Riciclaggio e autoriciclaggio: pene e difesa

Riciclaggio e autoriciclaggio sono reati distinti: l'autoriciclaggio punisce chi reimpiega proventi di un reato che ha commesso. Un solo fatto puo' produrre due imputazioni.

⏱ 21 minuti di lettura · aggiornato al

▶ Risposta diretta

Fino al 2014 chi commetteva un reato non poteva essere punito per aver ripulito i propri proventi. L'art. 648-bis del codice penale si apre con la formula «fuori dei casi di concorso nel reato»: chi aveva commesso il delitto a monte restava fuori dalla fattispecie. Quel privilegio è caduto con la L. 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto l'art. 648-ter.1, l'autoriciclaggio. È la novità che ha cambiato la difesa penale d'impresa più di qualunque altra dell'ultimo decennio.

La conseguenza pratica è che oggi un solo fatto può generare due imputazioni: il reato presupposto — una frode fiscale, una bancarotta, una corruzione — e, in aggiunta, l'autoriciclaggio per aver reimpiegato quel denaro in attività economiche o imprenditoriali.

Il terreno difensivo centrale è però scritto nella norma stessa. Il comma 4 dell'art. 648-ter.1 esclude la punibilità quando il denaro, i beni o le utilità sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. Comprare un'auto o pagare una vacanza non è autoriciclaggio; immetterli in un'impresa lo è.

Su entrambe le fattispecie l'elemento che decide non è il movimento di denaro in sé, ma la sua idoneità concreta a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Un bonifico tracciato, su un conto intestato, verso un beneficiario noto, difficilmente ostacola alcunché: e questo è il punto da cui parte la difesa.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620 · penale d'impresa, tributario e fallimentare

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • 648-bis riciclaggio · 648-ter impiego · 648-ter.1 autoriciclaggio: tre fattispecie distinte.
  • L'autoriciclaggio esiste dal 2014: prima l'autore del reato a monte era impunibile.
  • Un solo fatto può produrre due imputazioni: reato presupposto più autoriciclaggio.
  • Comma 4: non è punibile la destinazione a mera utilizzazione o godimento personale.
  • Decisiva è l'idoneità concreta a ostacolare l'identificazione della provenienza.
  • Il reato presupposto va accertato almeno nei suoi elementi, ma non serve una condanna definitiva.
  • Art. 648-quater: confisca obbligatoria, anche per equivalente.
  • Per la società scatta la responsabilità da d.lgs. 231/2001, con sanzioni interdittive.
  • Per professionisti e intermediari valgono gli obblighi del d.lgs. 231/2007 e la segnalazione alla UIF.

Perché tre reati sembrano uno solo?

Nel linguaggio comune si dice «riciclaggio» per indicare qualunque operazione su denaro di provenienza illecita. Il codice penale distingue invece tre fattispecie, e la differenza non è nominalistica: cambia chi può commetterle, quali condotte rilevano e quale sia la difesa.

Tabella 1 — Le tre fattispecie e chi può commetterle
Norma Condotta Chi la commette
648 c.p.
ricettazione
Acquistare, ricevere od occultare beni di provenienza illecita, o intromettersi nel farli acquistareChi non ha concorso nel reato a monte
648-bis c.p.
riciclaggio
Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, o compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della provenienzaChi non ha concorso nel reato a monte
648-ter c.p.
impiego
Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità di provenienza illecitaChi non ha concorso nel reato a monte
648-ter.1 c.p.
autoriciclaggio
Impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ostacolando concretamente l'identificazioneChi ha commesso o concorso nel reato a monte

La colonna di destra racconta tutta la storia. Le prime tre norme si aprono con una clausola di riserva — «fuori dei casi di concorso nel reato» — che per decenni ha reso l'autore del delitto presupposto impunibile per ciò che faceva successivamente con il ricavato. La ragione era di sistema: si riteneva che il reimpiego fosse un naturale post-fatto, già assorbito dal disvalore del reato principale.

Nel 2014 il legislatore ha rovesciato quell'impostazione, e l'ha fatto nell'ambito della disciplina sulla collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali. L'art. 648-ter.1 colma esattamente quello spazio.

