Che cos'è il traffico di influenze illecite?
Risposta
No: l’art. 323 c.p. è stato abrogato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114. Per i procedimenti pendenti opera l’art. 2 comma 2 c.p.: nessuno può essere punito per un fatto che una legge posteriore non considera reato e, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali. Dove l’abuso concorreva con altre imputazioni, l’accusa tenta la riqualificazione in fattispecie vigenti: contrastarla è attività difensiva ricorrente.
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