Reati societari e di mercato: la difesa

Nei reati societari e di mercato la soglia fra operazione lecita e manipolazione non sta nell'intenzione ma nell'idoneità concreta della condotta a incidere sul prezzo.

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▶ Risposta diretta

Chi opera sui mercati non viene contestato per quello che voleva ottenere, ma per l'effetto che la sua condotta era idonea a produrre. È una differenza che ribalta l'impostazione difensiva: dimostrare la buona fede o l'assenza di intento speculativo non basta, perché non è quello il fatto contestato.

Ne discende che la difesa si costruisce su elementi tecnici — volumi, tempistica, contesto di mercato, ricostruzione dell'ordine — e non su dichiarazioni di intenti.

Il secondo elemento che coglie impreparati è il doppio binario: la stessa condotta può essere perseguita in sede penale e in sede amministrativa, con due procedimenti che corrono in parallelo e tempi diversi.

Il terzo è che l'informazione privilegiata non deve essere ricevuta da chi ha una posizione qualificata: chi la apprende per caso e la utilizza risponde ugualmente.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Conta l'idoneità concreta della condotta, non l'intenzione dichiarata.
  • La buona fede non è un argomento: non è quello il fatto contestato.
  • La difesa è tecnica: volumi, tempistica, contesto, ricostruzione degli ordini.
  • Doppio binario: procedimento penale e amministrativo in parallelo.
  • L'informazione privilegiata rileva anche se appresa per caso.
  • Nella turbativa d'asta conta il turbamento della gara, non l'esito.
  • Il consulente tecnico va nominato prima degli accertamenti, non dopo.
  • Le comunicazioni aziendali vengono acquisite per intero: chat comprese.
  • Il fronte patrimoniale sopravvive al processo e va presidiato subito.

Perché l'intenzione non è ciò che si contesta?

Perché la struttura di queste fattispecie guarda all'effetto potenziale della condotta sul mercato, non allo scopo di chi l'ha tenuta.

📜 Manipolazione del mercato e aggiotaggio

L'art. 185 del D.Lgs. 58/1998 punisce chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

L'art. 2637 del codice civile prevede l'aggiotaggio per condotte analoghe riferite a strumenti non quotati o a enti creditizi.

In entrambi i casi il baricentro è l'idoneità concreta della condotta, valutata ex ante secondo le circostanze del caso.

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Ne discende l'inversione che disorienta chi arriva da una logica commerciale. La domanda del procedimento non è «voleva alterare il prezzo?» ma «quella condotta era idonea a farlo?». È una valutazione che si compie sui dati, e sui dati si difende.

Tabella 1 — Dove si sposta il terreno difensivo
Argomento Efficacia
«Non volevo alterare il prezzo»Nessuna: non è il fatto contestato
«L'operazione era commercialmente sensata»Rilevante se documentata nel contesto
«I volumi erano fisiologici per quel titolo»Alta: incide sull'idoneità
«Il prezzo si muoveva per altre ragioni»Alta: richiede analisi del contesto
«L'ordine era stato programmato prima»Alta se tracciabile
«Non ho guadagnato nulla»Marginale: il profitto non è elemento

⚠️ L'ultima riga sorprende sempre

«Non ci ho guadagnato niente» è la frase con cui si presenta la maggior parte delle persone, ed è quasi irrilevante. Il profitto non è elemento costitutivo: la condotta è punita per la sua idoneità a incidere sul mercato, non per il vantaggio che ne è derivato a chi l'ha tenuta. Un'operazione in perdita può integrare la fattispecie tanto quanto una redditizia. Il profitto conserva rilievo altrove — sulla quantificazione, sulle circostanze, sul fronte patrimoniale — ma non è la porta da cui si entra per contestare l'addebito, e impostare la difesa lì significa spendere mesi sul terreno sbagliato.

Che cos'è davvero un'informazione privilegiata?

Non un segreto aziendale, e non necessariamente qualcosa che si è ricevuto in ragione di un ruolo. È un'informazione che possiede quattro caratteristiche insieme, e sono tutte necessarie.