📌 Un'avvertenza sulla successione normativa

Il perimetro dei reati presupposto è stato ampliato da interventi successivi, in attuazione della normativa europea in materia. Per fatti risalenti nel tempo occorre quindi individuare quale formulazione fosse vigente all'epoca e quale sia la disciplina più favorevole: le differenze incidono su punibilità e cornice edittale. È una verifica che va fatta sul testo, non a memoria.

Che cos'è davvero l'autoriciclaggio?

La fattispecie richiede la compresenza di quattro elementi. Mancandone uno, il reato non c'è, e la difesa lavora su ciascuno separatamente.

Tabella 2 — I quattro elementi dell'art. 648-ter.1
Elemento Contenuto Terreno difensivo
Delitto presuppostoUn reato commesso dallo stesso soggetto o in concorsoInsussistenza o diversa qualificazione del reato a monte
ProvenienzaChe quel denaro derivi effettivamente da quel delittoTracciabilità di provviste lecite distinte, ricostruzione contabile
Destinazione qualificataImpiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculativeDestinazione a godimento personale (comma 4)
Ostacolo concretoChe l'operazione ostacoli concretamente l'identificazione della provenienzaPiena tracciabilità dell'operazione

L'avverbio «concretamente», che il legislatore ha inserito nel testo, non è un rafforzativo retorico: seleziona le condotte punibili. Non basta che il denaro provenga da un delitto e finisca in un'impresa. Occorre che il modo in cui vi finisce renda più difficile risalire alla sua origine.

Il godimento personale: dove finisce la punibilità

È la clausola più importante della norma e quella che decide un gran numero di procedimenti.

📜 Art. 648-ter.1, comma 4, del codice penale

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Testo consolidato su Normattiva.

La ratio è coerente con la scelta del 2014: il legislatore ha voluto punire il reimpiego che inquina il mercato, non il semplice consumo del profitto illecito. Chi commette una frode fiscale e con quel denaro compra un'automobile o paga una vacanza consuma il provento; chi lo immette nel capitale di una società, lo investe in strumenti finanziari o lo impiega in un'operazione immobiliare a fini speculativi lo reintroduce nel circuito economico.

Tabella 3 — La linea di confine, in concreto
Tendenzialmente godimento personale Tendenzialmente destinazione qualificata
Acquisto di beni di consumo per sé o per la famigliaConferimento nel capitale di una società
Spese correnti, viaggi, consumiSottoscrizione di strumenti finanziari
Acquisto dell'abitazione destinata a uso proprioOperazione immobiliare a fini di rivendita o reddito
Estinzione di un debito personaleFinanziamento soci o copertura di perdite d'impresa
Deposito su conto corrente intestato, senza schermiPassaggio attraverso società interposte o veicoli esteri

⚠️ La tabella indica tendenze, non automatismi

La qualificazione dipende dal caso concreto e le due colonne possono sovrapporsi. L'acquisto di un immobile, per esempio, sta a sinistra se destinato ad abitazione propria e a destra se inserito in un'operazione di rivendita. Ciò che sposta l'ago non è la categoria del bene ma la funzione dell'operazione e la sua attitudine a schermare l'origine del denaro. Per questo la difesa si costruisce documentando l'uso effettivo — residenza anagrafica, utenze, assenza di locazione o rivendita — e non affermando l'intenzione.

Perché non ogni movimentazione è riciclaggio

È l'argomento tecnicamente più solido, e quello che nella pratica viene svolto meno di quanto meriterebbe.

Tanto l'art. 648-bis quanto l'art. 648-ter.1 non puniscono il movimento di denaro in quanto tale: puniscono la condotta che ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa. Nell'autoriciclaggio la norma pretende addirittura che l'ostacolo sia concreto. Ne discende che un'operazione perfettamente tracciata difficilmente integra il reato, per quanto ingente sia l'importo.

