggono ben oltre la sospensione della patente, e incidono sulla concreta possibilità di guidare. È un elemento da rappresentare all'assistito prima di ogni scelta processuale, perché cambia la valutazione di convenienza delle definizioni alternative.
Che cosa ha cambiato la riforma dell'art. 187?
È l'intervento più profondo dell'intera riforma, e va conosciuto nel dettaglio perché la fattispecie non è più quella di prima: chi si basasse sulla formulazione previgente imposterebbe la difesa su un requisito che non è più elemento del reato.
📜 Che cosa è cambiato con la legge 25 novembre 2024 n. 177
In vigore dal 14 dicembre 2024.
La rubrica è stata sostituita: da «Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti» a «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».
Sono state soppresse le parole «in stato di alterazione psico-fisica», al fine dichiarato di rendere superfluo l'accertamento di quello stato per l'integrazione del reato — in considerazione delle difficoltà di prova riscontrate nella prassi.
Comma 1: «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.» All'accertamento consegue in ogni caso la sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata.
Nuovo comma 5-ter: in caso di inidoneità attestata a seguito di visita medica disposta dal Prefetto, la patente è revocata e non può essere nuovamente conseguita prima di tre anni dalla data del provvedimento.
Sono stati inoltre modificati gli effetti degli accertamenti qualitativi: i test salivari, che in precedenza non avevano valore ai fini sanzionatori e servivano solo come indicazione per ulteriori controlli, consentono oggi il ritiro cautelare della patente.
| Profilo | Fino al 13 dicembre 2024 | Dal 14 dicembre 2024 |
|---|---|---|
| Rubrica | Guida in stato di alterazione psico-fisica | Guida dopo l'assunzione |
| Presupposto | Nesso causale con l'effetto | Nesso cronologico con l'assunzione |
| Stato di alterazione | Da accertare | Requisito soppresso |
| Test salivari | Nessun valore sanzionatorio | Consentono il ritiro cautelare |
| Sospensione patente | Secondo la disciplina previgente | Da uno a due anni |
| Veicolo di persona estranea | — | Sospensione raddoppiata |
| Inidoneita' a visita medica | — | Revoca e tre anni di divieto |
La seconda riga contiene il mutamento decisivo, ed e' quello che ha aperto la questione di costituzionalita': il passaggio da un nesso causale a un nesso meramente temporale significava punire una condizione anziche' una condotta pericolosa.
Ne discende che la fattispecie era diventata di mero sospetto temporale: nessuna soglia, nessuna verifica dell'incidenza sulla guida, nessun limite all'ampiezza dell'intervallo fra assunzione e condotta.
Che cosa ha stabilito la Consulta?
È l'informazione che rende oggi difendibili posizioni che fino a pochi mesi fa sembravano chiuse, e per questo va conosciuta anche nei procedimenti già pendenti al momento della decisione.
⚖️ Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, n. 10 — l'offensività torna requisito
Il problema
La riforma del 2024 ha trasformato il presupposto del reato da nesso causale — guidare sotto l'effetto della sostanza — a nesso meramente cronologico: guidare dopo averla assunta. Senza alcuna delimitazione temporale.
Ne derivava che chiunque avesse assunto sostanze o farmaci con emivita lunga sarebbe risultato positivo giorni dopo, in assenza di qualunque alterazione, e si sarebbe visto sottoporre a procedimento penale e sospensione della patente.
Le censure dei tre giudici rimettenti
I GIP dei Tribunali di Macerata, Siena e Pordenone hanno dubitato della legittimità in relazione a: ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.); necessaria offensività e tassatività o determinatezza (art. 25 secondo comma); finalità rieducativa della pena (art. 27 terzo comma); e uguaglianza rispetto a plurimi termini di comparazione.
Il nucleo: sarebbe irragionevole la presunzione di pericolosità della guida cronologicamente successiva all'assunzione, senza specificazioni sull'ampiezza del lasso temporale, sulla tipologia e quantità di sostanza, e sull'effettiva idoneità di questa a determinare un'alterazione.