Deve essere precisa — riferita a circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili, con specificità sufficiente a trarne conclusioni sul possibile effetto sui prezzi. Deve non essere pubblica. Deve riguardare direttamente o indirettamente emittenti o strumenti finanziari. E, se resa pubblica, sarebbe idonea a influire in modo sensibile sui prezzi.

Ne discende ciò che sorprende di più: non conta come la si è ottenuta. La disciplina distingue fra chi la detiene in ragione di una qualifica o di un'attività e chi la apprende altrimenti, ma anche il secondo — chi la sente per caso, chi la riceve da un conoscente, chi la deduce — risponde se la utilizza o la comunica.

Tabella 2 — Le quattro caratteristiche, tutte necessarie
Requisito Dove si contesta
PrecisioneVoci generiche o rumor non bastano
Carattere non pubblicoVerificare se fosse già circolante
Riferimento a emittenti o strumentiCollegamento da dimostrare
Idoneità a influire sensibilmenteValutazione tecnica sul titolo
Utilizzo o comunicazioneNesso fra conoscenza e operazione

📌 Il nesso fra conoscenza e operazione è il punto debole dell'accusa

Dimostrare che una persona disponeva di un'informazione e che ha operato non basta: serve il collegamento fra le due cose. È qui che la difesa lavora meglio, e con strumenti concreti. Se l'operazione rientra in una strategia già in corso — un piano di accumulo documentato, un ribilanciamento periodico, ordini programmati con anticipo — quella continuità spezza il nesso. Lo stesso vale quando l'operazione è coerente con il comportamento tenuto in situazioni analoghe nei mesi precedenti. Sono elementi che stanno negli estratti conto e nella corrispondenza con l'intermediario, e vanno recuperati subito: a distanza di anni ricostruire perché si comprò un titolo in una certa settimana diventa impossibile.

Perché i procedimenti sono due?

Perché la stessa condotta può integrare un illecito penale e un illecito amministrativo, perseguiti da autorità diverse con procedimenti autonomi.

Ne discende una situazione che disorienta: si riceve una contestazione dall'autorità di vigilanza mentre è pendente un procedimento penale, oppure il contrario, e i due percorsi hanno tempi, regole e sanzioni differenti. Le sanzioni amministrative in questa materia possono raggiungere importi molto elevati, e arrivano di regola prima.

Il rapporto fra i due binari è materia complessa e in evoluzione, sulla quale sono intervenute le corti sovranazionali in relazione al divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto. Esistono meccanismi di coordinamento e criteri di proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo, che vanno fatti valere.

⚠️ Le difese non vanno impostate separatamente

È l'errore organizzativo più costoso in questa materia, e nasce da una divisione di competenze apparentemente ragionevole: un professionista segue il fronte amministrativo, un altro quello penale, e ciascuno lavora sul proprio. Il problema è che ciò che si afferma in una sede viene acquisito nell'altra. Una memoria depositata davanti all'autorità di vigilanza, redatta con l'obiettivo di ridurre la sanzione e contenente ammissioni parziali, finisce nel fascicolo penale e ci resta. La regola è una sola: i due fronti si impostano insieme, prima che parta qualunque atto, e ogni scritto va valutato per gli effetti che produce su entrambi.

Turbativa d'asta: conta l'esito o il turbamento?

Il turbamento, e questa è la ragione per cui la difesa più diffusa non funziona.

La fattispecie punisce chi, con violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara, oppure ne allontana gli offerenti. Ne discende che l'aggiudicazione non è elemento costitutivo: la condotta rileva anche se la gara è stata poi vinta da altri, anche se l'esito non è cambiato, anche se il tentativo è fallito.

«Tanto non abbiamo vinto» è quindi una risposta che non contesta l'addebito.