Tabella 4 — Gli indici dell'ostacolo concreto
Elemento Depone per l'ostacolo Depone contro
TracciabilitàContante, strumenti al portatore, compensazioni informaliBonifico bancario con causale, su conti intestati
IntestazionePrestanome, società schermo, trust opachiIntestazione diretta all'interessato
FrazionamentoSuddivisione in operazioni sotto sogliaOperazione unica e dichiarata
DocumentazioneContratti simulati, fatture inesistentiContabilità regolare e coerente
PercorsoPassaggi in giurisdizioni non collaborativeCircuito bancario domestico
EmersioneOperazione occultata agli obbligati alla verificaOperazione transitata da intermediari vigilati

La difesa consiste nel ricostruire l'operazione contestata riga per riga e nel dimostrare che l'amministrazione era in grado di risalire alla provenienza senza sforzo apprezzabile. Quando l'accertamento è stato compiuto proprio a partire dalla documentazione bancaria dell'indagato, l'argomento si presenta da sé: un'operazione che l'autorità ha ricostruito leggendo un estratto conto non ha ostacolato nulla.

Serve una condanna per il reato a monte?

No, e questa è una delle precisazioni che evita difese impostate male.

Non occorre una sentenza definitiva di condanna per il delitto presupposto: è sufficiente che questo risulti accertato almeno nei suoi elementi essenziali nell'ambito del procedimento per riciclaggio o autoriciclaggio. Il giudice può quindi accertarlo incidentalmente, e il procedimento sul reato a monte può essere pendente, definito diversamente, o addirittura non essere mai stato instaurato nei confronti dell'autore.

Questo però non significa che il punto sia indifendibile. Se il delitto presupposto è insussistente, o se la sua qualificazione cambia in modo tale da farlo uscire dal perimetro dei reati rilevanti, viene meno il fondamento dell'intera contestazione. Nei procedimenti tributari, ad esempio, la riqualificazione del fatto o l'accertamento che le soglie di punibilità non siano state superate incide direttamente sull'imputazione di autoriciclaggio che vi si appoggia.

📌 Il vantaggio nascosto della doppia imputazione

Quando l'autoriciclaggio si appoggia a un reato presupposto contestato nello stesso procedimento, la difesa dispone di due fronti collegati: ogni risultato ottenuto sul reato a monte si riverbera sull'imputazione derivata. È il motivo per cui in questi procedimenti la strategia va costruita unitariamente fin dall'inizio, e non trattando le due contestazioni come partite separate.

Confisca, anche per equivalente

È l'aspetto che produce le conseguenze patrimoniali più rilevanti, spesso prima ancora che il processo entri nel merito.

L'art. 648-quater del codice penale prevede, in caso di condanna, la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Quando non sia possibile aggredirli direttamente, opera la confisca per equivalente: si colpiscono altri beni del condannato per un valore corrispondente. Al processo di merito si affianca quindi, tipicamente in fase cautelare, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Tabella 5 — Dove si contesta il sequestro
Profilo Argomento difensivo
Quantificazione del profittoIl profitto non coincide con il volume delle movimentazioni: va ricostruito il vantaggio effettivo
DuplicazioneLo stesso profitto non può essere confiscato due volte sul reato presupposto e sull'autoriciclaggio
Perimetro soggettivoBeni di terzi estranei, o acquistati con provviste lecite tracciabili
ProporzionalitàSequestro eccedente il valore contestato o su beni strumentali all'attività
Restituzione all'erarioNei presupposti tributari, l'integrale versamento del dovuto incide sul profitto confiscabile

Il rimedio è il riesame reale, da proporre nei termini di legge, e resta successivamente disponibile l'istanza di dissequestro al mutare delle condizioni. La ricostruzione contabile che sorregge questi argomenti va avviata appena il sequestro è eseguito: a distanza di anni, reperire la documentazione bancaria delle provviste diventa progressivamente più difficile.

Cosa rischia la società?

Nei procedimenti economici l'imputazione personale non esaurisce il problema. Riciclaggio, impiego e autoriciclaggio sono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: se il fatto è commesso nell'interesse o a vantaggio della società da chi vi ricopre una posizione apicale o vi è sottoposto, risponde anche l'ente.

Tabella 6 — Il fronte 231/2001
Profilo Contenuto
Presupposto oggettivoReato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente
Sanzioni pecuniariePer quote, con importi che per questi reati raggiungono livelli elevati
Sanzioni interdittiveInterdizione dall'attività, sospensione di autorizzazioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni
EsimenteModello di organizzazione e gestione idoneo ed efficacemente attuato, con organismo di vigilanza
Errore ricorrenteModello adottato ma mai aggiornato né realmente applicato: non esime

Va detto senza indulgenza che l'esimente non si ottiene esibendo un documento. Il modello deve risultare idoneo rispetto ai rischi specifici di quell'impresa ed efficacemente attuato: flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, tracciabilità delle decisioni, formazione documentata, sistema disciplinare applicato. Un modello acquistato a suo tempo, mai aggiornato e mai applicato, in giudizio pesa poco più di una cartella vuota. Sul piano pratico le sanzioni interdittive sono spesso più temute di quelle pecuniarie, perché il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può fermare un'impresa più rapidamente di qualunque multa.