La decisione
La nuova formulazione non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
È un'interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e necessaria offensività, oltre che alla stessa ratio legis. Essa impone al giudice di accertare in concreto che il conducente abbia assunto una quantità di sostanza tale da alterare la capacità di guida di un assuntore medio.
Che cosa ne discende in concreto
L'esito positivo dell'accertamento, di per sé, non è più sufficiente. Restano rilevanti e vanno dedotti: il tempo trascorso dall'assunzione, la tipologia e la quantità della sostanza, la sua emivita, e l'idoneità concreta a incidere sulla capacità di guida.
Presidente Amoroso, redattore Viganò. Camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Ne discende un mutamento sostanziale dell'oggetto del processo. Prima della pronuncia il tema era se la sostanza fosse presente; oggi è se la quantità assunta fosse tale da alterare la capacità di guida di un assuntore medio, e se la persona si sia posta alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione.
| Elemento | Perché rileva |
|---|---|
| Tempo trascorso dall'assunzione | Determina la persistenza dell'effetto |
| Emivita della sostanza | Alcune persistono giorni dopo la cessazione dell'effetto |
| Tipologia della sostanza | Incide diversamente sulla capacità di guida |
| Quantità assunta | È il parametro che la Corte richiede di accertare |
| Assunzione terapeutica | Farmaci a lunga emivita: profilo autonomo |
| Modalità della condotta di guida | Rilevano ai fini del pericolo concreto |
| Esito positivo isolato | Non è più, di per sé, sufficiente |
Le prime due righe vanno lette insieme, perché in molte vicende costituiscono l'intero argomento difensivo: una sostanza a lunga emivita assunta giorni prima produce un esito positivo senza che alcun effetto residuo sia ipotizzabile.
L'ultima riga riassume la portata pratica della decisione, ed è la ragione per cui va dedotta espressamente in ogni procedimento pendente.
Gli accertamenti e i loro limiti
Le regole procedurali restano il terreno tradizionale della difesa, e non sono state toccate dalla riforma: continuano quindi a operare con la disciplina consolidata, e vanno verificate in ogni procedimento.
Che cosa va verificato sull'accertamento
La regolarità della procedura seguita e la sua documentazione.
Gli avvisi dovuti al conducente prima dell'accertamento.
La taratura e la revisione periodica dello strumento impiegato.
Il rispetto degli intervalli e delle modalità prescritte.
La catena di prelievo, conservazione e analisi dei campioni.
La coerenza fra esito e circostanze rilevate sul posto.
Il terzo e il quarto punto sono quelli che producono i risultati più frequenti sull'alcol, perché riguardano dati oggettivi e documentabili: la revisione periodica dello strumento risulta da certificazione, e il rispetto degli intervalli dal verbale.
Il secondo punto merita attenzione particolare: l'omissione degli avvisi dovuti prima dell'accertamento è un profilo che incide sull'utilizzabilità e va verificato sul verbale, non presunto dalla prassi.
⚠️ Per gli stupefacenti la catena analitica è il terreno principale
Vale la pena isolarlo, perché è ciò che distingue questi procedimenti da quelli in materia di alcol.
Il tema delle procedure di accertamento tossicologico-forense è stato al centro del dibattito seguito alla riforma, tanto da richiedere un intervento interministeriale volto a chiarire i profili operativi.
Ne discende che vanno verificati: quale accertamento sia stato eseguito — qualitativo su liquidi biologici oppure analisi di secondo livello —, con quali metodiche, presso quale struttura, e con quale documentazione della catena di custodia.
Va inoltre considerato che l'esito qualitativo e quello quantitativo hanno valore diverso: dopo la sentenza della Consulta è la quantità, e la sua idoneità a incidere sulla capacità di guida, a costituire l'oggetto dell'accertamento richiesto. Un procedimento fondato su un esito solo qualitativo presenta oggi una lacuna che va rilevata.
Dove si costruisce la difesa
Su tre piani, e il primo è cambiato di recente: fino al gennaio 2026 non esisteva come argomento autonomo, e oggi è quello che va posto per primo.
La sequenza
Offensività: la quantità era idonea ad alterare la capacità di guida?