Dove la difesa lavora è invece sulla natura dei contatti. Il confine fra collusione rilevante e legittima interlocuzione fra operatori economici non è sempre netto: consorzi, raggruppamenti temporanei, subappalti concordati, scambi di informazioni tecniche sono pratiche lecite e diffuse, e la loro riqualificazione come accordo collusivo va contestata sul contenuto concreto degli scambi.

Il secondo terreno è la tempistica: contatti anteriori alla pubblicazione del bando, o riferiti a un mercato e non a quella specifica gara, hanno un significato diverso da quelli intervenuti a bando aperto.

Segreti societari e rivelazione

È la contestazione che colpisce più spesso persone che non si consideravano esposte: dipendenti, consulenti, professionisti esterni.

Rilevano due profili distinti. La rivelazione di notizie di cui si è venuti a conoscenza in ragione dell'ufficio o della professione, e l'utilizzo di quelle notizie a proprio o altrui vantaggio. Non è necessario che ne derivi un danno concreto, e non è necessario che l'informazione sia formalmente classificata come riservata.

Ne discende un'esposizione ampia. Chi lascia un'azienda portando con sé documenti, elenchi, progetti o corrispondenza — anche solo per continuare a lavorare, anche senza intenzione di cederli a terzi — può trovarsi contestata una condotta che percepiva come normale.

📌 Il momento in cui si producono le prove è la cessazione del rapporto

Quasi tutti questi procedimenti nascono da un accertamento tecnico svolto dopo l'uscita di una persona dall'azienda: si esamina il computer aziendale, si ricostruiscono gli accessi, si verificano gli inoltri verso indirizzi personali e le copie su supporti esterni. Le tracce restano, e sono precise al secondo. Ne discende un'indicazione che vale prima ancora che un procedimento esista: chi lascia un'azienda non porta con sé nulla, nemmeno documenti che ha redatto lui, nemmeno la rubrica dei contatti, nemmeno per comodità. E chi ha già inoltrato materiale al proprio indirizzo personale dovrebbe parlarne con un difensore prima che qualcuno lo scopra, non dopo.

Come si costruisce la difesa tecnica

Con un consulente, e con un consulente nominato prima che gli accertamenti si concludano.

Nei procedimenti di mercato la ricostruzione dei fatti è interamente tecnica: dati di negoziazione, orari, volumi, andamento del titolo, comportamento degli altri operatori, contesto informativo. Discutere quelle risultanze senza un consulente significa opporre parole a numeri.

Tabella 3 — Su che cosa lavora il consulente
Profilo Che cosa si dimostra
Volumi e liquidità del titoloSe l'operazione fosse idonea a incidere
Andamento nel periodoSe il prezzo si muovesse per altre ragioni
Contesto informativoSe la notizia fosse già circolante
Storico delle operazioniContinuità con una strategia preesistente
Tempistica degli ordiniProgrammazione anteriore alla conoscenza
Comportamento di altri operatoriSe la condotta fosse anomala o diffusa

⚠️ Le comunicazioni aziendali vengono acquisite per intero

Posta elettronica, messaggistica istantanea, gruppi di lavoro, appunti condivisi: in questi procedimenti l'acquisizione è tipicamente massiva, e ciò che finisce agli atti comprende anche quanto è stato scritto senza pensarci. Una frase ironica su un'operazione, una battuta su un concorrente, un commento sulla tempistica di un annuncio assumono in un fascicolo un peso che non avevano nella conversazione. Non è un motivo per riscrivere il passato — cancellare è la scelta peggiore — ma è la ragione per cui il difensore deve vedere quel materiale prima dell'accusa, o almeno insieme, e non scoprirlo in udienza.

Il fronte patrimoniale

È quello che sopravvive al processo e che viene affrontato per ultimo, quando conviene affrontarlo per primo.

In questa materia il sequestro finalizzato alla confisca del profitto accompagna quasi sempre la contestazione, e opera anche per equivalente: se il profitto non è più disponibile nella sua forma originaria, il vincolo colpisce beni di valore corrispondente.