Obblighi di professionisti e intermediari

Una parte consistente dei procedimenti in questa materia nasce non da chi ha movimentato il denaro, ma da chi avrebbe dovuto intercettarlo. Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 impone a banche, intermediari finanziari e a un ampio novero di professionisti — commercialisti, notai, avvocati in determinate attività, revisori, agenti immobiliari — un sistema di obblighi.

Tabella 7 — Gli obblighi antiriciclaggio e i rischi connessi
Obbligo Contenuto Rischio in caso di violazione
Adeguata verificaIdentificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica di scopo e natura del rapportoSanzioni amministrative
ConservazioneCustodia della documentazione per il periodo previstoSanzioni amministrative
Segnalazione di operazione sospettaComunicazione alla UIF quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettareSanzioni, e nei casi più gravi profili di concorso
Divieto di comunicazioneNon rivelare al cliente l'avvenuta segnalazioneSanzione autonoma
Limiti all'uso del contanteSoglie fissate dalla normativa vigenteSanzioni amministrative

Il punto delicato è la soglia del sospetto. La legge non chiede al professionista di svolgere indagini né di accertare reati: chiede una valutazione di ragionevolezza sugli elementi di cui dispone. La difesa di chi è accusato di omessa segnalazione si costruisce dimostrando cosa fosse concretamente conoscibile al momento, quali verifiche siano state effettivamente svolte e come siano state documentate. Chi tiene traccia scritta delle proprie valutazioni, anche quando conclude per l'assenza di sospetto, si trova in una posizione radicalmente diversa da chi non ha nulla da esibire.

Miti e fatti

Tabella 8 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente dire Come stanno le cose
«Non posso riciclare i miei stessi soldi»Dal 2014 sì: è l'autoriciclaggio dell'art. 648-ter.1
«Ogni movimento di quel denaro è reato»No: serve l'idoneità concreta a ostacolare l'identificazione
«Se lo spendo per me sono comunque punibile»Il comma 4 esclude la punibilità per mera utilizzazione o godimento personale
«Serve una condanna per il reato a monte»Basta che risulti accertato nei suoi elementi essenziali
«Con il bonifico tracciato sono al sicuro»È un argomento forte sull'ostacolo, non una garanzia: conta il quadro complessivo
«La società non c'entra, ho agito io»Sono reati presupposto del d.lgs. 231/2001: l'ente risponde in proprio
«Abbiamo il modello 231, siamo coperti»Deve essere idoneo ed efficacemente attuato: un modello mai applicato non esime
«Il sequestro si discute alla fine del processo»Si contesta subito, con il riesame reale nei termini

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mi contestano una frode fiscale e in più l'autoriciclaggio perché ho rimesso quei soldi nella mia azienda. Ma erano già miei, li ho solo reinvestiti. Come può essere due reati?»

Risposta. Capisco perché le sembri illogico, ed è esattamente il ragionamento che il legislatore ha voluto interrompere nel 2014. Fino ad allora aveva ragione lei: chi commetteva il reato non era punibile per quello che faceva dopo con il ricavato, perché il reimpiego era considerato un naturale post-fatto. L'art. 648-ter.1 ha rotto quello schema. Detto questo, la sua posizione non è affatto persa, e le indico i tre punti su cui lavorare. Il primo, e il più forte: l'operazione ostacolava concretamente l'identificazione della provenienza? Se ha fatto un bonifico dal suo conto personale al conto della sua società, con causale «finanziamento soci», registrato in contabilità, la risposta è probabilmente no — e senza ostacolo concreto il reato non c'è, perché la norma pretende proprio quell'avverbio. Il secondo: la destinazione. Se una parte di quel denaro è andata a spese personali, quella parte ricade nella non punibilità del comma 4. Va separata contabilmente, non affermata. Il terzo: il reato presupposto. Se sulla frode fiscale otteniamo una riqualificazione o dimostriamo che le soglie non erano superate, cade il fondamento dell'imputazione derivata. Mi servono gli estratti conto e la contabilità del periodo.

