Bancarotta: la legge fallimentare non esiste più

Dal 2022 la disciplina e' nel Codice della crisi: cambia la numerazione e cambia il presupposto, ma sussiste piena continuita' normativa.

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▶ Risposta diretta

Chi cerca l'art. 216 della legge fallimentare non lo trova più. Dal 15 luglio 2022 la disciplina dei reati concorsuali è contenuta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e la bancarotta fraudolenta è oggi l'art. 322.

Non è un semplice cambio di numerazione: il presupposto non è più la sentenza dichiarativa di fallimento ma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

Sussiste però piena continuità normativa fra le due disposizioni, perché la formulazione della norma incriminatrice è stata sostanzialmente mantenuta.

La giurisprudenza formatasi in ottant'anni resta quindi utilizzabile.

E resta il profilo che decide la maggior parte dei procedimenti: la sentenza non è elemento costitutivo del reato, ma condizione obiettiva di punibilità.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Dal 15 luglio 2022 vale il Codice della crisi, non la legge fallimentare.
  • Bancarotta fraudolenta: art. 322 CCII, già art. 216 l. fall.
  • Piena continuità normativa fra le due disposizioni.
  • Presupposto: liquidazione giudiziale, non più fallimento.
  • La sentenza è condizione obiettiva di punibilità, non elemento costitutivo.
  • Incide su prescrizione e competenza.
  • La distrazione è reato di pericolo concreto.
  • L'art. 324 prevede esenzioni per atti in esecuzione di strumenti regolati.
  • Pena accessoria: inabilitazione fino a dieci anni.

Che cosa è cambiato dal 2022?

La riforma ha sostituito integralmente il quadro normativo, e la prima difficoltà è di orientamento: chi cerchi la disciplina dove si trovava per ottant'anni non la trova, e chi la trovi rischia di applicarla a fatti soggetti alla norma previgente.

Tabella 1 — La corrispondenza fra le due discipline
MateriaLegge fallimentareCodice della crisi
Bancarotta fraudolentaArt. 216Art. 322
Bancarotta sempliceArt. 217Art. 323
Esenzioni dai reati di bancarottaArt. 217-bisArt. 324
Ricorso abusivo al creditoArt. 218Art. 325
Circostanze aggravanti e attenuanteArt. 219Art. 326
Fatti di bancarotta fraudolenta societariaArt. 223Art. 329
Esercizio dell'azione penaleArt. 238Art. 346

📜 Il presupposto e la continuità normativa

Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022.

Il presupposto è mutato nel nome: la rilevanza penale delle condotte di bancarotta fraudolenta resta subordinata alla pronuncia giudiziale, che non è più la sentenza dichiarativa di fallimento ma la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

La formulazione è rimasta: l'art. 322 CCII ha mantenuto la formulazione del previgente art. 216 legge fallimentare — che a sua volta derivava dal Codice di commercio.

Ne discende quanto la giurisprudenza ha affermato: in tema di bancarotta fraudolenta sussiste piena continuità normativa fra l'art. 216 legge fallimentare e l'art. 322 del Codice della crisi.

La conseguenza pratica è che i fatti anteriori restano punibili e la successione di leggi non produce, di per sé, effetti abrogativi.

La tabella va tenuta a portata di mano quando si consultano repertori e commentari, perche' la produzione precedente al 2022 — che e' la quasi totalita' — usa la vecchia numerazione.

Ne discende anche una conseguenza operativa: la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare resta utilizzabile, e va richiamata con l'avvertenza della corrispondenza fra le norme.

Le fattispecie dell'art. 322

Il primo comma contiene due delitti distinti, che tutelano beni diversi, e i commi successivi ne aggiungono altri due.

📜 Art. 322 CCII — bancarotta fraudolenta

Comma 1: «È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili, o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.»

