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Italiano arrestato all'estero: difesa e assistenza h24

Casellario giudiziale e riabilitazione: chi vede cosa

Non esiste una sola «fedina penale»: esistono documenti diversi, che mostrano cose diverse a seconda di chi li chiede. La stessa condanna puo' essere invisibile al datore di lavoro e perfettamente visibile al giudice.

⏱ 20 minuti di lettura · aggiornato al

Chi vede davvero la mia fedina penale?

Il punto di partenza e' che il casellario giudiziale non e' un documento ma una banca dati, gestita dal Ministero della giustizia, in cui confluiscono i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa. I certificati sono estratti di quella banca dati, e ciascuno ne mostra una porzione diversa a seconda del richiedente.

Tabella 1 — Tre richiedenti, tre visuali diverse
Chi chiede Che cosa ottiene Che cosa NON vede
L'interessato o un privato il certificato dell'art. 24, con le sole iscrizioni menzionabili le condanne con non menzione, i provvedimenti non menzionabili per legge
La pubblica amministrazione il certificato selettivo: solo i reati ostativi per quel procedimento tutto cio' che non e' rilevante per quel procedimento
L'autorita' giudiziaria il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nulla: vede l'intero contenuto della banca dati

ℹ️ Il difensore puo' chiedere il certificato di un altro soggetto

L'art. 22 del D.P.R. 313/2002 consente al difensore, previa autorizzazione del giudice procedente, di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni riferite alla persona offesa o al testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale. E' uno strumento poco usato e in alcune situazioni decisivo, perche' i precedenti di chi accusa possono incidere sulla valutazione della sua attendibilita'.

Il certificato unico dal 2019

Fino al 2019 esistevano tre certificati distinti, disciplinati dagli artt. 23 e seguenti del D.P.R. 313/2002: il generale, il penale e il civile. Il D.Lgs. 2 ottobre 2018 n. 122, entrato in vigore il 26 ottobre 2019, li ha unificati.

📖 Che cosa e' cambiato materialmente

Sono stati abrogati gli artt. 23, 25 e 26 del D.P.R. 313/2002. Resta in piedi il solo art. 24, la cui rubrica ha perso la parola «generale» e recita ora «certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato».

Dal 26 ottobre 2019 non vengono piu' rilasciati il certificato penale e il certificato civile: esiste un unico documento che riassume entrambi.

Il certificato relativo a un cittadino italiano contiene inoltre l'attestazione sulla sussistenza o meno di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo (ECRIS). Specularmente, il certificato europeo attesta le iscrizioni nazionali.

La conseguenza pratica riguarda chiunque debba produrre documentazione a un ente, a un datore di lavoro o in una gara. Un bando che chiede ancora il «certificato penale» chiede un atto che non esiste piu': va prodotto il certificato dell'art. 24, ed e' opportuno segnalarlo per iscritto quando la modulistica non e' stata aggiornata, per evitare contestazioni sulla completezza della documentazione.

💬 «Il mio datore di lavoro puo' chiedere il certificato?»

Non puo' ottenerlo direttamente dal casellario: il certificato dell'art. 24 lo richiede l'interessato. Puo' pero' chiedere al lavoratore di produrlo, entro i limiti che la disciplina sulla protezione dei dati e la normativa di settore pongono a quella richiesta. La differenza non e' formale: cio' che il datore vede e' quanto compare sul certificato dell'interessato, quindi senza le condanne coperte da non menzione.

Che cosa finisce davvero nel casellario?

L'art. 3 del D.P.R. 313/2002 elenca in modo tassativo i provvedimenti che vengono iscritti. Tassativo significa che cio' che non e' nell'elenco non si iscrive, e questo e' il primo controllo da fare quando un'iscrizione appare dove non dovrebbe.

Vi confluiscono, in estratto, le sentenze definitive di condanna, i decreti penali divenuti esecutivi, i provvedimenti che applicano misure di sicurezza, quelli in materia di interdizione e inabilitazione, i provvedimenti di fallimento salvo riabilitazione, i provvedimenti amministrativi di espulsione e quelli che decidono i relativi ricorsi, oltre alle pene accessorie che limitano la capacita' del condannato.