📁 Caso pratico 1 — assenza di ostacolo concreto

Scenario. Autoriciclaggio contestato per il reimpiego di somme in una società riconducibile all'indagato, tramite bonifici dal conto personale con causale esplicita.

Strategia. Ricostruzione dell'intero flusso su documentazione bancaria e contabile, con dimostrazione che l'accertamento stesso era stato compiuto leggendo quegli estratti conto: nessun ostacolo all'identificazione della provenienza.

Esito. Esclusione dell'autoriciclaggio, con permanenza del solo reato presupposto.

📁 Caso pratico 2 — godimento personale ex comma 4

Scenario. Contestazione riferita all'acquisto di un immobile, qualificato dall'accusa come investimento.

Strategia. Documentazione della destinazione ad abitazione propria: residenza anagrafica, volture delle utenze, assenza di contratti di locazione o di atti di rivendita, coerenza con la composizione del nucleo familiare.

Esito. Riconoscimento della non punibilità per destinazione a godimento personale.

📁 Caso pratico 3 — riduzione del sequestro per duplicazione

Scenario. Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, calcolato cumulando il profitto del reato presupposto e quello dell'autoriciclaggio sul medesimo importo.

Strategia. Riesame reale con contestazione della duplicazione e della quantificazione, distinguendo il profitto effettivo dal volume complessivo delle movimentazioni.

Esito. Riduzione sostanziale del quantum sequestrato.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Difesa fondata sul godimento personale in presenza di passaggi attraverso società interposte, provviste in contante e documentazione contrattuale non riscontrabile.

Strategia. Richiesta di applicazione del comma 4 senza separazione contabile fra le somme destinate a consumo e quelle reimpiegate.

Esito. Clausola di non punibilità non riconosciuta. La lezione: il comma 4 opera su somme identificate e documentate, non su un'affermazione complessiva riferita all'intero importo.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Movimentare o regolarizzare somme dopo aver saputo dell'accertamento: si aggiungono condotte autonome.
  • Ricostruire a posteriori contratti o causali per giustificare operazioni già eseguite.
  • Rendere dichiarazioni sulla provenienza delle provviste prima di aver ricostruito la contabilità.
  • Lasciar decorrere i termini del riesame reale contando di discutere il sequestro in dibattimento.
  • Trattare separatamente il reato presupposto e l'autoriciclaggio, perdendo il collegamento fra i due fronti.
  • Ignorare il procedimento a carico della società, che corre in parallelo con sanzioni interdittive proprie.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non contestare l'idoneità concreta a ostacolare, che è l'elemento selettivo della fattispecie.
  • Invocare il comma 4 in modo generico, senza separare contabilmente le somme destinate a consumo.
  • Non verificare la duplicazione del profitto fra reato presupposto e autoriciclaggio in sede di sequestro.
  • Confondere volume delle movimentazioni e profitto confiscabile.
  • Non coordinare la difesa penale con quella dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.
  • Nelle omesse segnalazioni, non documentare che cosa fosse concretamente conoscibile al momento della valutazione.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Sono commercialista. Mi contestano di non aver segnalato un cliente. Ma io non potevo sapere che i soldi venissero da un reato: non faccio l'investigatore.»

Risposta. Ha ragione sul principio, e infatti la legge non le chiede quello. Il d.lgs. 231/2007 non le impone di accertare reati né di svolgere indagini: le chiede una valutazione di ragionevolezza sugli elementi di cui disponeva. La soglia non è la certezza, ma non è nemmeno il sospetto generico: è l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare, valutati con le informazioni concretamente in suo possesso in quel momento. Quindi la difesa non si costruisce dicendo «non potevo sapere» — che è un'affermazione — ma dimostrando che cosa era conoscibile e che cosa lei ha fatto. Le faccio le domande che mi servono. Ha eseguito l'adeguata verifica, e con quale profilo di rischio? Ha identificato il titolare effettivo e con quale documentazione? Ci sono elementi nel fascicolo che mostrino che si è posto il problema — un appunto, una richiesta di chiarimenti al cliente, un riscontro documentale chiesto e ottenuto? Perché chi tiene traccia scritta delle proprie valutazioni, anche quando conclude che non c'è sospetto, si presenta in una posizione radicalmente diversa da chi non ha nulla da esibire. Il fascicolo del cliente è la sua difesa: portiamolo per intero.