Comma 2 — bancarotta postfallimentare: la stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che durante la procedura commette alcuno dei fatti previsti dalla lettera a), ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

Comma 3 — bancarotta preferenziale: è punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Comma 4 — pene accessorie: salve le altre pene accessorie previste dal codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

Tabella 2 — Le tre fattispecie dell'art. 322 a confronto
FattispecieCollocazionePenaBene tutelato
PatrimonialeComma 1 lett. a)3-10 anniPatrimonio sociale
Documentale — falsificazioneComma 1 lett. b) prima parte3-10 anniConoscibilita' del patrimonio
Documentale — tenutaComma 1 lett. b) seconda parte3-10 anniRicostruibilita' degli affari
PostfallimentareComma 23-10 anniPatrimonio in procedura
PreferenzialeComma 31-5 anniPar condicio creditorum
Pene accessorieComma 4Fino a 10 anniInabilitazione e incapacita'
EsenzioniArt. 324Atti in esecuzione di strumenti

La riga della preferenziale merita attenzione: la pena e' sensibilmente inferiore, e la qualificazione non e' quindi un profilo formale.

Ne discende la distinzione fondamentale: la lettera a) configura la bancarotta patrimoniale, che tutela il patrimonio sociale da atti depauperatori a danno dei creditori; la lettera b) la bancarotta documentale, che tutela l'esatta conoscenza del patrimonio del debitore da parte dei creditori.

⚖️ La natura della sentenza e il pericolo concreto

Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2017, n. 13910 — la sentenza non è elemento costitutivo

In tema di bancarotta distrattiva prefallimentare, la sentenza dichiarativa non è elemento costitutivo del reato, ma mera condizione obiettiva di punibilità.

Ne discendono due conseguenze pratiche di rilievo immediato: si tratta di un evento che incide sul decorso della prescrizione e sulla competenza, e l'azione penale può essere esercitata anche in presenza di indici qualificati di insolvenza.

Cass. pen. n. 16407 del 2025 — reato di pericolo concreto

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto.

La qualificazione non è teorica: comporta che la condotta debba essere valutata nella sua concreta idoneità a mettere in pericolo l'interesse tutelato, e non desunta dalla sola sottrazione contabile del bene.

Cass. pen., sez. V, 26 gennaio 2024, n. 11968 — il dolo dell'amministratore solo formale

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato e abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità.

È sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono.

Cass. pen. n. 11093 del 2023 — la falsificazione richiede un intervento

La condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma può avere natura tanto materiale quanto ideologica, ma consiste comunque in un intervento sulla documentazione.

È la distinzione rispetto alla seconda parte della lettera b), che punisce la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione: due condotte diverse, con presupposti diversi.

Da completare su Italgiure prima della pubblicazione: estremi delle pronunce non ancora indicate.

La sentenza è elemento costitutivo?

È la questione dogmatica che produce le maggiori conseguenze pratiche, e va conosciuta per questo: dalla qualificazione dipendono il decorso della prescrizione, la competenza territoriale e l'ampiezza dell'elemento soggettivo.

La questione ha diviso a lungo dottrina e giurisprudenza, e non e' meramente classificatoria.

Secondo l'orientamento affermato dalla Cassazione, la sentenza dichiarativa non è elemento costitutivo del reato, ma mera condizione obiettiva di punibilità.

Tabella 3 — Le conseguenze della qualificazione
ProfiloConseguenza
Elemento soggettivoIl dolo non deve investire la dichiarazione
PrescrizioneLa sentenza incide sul suo decorso
Competenza territorialeDeterminata dalla sede della procedura
Esercizio dell'azione penalePossibile in presenza di indici qualificati di insolvenza
Condotte anterioriRilevano se seguite dall'apertura della procedura
Assenza della pronunciaManca la condizione: il fatto non è punibile
Revoca della pronunciaProfilo da verificare nel caso concreto

La sesta riga contiene un profilo elementare che vale la pena isolare: in assenza della pronuncia la condizione manca, e il fatto — quali che siano le condotte accertate — non e' punibile a questo titolo.

La quarta riga rinvia a una disposizione specifica: l'art. 346 CCII prevede che l'azione penale per i reati di bancarotta sia esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale, ma il secondo comma consente l'esercizio anche prima, quando il pubblico ministero abbia presentato la richiesta prevista dalla legge e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi.

