Trasferimento della pena in Italia: quando

Il trasferimento della pena in Italia comporta l'adattamento della condanna estera ai limiti del nostro ordinamento, senza pero' poterla aggravare rispetto all'originaria.

▶ Risposta diretta

Nell'Unione europea il consenso non serve più. Il trasferimento della pena in Italia può avvenire anche senza il sì del detenuto — e, all'inverso, non dipende più da una concessione dello Stato estero.

Un cittadino italiano condannato all'estero può chiedere di scontare in Italia la pena residua. Non è una grazia né una concessione discrezionale: è un procedimento con presupposti definiti, e lo strumento cambia a seconda dello Stato di condanna.

All'interno dell'Unione europea si applica la decisione quadro 2008/909/GAI, attuata in Italia con il D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161. La sentenza estera viene riconosciuta dalla Corte d'appello italiana e la pena adattata al nostro ordinamento, senza mai poter diventare più severa. Il consenso dell'interessato, che era la regola nel vecchio sistema, non è più sempre necessario: la decisione quadro lo esclude quando lo Stato di esecuzione è quello di cittadinanza in cui la persona vive o verso il quale sarà comunque espulsa. Fuori dall'Unione la strada è la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 (ratificata con L. 334/1988), dove il consenso resta invece indispensabile e i tempi sono molto più lunghi.

Due elementi decidono l'esito più di ogni altro. Il primo è la pena residua: serve, di regola, almeno sei mesi ancora da espiare, e chi presenta la richiesta a fine pena scopre che non c'era più nulla da trasferire. Il secondo è il momento: nell'Unione europea la decisione sul riconoscimento deve intervenire entro novanta giorni e il trasferimento entro trenta giorni dalla decisione definitiva, ma quei termini decorrono dalla trasmissione del certificato, che va sollecitata. Il vantaggio reale, poi, non è solo la vicinanza alla famiglia: scontando in Italia si accede alle misure alternative e alla liberazione anticipata secondo l'ordinamento italiano, che su questo è spesso più favorevole.

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Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione (CNF) dal 23 ottobre 2015 · tessera AA039620

· verifica sull'Albo Nazionale

⚡ In sintesi

  • Unione europea: decisione quadro 2008/909/GAI, in Italia D.Lgs. 161/2010. Competente la Corte d'appello, con ricorso per cassazione.
  • Fuori dall'Unione: Convenzione di Strasburgo 1983 (L. 334/1988), più gli accordi bilaterali applicabili.
  • Nell'Unione il consenso non è sempre richiesto; con Strasburgo lo è sempre.
  • Serve, di regola, una pena residua di almeno sei mesi.
  • La pena può essere adattata all'ordinamento italiano, ma mai aggravata.
  • Termini UE: decisione entro 90 giorni, trasferimento entro 30 giorni dalla definitività.
  • Una volta in Italia si applicano liberazione anticipata e misure alternative italiane: è spesso il vero guadagno dell'operazione.

Come cambia il trasferimento dentro e fuori dall'Unione europea?

La differenza non è formale. Cambia chi decide, cambiano i tempi, cambia il peso della volontà dell'interessato.

Tabella 1 — I due canali del trasferimento
Profilo Unione europea Stati extra-UE
FonteDQ 2008/909/GAI · D.Lgs. 161/2010Convenzione di Strasburgo 1983 · L. 334/1988 · accordi bilaterali
CanaleDiretto tra autorità giudiziarieMinisteri della Giustizia, via diplomatica
Chi decide in ItaliaCorte d'appello, ricorso per cassazioneMinistro della Giustizia, poi Corte d'appello
ConsensoNon sempre necessarioSempre necessario
Doppia incriminazioneNon verificata per i 32 reati di listaSempre verificata
Termini90 giorni per la decisione, 30 per il trasferimentoNessun termine vincolante: mesi, spesso anni

📜 Le due basi normative

  • Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Attuata in Italia con il D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161.
  • Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, Consiglio d'Europa, Strasburgo 21 marzo 1983, con Protocollo addizionale del 1997. Ratificata dall'Italia con la L. 25 luglio 1988, n. 334.
Testi su Normattiva e EUR-Lex