Glossario

Tabella 9 — I termini che ricorrono negli atti
Reato presuppostoIl delitto da cui provengono denaro, beni o utilità
Clausola di riserva«Fuori dei casi di concorso nel reato»: escludeva l'autore del reato a monte
AutoriciclaggioArt. 648-ter.1, introdotto dalla L. 186/2014
Ostacolo concretoAttitudine effettiva dell'operazione a rendere difficile risalire alla provenienza
Godimento personaleDestinazione non punibile ai sensi del comma 4
Profitto del reatoVantaggio economico effettivo: non coincide con il volume delle movimentazioni
Confisca per equivalenteColpisce altri beni per un valore corrispondente al profitto
Titolare effettivoPersona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente
SOSSegnalazione di operazione sospetta alla UIF
Modello 231Modello di organizzazione e gestione: esime solo se idoneo ed efficacemente attuato

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Ricostruzione contabile e bancaria completa del periodo contestato, con consulente, prima di qualunque dichiarazione.
  2. Verifica dell'ostacolo concreto: tracciabilità, intestazioni, frazionamenti, percorso delle provviste.
  3. Separazione delle somme destinate a consumo personale da quelle reimpiegate, per l'applicazione del comma 4.
  4. Attacco coordinato al reato presupposto, perché ogni risultato lì si riverbera sull'imputazione derivata.
  5. Riesame reale nei termini contro il sequestro, su quantificazione, duplicazione e perimetro soggettivo.
  6. Difesa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001, coordinata ma autonoma rispetto a quella della persona fisica.
  7. Per i professionisti: ricostruzione documentale di quanto era conoscibile e delle verifiche effettivamente svolte.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede assistenza per movimentare, schermare o trasferire somme dopo aver saputo di un accertamento: non lo facciamo, e il rifiuto non è negoziabile.
  • Chi chiede di costruire a posteriori contratti, causali o documentazione a giustificazione di operazioni già eseguite.
  • Chi vuole una stima del rischio prima che estratti conto e contabilità siano stati esaminati: senza quei documenti qualunque previsione è inventata.
  • Chi non intende sostenere il costo di una consulenza contabile quando è quello lo strumento decisivo.

Per una valutazione della contestazione: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide di penale d'impresa sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 10 — Attività e riferimento tariffario
Attività Riferimento Nota
Indagini preliminari e memoria ex art. 415-bisD.M. 55/2014 e succ. mod. — indagini preliminariVenti giorni dalla notifica
Riesame reale contro il sequestroD.M. 55/2014 — procedimenti di riesameTermini brevi: è la prima urgenza
Consulenza contabile di parteCompenso del consulente, distinto dall'onorarioDi norma decisiva in questa materia
Giudizio e impugnazioniD.M. 55/2014 — giudizio e legittimitàLa cassazione richiede patrocinio di cassazionista
Difesa dell'ente ex d.lgs. 231/2001D.M. 55/2014 — giudizioPosizione autonoma da quella della persona fisica

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002).

Domande frequenti

Che cos'è l'autoriciclaggio e da quando esiste?

È il reato previsto dall'art. 648-ter.1 del codice penale, introdotto dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186. Punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce il denaro, i beni o le altre utilità che ne provengono in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Prima del 2014 questa condotta era impunibile: gli artt. 648-bis e 648-ter si aprono con la clausola «fuori dei casi di concorso nel reato», che escludeva l'autore del delitto presupposto sul presupposto che il reimpiego fosse un naturale post-fatto. La novità ha cambiato la difesa penale d'impresa più di qualunque altra dell'ultimo decennio, perché consente di contestare due reati per un solo percorso di denaro.

Che differenza c'è fra riciclaggio, impiego e ricettazione?