Ne discendono due conseguenze pratiche. La prima: la quantificazione del profitto è essa stessa un terreno difensivo, spesso più produttivo del merito. Ciò che l'accusa considera profitto può comprendere componenti che non lo sono — costi sostenuti, imposte versate, quote riferibili ad altri, valore che si sarebbe comunque realizzato.

La seconda: il vincolo colpisce beni di terzi quando risultino nella disponibilità dell'indagato, e quei terzi hanno una legittimazione autonoma ad agire, con documentazione che sta nelle loro mani.

📌 La quantificazione si contesta subito, non alla fine

Il sequestro incide sulla vita dell'impresa e della famiglia mentre il processo dura, e un processo in questa materia dura anni. Ottenere una riduzione dell'importo vincolato nei primi mesi vale, in termini concreti, molto più di una vittoria sul merito ottenuta alla fine — perché nel frattempo l'attività continua, i rapporti bancari restano operativi, i fornitori vengono pagati. È la ragione per cui la contestazione della quantificazione va impostata in sede di riesame, con un consulente, e non rinviata alla discussione finale.

Che cosa fare nelle prime settimane

In questa materia la fase iniziale non e' un'anticamera: e' il momento in cui si determina che cosa entrera' nel fascicolo e con quale ricostruzione.

La prima cosa e' capire da dove arriva. Un procedimento di mercato nasce quasi sempre da una segnalazione — dell'autorita' di vigilanza, dell'intermediario, di un sistema di monitoraggio automatico — e sapere quale sia l'origine orienta tutto il resto: quali dati sono gia' in mano all'accusa, quale periodo e' stato esaminato, quali operazioni sono state selezionate e perche'.

La seconda e' ricostruire prima di rispondere. Chi opera sui mercati ha una memoria imprecisa delle proprie scelte a distanza di mesi, e questo produce un rischio specifico: si risponde a braccio ricostruendo a posteriori una razionalita' che non corrisponde ai documenti. Poi i documenti arrivano e la divergenza pesa piu' del fatto contestato.

La terza e' censire i fronti aperti. Accanto al penale possono correre un procedimento amministrativo, una verifica interna dell'azienda, un contenzioso con l'intermediario, una segnalazione di operazione sospetta. Ciascuno produce documenti che finiscono altrove.

⚠️ Le verifiche interne aziendali non sono un ambiente protetto

Quando un'azienda avvia un'indagine interna — direttamente o affidandola a un soggetto esterno — chi viene sentito tende a considerarla una conversazione riservata fra colleghi, in cui conviene collaborare per chiarire. Non lo e'. Quel materiale puo' essere acquisito, e le dichiarazioni rese in quella sede finiscono nel procedimento penale con il peso di dichiarazioni scritte. Va aggiunto che l'azienda e la persona sentita possono avere interessi divergenti: all'ente conviene circoscrivere la responsabilita' a una condotta individuale, e la ricostruzione che ne esce riflette quell'interesse. Chi viene convocato a una verifica interna dovrebbe parlarne con un difensore prima di parteciparvi, non dopo.

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente dire Come stanno le cose
«Non volevo alterare niente»Conta l'idoneità concreta, non l'intenzione
«Non ci ho guadagnato»Il profitto non è elemento costitutivo
«L'ho saputo per caso, non lavoro lì»Anche chi la apprende altrimenti risponde
«Era una voce che giravano tutti»Argomento valido, ma va documentato
«Tanto la gara non l'abbiamo vinta»Conta il turbamento, non l'aggiudicazione
«Ho già risposto all'autorità di vigilanza»Quella memoria finisce nel fascicolo penale
«Erano documenti che avevo scritto io»La titolarità non autorizza a portarli via
«Il sequestro lo discutiamo alla fine»Incide per anni: si contesta subito

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Ho comprato quelle azioni perché ci credevo, non perché sapevo qualcosa. E ci ho anche rimesso. Come possono contestarmi qualcosa?»