I requisiti, uno per uno

  1. Sentenza definitiva. Non si trasferisce una pena ancora sub iudice: finché l'impugnazione è pendente nello Stato di condanna, il procedimento non si apre.
  2. Cittadinanza o legame effettivo con l'Italia. Nel sistema dell'Unione rileva la cittadinanza unita alla residenza o al legame stabile; contano il domicilio, la famiglia, il lavoro.
  3. Pena residua sufficiente. Di regola almeno sei mesi al momento della ricezione della richiesta. È il requisito che uccide la maggior parte delle domande tardive.
  4. Doppia incriminazione. Il fatto deve costituire reato anche in Italia, salvo che rientri nella lista dei trentadue reati per i quali la decisione quadro esclude la verifica.
  5. Consenso, nei casi in cui è richiesto.
  6. Assenza di cause ostative: ne bis in idem, prescrizione secondo la legge italiana, immunità, età di responsabilità penale.

📈 Oltre duemila cittadini italiani risultano detenuti fuori dai confini nazionali — l'ordine di grandezza è ricavabile dalle rilevazioni periodiche del Ministero degli Affari Esteri sui connazionali detenuti all'estero. Una parte consistente di loro avrebbe i requisiti per il trasferimento, ma la domanda viene presentata tardi o non viene presentata affatto.

Fonti: MAECI, rilevazioni sui connazionali detenuti all'estero; Consiglio d'Europa, statistiche penali SPACE I.

Serve il consenso del detenuto?

È il punto su cui la disciplina è cambiata di più, e su cui si trovano ancora in giro informazioni superate. Nel sistema della Convenzione di Strasburgo il consenso del condannato è sempre indispensabile: senza, il trasferimento non si fa.

La decisione quadro 2008/909/GAI ha rovesciato l'impostazione per lo spazio europeo. Il consenso non è richiesto quando lo Stato di esecuzione è quello di cittadinanza in cui la persona vive, oppure quello verso il quale sarà comunque espulsa o allontanata al termine della pena. La ratio è che in quelle situazioni il rientro è l'esito naturale e il reinserimento sociale si realizza lì.

La conseguenza pratica è duplice e va compresa bene: il trasferimento può avvenire anche contro la volontà dell'interessato, ed è un'ipotesi tutt'altro che teorica per chi ha costruito una vita nello Stato di condanna. Ma vale anche il contrario: chi vuole rientrare non deve più temere che un diniego dello Stato estero blocchi tutto, perché il meccanismo è di riconoscimento reciproco e non di concessione. In entrambi i casi l'interessato ha diritto di essere sentito e di esprimere la propria posizione, che va motivata e documentata.

L'adattamento della pena

Quando la durata o la natura della pena inflitta all'estero è incompatibile con l'ordinamento italiano, il giudice la adatta. Il principio che regge tutto è che l'adattamento non può in nessun caso rendere la pena più severa di quella irrogata nello Stato di condanna: non per specie, non per durata.

In concreto la Corte d'appello verifica la corrispondenza del fatto a una fattispecie italiana e, se la pena estera supera il massimo edittale previsto in Italia per quel reato, la riduce a quel massimo. È l'aspetto che produce il beneficio più tangibile nei casi provenienti da ordinamenti con cornici sanzionatorie molto più alte delle nostre, e va istruito con una comparazione tecnica accurata: la qualificazione del fatto secondo il diritto italiano è il vero terreno difensivo di questa fase.

🚫 Errori che fanno fallire il trasferimento

  • Presentare la domanda a fine pena. Sotto la soglia di pena residua il procedimento non si apre. È l'errore più frequente in assoluto.
  • Aspettare la definitività senza preparare nulla. Documenti di cittadinanza, residenza, legami familiari e disponibilità di domicilio in Italia vanno raccolti prima, non dopo.
  • Affidarsi al solo legale locale. Il riconoscimento si svolge davanti alla Corte d'appello italiana: è una fase interamente italiana, che il difensore estero non ha mandato né interesse a seguire.
  • Trascurare la qualificazione del fatto secondo il diritto italiano. È ciò che determina l'adattamento della pena, e va argomentata, non subita.
  • Ignorare l'effetto sul casellario. Il riconoscimento produce conseguenze sulla posizione giudiziaria in Italia che vanno valutate prima di attivarsi.

