Assistenza consolare: cosa puo' fare davvero

L'assistenza consolare e' un diritto del detenuto ma opera su richiesta: le autorita' locali informano il consolato soltanto se l'interessato lo domanda espressamente.

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L'assistenza consolare è un diritto del detenuto, non un favore, ma opera su richiesta. Le autorità del luogo devono informare il consolato se l'interessato lo chiede: chi non lo chiede rischia che in Italia nessuno sappia dove si trova.

Il consolato non difende: non nomina il difensore, non lo paga, non ottiene scarcerazioni e non interviene nel procedimento.

Fa però cose che nessun altro può fare, e ce n'è una che quasi nessuno conosce: nei Paesi dove l'Italia non ha rappresentanza, un cittadino italiano può rivolgersi al consolato di qualunque altro Stato membro dell'Unione.

Avv. Massimo RomanoAvvocato penalista cassazionista

Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 · Albo Speciale per il patrocinio in Cassazione dal 23 ottobre 2015 ·

Come si attiva l'assistenza consolare?

È l'omissione più costosa delle prime ore, e nasce da un presupposto sbagliato.

Si presume che l'arresto di uno straniero comporti automaticamente l'avviso al suo consolato. Nella maggior parte degli ordinamenti non è così: l'obbligo di informare le autorità del Paese di cittadinanza sorge quando l'interessato lo richiede. Chi tace — per confusione, per non complicare le cose, perché nessuno gli ha spiegato che poteva — resta invisibile.

La conseguenza pratica non è simbolica. Senza avviso, in Italia nessuno sa dove la persona si trovi: la famiglia non viene informata, nessuno avvia il reperimento documentale, nessuno individua un legale locale, nessuno organizza le somme eventualmente necessarie per una libertà provvisoria. Si perdono i giorni in cui la difesa incide di più.

La richiesta va quindi formulata espressamente e subito, e va ripetuta se non produce effetti. Può farla l'interessato, e può sollecitarla la famiglia rivolgendosi direttamente alla rete diplomatico-consolare una volta appresa la notizia da altra fonte.

Che cosa fa e che cosa non fa il consolato?

Chiarirlo evita sia aspettative sbagliate sia la rinuncia a ciò che si potrebbe ottenere.

Può: visitare la persona detenuta e verificare le condizioni di detenzione; mantenere il collegamento con i familiari e trasmettere notizie; fornire un elenco di legali locali; agevolare la trasmissione di documenti; verificare che le garanzie procedurali riconosciute dall'ordinamento locale siano rispettate; in situazioni determinate, agevolare il trasferimento di somme dai familiari.

Non può: nominare o retribuire il difensore, che resta una scelta e un onere dell'interessato; ottenere una scarcerazione o incidere su una misura; intervenire nel merito del procedimento; sostituirsi alle autorità locali o sindacarne le decisioni; garantire un trattamento migliore di quello riservato ai cittadini di quel Paese.

La visita consolare merita però un'attenzione particolare: è il canale attraverso cui una situazione di detenzione problematica diventa documentata. Chiederla con regolarità, e non una volta sola, ha un valore che va oltre il conforto.

Che cosa fare dove l'Italia non ha rappresentanza?

È una possibilità concreta e sottoutilizzata, e riguarda le situazioni in cui il problema è più grave.

Un cittadino italiano che si trovi in un Paese terzo dove l'Italia non ha una rappresentanza accessibile ha diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualunque altro Stato membro dell'Unione europea, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato.

Ne discende che, nei contesti in cui il consolato italiano più vicino è a migliaia di chilometri — la situazione tipica di molti arresti in Africa, Asia centrale, alcune aree dell'America Latina — non ci si deve rassegnare all'assenza di assistenza: ci si rivolge alla rappresentanza di un altro Stato membro presente sul posto, e quella tutela è dovuta.

È una regola che le famiglie ignorano quasi sempre e che gli stessi interessati non conoscono. Vale la pena saperla, perché è precisamente nelle situazioni più isolate — dove non c'è consolato, dove non si parla la lingua, dove il legale locale è difficile da individuare — che fa la differenza maggiore.

