Processato due volte: quando e' possibile e quando no

Nell'ordinamento italiano non vige il ne bis in idem internazionale: l'art. 11 c.p. consente il rinnovamento del giudizio, e la preclusione opera soltanto entro lo spazio in cui si applicano gli strumenti europei.

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▶ Risposta diretta

Essere già stati giudicati all'estero non impedisce, di per sé, un secondo processo in Italia. Nell'ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale: l'art. 11 comma 1 c.p. prevede il rinnovamento del giudizio quando l'azione o l'omissione sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato.

La preclusione opera invece entro lo spazio Schengen, in forza dell'art. 54 della Convenzione applicativa — ma con una condizione che quasi nessuno conosce.

La condizione è che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, sia effettivamente in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna.

Ne discende che una condanna estera non eseguita può non produrre alcuna preclusione.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Il ne bis in idem non è principio generale del diritto internazionale.
  • Art. 11 c.p.: rinnovamento del giudizio nei casi dell'art. 6.
  • La preclusione opera entro lo spazio Schengen, ex art. 54 CAAS.
  • Serve che la pena sia stata eseguita o non possa più esserlo.
  • Rilevano i medesimi fatti, non la stessa qualificazione.
  • Fuori da quello spazio, il rinnovamento è possibile.
  • Conta la data di ingresso dello Stato nello spazio di applicazione.
  • Nei casi di deroga alla territorialità serve la richiesta del Ministro.
  • La preclusione copre anche definizioni senza intervento del giudice.

Basta essere già stati giudicati?

Perché la regola generale del nostro ordinamento è opposta a quella che si dà per scontata.

📜 Art. 11 c.p. — rinnovamento del giudizio

La norma prevede il rinnovamento del giudizio nei confronti di chi sia stato giudicato all'estero, nei casi indicati dall'art. 6 c.p. — cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ovvero quando ivi si sia verificato l'evento che ne è la conseguenza.

La ratio del primo comma risponde all'esigenza di garantire in ogni caso l'applicazione della legge italiana ai reati realizzati nel territorio della Repubblica, conformemente al principio di territorialità sancito dall'art. 6.

Nei casi in cui si configura una deroga a tale principio, quell'esigenza risulta meno pregnante: è per questo che il rinnovamento è subordinato a una preventiva valutazione del Ministro della giustizia.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 10 primo comma della Costituzione.

⚖️ Il ne bis in idem non è un principio generale del diritto internazionale

Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 2004, n. 44830

Il processo celebrato all'estero nei confronti del cittadino non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti, in quanto nell'ordinamento giuridico italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale: l'art. 11 comma 1 c.p. prevede la rinnovazione nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato.

La Corte ha escluso che il principio di rinnovazione dell'art. 11 c.p. possa ritenersi derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ovvero dalla Convenzione di Bruxelles del 1987, dall'Accordo di Schengen del 1985 o dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 1959.

Dentro Schengen sì, fuori no

Se pure in forza dell'art. 54 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen non si può più procedere in Italia — anche con riguardo a reati quivi commessi — nei confronti di persona definitivamente condannata o assolta per lo stesso fatto in uno Stato dell'area Schengen, resta ferma l'irrilevanza del ne bis in idem internazionale con riguardo a sentenza penale deliberata in un paese che non sia contraente.

In una fattispecie relativa a una decisione del Montenegro — Stato non appartenente all'Unione né allo spazio Schengen — la Corte ha ritenuto possibile il rinnovamento del giudizio.

Cass. pen., sez. II, 1 ottobre 2013, n. 40553 — la data conta

In una vicenda relativa a condanna emessa in Croazia, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, avendo quel Paese sottoscritto il trattato di adesione il 9 dicembre 2011 con decorrenza 1° luglio 2013 — data successiva alla celebrazione del processo in Italia.

Ne discende che la verifica riguarda anche la collocazione temporale dei due procedimenti rispetto all'ingresso dello Stato nello spazio di applicazione.