Risposta. Le tolgo subito due appigli, perché tenerseli fa perdere mesi. Il primo: non ci ha guadagnato è quasi irrilevante. Il profitto non è elemento costitutivo della fattispecie — un'operazione in perdita la integra tanto quanto una redditizia. Il profitto conta altrove, sulla quantificazione e sul sequestro, ma non è la porta da cui si contesta l'addebito. Il secondo: ci credevo non è un argomento, perché non le contestano l'intenzione. Le contestano di aver operato disponendo di un'informazione che aveva certe caratteristiche. Detto questo, su cosa si lavora davvero? Sul nesso fra conoscenza e operazione, che è il punto debole dell'accusa e quasi sempre il meno presidiato. Dimostrare che lei disponeva dell'informazione e che ha operato non basta: serve il collegamento. E il collegamento si spezza con la continuità. Aveva già comprato quel titolo in passato? Esisteva un piano di accumulo, un ribilanciamento periodico, ordini programmati con anticipo? Il suo comportamento in quella settimana era coerente con quello tenuto in situazioni analoghe nei mesi precedenti? Sono elementi che stanno negli estratti conto e nella corrispondenza con l'intermediario, e vanno recuperati adesso: fra tre anni ricostruire perché comprò in quella settimana sarà impossibile. E le dico l'ultima cosa: se ha già scritto qualcosa all'autorità di vigilanza, me lo mandi prima di ogni altra cosa.

📁 Caso pratico 1 — continuita' della strategia di investimento

Scenario. Contestazione fondata sulla prossimita' temporale fra un'operazione e la diffusione di una notizia societaria.

Strategia. Ricostruzione documentale dello storico delle operazioni sul medesimo titolo nei periodi precedenti, con evidenza di un piano di accumulo periodico e di ordini programmati anteriormente al momento di conoscenza ipotizzato.

Esito. Nesso fra conoscenza e operazione non ritenuto dimostrato.

📁 Caso pratico 2 — idoneita' esclusa dai volumi

Scenario. Contestazione di manipolazione fondata su operazioni ritenute anomale su strumento ad elevata liquidita'.

Strategia. Consulenza tecnica sui volumi complessivi del titolo nel periodo, con dimostrazione dell'incidenza marginale delle operazioni contestate e ricostruzione dei fattori esogeni che avevano determinato l'andamento del prezzo.

Esito. Idoneita' concreta della condotta non ritenuta sussistente.

📁 Caso pratico 3 — riduzione del profitto sequestrato

Scenario. Sequestro per equivalente di importo corrispondente al ricavo lordo dell'operazione contestata.

Strategia. Contestazione della quantificazione in sede di riesame, con enucleazione dei costi sostenuti, delle imposte versate e delle componenti riferibili a soggetti estranei.

Esito. Riduzione dell'importo vincolato, con ripristino dell'operativita' dei rapporti bancari.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Memoria depositata davanti all'autorita' di vigilanza, redatta autonomamente rispetto al fronte penale allo scopo di ridurre la sanzione amministrativa.

Strategia. Nessun coordinamento fra i due procedimenti.

Esito. Lo scritto e' stato acquisito nel fascicolo penale e le ammissioni parziali in esso contenute sono state valorizzate. La lezione: i due fronti si impostano insieme, e ogni atto va valutato per gli effetti che produce su entrambi.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Impostare la difesa sulla buona fede: non e' quello il fatto contestato.
  • Rispondere all'autorita' di vigilanza senza coordinare con il penale.
  • Discutere i dati tecnici senza consulente: si oppongono parole a numeri.
  • Cancellare comunicazioni: distrugge anche cio' che discolpava ed e' valutabile.
  • Rinviare la contestazione del sequestro alla fine del processo.
  • Portare via documenti lasciando un'azienda, anche se redatti da se'.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non nominare il consulente tecnico prima della conclusione degli accertamenti.
  • Non attaccare il nesso fra conoscenza e operazione, che e' il punto piu' debole.
  • Trattare i due binari come procedimenti separati con difese autonome.
  • Non contestare la quantificazione del profitto in sede di riesame.
  • Non recuperare subito lo storico delle operazioni, irreperibile anni dopo.
  • Non attivare i terzi i cui beni siano stati vincolati.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Hanno sequestrato i conti della societa'. Cosi' fra sei mesi chiudiamo. Il processo durera' anni: che facciamo nel frattempo?»