⚠️ Le pene sostitutive dopo la riforma Cartabia

L'art. 82 del D.Lgs. 150/2022 ha modificato l'art. 3 comma 1 lettera g) del D.P.R. 313/2002 in materia di iscrizione delle sanzioni sostitutive. Per i provvedimenti gia' emessi secondo il regime precedente e non ancora registrati, e per quelli che verranno emessi applicando le disposizioni previgenti in quanto piu' favorevoli, e' stata disposta l'ultrattivita' della disciplina anteriore. In concreto: davanti a una condanna a pena sostitutiva va verificato quale regime di iscrizione le si applichi, perche' non e' automaticamente quello attuale.

La non menzione si puo' chiedere?

Si', ed e' una delle richieste che piu' spesso vengono dimenticate al momento in cui andrebbero fatte, cioe' in sentenza.

📖 Art. 175 c.p. — non menzione della condanna

Con una prima condanna a pena detentiva non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria entro i limiti di legge, il giudice puo' ordinare in sentenza che della condanna non sia fatta menzione nel certificato spedito a richiesta di privati.

La non menzione puo' essere concessa anche quando siano inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni e una pena pecuniaria che, ragguagliata e cumulata, non superi complessivamente i trenta mesi.

Dopo la riforma Cartabia, la non menzione puo' essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i medesimi limiti.

Il beneficio va chiesto, e va chiesto prima che la sentenza sia pronunciata. Non e' un automatismo: il giudice decide avendo riguardo ai criteri dell'art. 133 c.p., e ha bisogno di elementi. Sono elementi la condizione lavorativa, la posizione familiare, l'assenza di precedenti, la condotta successiva al fatto: cose che vanno allegate e documentate, non semplicemente affermate in discussione.

⚠️ La non menzione non e' una cancellazione

La condanna resta iscritta e resta visibile all'autorita' giudiziaria, che ne terra' conto in un eventuale procedimento futuro, anche ai fini della recidiva. Cio' che cambia e' che non compare sul certificato richiesto dal privato. Chi crede di avere «la fedina pulita» perche' ha ottenuto la non menzione, e su questa base rende una dichiarazione a un'autorita', si espone al rischio di una contestazione per falsita' in autocertificazione.

Il certificato selettivo per la pubblica amministrazione

La riforma del 2018 ha introdotto un meccanismo pensato per limitare la circolazione dei dati: quando a chiedere il certificato e' una pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento, il documento rilasciato non riporta l'intera storia giudiziaria dell'interessato, ma soltanto le condanne rilevanti per quel procedimento, cioe' relative a reati specificamente ostativi.

Il principio e' che l'amministrazione debba conoscere quanto le serve per la decisione che deve prendere, e nulla di piu'. Chi partecipa a un concorso, chiede un'autorizzazione o concorre a una gara ha quindi interesse a verificare quali siano i reati ostativi per quella specifica procedura: e' quello, e non l'intero certificato, il perimetro che conta.

Tabella 2 — I documenti e a che cosa servono
Documento Contenuto Chi lo richiede
Certificato art. 24 provvedimenti definitivi menzionabili, piu' attestazione ECRIS l'interessato
Certificato selettivo solo condanne per reati ostativi al procedimento la pubblica amministrazione
Carichi pendenti (art. 27) procedimenti penali in corso, non ancora definiti l'interessato, senza motivare
Certificato integrale tutte le iscrizioni esistenti autorita' giudiziaria; difensore su autorizzazione

I carichi pendenti sono un'altra cosa

È l'equivoco piu' frequente. Il certificato dei carichi pendenti, disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. 313/2002, non riguarda le condanne ma i procedimenti in corso: quelli in cui l'azione penale e' stata esercitata e non si e' ancora arrivati a una decisione definitiva. L'interessato ha diritto di ottenerlo senza dover motivare la richiesta.

Le due situazioni sono indipendenti, e possono coesistere in ogni combinazione: si puo' avere un certificato del casellario privo di iscrizioni e insieme un procedimento pendente, oppure una condanna risalente e nessun procedimento in corso. Quando un bando o un modulo chiede «assenza di carichi pendenti», sta chiedendo una cosa diversa dall'assenza di condanne, e i due documenti vanno prodotti entrambi.

ℹ️ Il certificato dei carichi pendenti e' locale

Va richiesto alla Procura della Repubblica del luogo di residenza, e riporta i procedimenti pendenti presso quell'ufficio. Non e' quindi un documento nazionale come il certificato del casellario: chi ha cambiato residenza, o ha procedimenti in altri distretti, deve tenerne conto.