Va aggiunto che la verifica non riguarda soltanto i procedimenti gia' definiti. Nei casi in cui due autorita' stiano procedendo contemporaneamente sui medesimi fatti, la questione si pone in termini di litispendenza: esistono strumenti di cooperazione volti a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione, che consentono alle autorita' di consultarsi e di concentrare il procedimento presso una sola di esse.

Ne discende un'indicazione operativa che vale appena si scopre l'esistenza del secondo procedimento: la questione va sollevata subito, prima che entrambi avanzino. Attendere che uno dei due si definisca per poi eccepire la preclusione significa avere subito due processi anziche' uno, con i costi e i rischi che ne derivano — e senza alcuna garanzia che la preclusione venga poi riconosciuta.

Ne discende un'indicazione che orienta l'intera verifica: la domanda non è se vi sia stato un precedente giudizio, ma dove si sia svolto e a quali condizioni.

Dove opera la preclusione?

Entro lo spazio in cui si applicano gli strumenti europei, e la delimitazione è precisa.

📜 Art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge della parte contraente di condanna, non possa più essere eseguita

La Convenzione è stata firmata il 19 giugno 1990 e resa esecutiva in Italia con la legge 30 settembre 1993 n. 388, con entrata in vigore delle relative disposizioni il 26 ottobre 1997. La disciplina è contenuta negli artt. 54-58.

Alla previsione convenzionale si affiancano l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

📌 Perche' conviene sollevare il profilo anche quando la preclusione non e' certa

Anche dove i presupposti dell'art. 54 CAAS non risultino integralmente dimostrati, l'esistenza di un precedente giudizio all'estero per fatti in tutto o in parte coincidenti produce effetti che conviene far valere.

Sul trattamento sanzionatorio: la pena gia' espiata all'estero puo' rilevare secondo le regole previste dall'ordinamento in materia di computo, ed e' un profilo che va dedotto e documentato anziche' atteso.

Sull'oggetto del procedimento: anche una preclusione parziale riduce i fatti da accertare, con effetti su cornice e regime.

Sul piano cautelare: l'esistenza di un accertamento gia' compiuto altrove incide sulla valutazione delle esigenze, e va rappresentata in sede di riesame.

Ne discende che il profilo non e' tutto o niente: anche quando non chiude, incide — e la documentazione raccolta per sostenerlo serve comunque.

Tabella 1 — Dove la preclusione opera e dove no
SituazioneEffetto
Sentenza definitiva in Stato SchengenPreclusione, se ricorre la condizione
Sentenza in Stato UERileva anche l'art. 50 della Carta
Sentenza in Stato non contraenteNessuna preclusione automatica
Sentenza anteriore all'ingresso dello StatoVa verificata la data
Condanna non eseguitaLa condizione può non ricorrere
Definizione senza intervento del giudicePuò rientrare nella preclusione
Reato commesso in ItaliaArt. 11 c.p.: rinnovamento nei casi dell'art. 6

La riga sulla definizione senza intervento del giudice merita attenzione: la giurisprudenza europea ha adottato una lettura ampia, ritenendo che una decisione con cui il pubblico ministero chiude definitivamente il procedimento — dopo che l'imputato ha soddisfatto determinate condizioni — possa precludere l'instaurazione di un nuovo giudizio in un altro Stato.

Qual è la condizione prevista dall'art. 54?

È il requisito che si trascura più spesso, e può ribaltare l'esito della verifica.

L'art. 54 CAAS subordina la preclusione a una condizione precisa: che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, ovvero sia effettivamente in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna.

Ne discende che una condanna pronunciata all'estero e rimasta ineseguita — perché la persona si è allontanata, perché l'esecuzione non è stata avviata, perché il titolo non è stato posto in esecuzione — può non produrre l'effetto preclusivo.