⚠️ La dichiarazione è cosa diversa dallo stato di insolvenza

È una precisazione che vale la pena isolare, perché incide sulla ricostruzione dell'offesa.

La giurisprudenza ha osservato che la dichiarazione è cosa ben diversa dallo stato di insolvenza che ne è alla base — e che solo quest'ultimo costituisce l'offesa agli interessi tutelati.

Ne discende che la ricostruzione dell'accusa non può fermarsi al dato formale dell'intervenuta pronuncia: deve mostrare in che modo la condotta abbia inciso sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

È il presupposto della qualificazione che segue: se la distrazione è un reato di pericolo concreto, la condotta va valutata nella sua concreta idoneità a mettere in pericolo l'interesse tutelato — e non desunta dalla sola risultanza contabile della fuoriuscita del bene.

Che cos'è la bancarotta documentale?

È la contestazione più frequente e quella con la struttura meno conosciuta: viene spesso trattata come una fattispecie unitaria, mentre contiene due condotte che la giurisprudenza tiene distinte.

La lettera b) del primo comma contiene due condotte distinte, che la giurisprudenza tiene separate perché descrivono comportamenti diversi e richiedono accertamenti diversi.

La prima parte punisce la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle altre scritture contabili, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. La condotta di falsificazione può avere natura tanto materiale quanto ideologica, ma consiste comunque in un intervento sulla documentazione.

Ne discende che la contestazione va letta con attenzione al verbo impiegato, perche' individua quale delle due condotte sia attribuita.

La seconda parte punisce invece la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari: qui non vi è un intervento alterativo, ma una modalità di tenuta.

📌 Il dolo dell'amministratore solo formale

È il profilo su cui si concentrano le contestazioni verso chi rivestiva la carica senza gestire, ed è stato precisato di recente.

La Cassazione ha affermato che, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato e abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, volti a impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari.

È sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo.

Ne discende che la difesa fondata sul solo «non sapevo nulla» è insufficiente: occorre lavorare sui poteri effettivamente esercitabili, sulle informazioni disponibili e su ciò che è stato concretamente fatto — o impedito — nell'esercizio della vigilanza.

Quando la condotta è esente?

È il profilo operativamente più rilevante nella prassi attuale, e va verificato per primo perché attiene all'applicabilità stessa della norma incriminatrice.

L'art. 324 del Codice della crisi — che corrisponde all'art. 217-bis della legge fallimentare — prevede che determinate disposizioni in materia di bancarotta non si applichino ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento.

È una previsione che riconosce una realtà elementare: l'impresa in crisi che tenta di risanarsi compie necessariamente atti che incidono sul patrimonio, e se ogni atto del genere fosse penalmente rilevante nessuno tenterebbe alcun risanamento.

Ne discende che la stessa operazione può essere penalmente irrilevante se compiuta in esecuzione di uno strumento regolato, e integrare invece la fattispecie se compiuta al di fuori di esso.

Che cosa verificare sull'esenzione

1

Se esistesse uno strumento di regolazione della crisi al momento dell'operazione.

2

Se l'operazione fosse compiuta in esecuzione di quello strumento.

3

Quale fosse il perimetro degli atti previsti o autorizzati.

4

Quali attestazioni o autorizzazioni assistessero l'operazione.

5

La cronologia: data dell'operazione rispetto a quella dello strumento.

⚠️ La verifica documentale precede ogni valutazione sul merito

È una regola di metodo che in questa materia produce risultati sproporzionati rispetto al tempo richiesto.

Le operazioni contestate come distrattive sono spesso compiute nella fase in cui l'impresa sta tentando una soluzione della crisi: cessioni, pagamenti selettivi, ristrutturazioni del debito, operazioni sul patrimonio. Sono precisamente le condotte che gli strumenti di regolazione contemplano.

Ne discende che il primo lavoro è documentale: ricostruire quali strumenti fossero in corso, quali atti prevedessero, quali attestazioni li assistessero, e collocare ciascuna operazione contestata nella cronologia corretta.