La procedura e i termini

⏰ Schema temporale — canale Unione europea

  1. 1Verifica preliminare
    Definitività della sentenza, pena residua, doppia incriminazione, cause ostative. Da fare prima di muovere qualsiasi istanza: è ciò che evita di attivare una procedura destinata a chiudersi.
  2. 2Impulso e trasmissione del certificato
    L'autorità dello Stato di condanna trasmette sentenza e certificato all'autorità italiana. L'iniziativa può partire dal condannato, dallo Stato di condanna o dall'Italia: sollecitare formalmente questo passaggio è spesso il lavoro difensivo decisivo, perché i termini decorrono da qui.
  3. 3Entro 90 giorni — decisione della Corte d'appello
    Riconoscimento della sentenza e adattamento della pena. La difesa interviene qui sulla qualificazione del fatto e sui limiti edittali italiani.
  4. 4Eventuale ricorso per cassazione
    Contro la decisione della Corte d'appello, nei termini e nelle forme di legge.
  5. 5Entro 30 giorni dalla definitività — trasferimento materiale
    Traduzione della persona in Italia e presa in carico dall'amministrazione penitenziaria, con assegnazione all'istituto.

Nel canale extra-UE la sequenza è simile nella logica ma non nei tempi: la richiesta passa per i Ministeri della Giustizia dei due Stati e per i canali diplomatici, non esistono termini vincolanti e la durata si misura in mesi o anni. Per questo, con Strasburgo, avviare presto non è un consiglio ma una condizione di fattibilità.

Che cosa cambia una volta rientrati in Italia?

Dal momento del trasferimento l'esecuzione è regolata dalla legge italiana. È l'aspetto che sfugge quasi sempre nella valutazione iniziale, e che spesso vale più della vicinanza geografica alla famiglia.

  • Liberazione anticipata: quarantacinque giorni di detrazione per ogni semestre di pena scontata con partecipazione all'opera di rieducazione (art. 54 L. 354/1975), istituto che molti ordinamenti non conoscono in questa misura.
  • Misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, secondo le soglie dell'ordinamento penitenziario italiano.
  • Magistratura di sorveglianza italiana come interlocutore, con reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis L. 354/1975 a tutela dei diritti.
  • Colloqui e permessi secondo la disciplina italiana, con i familiari sul territorio.

Va però detto anche il rovescio: il riconoscimento della sentenza produce effetti sulla posizione giudiziaria in Italia, e vanno valutati prima di attivare la procedura. È una verifica che si fa in mezz'ora e che evita sorprese.

💬 Domanda reale ricevuta in studio

«Mio figlio è stato condannato in Spagna a sei anni, ne ha scontati due. L'avvocato spagnolo dice che dobbiamo aspettare. Aspettare cosa?»

Risposta. Nulla che giustifichi l'attesa, e il tempo qui lavora contro. Con una pena residua di quattro anni i requisiti ci sono tutti, e trattandosi di uno Stato membro si applica la decisione quadro 2008/909/GAI: il canale è diretto tra autorità giudiziarie, la Corte d'appello italiana deve decidere entro novanta giorni dalla ricezione del certificato e il trasferimento avviene entro trenta giorni dalla definitività. Il punto è che quei termini decorrono dalla trasmissione del certificato, e la trasmissione va sollecitata: è esattamente il passaggio che si arena quando nessuno lo segue. Il collega spagnolo, del resto, non ha mandato per la fase italiana, che è quella dove si decidono il riconoscimento e l'adattamento della pena. Nel frattempo va preparato il fascicolo italiano: certificato di cittadinanza, stato di famiglia, disponibilità di un domicilio, documentazione dei legami. E va fatta la comparazione tecnica fra la qualificazione spagnola del fatto e la fattispecie italiana corrispondente, perché se la pena estera supera il massimo edittale previsto in Italia va ridotta a quel massimo.