Come si ottiene la riabilitazione?

La riabilitazione e' l'istituto che cancella gli effetti penali della condanna. Non e' automatica, non decorre da sola con il tempo: va chiesta, con istanza al Tribunale di sorveglianza, e presuppone il ricorrere di condizioni precise.

📖 Artt. 178 e 179 c.p. — presupposti

Il termine ordinario e' di tre anni dal giorno in cui la pena principale e' stata eseguita o si e' altrimenti estinta.

Il termine sale a otto anni per i recidivi nei casi previsti dall'art. 99 c.p., e a dieci anni per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, decorrenti in quest'ultimo caso dalla revoca della dichiarazione di abitualita' o professionalita'.

Occorre che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Non si concede se il condannato e' sottoposto a misura di sicurezza, salvo che sia stata revocata, e se non ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo dimostri di trovarsi nell'impossibilita' di adempierle.

Due dei requisiti meritano attenzione perche' sono quelli su cui le istanze si arenano piu' spesso.

La buona condotta non e' l'assenza di nuovi reati: e' qualcosa di piu', e va dimostrata. Si prova con documentazione sulla situazione lavorativa, sui rapporti familiari, sull'assenza di procedimenti, su eventuali attivita' di volontariato o formazione. Un'istanza che si limita ad affermare che non sono intervenute nuove condanne offre al Tribunale il minimo indispensabile per rigettarla.

L'adempimento delle obbligazioni civili e' l'ostacolo piu' concreto quando c'era una parte civile. Se il risarcimento non e' stato pagato, occorre dimostrare l'impossibilita' di adempiere, il che significa produrre documentazione reddituale e patrimoniale, non una dichiarazione. In alternativa si puo' cercare un accordo transattivo con la persona offesa, ed e' spesso la strada piu' rapida.

1

Si acquisisce il certificato integrale e si ricostruisce l'esatta data di esecuzione o estinzione di ciascuna pena.

2

Si verifica il termine applicabile: tre, otto o dieci anni secondo la posizione.

3

Si affronta la questione civile: quietanze, transazione o documentazione dell'impossibilita' di adempiere.

4

Si costruisce la prova della buona condotta con documenti, non con affermazioni.

5

Si deposita l'istanza al Tribunale di sorveglianza competente e si segue il procedimento fino alla decisione.

Tabella 3 — I termini per la riabilitazione
Posizione Termine Decorre da
Condannato senza recidiva 3 anni esecuzione o estinzione della pena principale
Recidivo ex art. 99 c.p. 8 anni esecuzione o estinzione della pena principale
Abituale, professionale o per tendenza 10 anni revoca della dichiarazione

Quando l'iscrizione e' sbagliata

Capita piu' spesso di quanto si immagini che il certificato riporti qualcosa che non dovrebbe esserci, o che riporti male qualcosa che c'e'. Le cause sono di tre tipi e ciascuna ha un rimedio diverso.

L'iscrizione di un provvedimento non iscrivibile. L'art. 3 del D.P.R. 313/2002 contiene un elenco tassativo: cio' che non vi rientra non va iscritto. Un provvedimento estraneo all'elenco, finito nella banca dati per errore materiale dell'ufficio, va rimosso.

L'omessa annotazione di un provvedimento successivo. È il caso piu' frequente. Una riabilitazione concessa, una revoca, un provvedimento di estinzione del reato che non risultano annotati accanto alla condanna: l'iscrizione resta formalmente corretta ma restituisce una fotografia superata. Chi ottiene un beneficio farebbe bene a verificare, alcune settimane dopo, che ne sia stata presa nota.

L'errore sui dati identificativi. Omonimie, date di nascita errate, luoghi di nascita trascritti male. Producono l'effetto piu' grave in assoluto, perche' attribuiscono a una persona la storia giudiziaria di un'altra, e sono anche i piu' difficili da individuare, dato che chi consulta il certificato non ha ragione di dubitarne.

📖 Come si corregge

Il D.P.R. 313/2002 prevede un procedimento di rettifica davanti al giudice dell'esecuzione o all'ufficio del casellario, a seconda della natura dell'errore. L'interessato puo' attivarlo, e ha diritto di conoscere il contenuto delle iscrizioni che lo riguardano.

Il presupposto pratico e' sempre lo stesso: bisogna avere sotto gli occhi il certificato. Un errore non si contesta per sentito dire, e nessuno lo segnalera' spontaneamente all'interessato.