Risposta. Si lavora subito sul sequestro, e separatamente dal merito. E' la cosa che i procedimenti di questa materia insegnano prima di ogni altra: ottenere una riduzione dell'importo vincolato nei primi mesi vale, in concreto, molto piu' di una vittoria sul merito ottenuta fra quattro anni — perche' nel frattempo l'attivita' continua, i fornitori vengono pagati, i rapporti bancari restano operativi. Su cosa si lavora? Sulla quantificazione del profitto, che e' un terreno difensivo autonomo e spesso piu' produttivo del merito. Cio' che l'accusa considera profitto comprende quasi sempre componenti che profitto non sono: costi effettivamente sostenuti per realizzare l'operazione, imposte gia' versate su quei ricavi, quote riferibili a soggetti terzi, e valore che si sarebbe comunque realizzato a prescindere dalla condotta contestata. Ciascuna di queste voci va documentata e sottratta, e serve un consulente per farlo in modo che regga. C'e' poi un secondo fronte che spesso nessuno apre: se il vincolo ha colpito beni intestati a terzi — un socio, un familiare, una societa' collegata — quei soggetti hanno una legittimazione autonoma ad agire, con documenti che stanno nelle loro mani e non nelle sue. Vanno attivati adesso, in proprio, non alla fine. Mi mandi il decreto e il bilancio degli ultimi tre esercizi.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Idoneita' concretaAttitudine della condotta a incidere sul prezzo: e' il baricentro della fattispecie
Informazione privilegiataPrecisa, non pubblica, riferita a emittenti, idonea a influire sensibilmente
Nesso conoscenza-operazioneCollegamento che l'accusa deve dimostrare: il punto piu' aggredibile
Doppio binarioProcedimento penale e amministrativo sullo stesso fatto
Ne bis in idemDivieto di doppio giudizio: rileva sul cumulo sanzionatorio
Turbamento della garaElemento della turbativa d'asta: l'aggiudicazione non e' necessaria
Confisca per equivalenteColpisce beni di valore corrispondente al profitto
Quantificazione del profittoTerreno difensivo autonomo, spesso piu' produttivo del merito
Terzo intestatarioTitolare dei beni vincolati: ha legittimazione autonoma
Consulente tecnico di parteVa nominato prima della conclusione degli accertamenti

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Nomina immediata del consulente tecnico, prima che gli accertamenti si concludano.
  2. Coordinamento fra i due binari prima che parta qualunque atto in una delle due sedi.
  3. Recupero dello storico delle operazioni e della corrispondenza con l'intermediario.
  4. Attacco al nesso fra conoscenza dell'informazione e operazione contestata.
  5. Contestazione della quantificazione del profitto in sede di riesame, non alla fine.
  6. Attivazione autonoma dei terzi i cui beni siano stati sottoposti a vincolo.
  7. Esame preventivo delle comunicazioni aziendali, per non scoprirle in udienza.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di eliminare comunicazioni o documenti: non lo facciamo, e la richiesta chiude il colloquio.
  • Chi vuole impostare la difesa sulla buona fede rifiutando l'analisi tecnica.
  • Chi ha gia' depositato atti in sede amministrativa e non intende farceli esaminare.
  • Chi cerca una previsione sull'esito prima che il consulente abbia visto i dati.

Assistenza per procedimenti in materia societaria e di mercato: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attivita' e riferimento tariffario
Attivita' Riferimento Nota
Assistenza nelle indaginiD.M. 55/2014 e succ. mod. — indaginiComprende l'esame delle comunicazioni acquisite
Riesame del sequestroD.M. 55/2014 — giudizioFase autonoma: e' la piu' urgente
Consulente tecnico di parteCompenso del consulente, distintoDa nominare prima degli accertamenti
Fronte amministrativoD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeDa coordinare con il penale
Giudizio e riti alternativiD.M. 55/2014 — giudizioDa valutare sul fascicolo

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012.