Un'operazione che l'accusa presenta come depauperativa può risultare un atto previsto e assistito — e in tal caso la questione non è di merito ma di applicabilità della norma incriminatrice.

Dove si costruisce la difesa

Su cinque piani, e i primi due sono documentali: in questa materia la difesa si costruisce sugli atti, non sugli argomenti.

La sequenza

1

Esenzioni: esisteva uno strumento di regolazione, e l'atto vi rientrava?

2

Ricostruzione contabile: dove sono effettivamente andati i beni.

3

Pericolo concreto: l'operazione ha inciso sulla garanzia patrimoniale?

4

Elemento soggettivo: poteri esercitabili e informazioni disponibili.

5

Qualificazione: patrimoniale, documentale o preferenziale.

Il primo punto va compiuto anche quando la contestazione non vi faccia cenno: l'accusa descrive l'operazione, non il contesto in cui e' stata compiuta, e la ricostruzione di quel contesto e' attivita' difensiva.

Il quinto punto non è formale: le tre fattispecie hanno pene diverse — la preferenziale è punita con la reclusione da uno a cinque anni contro i tre-dieci anni delle prime due — e presupposti soggettivi diversi.

📌 Perché la ricostruzione contabile è attività difensiva e non solo tecnica

Perché in questa materia l'accusa si fonda su una ricostruzione, e a una ricostruzione si risponde con un'altra ricostruzione.

La contestazione di distrazione descrive tipicamente una fuoriuscita di beni o risorse priva di giustificazione. La difesa consiste nel mostrare dove quelle risorse siano andate e a quale titolo: pagamenti a fornitori, rimborsi, operazioni infragruppo con corrispettivo, investimenti, oneri fiscali e contributivi.

Ne discende che l'attività richiede un consulente, e che il momento in cui viene avviata incide sull'esito: la documentazione contabile e bancaria ha termini di conservazione, e nelle procedure il materiale passa nella disponibilità degli organi.

La ricostruzione va quindi impostata subito, e non alla vigilia del giudizio: è la differenza fra allegare una tesi e documentarla.

⏰ Schema temporale — come si imposta la difesa

1

Fase 1 — Primo passaggio

Verificare la data dei fatti e la disciplina applicabile.

2

Fase 2 — Secondo

Accertare se esistessero strumenti di regolazione della crisi.

3

Fase 3 — Se esistevano

Collocare ciascuna operazione contestata nella cronologia.

4

Fase 4 — Terzo

Avviare subito la ricostruzione contabile: i termini di conservazione corrono.

5

Fase 5 — Quarto

Verificare l'incidenza concreta sulla garanzia patrimoniale.

6

Fase 6 — Quinto

Esaminare i poteri effettivamente esercitabili e le informazioni disponibili.

7

Fase 7 — Sesto

Verificare la qualificazione: patrimoniale, documentale o preferenziale.

📈 I dati essenziali della disciplina

  • 15 luglio 2022 — entrata in vigore del Codice della crisi
  • art. 322 CCII — bancarotta fraudolenta, gia' art. 216 legge fallimentare
  • 3-10 anni — reclusione per bancarotta patrimoniale e documentale
  • 1-5 anni — reclusione per bancarotta preferenziale
  • fino a 10 anni — inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale

Fonte: d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e giurisprudenza di legittimita'

Miti e fatti

Tabella 4 — Le convinzioni più diffuse, verificate
Si sente direCome stanno le cose
«Vale ancora l'art. 216 legge fallimentare»Dal 2022 è l'art. 322 del Codice della crisi
«Il cambio di norma ha effetti abrogativi»Sussiste piena continuità normativa
«La sentenza è elemento costitutivo»È condizione obiettiva di punibilità
«Il dolo deve investire la dichiarazione»Non è richiesto
«Basta la fuoriuscita contabile del bene»È reato di pericolo concreto
«Chi era amministratore solo formale non risponde»Rileva l'abdicazione agli obblighi
«Ogni pagamento selettivo è preferenziale»Vanno verificate le esenzioni
«La ricostruzione contabile si fa al processo»I termini di conservazione corrono

💬 Prima domanda reale ricevuta in studio

«Mi contestano operazioni compiute quando stavamo cercando di salvare l'azienda con un accordo con le banche. È distrazione?»