Tabella 2 — Le tre alternative della condizione, e come si provano
AlternativaChe cosa va dimostratoDocumento
Pena eseguitaEspiazione avvenutaAttestazione dell'autorita' di esecuzione
Esecuzione in corsoAttualita' dell'esecuzioneCertificazione dello stato
Non piu' eseguibileCausa impeditiva secondo quel dirittoParere di legale abilitato
Prescrizione dell'esecuzioneMaturazione dei terminiAttestazione o parere
Causa estintiva stranieraIntervento secondo quell'ordinamentoProvvedimento tradotto
AssoluzioneNessuna condizione da provareDecisione con attestazione

L'ultima riga merita attenzione perche' semplifica molto: la condizione riguarda espressamente il caso di condanna. Ove la decisione straniera sia di assoluzione, non vi e' alcuna pena da eseguire e la verifica si riduce alla definitivita' e all'identita' dei fatti.

⚠️ «Non possa più essere eseguita» è la formula da verificare

La terza alternativa della condizione è quella meno intuitiva e spesso decisiva: la preclusione opera anche quando la pena, pur non eseguita, non possa più esserlo secondo la legge dello Stato di condanna.

Ne discende un accertamento che riguarda il diritto straniero: sono maturati termini di prescrizione dell'esecuzione? È intervenuto un provvedimento che ne impedisce il corso? Esiste una causa estintiva secondo quell'ordinamento?

È una verifica che l'avvocato italiano non può compiere da solo, perché richiede un parere sul diritto di quello Stato: va acquisita una attestazione dell'autorità competente o un parere di un legale abilitato in quella giurisdizione, e va prodotta. Senza quel documento la condizione resta indimostrata, e la preclusione non viene riconosciuta.

Che cosa significa «medesimi fatti»

La formula convenzionale è chiara e ha una conseguenza pratica rilevante.

L'art. 54 CAAS parla di «medesimi fatti», non di medesimo reato. Ne discende che il confronto si compie sui fatti materiali — la condotta storicamente accertata — e non sulla qualificazione giuridica attribuita nei due ordinamenti.

Il criterio è quello dell'identità del fatto storico, e la sua applicazione richiede un confronto analitico anziché una valutazione complessiva.

È un profilo che opera in entrambe le direzioni. A favore: una diversa qualificazione nei due Stati non esclude la preclusione, se i fatti sono i medesimi. A sfavore: l'identità del nome del reato non basta, se i fatti materiali sono diversi.

Come si conduce il confronto

1

Acquisizione della decisione straniera, con traduzione asseverata.

2

Isolamento dei fatti materiali accertati in quella decisione.

3

Confronto con i fatti descritti nel capo di imputazione italiano.

4

Verifica della sovrapposizione: condotte, tempi, luoghi, persone offese.

5

Individuazione di eventuali segmenti non coperti dalla decisione estera.

📌 La sovrapposizione può essere parziale, e va mappata

Nei procedimenti transnazionali è frequente che la decisione straniera copra una parte soltanto dei fatti contestati in Italia — perché relativa a un segmento temporale diverso, a condotte tenute in quel territorio, o a un numero minore di episodi.

Ne discende che la verifica non si conclude con un giudizio unitario: va compiuta episodio per episodio, mappando quali segmenti siano già stati giudicati e quali no.

Il risultato può essere una preclusione parziale, che non chiude il procedimento ma ne riduce l'oggetto — e la riduzione dell'oggetto incide su cornice, competenza e regime cautelare. È un esito meno appariscente della chiusura integrale e spesso più realistico.

Perché la data è rilevante?

È un profilo tecnico che ha deciso casi concreti, e va verificato prima di impostare la questione.

Poiché gli strumenti europei si applicano agli Stati a partire dal momento in cui ne divengono parte, la collocazione temporale dei due procedimenti rispetto a quell'ingresso è decisiva.

In una vicenda relativa a una condanna emessa in Croazia, la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali proprio perché quel Paese aveva sottoscritto il trattato di adesione il 9 dicembre 2011 con decorrenza 1° luglio 2013, data successiva alla celebrazione del processo in Italia.

Ne discende una verifica preliminare: quando è stata pronunciata la decisione straniera, quando si è celebrato o si celebra il procedimento italiano, e in quale data lo Stato interessato è entrato nello spazio di applicazione dello strumento invocato.