Domande frequenti

Se non volevo alterare il prezzo, come possono contestarmelo?

Perché non è l'intenzione a essere contestata. L'art. 185 del D.Lgs. 58/1998 e l'art. 2637 del codice civile guardano all'idoneità concreta della condotta a provocare un'alterazione sensibile del prezzo, valutata secondo le circostanze del caso. La domanda del procedimento non è «voleva alterare il prezzo?» ma «quella condotta era idonea a farlo?». Ne discende che dimostrare la buona fede non contesta l'addebito: la difesa si costruisce su elementi tecnici — volumi, liquidità del titolo, tempistica, contesto di mercato — e non su dichiarazioni di intenti.

Non ho guadagnato nulla: non conta?

Quasi per nulla sull'addebito, ed è la frase con cui si presenta la maggior parte delle persone. Il profitto non è elemento costitutivo: la condotta è punita per la sua idoneità a incidere sul mercato, non per il vantaggio che ne è derivato. Un'operazione in perdita può integrare la fattispecie tanto quanto una redditizia. Il profitto conserva rilievo su altri fronti — la quantificazione del sequestro, le circostanze, il trattamento sanzionatorio — ma non è la porta da cui si contesta l'accusa, e impostare la difesa lì significa spendere mesi sul terreno sbagliato.

L'ho saputo per caso: rispondo lo stesso?

Sì, ed è ciò che sorprende di più. La disciplina distingue fra chi detiene l'informazione privilegiata in ragione di una qualifica o di un'attività e chi la apprende altrimenti, ma anche il secondo risponde se la utilizza o la comunica. Chi la sente per caso, chi la riceve da un conoscente, chi la deduce da elementi frammentari rientra nel perimetro. Ciò che va verificato è piuttosto se l'informazione avesse tutte e quattro le caratteristiche necessarie: precisione, carattere non pubblico, riferimento a emittenti o strumenti, e idoneità a influire in modo sensibile sui prezzi.

Qual è il punto più debole dell'accusa?

Il nesso fra conoscenza e operazione. Dimostrare che una persona disponeva dell'informazione e che ha operato non basta: serve il collegamento fra le due cose, ed è lì che la difesa lavora meglio. Se l'operazione rientra in una strategia già in corso — un piano di accumulo documentato, un ribilanciamento periodico, ordini programmati con anticipo — quella continuità spezza il nesso. Lo stesso vale quando la condotta è coerente con quella tenuta in situazioni analoghe nei mesi precedenti. Sono elementi che stanno negli estratti conto e nella corrispondenza con l'intermediario, e vanno recuperati subito.

Perché ricevo contestazioni da due autorità diverse?

Perché la stessa condotta può integrare un illecito penale e uno amministrativo, perseguiti da autorità diverse con procedimenti autonomi, tempi differenti e sanzioni proprie. Quelle amministrative in questa materia possono raggiungere importi elevati e arrivano di regola prima. Il rapporto fra i due binari è materia complessa e in evoluzione, sulla quale sono intervenute le corti sovranazionali in relazione al divieto di doppio giudizio per il medesimo fatto: esistono meccanismi di coordinamento e criteri di proporzionalità del trattamento complessivo, che vanno fatti valere.

Ho già risposto all'autorità di vigilanza: è un problema?

Può esserlo, e va esaminato prima di ogni altra cosa. Ciò che si afferma in una sede viene acquisito nell'altra: una memoria depositata davanti all'autorità di vigilanza, redatta con l'obiettivo di ridurre la sanzione e contenente ammissioni parziali, finisce nel fascicolo penale e ci resta. È l'errore organizzativo più costoso di questa materia, e nasce da una divisione di competenze apparentemente ragionevole — un professionista per il fronte amministrativo, un altro per quello penale. I due fronti vanno invece impostati insieme, prima che parta qualunque atto.

Nella turbativa d'asta conta se abbiamo vinto la gara?