Cambiano la condotta e la finalità. La ricettazione (art. 648) punisce chi acquista, riceve od occulta beni di provenienza illecita, o si intromette nel farli acquistare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Il riciclaggio (art. 648-bis) punisce chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, o compie altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa: il disvalore sta nella dissimulazione. L'impiego (art. 648-ter) punisce chi li immette in attività economiche o finanziarie. Tutte e tre si aprono con la clausola «fuori dei casi di concorso nel reato» e riguardano quindi soltanto chi non ha partecipato al delitto a monte; per chi vi ha partecipato opera l'autoriciclaggio. La distinzione non è formale: incide su pena, prescrizione e argomenti difensivi.

Se spendo quel denaro per me commetto autoriciclaggio?

No, e questa è la clausola più importante della norma. Il comma 4 dell'art. 648-ter.1 stabilisce che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale. La ratio è coerente con la scelta del legislatore: si è voluto punire il reimpiego che inquina il mercato, non il semplice consumo del profitto illecito. Comprare beni di consumo, sostenere spese correnti, acquistare l'abitazione destinata a uso proprio o estinguere un debito personale ricadono tendenzialmente nella non punibilità; conferire in una società, sottoscrivere strumenti finanziari o realizzare un'operazione immobiliare a fini di rivendita no. La clausola opera però su somme identificate e documentate: va invocata separando contabilmente gli importi, non affermata sull'intero.

Un bonifico tracciato può essere autoriciclaggio?

È l'argomento difensivo più solido di tutta la materia, e va svolto con precisione. La norma non punisce il movimento di denaro in quanto tale: punisce la condotta che ostacola concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. L'avverbio è nel testo e seleziona le condotte punibili. Un bonifico bancario con causale esplicita, da un conto intestato all'interessato verso un beneficiario noto, registrato in contabilità, difficilmente ostacola alcunché — tanto più quando l'accertamento stesso è stato compiuto leggendo proprio quegli estratti conto. Depongono invece per l'ostacolo il contante, l'uso di prestanome o società schermo, il frazionamento in operazioni sotto soglia, la documentazione simulata e i passaggi in giurisdizioni non collaborative. Non è però una garanzia automatica: conta il quadro complessivo dell'operazione.

Serve una condanna per il reato a monte?

No. Non occorre una sentenza definitiva per il delitto presupposto: è sufficiente che questo risulti accertato almeno nei suoi elementi essenziali nell'ambito del procedimento per riciclaggio o autoriciclaggio, dove il giudice può accertarlo incidentalmente. Il procedimento sul reato a monte può quindi essere pendente, definito diversamente, o non essere mai stato instaurato nei confronti dell'autore. Questo non rende però il punto indifendibile: se il delitto presupposto è insussistente, o se la sua qualificazione muta in modo da farlo uscire dal perimetro dei reati rilevanti, viene meno il fondamento dell'intera contestazione. Nei procedimenti a base tributaria, per esempio, la riqualificazione del fatto o l'accertamento che le soglie di punibilità non siano state superate incide direttamente sull'imputazione derivata.

Perché mi hanno sequestrato i beni prima del processo?

Perché l'art. 648-quater del codice penale prevede, in caso di condanna, la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto del reato, e quando non sia possibile aggredirli direttamente opera la confisca per equivalente su altri beni di valore corrispondente. Per garantirla, il pubblico ministero chiede tipicamente in fase cautelare un sequestro preventivo. Il rimedio è il riesame reale, da proporre nei termini di legge, ed è la prima urgenza del procedimento: gli argomenti riguardano la quantificazione del profitto, che non coincide con il volume delle movimentazioni, il divieto di duplicazione fra reato presupposto e autoriciclaggio sul medesimo importo, il perimetro soggettivo rispetto ai terzi estranei e la proporzionalità. Resta poi disponibile l'istanza di dissequestro al mutare delle condizioni.

Lo stesso profitto può essere confiscato due volte?

No, ed è un controllo che va fatto sempre perché la duplicazione ricorre con frequenza nei provvedimenti di sequestro. Quando lo stesso percorso di denaro genera due imputazioni — il reato presupposto e l'autoriciclaggio — accade che il quantum venga calcolato sommando il profitto dell'uno e quello dell'altro, benché si tratti del medesimo importo considerato in due momenti diversi. È un argomento tecnico e concreto, da spendere in sede di riesame reale. Vi si affianca una verifica altrettanto produttiva: la distinzione fra il profitto effettivo e il volume complessivo delle movimentazioni, che non sono la stessa cosa. Nei presupposti tributari, inoltre, l'integrale versamento del dovuto all'erario incide sul profitto ancora confiscabile e va rappresentato.