📁 Caso pratico 1 — adattamento favorevole della pena

Scenario. Condanna in uno Stato membro per un reato la cui cornice edittale locale supera nettamente quella italiana per la fattispecie corrispondente.

Strategia. Memoria alla Corte d'appello con comparazione tecnica delle fattispecie e richiesta di adattamento al massimo edittale italiano; documentazione dei legami familiari e della disponibilità di domicilio.

Esito. Riconoscimento con riduzione della pena e successivo accesso alle misure alternative italiane.

📁 Caso pratico 2 — esito sfavorevole

Scenario. Incarico ricevuto quando la pena residua era ormai inferiore alla soglia utile, in un procedimento con Stato extra-UE.

Strategia. Attivazione della procedura ex Convenzione di Strasburgo.

Esito. Procedura non conclusa prima del fine pena. La lezione: con gli Stati extra-UE i tempi si misurano in anni, e la valutazione va fatta all'inizio dell'espiazione, non alla fine.

⚠️ Errori tipici anche di colleghi non specializzati

  • Applicare la Convenzione di Strasburgo a uno Stato membro dell'Unione, dove opera invece il D.Lgs. 161/2010: si sceglie il canale più lento e si perde il regime dei termini.
  • Ritenere il consenso sempre necessario: è vero con Strasburgo, non nell'Unione europea, e l'equivoco genera attese ingiustificate.
  • Non sollecitare formalmente la trasmissione del certificato, lasciando che i novanta giorni non comincino mai a decorrere.
  • Trascurare la comparazione fra fattispecie estera e italiana, rinunciando all'adattamento della pena.
  • Non verificare l'esistenza di procedimenti pendenti in Italia per gli stessi fatti prima di attivare il riconoscimento.

Quanto può ridursi la pena una volta in Italia

È l'elemento che decide la convenienza del trasferimento e che quasi nessuno verifica prima di chiederlo.

La condanna estera non viene eseguita così com'è. Quando la pena inflitta è incompatibile con l'ordinamento italiano — tipicamente perché eccede il massimo edittale previsto dal nostro ordinamento per un fatto corrispondente, o perché la sua natura non trova equivalente — interviene un adattamento. La pena viene ricondotta entro i limiti nostri, senza però poter essere aggravata rispetto a quella originaria.

La conseguenza pratica è che in alcune materie — dove le comminatorie straniere sono sensibilmente più severe di quelle italiane, come accade con frequenza per gli stupefacenti in ordinamenti non europei — la differenza è ampia e da sola giustifica l'attivazione della procedura.

Va però compreso il limite: l'adattamento riguarda la misura della pena, non l'accertamento del fatto. Il giudice italiano non riesamina la responsabilità, non valuta le prove, non rimette in discussione la qualificazione operata all'estero. Chi chiede il trasferimento sperando in una revisione del merito sta chiedendo una cosa che questa procedura non offre, e conviene saperlo prima.

Trasferirsi non conviene sempre

È l'analisi che raramente viene fatta e che in alcuni casi porta alla conclusione opposta a quella attesa dalla famiglia.

Il beneficio del rientro è evidente: vicinanza ai familiari, lingua, condizioni detentive di regola migliori rispetto a molti contesti, possibilità di costruire un percorso trattamentale in un ambiente noto. Ma il calcolo va fatto sul tempo effettivo di detenzione residua, non sulla pena nominale, e su quel terreno la risposta non è scontata.

Alcuni ordinamenti prevedono meccanismi di liberazione anticipata, riduzioni automatiche o accessi alla misura alternativa più generosi di quelli italiani. Un detenuto che in quel Paese uscirebbe fra dodici mesi, trasferito in Italia con una pena adattata potrebbe trovarsi a scontarne di più, perché il nostro sistema calcola i benefici in altro modo. A questo si aggiunge il fattore tempo della procedura: fra istanza, decisione e trasferimento materiale possono decorrere mesi, e se la pena residua è breve il rientro rischia di arrivare quando la detenzione sarebbe comunque terminata.