No, e per questo «tanto non abbiamo vinto» non contesta l'addebito. La fattispecie punisce chi impedisce o turba la gara, o ne allontana gli offerenti: l'aggiudicazione non è elemento costitutivo, sicché la condotta rileva anche se la gara è stata vinta da altri, anche se l'esito non è cambiato, anche se il tentativo è fallito. Dove la difesa lavora è sulla natura dei contatti: consorzi, raggruppamenti temporanei, subappalti concordati e scambi di informazioni tecniche sono pratiche lecite, e la loro riqualificazione come accordo collusivo va contestata sul contenuto concreto degli scambi.

Posso portare via i documenti che ho scritto io?

No, e la titolarità intellettuale non autorizza nulla. Rilevano due profili distinti: la rivelazione di notizie apprese in ragione dell'ufficio o della professione, e il loro utilizzo a proprio o altrui vantaggio. Non serve che ne derivi un danno, né che l'informazione sia formalmente classificata come riservata. Va inoltre saputo che quasi tutti questi procedimenti nascono da un accertamento tecnico svolto dopo l'uscita dall'azienda: accessi, inoltri verso indirizzi personali, copie su supporti esterni lasciano tracce precise al secondo. Chi ha già inoltrato materiale dovrebbe parlarne con un difensore prima che qualcuno lo scopra.

Quando va nominato il consulente tecnico?

Prima che gli accertamenti si concludano, ed è la scelta che incide di più sull'esito. In questi procedimenti la ricostruzione dei fatti è interamente tecnica — dati di negoziazione, orari, volumi, andamento del titolo, comportamento degli altri operatori, contesto informativo — e discutere quelle risultanze senza un consulente significa opporre parole a numeri. Chi arriva dopo il deposito può soltanto commentare; chi era presente alle operazioni può chiedere accertamenti aggiuntivi, far verbalizzare osservazioni e incidere sul metodo. Va inoltre ricordato che il patrocinio a spese dello Stato, dove spettante, copre anche il consulente.

Mi hanno sequestrato i conti: si può fare qualcosa subito?

Sì, contestando la quantificazione del profitto in sede di riesame, che è un terreno difensivo autonomo e spesso più produttivo del merito. Ciò che l'accusa considera profitto comprende quasi sempre componenti che profitto non sono: costi effettivamente sostenuti, imposte già versate su quei ricavi, quote riferibili a soggetti terzi, valore che si sarebbe comunque realizzato. Ciascuna voce va documentata e sottratta. Il punto pratico è che il sequestro incide mentre il processo dura, e un processo in questa materia dura anni: una riduzione ottenuta nei primi mesi vale più di una vittoria sul merito ottenuta alla fine.

Hanno vincolato beni di mio fratello: che può fare?

Agire in proprio, e subito. La confisca per equivalente colpisce beni di valore corrispondente al profitto, anche quando formalmente intestati a terzi, se risultino nella disponibilità dell'indagato. Il terzo ha però una legittimazione autonoma, e il suo terreno è diverso: non deve contestare il reato, deve dimostrare la titolarità effettiva e la provenienza propria della provvista con cui il bene è stato acquistato. Sono elementi che stanno nella sua disponibilità — titolo di acquisto, tracciabilità dei pagamenti, oneri sostenuti nel tempo — e richiedono assistenza propria, coordinata ma distinta da quella dell'indagato.

Devo cancellare messaggi e chat aziendali?

No, mai, e la richiesta chiuderebbe il colloquio con qualunque difensore serio. Cancellare distrugge anche ciò che discolpava — la corrispondenza che documenta una strategia preesistente, gli scambi che chiariscono il contesto di un'operazione — e la cancellazione stessa è valutabile a carico. In questi procedimenti l'acquisizione è tipicamente massiva: posta, messaggistica, gruppi di lavoro, appunti condivisi. Ciò che serve non è farne sparire una parte, ma che il difensore li veda prima dell'accusa, o almeno insieme, e non li scopra in udienza.