Dove si costruisce la difesa

Su cinque livelli, e ciascuno richiede materiale che va acquisito dall'estero.

Tabella 3 — I cinque livelli e il materiale necessario
LivelloChe cosa va accertatoDocumento
Stato di provenienzaContraente o noVerifica normativa
DefinitivitàLa decisione è definitivaAttestazione dell'autorità
Condizione di esecuzioneEseguita, in corso o non più eseguibileAttestazione o parere
Medesimi fattiSovrapposizione dei fatti materialiDecisione tradotta
Collocazione temporaleDate dei procedimenti e dell'adesioneVerifica documentale
Segmenti non copertiPreclusione integrale o parzialeMappatura episodio per episodio

⚠️ Senza la documentazione dall'estero la questione non si può sostenere

È il limite pratico di questa materia, e va rappresentato subito perché incide sui tempi: ciascuno dei cinque livelli richiede un documento che proviene dall'ordinamento straniero, e che va richiesto, ottenuto e tradotto.

Servono: copia della decisione con attestazione di definitività; documentazione sullo stato dell'esecuzione; ove rilevante, un parere sull'eseguibilità secondo quel diritto; e la traduzione asseverata di tutto.

Ne discende che l'attività va avviata appena il profilo emerge, e non alla vigilia dell'udienza: i tempi di risposta delle autorità straniere non sono compatibili con le scadenze processuali italiane, e una questione fondata può cadere per difetto di documentazione.

⏰ Schema temporale — l'ordine delle verifiche, e perche' i tempi contano

1

Fase 1 — Appena emerge il profilo

Verifica dello Stato di provenienza della decisione.

2

Fase 2 — Immediatamente

Richiesta della copia della decisione con attestazione di definitivita'.

3

Fase 3 — Contestualmente

Richiesta di documentazione sullo stato dell'esecuzione della pena.

4

Fase 4 — Se necessario

Parere di legale abilitato sull'eseguibilita' secondo quel diritto.

5

Fase 5 — Al ricevimento

Traduzione asseverata di tutta la documentazione.

6

Fase 6 — Sull'oggetto

Mappatura dei fatti materiali, episodio per episodio.

7

Fase 7 — Prima dell'udienza

Deposito: i tempi esteri non seguono le scadenze italiane.

📈 I riferimenti normativi

  • art. 11 c.p. — rinnovamento del giudizio nei casi dell'art. 6
  • art. 54 CAAS — preclusione entro lo spazio Schengen, con condizione
  • 26 ottobre 1997 — entrata in vigore in Italia delle disposizioni rilevanti
  • art. 50 Carta UE — e art. 4 Protocollo 7 CEDU
  • medesimi fatti — criterio del confronto: non la qualificazione giuridica

Fonte: art. 11 c.p., artt. 54-58 CAAS resi esecutivi con L. 30 settembre 1993 n. 388

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Se sono già stato giudicato non possono riprocessarmi»Non vige il ne bis in idem internazionale
«Vale in tutto il mondo»Opera entro lo spazio in cui si applicano gli strumenti
«Basta la sentenza estera»Serve anche la condizione sull'esecuzione
«Se non ho scontato è uguale»La condanna non eseguita può non precludere
«Conta il nome del reato»Rilevano i medesimi fatti materiali
«La data è irrilevante»Conta l'ingresso dello Stato nello spazio di applicazione
«Serve una sentenza del giudice»Anche definizioni senza il giudice possono precludere
«Basta dirlo in udienza»Serve documentazione dall'estero, tradotta

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Sono già stato processato per questi fatti in un altro paese. Come possono aprire un procedimento in Italia?»