L'analisi da fare prima è quindi una sola, e va fatta con dati: quando uscirebbe restando dov'è, quando uscirebbe rientrando. È l'unico confronto che conta, e va condotto sulla disciplina dell'esecuzione dei due ordinamenti — non sull'impressione che in Italia si stia meglio.

Tabella 5 — Che cosa il giudice italiano fa e non fa
ProfiloTrattamento
Misura della penaAdattata se incompatibile con l'ordinamento italiano
AggravamentoEscluso: non può superare la pena originaria
Accertamento del fattoNon riesaminato
Valutazione delle proveNon riesaminata
Qualificazione giuridicaNon rimessa in discussione
Esecuzione e beneficiRegolati dall'ordinamento italiano
Tabella 6 — Il confronto che va fatto prima di chiedere il trasferimento
ElementoPerché pesa
Pena residua nello Stato di condannaÈ il termine di paragone reale
Benefici previsti in quell'ordinamentoAlcuni sono più generosi di quelli italiani
Pena adattata in ItaliaVa stimata prima, non scoperta dopo
Benefici accessibili in ItaliaLiberazione anticipata e misure alternative
Durata della proceduraMesi: se il residuo è breve può vanificare il rientro
Condizioni detentiveElemento non economico ma reale

📁 Caso pratico 3 — adattamento significativo della pena

Scenario. Condanna pronunciata in ordinamento extraeuropeo con comminatoria sensibilmente superiore ai limiti previsti dall'ordinamento italiano per un fatto corrispondente.

Strategia. Attivazione della procedura di trasferimento con istanza corredata dalla documentazione sul radicamento familiare in Italia e verifica preliminare della pena stimata all'esito dell'adattamento.

Esito. Prosecuzione dell'esecuzione in Italia su pena ricondotta entro i limiti dell'ordinamento interno.

📁 Caso pratico 4 — esito sfavorevole

Scenario. Istanza di trasferimento presentata senza confronto preliminare fra il tempo di detenzione residua nei due ordinamenti.

Strategia. Nessuna verifica sui benefici penitenziari previsti nello Stato di condanna.

Esito. Rientro ottenuto a fronte di un tempo di detenzione complessivamente superiore a quello che sarebbe residuato restando. La lezione: il confronto va fatto sul tempo effettivo di uscita, non sulla pena nominale ne' sull'impressione che in Italia si stia meglio.

💬 Altra domanda reale ricevuta in studio

«Vogliamo riportarlo in Italia. Quanto tempo ci vuole e quanto gli resta da scontare?»

Risposta. Prima di rispondere le faccio io una domanda, perché è quella che decide se conviene: quando uscirebbe restando dov'è? Le spiego perché è il punto. Il trasferimento porta due benefici evidenti — vicinanza a voi, lingua, condizioni detentive di regola migliori. Ma il calcolo va fatto sul tempo effettivo di detenzione residua, non sulla pena nominale, e su quel terreno la risposta non è scontata. Alcuni ordinamenti prevedono meccanismi di liberazione anticipata o accessi alla misura alternativa più generosi dei nostri: capita che un detenuto che lì uscirebbe fra un anno, trasferito in Italia si trovi a scontarne di più, perché il nostro sistema calcola i benefici in altro modo. Ci si aggiunge il tempo della procedura: fra istanza, decisione e trasferimento materiale passano mesi, e se il residuo è breve rischiate che il rientro arrivi quando la detenzione sarebbe comunque finita. Detto questo, sull'altro fronte c'è un elemento che può ribaltare tutto: la pena estera non viene eseguita così com'è. Se è incompatibile con il nostro ordinamento — perché eccede il massimo previsto in Italia per un fatto corrispondente — viene adattata, e in alcune materie la differenza è ampia. Quindi il lavoro da fare adesso è uno: stimiamo la pena adattata e confrontiamola con l'uscita effettiva laggiù. Un'ultima cosa, perché è un equivoco frequente: il giudice italiano non riesamina il merito. Non rivaluta le prove né la responsabilità. Se sperate in una revisione del processo, questa procedura non è lo strumento.