Il momento in cui questi errori emergono e' quasi sempre il peggiore possibile: la partecipazione a un concorso, il rinnovo di una licenza, una verifica in sede di assunzione. A quel punto i tempi della rettifica sono difficilmente compatibili con quelli della procedura. È la ragione per cui, a chiunque abbia avuto una vicenda penale definita, conviene richiedere il proprio certificato una volta a distanza di tempo e verificarlo con calma, invece di scoprirne il contenuto quando serve produrlo.

💬 «Ho patteggiato: risulta come condanna?»

La sentenza di applicazione della pena su richiesta viene iscritta, e su questo non ci sono dubbi. Cio' che cambia sono gli effetti che l'ordinamento vi ricollega in determinati ambiti, e le condizioni alle quali il reato si estingue con il decorso del tempo previsto dalla legge. Anche qui vale la regola generale: quello che conta non e' l'etichetta, ma quale documento viene guardato e per quale scopo. La stessa iscrizione puo' essere irrilevante per un'assunzione privata e ostativa per una specifica procedura amministrativa.

Un'ultima osservazione riguarda chi ha vissuto o lavorato all'estero. Il certificato rilasciato a un cittadino italiano contiene, dal 2019, anche l'attestazione relativa alle iscrizioni nel casellario europeo. Significa che una condanna riportata in un altro Stato membro puo' emergere anche in Italia, e che la verifica non si esaurisce piu' entro i confini nazionali. Per chi ha avuto procedimenti fuori dall'Italia, il controllo va esteso di conseguenza.

Che cosa cambia sul lavoro e nelle professioni

La ragione per cui quasi tutti arrivano a questi temi non e' teorica: e' un concorso, un'assunzione, il rinnovo di un'abilitazione. Vale allora la pena di essere precisi su un punto che spesso viene dato per scontato e non lo e' affatto: una condanna non produce automaticamente conseguenze sul rapporto di lavoro, e quelle che produce dipendono dal settore.

Nel lavoro privato non esiste una regola generale per cui una condanna comporti il licenziamento. Il datore puo' valutare il fatto sotto il profilo disciplinare se ha rilevanza sul rapporto, secondo i criteri della giusta causa e del giustificato motivo, ma si tratta di una valutazione che riguarda la condotta e il suo impatto sul vincolo fiduciario, non l'esistenza dell'iscrizione in quanto tale. Settori specifici — vigilanza privata, trasporti, credito, sanita' — hanno pero' requisiti di onorabilita' propri, e li' l'automatismo puo' esserci.

Nel pubblico impiego il quadro e' piu' rigido: esistono cause di decadenza e requisiti di accesso previsti dalla legge o dal contratto di comparto. Ed e' precisamente in questo ambito che il certificato selettivo mostra la propria funzione, perche' all'amministrazione arriveranno soltanto le condanne per i reati che quella specifica procedura considera ostativi.

Nelle professioni ordinistiche il procedimento disciplinare segue regole autonome e un accertamento proprio. Puo' concludersi in senso sfavorevole anche quando il procedimento penale si e' chiuso senza condanna, perche' l'illecito disciplinare non coincide con il reato. È il motivo per cui, nelle scelte processuali, una formula di proscioglimento non equivale all'altra: chi ha un albo alle spalle ha interesse a un accertamento nel merito piu' di quanto ne abbia a una chiusura per decorso del tempo.

Tabella 7 — Dove la condanna pesa, e quanto
Ambito Effetto Che cosa guarda
Lavoro privato ordinario nessun automatismo la condotta e il vincolo fiduciario
Settori con requisiti di onorabilita' possibile automatismo l'elenco dei reati previsto dalla disciplina di settore
Pubblico impiego decadenza o inaccessibilita' il certificato selettivo, sui soli reati ostativi
Professioni ordinistiche procedimento disciplinare autonomo il fatto, con accertamento proprio

ℹ️ È qui che la riabilitazione serve davvero

Quando l'ostacolo e' una pena accessoria ancora in corso — l'interdizione dai pubblici uffici, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione dall'esercizio della professione — la riabilitazione la estingue, e produce un effetto concreto e immediato. Quando invece l'ostacolo e' la semplice presenza di un'iscrizione che il richiedente non vedra' comunque, non cambia nulla: era l'errore del quarto caso pratico.