Risposta. Purtroppo possono, ed è il punto da cui bisogna partire perché quasi tutti danno per scontato il contrario. Nell'ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale: l'art. 11 comma 1 c.p. prevede il rinnovamento del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato. La Cassazione ha affermato che quel principio non è derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Dove la preclusione opera davvero? Entro lo spazio Schengen, in forza dell'art. 54 della Convenzione applicativa: una persona giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta a procedimento per i medesimi fatti in un'altra. Ma — ed è la parte che quasi nessuno conosce — a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato di condanna. Quindi le domande sono tre, in ordine: in quale Stato si è svolto il processo? La decisione è definitiva? E la pena è stata eseguita, o non può più esserlo? Su quest'ultimo punto serve documentazione dall'estero, e va chiesta subito: i tempi non seguono le nostre scadenze.

📁 Caso pratico 1 — preclusione riconosciuta entro lo spazio Schengen

Scenario. Procedimento in Italia successivo a decisione definitiva pronunciata in altro Stato contraente per i medesimi fatti.

Strategia. Acquisizione della decisione con attestazione di definitivita' e della documentazione sullo stato dell'esecuzione della pena, con traduzione asseverata e deposito.

Esito. Preclusione ex art. 54 CAAS ritenuta operante, con definizione del procedimento.

📁 Caso pratico 2 — condizione dimostrata per non eseguibilita'

Scenario. Condanna estera rimasta ineseguita, con eccezione di ne bis in idem contrastata dall'accusa.

Strategia. Acquisizione di parere di legale abilitato nella giurisdizione di condanna sull'intervenuta maturazione dei termini di prescrizione dell'esecuzione secondo quel diritto, con attestazione dell'autorita' competente.

Esito. Terza alternativa della condizione ritenuta integrata.

📁 Caso pratico 3 — preclusione parziale

Scenario. Decisione estera relativa a un segmento soltanto dei fatti contestati nel procedimento italiano.

Strategia. Mappatura episodio per episodio dei fatti materiali accertati nella decisione straniera e confronto con il capo di imputazione, con individuazione dei segmenti gia' giudicati.

Esito. Riduzione dell'oggetto del procedimento, con effetti su cornice e regime cautelare.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Eccezione di ne bis in idem sollevata in udienza senza documentazione a sostegno.

Strategia. Nessuna acquisizione della decisione straniera ne' della documentazione sullo stato dell'esecuzione.

Esito. Questione non decidibile per difetto di prova dei presupposti, in un procedimento in cui i tempi di risposta delle autorita' estere non erano compatibili con le scadenze. La lezione: la documentazione va richiesta appena il profilo emerge.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Dare per scontata la preclusione: non vige il ne bis in idem internazionale.
  • Non verificare la condizione sull'esecuzione della pena.
  • Confrontare le qualificazioni anziche' i fatti materiali.
  • Trascurare le date di ingresso dello Stato nello spazio di applicazione.
  • Sollevare la questione tardi: i tempi esteri non seguono le scadenze italiane.
  • Non mappare i segmenti non coperti dalla decisione straniera.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Ritenere il ne bis in idem principio generale del diritto internazionale.
  • Non verificare la condizione prevista dall'art. 54 CAAS.
  • Non acquisire il parere sull'eseguibilita' secondo il diritto straniero.
  • Non compiere il confronto sui fatti materiali, episodio per episodio.
  • Non verificare la collocazione temporale rispetto all'adesione dello Stato.
  • Non avviare per tempo l'acquisizione della documentazione estera.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Sono stato condannato all'estero ma non ho mai scontato la pena. Questo mi aiuta o mi danneggia?»