Il detenuto può opporsi al proprio rientro?

È un profilo che sorprende, perché si presume che il trasferimento sia sempre voluto da chi lo subisce. Non è così, e la disciplina lo riflette.

Nell'ambito dell'Unione europea il consenso del condannato non è sempre richiesto. Quando ricorrono determinate condizioni — tipicamente il legame con lo Stato di esecuzione, come la cittadinanza unita alla residenza — il trasferimento può essere disposto anche in assenza di adesione. La logica è quella del reinserimento: si presume che scontare la pena nel Paese in cui si vive favorisca il ritorno alla vita libera.

Ne discende che un italiano condannato in un altro Stato membro può trovarsi trasferito senza averlo chiesto, e in alcune situazioni contro il proprio interesse — precisamente quando l'ordinamento di condanna gli garantirebbe un'uscita anticipata rispetto a quella italiana. In questi casi esiste uno spazio per far valere le proprie ragioni, e va occupato prima che la decisione sia assunta, non dopo.

Fuori dall'Unione il quadro è diverso: gli strumenti multilaterali e i trattati bilaterali attribuiscono di regola maggiore rilievo alla volontà del condannato, e in molti casi il trasferimento presuppone la sua richiesta o quantomeno il suo assenso.

La conseguenza pratica è che la posizione va presidiata in entrambe le direzioni: chiedere quando conviene, e argomentare quando non conviene. In nessuno dei due casi restare inerti è una strategia.

Miti e fatti

Tabella 7 — Le convinzioni piu' diffuse, verificate
Si sente dire Come stanno le cose
«In Italia sconta di meno»Dipende: alcuni ordinamenti hanno benefici più generosi
«Il giudice italiano rivede il processo»L'accertamento del fatto non viene riesaminato
«La pena resta identica»Se incompatibile con l'ordinamento italiano viene adattata
«L'adattamento può peggiorare la pena»Non può superare quella inflitta all'estero
«Basta chiedere e si torna»Servono presupposti e la procedura richiede mesi
«Serve sempre il consenso del detenuto»Nell'Unione non è sempre richiesto
«Si può chiedere per qualunque residuo»Di regola occorre una pena residua minima
«Ci pensiamo quando la condanna è definitiva»Va istruito prima: la procedura ha tempi lunghi

Glossario

Tabella 8 — I termini che ricorrono
Trasferimento della penaProsecuzione in Italia dell'esecuzione di una condanna estera
AdattamentoRiconduzione della pena entro i limiti dell'ordinamento italiano
Divieto di aggravamentoLa pena adattata non può superare quella inflitta all'estero
RiconoscimentoProvvedimento con cui la sentenza estera è resa eseguibile in Italia
Pena residuaPorzione ancora da scontare: parametro di ammissibilità e di convenienza
Consenso del condannatoNon sempre richiesto nell'ambito dell'Unione europea
Liberazione anticipataBeneficio penitenziario italiano che incide sul tempo effettivo
Misure alternativeModalità di esecuzione fuori dal carcere, accessibili a condizioni
Autorità competenteOrgano che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione
Condizioni detentiveElemento non economico ma reale nella valutazione di convenienza

🔍 Quando non siamo lo studio giusto

Preferiamo dirlo prima:

  • Chi chiede il trasferimento per ottenere una revisione del merito: la procedura non lo consente.
  • Chi vuole procedere senza il confronto preliminare sul tempo effettivo di uscita nei due ordinamenti.
  • Chi si aspetta tempi brevi: fra istanza, decisione e trasferimento materiale decorrono mesi.
  • Chi cerca una stima della pena adattata senza produrre la sentenza estera integrale.