Regolarità dell'accertamento: procedura, avvisi, strumenti, catena.
Qualificazione: fascia di appartenenza, per l'alcol.
Definizioni alternative: valutate conoscendo gli effetti sulla patente.
Lavori di pubblica utilità, ove ne ricorrano i presupposti.
L'ultima voce merita di essere conosciuta perché produce l'effetto più favorevole disponibile: lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, quando ammesso e portato a termine con esito positivo, comporta l'estinzione del reato, la riduzione della sospensione e la revoca della confisca del veicolo.
📌 Perché la valutazione va fatta conoscendo i codici unionali
È l'elemento nuovo che modifica le scelte processuali, e va rappresentato prima di ogni decisione.
Fino alla riforma del 2024, la conseguenza durevole di una condanna in materia di alcol era la sospensione della patente, con la sua durata determinata. Oggi vi si aggiunge, per le condanne relative alle fasce penalmente rilevanti, l'apposizione dei codici unionali che vietano l'assunzione di alcol e impongono l'alcolock.
Ne discende che la valutazione di convenienza fra le diverse definizioni possibili non può più essere fatta guardando alla sola pena: va considerato l'effetto sulla patente e sulla concreta possibilità di guidare, che per molte persone incide sull'attività lavorativa.
È un'informazione che va data prima della scelta, perché dopo non è più utile.
⏰ Schema temporale — dalla contestazione alla difesa
Fase 1 — Subito
Acquisire il verbale e la documentazione dell'accertamento.
Fase 2 — Subito
Verificare quale accertamento sia stato eseguito e con quali metodiche.
Fase 3 — Per l'alcol
Individuare la fascia: sotto 0,8 g/l non e' reato.
Fase 4 — Per gli stupefacenti
Verificare se sia stata accertata la quantita' o solo la positivita'.
Fase 5 — Dedurre
L'offensivita' secondo Corte cost. n. 10 del 2026.
Fase 6 — Verificare
Avvisi, taratura, intervalli, catena di custodia.
Fase 7 — Prima di ogni scelta
Rappresentare gli effetti dei codici unionali sulla patente.
📈 I dati essenziali
- 0,5 - 0,8 g/l — sanzione amministrativa: non e' reato
- 0,8 - 1,5 g/l — ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi
- oltre 1,5 g/l — ammenda fino a 6.000 euro, arresto fino a un anno, confisca
- 14 dicembre 2024 — entrata in vigore della riforma del Codice della strada
- 29 gennaio 2026 — sentenza n. 10: punibile solo chi crea pericolo concreto
Fonte: artt. 186 e 187 c.d.s., legge n. 177 del 2024, Corte cost. n. 10 del 2026
Miti e fatti
| Si sente dire | Come stanno le cose |
|---|---|
| «Positivo significa condannato» | Serve il pericolo concreto per la circolazione |
| «Bastano tracce nel campione» | Serve una quantità idonea ad alterare la guida |
| «Non conta quando ho assunto» | Il tempo trascorso è elemento da dedurre |
| «Sopra 0,5 g/l è reato» | Fino a 0,8 g/l è illecito amministrativo |
| «Rifiutare l'accertamento conviene» | Il rifiuto è autonomamente sanzionato |
| «La condanna finisce con la sospensione» | Restano i codici unionali 68 e 69 |
| «I test salivari non contano» | Dopo la riforma consentono il ritiro cautelare |
| «Non c'è nulla da fare» | I lavori di pubblica utilità possono estinguere il reato |
💬 Prima domanda reale ricevuta in studio
«Sono risultato positivo a un test, ma avevo assunto la sostanza tre giorni prima e guidavo normalmente. Sono spacciato?»
