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Art. 453 vs 455: conta il concerto col falsificatore?

Avv. Massimo Romano · aggiornato al 09/08/2026

Risposta breve

L’art. 453 punisce chi opera di concerto con il falsificatore o con un suo intermediario (pena: 3-12 anni e multa). L’art. 455 punisce chi spende o mette in circolazione monete false senza quel concerto, ma consapevolmente della falsità (pena: quelle del 453 ridotte da un terzo alla metà).

La differenza vale almeno due anni sul minimo edittale.

Che cos’è il concerto

Il concerto non richiede un accordo formale: basta un consapevole rapporto tra chi detiene o spende le banconote e l’autore della contraffazione o un suo intermediario. La prova può venire anche dalle dichiarazioni spontanee rese in sede di convalida.

Da qui l’indicazione operativa: non dichiarare nulla prima di consultare l’avvocato. Le ammissioni spontanee sull’origine delle banconote possono trasformare una contestazione ex art. 455 in una ex art. 453.

L’art. 457: buona fede

Se chi riceve la moneta falsa lo fa in buona fede e poi la spende dopo averne scoperto la falsità, si applica l’art. 457 (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede): pena molto più mite.

Tre norme a confronto

NormaCondottaConcertoPena base
453Produzione, detenzione, spendita3-12 anni
455Spendita senza concertoNo453 ridotta 1/3-1/2
457Spendita dopo buona fedeN/AMulta o arresto

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Avv. Massimo Romano — penalista cassazionista, Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23 ottobre 2015.