Risposta. La danneggia, ed è controintuitivo — quindi glielo spiego con precisione perché cambia l'intera strategia. L'art. 54 della Convenzione di Schengen subordina la preclusione a una condizione: che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, ovvero sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente, ovvero non possa più essere eseguita secondo la legge della parte contraente di condanna. Ne discende che una condanna rimasta ineseguita — perché lei si è allontanato, perché l'esecuzione non è stata avviata, perché il titolo non è stato posto in esecuzione — può non produrre l'effetto preclusivo. C'è però una terza alternativa che potrebbe salvarla, ed è quella meno intuitiva: la preclusione opera anche quando la pena, pur non eseguita, non possa più esserlo secondo il diritto di quello Stato. Quindi la verifica si sposta lì: sono maturati termini di prescrizione dell'esecuzione? È intervenuto un provvedimento che ne impedisce il corso? Esiste una causa estintiva secondo quell'ordinamento? È un accertamento che io non posso compiere, perché richiede un parere sul diritto straniero: serve un'attestazione dell'autorità competente o il parere di un legale abilitato in quella giurisdizione, con traduzione asseverata. Senza quel documento la condizione resta indimostrata e la preclusione non viene riconosciuta. Cominciamo da lì, oggi.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Ne bis in idemDivieto di doppio giudizio: non e' principio generale internazionale
Art. 11 c.p.Rinnovamento del giudizio nei casi dell'art. 6
Art. 54 CAASPreclusione entro lo spazio Schengen, con condizione
Condizione di esecuzionePena eseguita, in corso o non piu' eseguibile
Medesimi fattiCriterio del confronto: i fatti materiali
Art. 50 Carta UEDivieto di doppio giudizio nel diritto dell'Unione
Art. 4 Protocollo 7 CEDUUlteriore riferimento convenzionale
Preclusione parzialeQuando la decisione estera copre solo alcuni segmenti
Richiesta del MinistroPresupposto nei casi di deroga alla territorialita'
Attestazione di definitivita'Documento necessario a sostenere la questione

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica dello Stato di provenienza della decisione.
  2. Acquisizione della decisione con attestazione di definitivita'.
  3. Documentazione sullo stato dell'esecuzione della pena.
  4. Parere sull'eseguibilita' secondo il diritto dello Stato di condanna.
  5. Traduzione asseverata di tutta la documentazione acquisita.
  6. Mappatura dei fatti materiali, episodio per episodio.
  7. Verifica delle date dei procedimenti rispetto all'ingresso dello Stato nello spazio di applicazione.
  8. Deduzione della pena gia' espiata ai fini del computo, ove la preclusione non operi.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede di sollevare la questione senza acquisire la documentazione necessaria.
  • Chi chiede pareri sul diritto processuale di un altro ordinamento.
  • Chi non intende attivarsi per l'acquisizione degli atti dall'estero.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima della verifica sui presupposti.

Assistenza in procedimenti con profili di doppia giurisdizione: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Verifica dei presuppostiD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialeStato, definitivita', esecuzione, fatti, date
Acquisizione degli atti esteriD.M. 55/2014 — attivita' stragiudizialeTempi non compatibili con le scadenze italiane
Parere di legale esteroSecondo la tariffa di quel PaeseSull'eseguibilita' della pena
Traduzioni asseverateCompenso distintoSu decisione e attestazioni
Deduzione in giudizioD.M. 55/2014 — giudizioCon la documentazione a corredo

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Se sono già stato giudicato all'estero possono riprocessarmi in Italia?

Sì, in linea di principio: nell'ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale. L'art. 11 comma 1 c.p. prevede il rinnovamento del giudizio nei casi indicati dall'art. 6 c.p., cioè quando l'azione o l'omissione che costituisce il reato sia avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato. La Cassazione ha escluso che quel principio possa ritenersi derogato dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La preclusione opera invece entro lo spazio in cui si applicano gli strumenti europei.

Dove opera la preclusione?

Entro lo spazio Schengen, in forza dell'art. 54 della Convenzione applicativa: «una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente». Alla previsione convenzionale si affiancano l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e l'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Fuori da quello spazio la preclusione non opera automaticamente.

Qual è la condizione prevista dall'art. 54?

Che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita, ovvero sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente, ovvero non possa più essere eseguita secondo la legge della parte contraente di condanna. È il requisito che si trascura più spesso e che può ribaltare la verifica: una condanna pronunciata all'estero e rimasta ineseguita può non produrre l'effetto preclusivo.

Se non ho scontato la pena posso comunque invocare la preclusione?