Risposta. No, e la sua situazione è esattamente quella su cui la Corte costituzionale è intervenuta pochi mesi fa — quindi le spiego che cosa è cambiato. La legge n. 177 del 2024, in vigore dal 14 dicembre 2024, aveva soppresso dall'art. 187 c.d.s. le parole «in stato di alterazione psico-fisica», rendendo superfluo l'accertamento di quello stato. Il presupposto era diventato meramente cronologico: guidare dopo aver assunto. Il problema che lei descrive è precisamente quello segnalato subito da dottrina e associazioni: chi assume sostanze o farmaci a emivita lunga risulta positivo giorni dopo, quando ogni effetto è cessato. Con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026 la Consulta ha salvato la norma, ma a condizione che sia interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Ed ha precisato che ciò impone al giudice di accertare in concreto che sia stata assunta una quantità tale da alterare la capacità di guida di un assuntore medio. Quindi il lavoro è questo: verificare se sia stata accertata la quantità o soltanto la positività; documentare il tempo trascorso e l'emivita della sostanza; e rilevare le modalità della condotta di guida. Un procedimento fondato su un esito puramente qualitativo presenta oggi una lacuna.
📁 Caso pratico 1 — deduzione dell'offensivita' concreta
Scenario. Contestazione ex art. 187 c.d.s. fondata su esito positivo di accertamento qualitativo.
Strategia. Deduzione dell'interpretazione costituzionalmente conforme imposta dalla Corte costituzionale, con rilievo della mancata verifica della quantita' assunta e della sua idoneita' ad alterare la capacita' di guida di un assuntore medio.
Esito. Oggetto dell'accertamento ricondotto al pericolo concreto per la sicurezza della circolazione.
📁 Caso pratico 2 — valore prossimo alla soglia penale
Scenario. Accertamento con valore collocato in prossimita' del limite fra fascia amministrativa e fascia penale.
Strategia. Verifica della taratura e della revisione periodica dello strumento, del rispetto degli intervalli prescritti e della regolarita' degli avvisi, con esame della coerenza fra le misurazioni.
Esito. Qualificazione della condotta esaminata alla luce della regolarita' dell'accertamento.
📁 Caso pratico 3 — assunzione terapeutica a lunga emivita
Scenario. Positivita' riconducibile ad assunzione di farmaci prescritti, con persistenza dei metaboliti oltre la cessazione degli effetti.
Strategia. Documentazione della prescrizione, della posologia e dell'emivita della sostanza, con deduzione dell'assenza di incidenza sulla capacita' di guida al momento della condotta.
Esito. Profilo esaminato alla luce del requisito di offensivita' introdotto in via interpretativa.
📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole
Scenario. Definizione alternativa concordata senza previa rappresentazione degli effetti accessori della condanna.
Strategia. Nessuna valutazione degli effetti dei codici unionali sulla concreta possibilita' di guidare, rilevanti per l'attivita' lavorativa dell'interessato.
Esito. La scelta processuale e' stata compiuta senza conoscere una conseguenza durevole. La lezione: gli effetti sulla patente vanno rappresentati prima, non dopo.
🚫 Errori che peggiorano la posizione
- Ritenere che la positivita' equivalga alla condanna.
- Non dedurre l'interpretazione imposta dalla Corte costituzionale.
- Non documentare il tempo trascorso e l'emivita della sostanza.
- Non verificare taratura, intervalli e avvisi.
- Rifiutare l'accertamento: e' autonomamente sanzionato.
- Scegliere senza conoscere gli effetti dei codici unionali.
⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati
- Non dedurre l'offensivita' concreta dopo la sentenza n. 10 del 2026.
- Non rilevare la differenza fra accertamento qualitativo e quantitativo.
- Non verificare la catena di prelievo, conservazione e analisi.
- Non controllare la taratura e la revisione dello strumento.
- Non valutare i lavori di pubblica utilita' ove ammissibili.
- Non rappresentare gli effetti dei codici unionali prima della scelta.
💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio
«Mi hanno contestato 0,79 g/l. Che cosa rischio?»