Risposta. È esattamente la situazione che l'art. 324 del Codice della crisi è destinato a coprire, quindi partiamo da lì — perché è una questione di applicabilità della norma incriminatrice, non di merito. La disposizione, che corrisponde all'art. 217-bis della legge fallimentare, prevede che determinate disposizioni in materia di bancarotta non si applichino ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento. Ne discende che la stessa operazione può essere penalmente irrilevante se compiuta in esecuzione di uno strumento regolato, e integrare invece la fattispecie se compiuta al di fuori. E il punto è che le operazioni contestate come distrattive sono quasi sempre compiute proprio nella fase in cui l'impresa sta tentando una soluzione della crisi: cessioni, pagamenti selettivi, ristrutturazioni. Sono precisamente le condotte che quegli strumenti contemplano. Quindi il primo lavoro è documentale, e va fatto subito: quali strumenti erano in corso alla data di ciascuna operazione; quali atti prevedevano; quali attestazioni o autorizzazioni li assistevano; e come si colloca ogni singola operazione nella cronologia. Mi porti tutto il carteggio dell'accordo, comprese le versioni non definitive e le comunicazioni: servono a stabilire il perimetro.

📁 Caso pratico 1 — applicabilita' dell'esenzione

Scenario. Operazioni contestate come distrattive, compiute nella fase di tentata soluzione della crisi.

Strategia. Ricostruzione documentale degli strumenti di regolazione in corso alla data di ciascuna operazione, del perimetro degli atti previsti e delle attestazioni che li assistevano, con collocazione cronologica delle singole condotte.

Esito. Questione impostata sull'applicabilita' della norma incriminatrice anziche' sul merito della condotta.

📁 Caso pratico 2 — ricostruzione della destinazione delle risorse

Scenario. Contestazione di distrazione fondata sulla fuoriuscita di risorse dal patrimonio.

Strategia. Ricostruzione contabile della destinazione effettiva delle risorse e del titolo di ciascuna operazione, con esame dell'incidenza concreta sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

Esito. Valutazione condotta sul pericolo concreto anziche' sulla sola risultanza contabile.

📁 Caso pratico 3 — posizione dell'amministratore non operativo

Scenario. Contestazione di bancarotta documentale a carico di soggetto formalmente investito della carica.

Strategia. Ricostruzione dei poteri effettivamente esercitabili, delle informazioni disponibili e degli atti compiuti nell'esercizio della vigilanza, con produzione delle iniziative documentate.

Esito. Posizione esaminata sugli elementi indicati dalla giurisprudenza anziche' sulla sola affermazione di estraneita' alla gestione.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Ricostruzione contabile avviata nella fase dibattimentale.

Strategia. Documentazione bancaria non piu' integralmente reperibile per decorso dei termini di conservazione.

Esito. La destinazione di parte delle risorse non ha potuto essere documentata. La lezione: la ricostruzione si avvia subito, non alla vigilia del giudizio.

🚫 Errori che peggiorano la posizione

  • Non verificare l'applicabilita' delle esenzioni prima di ogni altra deduzione.
  • Rinviare la ricostruzione contabile: i termini di conservazione corrono.
  • Difendersi con la sola affermazione di estraneita' alla gestione.
  • Non distinguere fra le tre fattispecie dell'art. 322.
  • Cercare la disciplina nella legge fallimentare per fatti recenti.
  • Trascurare le pene accessorie, che incidono per anni.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Non verificare per primo l'art. 324 e il perimetro degli strumenti.
  • Non avviare subito la ricostruzione contabile con un consulente.
  • Non dedurre la natura di pericolo concreto della distrazione.
  • Non lavorare sui poteri esercitabili nella posizione dell'amministratore.
  • Non verificare la qualificazione fra patrimoniale, documentale e preferenziale.
  • Non richiamare la corrispondenza fra le norme nel citare la giurisprudenza.