Come lavora lo Studio su questi casi

  1. Verifica di fattibilità: definitività, pena residua, canale applicabile, cause ostative. È la prima cosa e richiede pochi giorni.
  2. Costruzione del fascicolo italiano: cittadinanza, residenza, legami familiari, disponibilità di domicilio.
  3. Impulso formale alla trasmissione di sentenza e certificato, con interlocuzione diretta e coordinamento con il legale dello Stato di condanna.
  4. Difesa davanti alla Corte d'appello sul riconoscimento e, soprattutto, sull'adattamento della pena.
  5. Fase esecutiva italiana: assegnazione dell'istituto, computo della liberazione anticipata, accesso alle misure alternative.

Per una verifica di fattibilità: +39 335 669 3954 oppure WhatsApp. Studio Legale Romano, Via Avicenna 97, 00146 Roma (RM).

Costi dell'assistenza

💰 Come si determina il compenso

Tabella 2 — Attività e riferimento tariffario
Attività Riferimento Nota
Verifica di fattibilità del trasferimentoD.M. 55/2014 e succ. mod. — fase di studioPreventivo scritto prima dell'incarico
Impulso e coordinamento con l'autorità esteraAttività fuori tariffa, a forfait concordatoL'onorario del legale estero è distinto
Procedimento davanti alla Corte d'appelloD.M. 55/2014 — procedimenti di esecuzioneInclude memoria sull'adattamento della pena
Traduzioni asseverate di sentenza e attiSpese vive, documentateVariabili secondo lingua e volume
Fase esecutiva e magistratura di sorveglianzaD.M. 55/2014 — procedimenti di sorveglianzaConteggiata a parte

Preventivo scritto obbligatorio ex art. 13 comma 5 L. 247/2012. Chi rientra nei limiti di reddito può chiedere il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002).

Domande frequenti

Si può scontare in Italia una condanna emessa all'estero?

Sì, con presupposti diversi a seconda dello Stato di condanna. All'interno dell'Unione europea opera la decisione quadro 2008/909/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive, attuata in Italia con il D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161: la sentenza estera viene riconosciuta dalla Corte d'appello e la pena adattata all'ordinamento italiano, con espiazione in un istituto italiano. Per gli Stati esterni all'Unione lo strumento generale è la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dall'Italia con la L. 25 luglio 1988, n. 334, cui si aggiungono gli accordi bilaterali applicabili. In entrambi i casi occorrono una sentenza definitiva, un legame effettivo con l'Italia, una pena residua sufficiente e la doppia incriminabilità del fatto, salvo le eccezioni previste per i reati di lista nel sistema unionale.

Quanta pena residua serve per chiedere il trasferimento?

Di regola almeno sei mesi al momento in cui la richiesta è ricevuta dallo Stato di esecuzione. È il requisito che fa naufragare la maggior parte delle domande, perché viene presentata quando l'espiazione è ormai avanzata e non resta più abbastanza pena da trasferire. La ragione della soglia è pratica: il trasferimento comporta tempi tecnici — trasmissione del certificato, decisione della Corte d'appello, traduzione materiale della persona — che rendono l'operazione priva di senso se la pena si esaurisce nel frattempo. Da qui una conseguenza operativa netta: la valutazione di fattibilità va fatta all'inizio dell'espiazione e non alla fine, e con gli Stati extra-UE, dove non esistono termini vincolanti e la durata si misura in mesi o anni, va fatta ancora prima. Chi ha un familiare appena condannato all'estero dovrebbe verificare subito i requisiti, non attendere che la situazione si stabilizzi.

Serve il consenso del detenuto?

Dipende dal canale. Nel sistema della Convenzione di Strasburgo del 1983 il consenso del condannato è sempre indispensabile e senza di esso il trasferimento non può avvenire. Nel sistema dell'Unione europea la decisione quadro 2008/909/GAI ha rovesciato l'impostazione: il consenso non è richiesto quando lo Stato di esecuzione è quello di cittadinanza in cui la persona vive, oppure quello verso il quale sarà comunque espulsa o allontanata al termine della pena, sul presupposto che in quelle situazioni il rientro sia l'esito naturale e il reinserimento sociale si realizzi lì. Ne discendono due conseguenze speculari: il trasferimento può avvenire anche contro la volontà dell'interessato, ipotesi tutt'altro che teorica per chi ha costruito una vita nello Stato di condanna; e, all'inverso, chi vuole rientrare non dipende più da una concessione dello Stato estero. In ogni caso l'interessato ha diritto di essere sentito e la sua posizione va documentata.