🗓 Quando conviene muoversi

Prima della sentenza

È l'unico momento in cui si puo' chiedere la non menzione. Dopo, quella porta e' chiusa: l'art. 175 c.p. presuppone un ordine contenuto nella sentenza stessa.

Fine esecuzione

Si annota la data esatta in cui la pena e' stata eseguita o si e' estinta: e' da li' che decorrono i tre anni, e ricostruirla a distanza e' piu' difficile di quanto sembri.

Nel frattempo

Si costruisce la documentazione della buona condotta e si affronta la questione civile, senza aspettare la scadenza del termine per cominciare.

Termine maturato

Si deposita l'istanza gia' completa. Un'istanza depositata il giorno stesso della maturazione ma priva di allegati vale meno di una depositata tre mesi dopo e documentata.

Resta un ultimo aspetto, che riguarda i tempi complessivi. Fra il deposito dell'istanza e la decisione del Tribunale di sorveglianza passano mesi, in misura variabile secondo l'ufficio. Chi ha una scadenza da rispettare — un bando, un rinnovo, una selezione — deve calcolare quel tempo a ritroso, perche' la riabilitazione produce effetti dal provvedimento che la concede, non dal giorno in cui e' stata chiesta. Arrivare con l'istanza pendente significa, per quella procedura, arrivare senza.

Che cosa cancella davvero la riabilitazione

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna. È una formula ampia e va letta con precisione, perche' cio' che comprende e cio' che lascia fuori determina se l'istanza serva davvero allo scopo per cui viene proposta.

Cadono le pene accessorie: l'interdizione dai pubblici uffici, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, l'interdizione legale, la perdita o sospensione della responsabilita' genitoriale.

Cadono gli effetti penali: la condanna riabilitata non e' piu' ostativa a benefici che presuppongano l'assenza di precedenti, e non produce piu' gli effetti che l'ordinamento penale ricollega a una condanna anteriore.

Non cade l'obbligazione civile derivante dal reato. Il risarcimento resta dovuto: anzi, come si e' visto, il suo adempimento e' presupposto della riabilitazione stessa, non una sua conseguenza.

⚠️ La riabilitazione non cancella l'iscrizione

È il punto che genera piu' delusione. La riabilitazione viene annotata nel casellario accanto alla condanna, ma non fa sparire la condanna dalla banca dati: l'autorita' giudiziaria continua a vedere entrambe. Cio' che cambia e' l'effetto giuridico, non l'esistenza del dato. Chi chiede la riabilitazione aspettandosi un certificato integrale vuoto resta deluso; chi la chiede per rimuovere una pena accessoria o un'ostativita' ottiene esattamente cio' che gli serve.

Un'ultima avvertenza riguarda la revoca. La riabilitazione e' revocata di diritto se, entro sette anni dalla concessione, il riabilitato commette un delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni o un'altra pena piu' grave. Non e' un beneficio definitivo: e' un beneficio condizionato alla condotta successiva.

Miti e fatti

Tabella 4 — Convinzioni diffuse, verificate
Si sente dire Come stanno le cose
«Serve il certificato penale» Non esiste piu' dal 26 ottobre 2019: c'e' un unico certificato, quello dell'art. 24.
«Con la non menzione ho la fedina pulita» Verso i privati si', verso l'autorita' giudiziaria no: la condanna resta e conta.
«Dopo tot anni si cancella da sola» La riabilitazione non e' automatica: va chiesta al Tribunale di sorveglianza.
«Riabilitato vuol dire cancellato» La riabilitazione si annota accanto alla condanna, che resta nella banca dati.
«Carichi pendenti e casellario sono lo stesso» Sono documenti diversi: uno riguarda i procedimenti in corso, l'altro le definizioni.
«Basta non avere nuovi reati» La buona condotta va provata con documenti, non dedotta dall'assenza di condanne.
«La PA vede tutta la mia storia» Riceve il certificato selettivo: solo i reati ostativi per quel procedimento.

Caso 1 — Il bando che chiedeva un documento inesistente

Situazione. Partecipazione a una procedura che richiedeva la produzione del «certificato penale del casellario giudiziale», con esclusione prevista in caso di documentazione incompleta.

Verifica. Quel certificato e' stato abrogato dal D.Lgs. 122/2018 e non viene piu' rilasciato dal 26 ottobre 2019.