Risposta. Su quel valore, non un reato — ed è una differenza che vale la pena illustrare perché la distanza fra le due situazioni è enorme e si gioca su due centesimi. L'art. 186 c.d.s. gradua le conseguenze su tre fasce. Da 0,5 a 0,8 g/l si applica una sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2.170, con sospensione della patente: la fascia è stata depenalizzata e non integra reato. Oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l si entra nel penale: ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a sei mesi. Oltre 1,5 g/l: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione fino a due anni e confisca del veicolo. Il suo valore si colloca appena sotto la soglia penale, e proprio per questo la verifica sull'accertamento diventa decisiva: taratura e revisione periodica dello strumento, rispetto degli intervalli e delle modalità prescritte, avvisi dovuti prima dell'accertamento, e coerenza fra le due misurazioni. Su valori prossimi alla soglia, un profilo di irregolarità può spostare la qualificazione. Le segnalo infine, per completezza, un dato che riguarda le fasce penali e che dal 2024 va conosciuto: la condanna comporta oggi l'apposizione dei codici unionali 68 e 69 — divieto di alcol e obbligo di alcolock — con effetti che si protraggono oltre la sospensione.
Glossario
| Art. 186 c.d.s. | Guida in stato di ebbrezza: tre fasce |
| Art. 187 c.d.s. | Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti |
| L. 177/2024 | Riforma in vigore dal 14 dicembre 2024 |
| Corte cost. n. 10/2026 | Punibile solo chi crea pericolo concreto |
| Assuntore medio | Parametro indicato dalla Corte per la quantita' |
| Emivita | Tempo di persistenza della sostanza nell'organismo |
| Codice unionale 68 | Niente alcool: apposto sulla patente |
| Codice unionale 69 | Guida limitata a veicoli con alcolock |
| Alcolock | Dispositivo che impedisce l'avviamento sopra lo zero |
| Lavori di pubblica utilita' | Se conclusi con esito positivo, estinguono il reato |
Come lavora lo Studio su questi casi
- Acquisizione del verbale e della documentazione dell'accertamento.
- Individuazione del tipo di accertamento eseguito e delle metodiche.
- Deduzione dell'offensivita' concreta secondo la pronuncia del 2026.
- Documentazione di tempo trascorso, tipologia, quantita' ed emivita.
- Verifica di taratura, intervalli, avvisi e catena di custodia.
- Valutazione dei lavori di pubblica utilita' ove ammissibili.
- Rappresentazione degli effetti accessori prima di ogni scelta.
🔍 Quando non siamo lo studio giusto
Preferiamo dirlo prima:
- Chi chiede di rappresentare circostanze non corrispondenti alla dinamica accertata.
- Chi non intende produrre la documentazione sanitaria rilevante.
- Chi chiede una previsione sull'esito prima dell'esame degli atti dell'accertamento.
- Chi chiede assistenza per condotte in corso di svolgimento.
Assistenza nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza e dopo assunzione di stupefacenti: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.
Costi della difesa
💰 Come si determina il compenso
| Attività | Riferimento | Nota |
|---|---|---|
| Esame del verbale e dell'accertamento | D.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudiziale | Prima attivita' |
| Consulenza tossicologica | Compenso distinto | Su emivita e idoneita' della quantita' |
| Difesa nel procedimento penale | D.M. 55/2014 — indagini e giudizio | Secondo la fase |
| Istanza per i lavori di pubblica utilita' | D.M. 55/2014 — giudizio | Ove ammissibili |
| Profili amministrativi sulla patente | D.M. 55/2014 — attivita' stragiudiziale | Sospensione e codici unionali |
Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Domande frequenti
Essere risultati positivi basta per la condanna?
Non più. Con la sentenza n. 10 del 29 gennaio 2026 la Corte costituzionale ha stabilito che la nuova formulazione dell'art. 187 c.d.s. non è illegittima purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. L'esito positivo isolato, di per sé, non è più sufficiente.
Che cosa deve accertare il giudice?
Che il conducente abbia assunto una quantità di sostanza tale da alterare la capacità di guida di un assuntore medio. È l'accertamento in concreto che l'interpretazione costituzionalmente conforme impone, in applicazione dei principi di proporzionalità e necessaria offensività — oltre che della stessa ratio legis della riforma.
Che cosa era cambiato nel 2024?
La legge 25 novembre 2024 n. 177, in vigore dal 14 dicembre 2024, ha sostituito la rubrica dell'art. 187 in «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti» e ha soppresso le parole «in stato di alterazione psico-fisica», al fine dichiarato di rendere superfluo l'accertamento di quello stato — in considerazione delle difficoltà di prova riscontrate nella prassi. Il presupposto diventava così meramente cronologico.