💬 Seconda domanda reale ricevuta in studio

«Ero amministratore ma non gestivo nulla, firmavo e basta. Mi contestano la bancarotta documentale.»

Risposta. È una posizione difendibile, ma non con l'argomento che sta usando — e le spiego perché, così impostiamo il lavoro nella direzione giusta. La Cassazione ha affermato che, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale nella bancarotta documentale, non occorre che questi si sia rappresentato e abbia voluto gli specifici interventi realizzati da altri nella contabilità. È sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono. Ne discende che «non sapevo nulla» e «firmavo e basta» sono, nella struttura di quell'orientamento, proprio ciò che viene contestato: l'abdicazione è l'elemento, non la difesa. Il lavoro va quindi spostato su tre piani concreti. Quali poteri erano effettivamente esercitabili nella sua posizione, e quali ostacoli documentati vi si opponevano. Quali informazioni erano disponibili, e se vi fossero elementi che rendessero rappresentabile l'alterazione. E che cosa è stato concretamente fatto nell'esercizio della vigilanza: richieste, contestazioni, verbali, dimissioni. Se esistono atti in quella direzione, sono decisivi.

Glossario

Tabella 5 — I termini che ricorrono
Art. 322 CCIIBancarotta fraudolenta, gia' art. 216 legge fallimentare
Codice della crisiD.lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022
Liquidazione giudizialeHa sostituito il fallimento come presupposto
Continuita' normativaFra art. 216 l. fall. e art. 322 CCII
Condizione obiettiva di punibilita'Natura della sentenza secondo la giurisprudenza
Bancarotta patrimonialeLettera a): tutela il patrimonio sociale
Bancarotta documentaleLettera b): tutela la conoscibilita' del patrimonio
Bancarotta preferenzialeComma 3: pagamenti o titoli di prelazione
Art. 324 CCIIEsenzioni per atti in esecuzione di strumenti regolati
Pericolo concretoNatura del reato di bancarotta per distrazione

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica della disciplina applicabile alla data dei fatti.
  2. Accertamento degli strumenti di regolazione della crisi in corso.
  3. Collocazione cronologica di ciascuna operazione contestata.
  4. Ricostruzione contabile della destinazione delle risorse.
  5. Esame dell'incidenza concreta sulla garanzia patrimoniale.
  6. Ricostruzione dei poteri e delle informazioni nella singola posizione.
  7. Verifica della qualificazione fra le tre fattispecie.

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede assistenza per operazioni in corso di svolgimento.
  • Chi chiede di rappresentare una destinazione delle risorse non corrispondente.
  • Chi non intende produrre la documentazione contabile e bancaria.
  • Chi chiede una previsione sull'esito prima della ricostruzione documentale.

Assistenza in procedimenti per bancarotta e reati nella crisi d'impresa: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM). Le altre guide sono su avvocati-penalisti.it.

Costi della difesa

💰 Come si determina il compenso

Tabella 6 — Attività e riferimento tariffario
AttivitàRiferimentoNota
Esame della contestazione e verifica delle esenzioniD.M. 55/2014 e succ. mod. — attivita' stragiudizialePrima attivita'
Consulenza contabileCompenso distintoRicostruzione della destinazione delle risorse
Difesa nella fase delle indaginiD.M. 55/2014 — indaginiSecondo la fase
GiudizioD.M. 55/2014 — giudizioSecondo grado e complessita'
Profili sulle pene accessorieD.M. 55/2014 — giudizioIncidono fino a dieci anni

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

Domande frequenti

Vale ancora la legge fallimentare?

No, per i fatti soggetti alla nuova disciplina. Il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 ha introdotto il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in vigore dal 15 luglio 2022. La bancarotta fraudolenta, già art. 216 legge fallimentare, è oggi l'art. 322 del Codice; la bancarotta semplice l'art. 323; le esenzioni l'art. 324.

Il cambio di norma ha prodotto effetti favorevoli?