Esito. È stato prodotto il certificato dell'art. 24, accompagnato da una nota che dava conto della modifica normativa e della corrispondenza fra il documento richiesto e quello depositato.

Caso 2 — La non menzione chiesta in tempo

Situazione. Prima condanna, pena detentiva contenuta, assistito con impiego stabile e nessun precedente.

Attivita'. La richiesta ex art. 175 c.p. e' stata formulata prima della decisione, allegando documentazione sulla posizione lavorativa e familiare, cosi' da fornire al giudice gli elementi dell'art. 133 c.p.

Esito. Il beneficio e' stato concesso in sentenza. La condanna resta visibile all'autorita' giudiziaria ma non compare sul certificato richiesto dall'interessato.

Caso 3 — La transazione che ha sbloccato l'istanza

Situazione. Termine triennale ampiamente maturato, buona condotta documentabile, ma risarcimento alla parte civile mai corrisposto per effettiva incapienza sopravvenuta.

Attivita'. Anziche' limitarsi a dedurre l'impossibilita' di adempiere, si e' cercato un accordo con la persona offesa per una definizione transattiva sostenibile.

Esito. Raggiunto l'accordo e documentato l'adempimento, e' venuto meno l'ostacolo previsto dall'art. 179 e l'istanza ha potuto essere depositata su basi solide.

Caso 4 — La riabilitazione che non serviva a nulla

Situazione. Istanza proposta con l'obiettivo dichiarato di «pulire la fedina» in vista di una selezione lavorativa. Requisiti tutti presenti, istanza accolta.

Che cosa non ha funzionato. La condanna era gia' coperta da non menzione e non compariva sul certificato richiesto dall'interessato: sul documento che il datore avrebbe visto non cambiava nulla. La riabilitazione e' stata annotata accanto a un'iscrizione che restava comunque invisibile al privato. Mesi di procedimento e spese per un risultato che sul piano pratico era gia' acquisito.

La lezione. Prima di attivarsi bisogna stabilire quale documento conta per lo scopo concreto, e verificare che cosa vi compare oggi. La riabilitazione serve quando c'e' una pena accessoria da rimuovere o un'ostativita' da superare, non quando l'obiettivo e' gia' raggiunto per altra via.

❌ Errori che si vedono spesso

  • Chiedere la riabilitazione senza prima leggere il certificato integrale.
  • Dimenticare la richiesta di non menzione, che va formulata prima della sentenza.
  • Dichiarare l'assenza di precedenti contando sulla non menzione ottenuta.
  • Confondere carichi pendenti e casellario nella documentazione da produrre.
  • Provare la buona condotta con un'affermazione anziche' con documenti.
  • Non affrontare la questione delle obbligazioni civili prima di depositare l'istanza.

⚖️ Verifiche preliminari

  • Qual e' il documento che conta per lo scopo concreto dell'assistito?
  • Che cosa vi compare oggi, e che cosa cambierebbe con la riabilitazione?
  • Da quando decorre esattamente il termine per ciascuna condanna?
  • Ci sono pene accessorie ancora in corso o gia' esaurite?
  • Le obbligazioni civili sono state adempiute, transatte o e' documentabile l'incapienza?
  • La condanna a pena sostitutiva segue il regime di iscrizione attuale o quello previgente?

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Casellario giudizialeBanca dati dei provvedimenti definitivi, non un documento.
Certificato art. 24Unico certificato rilasciato all'interessato dal 26 ottobre 2019.
Menzionabilita'Attitudine di un'iscrizione a comparire sul certificato del privato.
Certificato selettivoEstratto per la PA con i soli reati ostativi al procedimento.
ECRISSistema europeo di scambio delle informazioni sui casellari.
Carichi pendentiProcedimenti in corso, certificato rilasciato dalla Procura.
Pena accessoriaConseguenza ulteriore della condanna, come l'interdizione.
Effetto penaleConseguenza che l'ordinamento penale ricollega alla condanna.
RiabilitazioneProvvedimento che estingue pene accessorie ed effetti penali.

Come lavora lo Studio su questi casi

Primo. Si stabilisce quale documento conta per lo scopo concreto: un concorso, una gara, un'assunzione e un rinnovo di licenza guardano cose diverse.

Secondo. Si acquisisce il certificato e si verifica che cosa vi compaia oggi, prima di ipotizzare qualunque intervento.

Terzo. Si ricostruiscono le date di esecuzione o estinzione di ciascuna pena, da cui dipendono i termini.