Cosa rischia la mia società?

Un procedimento autonomo. Riciclaggio, impiego e autoriciclaggio sono reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal d.lgs. 231/2001: se il fatto è commesso nell'interesse o a vantaggio della società da chi vi ricopre una posizione apicale o vi è sottoposto, l'ente risponde in proprio. Le sanzioni sono pecuniarie, calcolate per quote e su livelli elevati per questi reati, ma soprattutto interdittive: interdizione dall'attività, sospensione di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni. Sul piano pratico le interdittive sono spesso più temute delle pecuniarie, perché possono fermare un'impresa più rapidamente di qualunque multa. La difesa dell'ente è coordinata ma autonoma rispetto a quella della persona fisica.

Avere il modello 231 mette al riparo la società?

Solo se è un modello vero. Il d.lgs. 231/2001 configura l'esimente in termini esigenti: il modello di organizzazione e gestione deve essere idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi ed efficacemente attuato, con un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. In giudizio non si valuta l'esistenza del documento ma il suo funzionamento: mappatura dei rischi effettivamente calibrata su quell'impresa, protocolli decisionali tracciabili, flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, formazione documentata, sistema disciplinare realmente applicato. Un modello acquistato a suo tempo, mai aggiornato dopo le modifiche normative e mai applicato nella pratica, pesa poco più di una cartella vuota. È una verifica che conviene fare prima che serva.

Sono un professionista: quando devo segnalare un'operazione sospetta?

Quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il d.lgs. 231/2007 non le chiede di accertare reati né di svolgere indagini: le chiede una valutazione di ragionevolezza sugli elementi di cui dispone, alla luce dell'adeguata verifica svolta e del profilo di rischio attribuito al cliente. La segnalazione va inviata alla UIF, e vige il divieto di comunicarla all'interessato. Il punto pratico è la prova: la difesa di chi è accusato di omessa segnalazione si costruisce dimostrando cosa fosse concretamente conoscibile al momento, quali verifiche siano state svolte e come siano state documentate. Chi tiene traccia scritta delle proprie valutazioni, anche quando conclude per l'assenza di sospetto, si trova in una posizione radicalmente diversa da chi non ha nulla da esibire.

Quali reati possono stare a monte?

Il perimetro è ampio e comprende le principali figure del penale d'impresa: reati tributari, bancarotta e reati fallimentari, corruzione e reati contro la pubblica amministrazione, truffe, appropriazione indebita, reati societari, reati in materia di stupefacenti, oltre naturalmente ai delitti dai quali derivi un provento economico. Va segnalato che il perimetro dei reati presupposto è stato ampliato da interventi successivi, in attuazione della normativa europea in materia, e che per fatti risalenti nel tempo occorre individuare quale formulazione fosse vigente all'epoca e quale sia la disciplina più favorevole. Non è un dettaglio: le differenze possono incidere sulla punibilità stessa della condotta e sulla cornice edittale. È una verifica che va condotta sul testo normativo applicabile ratione temporis, non sulla base di ricordi o di massime generiche.

Cosa fare appena arriva un sequestro o un avviso?

Quattro cose, e l'ordine conta. Primo: non movimentare né regolarizzare nulla. Ogni operazione compiuta dopo aver saputo dell'accertamento rischia di aggiungere condotte autonome, e ricostruire a posteriori contratti o causali è l'errore che trasforma una posizione difendibile in una indifendibile. Secondo: non rendere dichiarazioni sulla provenienza delle provviste prima di aver ricostruito la contabilità, perché in questa materia le imprecisioni su date e importi diventano riscontri contro. Terzo: avviare subito la ricostruzione contabile e bancaria del periodo contestato con un consulente: è lo strumento che sorregge tutti gli argomenti, dall'assenza di ostacolo concreto alla quantificazione del profitto. Quarto: verificare i termini del riesame reale, che sono brevi e costituiscono la prima urgenza, e accertare se sia stato aperto anche un procedimento a carico della società.