Solo se ricorre la terza alternativa: che la pena, pur non eseguita, non possa più esserlo secondo la legge dello Stato di condanna. È l'ipotesi meno intuitiva e spesso decisiva, e l'accertamento riguarda il diritto straniero: sono maturati termini di prescrizione dell'esecuzione? È intervenuto un provvedimento che ne impedisce il corso? Esiste una causa estintiva secondo quell'ordinamento? Serve un'attestazione dell'autorità competente o il parere di un legale abilitato in quella giurisdizione.

Conta la qualificazione giuridica del reato?

No: l'art. 54 parla di «medesimi fatti», non di medesimo reato. Il confronto si compie quindi sui fatti materiali — la condotta storicamente accertata — e non sulla qualificazione attribuita nei due ordinamenti. È un profilo che opera in entrambe le direzioni: una diversa qualificazione non esclude la preclusione se i fatti sono i medesimi, ma l'identità del nome del reato non basta se i fatti materiali sono diversi.

Come si conduce il confronto sui fatti?

In cinque passaggi. Acquisizione della decisione straniera, con traduzione asseverata. Isolamento dei fatti materiali accertati in quella decisione. Confronto con i fatti descritti nel capo di imputazione italiano. Verifica della sovrapposizione quanto a condotte, tempi, luoghi e persone offese. E individuazione di eventuali segmenti non coperti dalla decisione estera. È un lavoro analitico, non un giudizio unitario.

La preclusione può essere parziale?

Sì, ed è l'esito più frequente nei procedimenti transnazionali: è comune che la decisione straniera copra una parte soltanto dei fatti contestati in Italia — perché relativa a un segmento temporale diverso, a condotte tenute in quel territorio, o a un numero minore di episodi. Ne discende una preclusione parziale, che non chiude il procedimento ma ne riduce l'oggetto: e la riduzione incide su cornice, competenza e regime cautelare. È un esito meno appariscente della chiusura integrale e spesso più realistico.

Perché la data del procedimento è rilevante?

Perché gli strumenti europei si applicano agli Stati a partire dal momento in cui ne divengono parte, sicché la collocazione temporale dei due procedimenti rispetto a quell'ingresso è decisiva. In una vicenda relativa a condanna emessa in Croazia, la Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 50 della Carta proprio perché quel Paese aveva sottoscritto il trattato di adesione con decorrenza 1° luglio 2013, data successiva alla celebrazione del processo in Italia.

Vale solo per le sentenze del giudice?

No: la giurisprudenza europea ha adottato una lettura ampia del principio, ritenendo che una decisione con cui il pubblico ministero chiude definitivamente il procedimento — dopo che l'imputato ha soddisfatto determinate condizioni, e anche senza l'intervento di un giudice — possa precludere al giudice di un altro Stato membro di instaurare nuovamente il giudizio per gli stessi fatti nei confronti del medesimo imputato. È un profilo da verificare quando la definizione estera non abbia avuto forma di sentenza.

Che documentazione serve per sostenere la questione?

Quattro documenti, tutti provenienti dall'ordinamento straniero. Copia della decisione con attestazione di definitività. Documentazione sullo stato dell'esecuzione della pena. Ove rilevante, un parere sull'eseguibilità secondo quel diritto. E la traduzione asseverata di tutto. Senza quel materiale la questione non è decidibile, perché i presupposti restano indimostrati.

Quando va avviata l'attività?

Appena il profilo emerge, e non alla vigilia dell'udienza. I tempi di risposta delle autorità straniere non sono compatibili con le scadenze processuali italiane, e una questione fondata può cadere per difetto di documentazione. È un limite pratico che va rappresentato subito, perché determina se la difesa possa essere effettivamente sostenuta o resti un'affermazione.

Serve la richiesta del Ministro?

Nei casi in cui il rinnovamento configuri una deroga al principio di territorialità, sì: l'art. 11 c.p. subordina il rinnovamento a una preventiva valutazione del Ministro della giustizia. La ratio è che, quando il fatto sia stato realizzato nel territorio della Repubblica, l'esigenza di applicare la legge italiana è massima e il rinnovamento non richiede quel filtro; quando invece si tratti di ipotesi derogatorie, quell'esigenza è meno pregnante ed è sufficiente una valutazione di ordine politico.