Tabella 1 — Che cosa il consolato puo' e non puo' fare
Puo'Non puo'
Visitare e verificare le condizioni di detenzioneNominare o pagare il difensore
Mantenere il collegamento con i familiariOttenere una scarcerazione
Fornire un elenco di legali localiIncidere su una misura restrittiva
Agevolare la trasmissione di documentiIntervenire nel merito del procedimento
Verificare il rispetto delle garanzie localiSindacare le decisioni delle autorita'
Agevolare il trasferimento di sommeGarantire un trattamento migliore dei cittadini locali
Tabella 2 — Che cosa chiedere, in concreto
RichiestaPerche'
Avviso consolare espressoOpera su richiesta: senza, nessuno sa dove ci si trovi
Visita consolare regolareDocumenta le condizioni, non solo conforta
Elenco di legali localiPunto di partenza per la scelta del difensore
Trasmissione di documentiCanale per far arrivare cio' che serve alla difesa
Tutela da altro Stato membro UEDove l'Italia non ha rappresentanza accessibile

Domande frequenti

Il consolato viene avvisato automaticamente?

Nella maggior parte degli ordinamenti no: l'obbligo di informare le autorità del Paese di cittadinanza sorge quando l'interessato lo richiede espressamente. È l'omissione più costosa delle prime ore, e nasce dal presupposto opposto — si dà per scontato che l'arresto di uno straniero comporti l'avviso. Chi tace, per confusione o perché nessuno gli ha spiegato che poteva chiederlo, resta invisibile: in Italia nessuno sa dove si trovi, la famiglia non viene informata, nessuno avvia il reperimento documentale né individua un legale locale. Si perdono i giorni in cui la difesa incide di più.

Il consolato può farmi uscire?

No, e chiarirlo subito evita sia aspettative sbagliate sia la rinuncia a ciò che si potrebbe ottenere. Il consolato non può nominare o retribuire il difensore, ottenere una scarcerazione, incidere su una misura restrittiva, intervenire nel merito del procedimento, sostituirsi alle autorità locali o garantire un trattamento migliore di quello riservato ai cittadini di quel Paese. Può invece visitare la persona e verificare le condizioni di detenzione, mantenere il collegamento con i familiari, fornire un elenco di legali locali, agevolare la trasmissione di documenti e verificare il rispetto delle garanzie procedurali locali.

A che cosa serve davvero la visita consolare?

A rendere documentata una situazione che altrimenti resterebbe soltanto raccontata. È il canale attraverso cui condizioni di detenzione problematiche, difficoltà di accesso alle cure, mancato rispetto di garanzie procedurali diventano oggetto di un riscontro esterno e verificabile. Ha quindi un valore che va oltre il conforto personale, ed è la ragione per cui va chiesta con regolarità e non una volta sola: una serie di riscontri nel tempo pesa in modo diverso da una visita isolata, ed è materiale che può essere speso nel procedimento e nelle istanze sulle condizioni.

E se in quel Paese l'Italia non ha un consolato?

Esiste una tutela che quasi nessuno conosce e che è dovuta: un cittadino italiano in un Paese terzo dove l'Italia non ha una rappresentanza accessibile ha diritto alla protezione da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualunque altro Stato membro dell'Unione europea, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato. Ne discende che nei contesti in cui il consolato italiano più vicino è a migliaia di chilometri non ci si deve rassegnare all'assenza di assistenza: ci si rivolge alla rappresentanza di un altro Stato membro presente sul posto. È proprio nelle situazioni più isolate che fa la differenza maggiore.

Che cosa può fare la famiglia se non ha notizie?

Rivolgersi direttamente alla rete diplomatico-consolare, anche se l'avviso non è mai stato attivato dall'interessato. Se la notizia dell'arresto è arrivata da altra fonte — un compagno di viaggio, una telefonata, un'agenzia — la famiglia può sollecitare l'intervento fornendo gli elementi in proprio possesso: generalità complete, data e luogo presunti del fermo, eventuali riferimenti raccolti. Va inoltre insistito perché la richiesta di avviso sia formalizzata, e va ripetuta se non produce effetti: non è raro che una prima segnalazione non basti, e desistere dopo un tentativo è ciò che lascia una persona senza assistenza per settimane.

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