La pena può essere ridotta quando arriva in Italia?

Può essere adattata, e in alcuni casi l'adattamento comporta una riduzione. Quando la durata o la natura della pena inflitta all'estero è incompatibile con l'ordinamento italiano, il giudice la adatta alla fattispecie corrispondente del nostro sistema, con un limite invalicabile: l'adattamento non può in nessun caso rendere la pena più severa di quella irrogata nello Stato di condanna, né per specie né per durata. In concreto, se la pena estera supera il massimo edittale previsto in Italia per il reato corrispondente, viene ridotta a quel massimo. È l'aspetto che produce il beneficio più tangibile nei casi provenienti da ordinamenti con cornici sanzionatorie molto più alte delle nostre, e richiede una comparazione tecnica accurata fra la qualificazione estera del fatto e la fattispecie italiana: è il vero terreno difensivo della fase davanti alla Corte d'appello, e va argomentato con memoria, non lasciato alla valutazione d'ufficio.

Quanto dura la procedura di trasferimento?

Nel canale dell'Unione europea i termini sono definiti: la decisione sul riconoscimento deve intervenire entro novanta giorni dalla ricezione della sentenza e del certificato, e il trasferimento materiale entro trenta giorni dalla decisione definitiva. Il punto critico, però, è che quei termini decorrono dalla trasmissione del certificato: finché quella trasmissione non avviene, nulla comincia a correre. Sollecitarla formalmente, con interlocuzione diretta verso l'autorità dello Stato di condanna e coordinamento con il legale locale, è spesso il lavoro difensivo che determina davvero i tempi. Nel canale extra-UE della Convenzione di Strasburgo la situazione è diversa: la richiesta passa per i Ministeri della Giustizia dei due Stati e per i canali diplomatici, non esistono termini vincolanti e la durata si misura realisticamente in mesi, non di rado in anni. Per questo, con gli Stati non membri, avviare presto non è un consiglio ma una condizione di fattibilità.

Conviene davvero trasferirsi in Italia?

Nella grande maggioranza dei casi sì, e per una ragione che va oltre la vicinanza ai familiari: dal momento del trasferimento l'esecuzione è regolata dalla legge italiana. Questo significa accesso alla liberazione anticipata, con quarantacinque giorni di detrazione per ogni semestre scontato con partecipazione all'opera di rieducazione ai sensi dell'art. 54 della L. 354/1975, istituto che molti ordinamenti non conoscono in questa misura; accesso alle misure alternative alla detenzione — affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà — secondo le soglie dell'ordinamento penitenziario italiano; e la possibilità di rivolgersi alla magistratura di sorveglianza italiana, anche con reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis a tutela dei diritti. Esiste però un rovescio da valutare prima: il riconoscimento della sentenza produce effetti sulla posizione giudiziaria in Italia. È una verifica rapida, ma va fatta all'inizio e non a procedura avviata.

Chi presenta la domanda di trasferimento?

L'iniziativa può partire da più soggetti, ed è un aspetto che genera confusione e immobilismo. Nel sistema dell'Unione europea il procedimento si attiva con la trasmissione della sentenza e del certificato dall'autorità dello Stato di condanna a quella dello Stato di esecuzione, ma l'impulso può provenire dallo Stato di condanna, dallo Stato di esecuzione oppure dal condannato stesso, che può manifestare l'interesse al trasferimento. Nel sistema della Convenzione di Strasburgo la richiesta può essere formulata dallo Stato di condanna, dallo Stato di cittadinanza o dall'interessato, e transita per i rispettivi Ministeri della Giustizia. In entrambi i casi, però, l'esperienza pratica è la stessa: quando nessuno segue il fascicolo, il fascicolo non si muove. Il ruolo del difensore italiano è proprio questo — dare e mantenere l'impulso, coordinandosi con il legale dello Stato di condanna, che di questa fase non ha né mandato né competenza.