Non di per sé. La giurisprudenza ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta sussiste piena continuità normativa fra l'art. 216 legge fallimentare e l'art. 322 del Codice della crisi, poiché la formulazione è stata mantenuta. Ne discende che i fatti anteriori restano punibili e che la giurisprudenza formatasi sulla disciplina previgente resta utilizzabile.

Che cosa è cambiato nel presupposto?

Il nome della pronuncia. La rilevanza penale delle condotte resta subordinata a un provvedimento giudiziale, che non è più la sentenza dichiarativa di fallimento ma la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale. La struttura resta quella derivata dal Codice di commercio attraverso la legge fallimentare.

La sentenza è elemento costitutivo del reato?

Secondo l'orientamento affermato dalla Cassazione, no: è mera condizione obiettiva di punibilità. Ne discendono due conseguenze pratiche — si tratta di un evento che incide sul decorso della prescrizione e sulla competenza, e il dolo non deve investire la dichiarazione. È inoltre possibile l'esercizio dell'azione penale in presenza di indici qualificati di insolvenza.

Si può procedere prima della dichiarazione?

L'art. 346 CCII prevede che l'azione penale per i reati di bancarotta sia esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale. Ma il secondo comma consente l'esercizio anche prima, quando il pubblico ministero abbia presentato la richiesta prevista dalla legge e in ogni altro caso in cui concorrano gravi motivi.

Basta che il bene sia uscito dal patrimonio?

No. La Cassazione ha affermato che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è un reato di pericolo concreto. La qualificazione non è teorica: comporta che la condotta debba essere valutata nella sua concreta idoneità a mettere in pericolo l'interesse tutelato, e non desunta dalla sola risultanza contabile della fuoriuscita. Va inoltre ricordato che la dichiarazione è cosa diversa dallo stato di insolvenza, che solo costituisce l'offesa.

Quali sono le fattispecie dell'art. 322?

Tre. La patrimoniale — lettera a) del primo comma — che punisce chi ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato i beni, ovvero ha esposto o riconosciuto passività inesistenti allo scopo di recare pregiudizio ai creditori. La documentale — lettera b). E la preferenziale — comma 3 — che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, a scopo di favorire taluno dei creditori a danno degli altri, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Che cosa distingue le due condotte della bancarotta documentale?

La prima parte della lettera b) punisce la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri o delle scritture: la falsificazione può avere natura tanto materiale quanto ideologica, ma consiste comunque in un intervento sulla documentazione. La seconda parte punisce invece la tenuta delle scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione: non vi è intervento alterativo, ma una modalità di tenuta.

Chi era amministratore solo formale risponde?

Può rispondere, e l'argomento dell'estraneità non è di per sé sufficiente. La Cassazione ha affermato che per il dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato e abbia voluto gli specifici interventi realizzati da altri: è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo.

Come si difende allora?

Spostando il lavoro su tre piani concreti. Quali poteri erano effettivamente esercitabili in quella posizione, e quali ostacoli documentati vi si opponevano. Quali informazioni erano disponibili, e se vi fossero elementi che rendessero rappresentabile l'alterazione. E che cosa è stato concretamente fatto nell'esercizio della vigilanza: richieste, contestazioni, verbali, dimissioni. Se esistono atti in quella direzione, sono decisivi.

Che cosa prevede l'art. 324?

Le esenzioni dai reati di bancarotta. La disposizione, che corrisponde all'art. 217-bis della legge fallimentare, prevede che determinate previsioni in materia di bancarotta non si applichino ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi previsti dall'ordinamento. La stessa operazione può quindi essere penalmente irrilevante o integrare la fattispecie, secondo che sia compiuta in esecuzione di uno strumento o al di fuori.

Perché la ricostruzione contabile va avviata subito?

Perché la documentazione ha termini di conservazione e nelle procedure il materiale passa nella disponibilità degli organi. La contestazione di distrazione descrive una fuoriuscita priva di giustificazione; la difesa consiste nel mostrare dove le risorse siano andate e a quale titolo — pagamenti a fornitori, rimborsi, operazioni con corrispettivo, oneri fiscali e contributivi. È la differenza fra allegare una tesi e documentarla.