Perché la modifica era stata contestata?
Perché eliminava ogni collegamento fra la condotta e la sua pericolosità. I tre giudici rimettenti — i GIP di Macerata, Siena e Pordenone — hanno censurato la presunzione di pericolosità della guida cronologicamente successiva all'assunzione, senza specificazioni sull'ampiezza del lasso temporale, sulla tipologia e quantità di sostanza e sull'effettiva idoneità di questa a determinare un'alterazione.
Che problema pone l'emivita delle sostanze?
È il nodo pratico dell'intera vicenda. Alcune sostanze e alcuni farmaci hanno emivita lunga, e i loro metaboliti restano rilevabili nei liquidi biologici per giorni dopo che ogni effetto è cessato. Con il presupposto puramente cronologico, chiunque li avesse assunti sarebbe risultato positivo e si sarebbe visto sottoporre a procedimento penale e sospensione della patente pur in assenza di qualunque alterazione.
Quali sono le fasce per l'alcol?
Tre. Da 0,5 a 0,8 g/l: sanzione amministrativa da euro 543 a euro 2.170 — la fascia è depenalizzata e non integra reato. Oltre 0,8 e fino a 1,5 g/l: ammenda da euro 800 a 3.200 e arresto fino a sei mesi. Oltre 1,5 g/l: ammenda da euro 1.500 a 6.000, arresto da sei mesi a un anno, sospensione fino a due anni e confisca del veicolo.
Che cosa sono i codici unionali 68 e 69?
Una novità della riforma del 2024, introdotta con i commi 9-ter e 9-quater dell'art. 186. In caso di condanna per i reati delle lettere b) e c) — cioè oltre 0,8 g/l — sulla patente vengono apposti il codice 68, «Niente alcool», e il codice 69, che limita la guida ai veicoli dotati di alcolock: il dispositivo collegato alla centralina che impedisce l'avviamento se rileva un tasso superiore allo zero.
Perché contano nella scelta processuale?
Perché la conseguenza durevole di una condanna non è più soltanto la sospensione della patente. L'apposizione dei codici unionali incide sulla concreta possibilità di guidare, e per molte persone sull'attività lavorativa. Ne discende che la valutazione di convenienza fra le diverse definizioni possibili va compiuta considerando anche questi effetti — e va rappresentata prima della scelta, perché dopo non è più utile.
Che cosa prevede il nuovo comma 5-ter dell'art. 187?
Che, in caso di inidoneità attestata a seguito della visita medica disposta dal Prefetto, la patente sia revocata e non possa essere nuovamente conseguita prima di tre anni dalla data di adozione del provvedimento di revoca. È una conseguenza che opera su un piano distinto da quello penale e che va seguita autonomamente.
I test salivari hanno valore?
Sì, e questo è cambiato con la riforma. Prima gli accertamenti qualitativi con tamponi salivari non avevano valore legale ai fini dell'applicazione delle sanzioni e venivano utilizzati soltanto come indicazione per ulteriori controlli. Oggi consentono sanzioni immediate e il ritiro cautelare della patente. Resta però la differenza, oggi decisiva, fra accertamento qualitativo e verifica della quantità assunta.
Che cosa va verificato sull'accertamento?
Sei profili: la regolarità della procedura e la sua documentazione; gli avvisi dovuti al conducente prima dell'accertamento; la taratura e la revisione periodica dello strumento; il rispetto degli intervalli e delle modalità prescritte; la catena di prelievo, conservazione e analisi dei campioni; e la coerenza fra esito e circostanze rilevate sul posto. Su valori prossimi alla soglia, un'irregolarità può spostare la qualificazione.
È possibile estinguere il reato?
In presenza dei presupposti previsti, lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità portato a termine con esito positivo comporta l'estinzione del reato, la riduzione della durata della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo. È l'effetto più favorevole disponibile in questa materia, e la sua ammissibilità va verificata caso per caso.
Positivo non equivale a punibile
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