Quarto. Si affronta la questione delle obbligazioni civili, che e' l'ostacolo piu' frequente all'accoglimento.

Quinto. Si deposita l'istanza documentata, e non una richiesta affidata alle sole affermazioni.

Costi della difesa

I compensi sono determinati secondo i parametri forensi vigenti e concordati per iscritto prima dell'incarico.

Tabella 6 — Attivita' e riferimento tariffario
Attivita' Riferimento
Esame del certificato e verifica dei terminifase di studio, parametri forensi
Richiesta di non menzione in giudiziocompresa nella difesa del grado
Istanza di riabilitazioneprocedimento di sorveglianza
Trattativa transattiva con la parte civileattivita' stragiudiziale
Correzione di iscrizioni errateprocedimento di rettifica

Il preventivo scritto viene rilasciato dopo l'esame della documentazione.

Domande frequenti

Esiste ancora il certificato penale?

No. Dal 26 ottobre 2019, per effetto del D.Lgs. 122/2018, il certificato penale e quello civile non vengono piu' rilasciati: esiste un unico certificato, disciplinato dall'art. 24 del D.P.R. 313/2002, che riassume entrambi.

Il mio certificato mostra tutte le condanne?

No: mostra le sole iscrizioni menzionabili. Restano fuori le condanne per cui il giudice ha concesso la non menzione ai sensi dell'art. 175 c.p. e i provvedimenti che la legge non considera menzionabili. L'autorita' giudiziaria vede invece tutte le iscrizioni.

Che cos'e' il certificato selettivo?

È il certificato rilasciato alla pubblica amministrazione che lo richiede nell'ambito di un procedimento: riporta soltanto le condanne per reati specificamente ostativi a quel procedimento, non l'intera storia giudiziaria dell'interessato.

Come si chiede la non menzione?

Va chiesta al giudice prima della decisione, perche' e' concessa in sentenza. Presuppone una prima condanna entro i limiti di pena dell'art. 175 c.p. e una valutazione secondo i criteri dell'art. 133: conviene fornire elementi documentati sulla posizione personale e lavorativa.

Dopo quanti anni posso chiedere la riabilitazione?

Tre anni dal giorno in cui la pena principale e' stata eseguita o si e' altrimenti estinta. Il termine sale a otto anni per i recidivi ex art. 99 c.p. e a dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

La riabilitazione e' automatica?

No. Va chiesta con istanza al Tribunale di sorveglianza e presuppone prove effettive e costanti di buona condotta, oltre all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo l'impossibilita' documentata di adempierle.

Se non ho pagato il risarcimento posso essere riabilitato?

Solo dimostrando di trovarsi nell'impossibilita' di adempiere, con documentazione reddituale e patrimoniale. In alternativa si puo' cercare un accordo transattivo con la persona offesa, che spesso e' la strada piu' rapida per rimuovere l'ostacolo.

La riabilitazione cancella la condanna dal casellario?

No: viene annotata accanto alla condanna, che resta nella banca dati e resta visibile all'autorita' giudiziaria. Estingue pero' le pene accessorie e ogni altro effetto penale, che e' l'obiettivo per cui l'istituto esiste.

La riabilitazione si puo' perdere?

Sì. È revocata di diritto se entro sette anni dalla concessione il riabilitato commette un delitto non colposo per il quale sia inflitta una pena detentiva non inferiore a due anni o altra pena piu' grave.

Carichi pendenti e casellario sono la stessa cosa?

No. Il casellario riguarda i provvedimenti definitivi; i carichi pendenti i procedimenti ancora in corso. Il secondo si richiede alla Procura del luogo di residenza e non ha portata nazionale, quindi non intercetta procedimenti pendenti in altri uffici.

Una condanna a pena sostitutiva viene iscritta?

Sì, ma il regime di iscrizione va verificato: l'art. 82 del D.Lgs. 150/2022 ha modificato la disciplina, e per i provvedimenti emessi secondo il regime precedente resta applicabile quello anteriore in quanto piu' favorevole.

Posso dichiarare di non avere precedenti se ho la non menzione?

È il punto su cui conviene farsi assistere prima di firmare. La non menzione incide su cio' che compare nel certificato del privato, non sull'esistenza della condanna: una dichiarazione formulata senza verificare a che cosa si riferisca esattamente la richiesta espone al rischio di contestazione per falsita'.

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